garanzia per i vizi

Garanzia per i vizi Garanzia per i vizi della cosa venduta: definizione, normativa civilistica, effetti e termini per denuncia e azione

Garanzia per i vizi della cosa venduta: cos’è

Il codice civile italiano stabilisce una garanzia per vizi come obbligo fondamentale del venditore nel contratto di compravendita. Questa garanzia tutela il compratore nel caso in cui il bene acquistato presenti difetti che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano il valore.

Garanzia per i vizi: art. 1490 c.c.

L’articolo 1490 del Codice Civile sancisce infatti che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi. Questi vizi possono essere di due tipi:

  • quelli che impediscono al bene di essere utilizzabile per lo scopo previsto;
  • quelli che, pur non compromettendone l’uso, ne riducono in maniera apprezzabile il valore.

La legge presume che un bene sia idoneo all’uso normale per cui è stato progettato. La presenza di difetti, anche non evidenti, rende il venditore inadempiente. La garanzia si basa sull’idea che il compratore ha diritto a ricevere un bene che rispetti le sue aspettative economiche e funzionali.

Garanzia e malafede del venditore

In alcune circostanze la garanzia può essere limitata o esclusa, con particolari eccezioni. L’articolo 1490, al comma 2, sancisce che un eventuale accordo finalizzato a escludere o a limitare la garanzia non ha effetto qualora il venditore abbia agito in malafede, cioè abbia intenzionalmente nascosto i vizi al compratore. La malafede, in questo contesto, richiede la prova che il venditore fosse a conoscenza dei difetti e li abbia taciuti. La semplice negligenza o l’ignoranza dovuta a disattenzione non sono sufficienti per annullare il patto di esclusione.

Casi di esclusione della garanzia

L’articolo 1491 del Codice civile specifica invece che la garanzia non è dovuta se, nel momento in cui le parti hanno stipulato il contratto, il compratore era già a conoscenza dei vizi o se, in ogni caso, erano facilmente riconoscibili con la normale diligenza, a meno che il venditore abbia specificamente dichiarato che il bene era esente da vizi.

Garanzia per i vizi: effetti

Se la garanzia è dovuta, l’articolo 1492 offre al compratore due opzioni principali.

  • Risoluzione del contratto (azione redibitoria): il compratore può richiedere cioè l’annullamento della vendita. In questo caso, come stabilito dall’articolo 1493, il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare tutte le spese legittimamente sostenute per l’acquisto (es. spese notarili, di registrazione). Il compratore, a sua volta, deve restituire il bene, a meno che non sia perito a causa dei vizi stessi. Se il bene è perito per caso fortuito o per colpa del compratore, o se è stato da lui alienato o trasformato, la risoluzione non è più possibile. In questi casi il compratore può chiedere solo la riduzione del prezzo.
  • Riduzione del prezzo (azione estimatoria o quanti minoris): il compratore può chiedere una riduzione del prezzo pagato, in modo da adeguarlo al valore reale del bene viziato.

La scelta tra risoluzione e riduzione è irrevocabile una volta che viene fatta la domanda giudiziale.

Risarcimento del danno

L’articolo 1494 prevede inoltre che il venditore è tenuto in ogni casoal risarcimento del danno, a meno che non riesca a dimostrare di aver ignorato i vizi senza sua colpa. Il venditore deve inoltre risarcire i danni che i vizi hanno causato al compratore o a terzi (es. lesioni personali o danni a beni).

Termini per  la denuncia dei vizi e per l’azione 

L’articolo 1495 sancisce precisi oneri procedurali per il compratore. Questi deve denunciare i vizi al venditore entro un termine di otto giorni dalla loro scoperta, a meno che non sia previsto un termine diverso per contratto o per legge. La mancata denuncia entro questo termine comporta la decadenza del diritto alla garanzia. Questo onere non è necessario se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o lo ha intenzionalmente nascosto. L’azione legale per far valere la garanzia invece si prescrive in un anno dalla consegna del bene. Un’eccezione a questo termine di prescrizione si ha quando il compratore viene citato in giudizio per l’esecuzione del contratto: in tal caso, può eccepire la garanzia, a condizione che i vizi siano stati denunciati entro otto giorni dalla scoperta e prima dello scadere dell’anno.

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autoriciclaggio

Autoriciclaggio: reato anche con il solo versamento in banca La Cassazione afferma che basta il deposito in banca di denaro illecito per integrare il reato di autoriciclaggio

Autoriciclaggio: basta il semplice deposito in banca

Secondo la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25348/2025, integra il reato di autoriciclaggio anche la condotta consistente nel versamento in banca di somme di denaro provenienti da reato, senza necessità di ulteriori operazioni complesse.

Alla base della decisione vi è la considerazione che, essendo il denaro un bene fungibile, il solo deposito presso un istituto bancario determina automaticamente una sostituzione del denaro illecito con quello “pulito”, poiché l’istituto ha l’obbligo di restituire al cliente non le stesse banconote, ma un equivalente economico (tantundem).

Tracciabilità e titolarità formale non escludono il reato

Nel caso esaminato, l’imputato – condannato a 3 anni di reclusione e 7mila euro di multa – aveva sostenuto la tracciabilità delle operazioni bancarie (tra cui acquisto titoli, trasferimenti tra conti e operazioni immobiliari), ritenendo che l’assenza di un mutamento della titolarità formale escludesse l’intento dissimulatorio.

La Suprema Corte ha respinto questa tesi, affermando che non è necessario un occultamento totale: basta qualsiasi attività concretamente idonea anche solo ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, indipendentemente dalla tracciabilità apparente delle operazioni.

L’effetto dissimulatorio delle operazioni bancarie

Le “plurime e articolate” operazioni effettuate dall’imputato sono state considerate dalla Corte indicative di un disegno strategico volto alla reimmissione dei proventi illeciti nel circuito economico. Acquisti di titoli azionari, trasferimenti tra conti deposito e impieghi immobiliari rappresentano una trasformazione progressiva della somma iniziale, con effetti dissimulatori evidenti.

La Cassazione ha ricordato che è irrilevante la mancanza di dispersione del denaro e la persistenza della stessa intestazione dei conti: ciò che rileva è la difficoltà concreta nell’identificare l’origine del denaro, elemento che distingue il godimento personale (non punibile) da una condotta penalmente rilevante.

Il concetto di “attività speculativa” e il richiamo all’art. 648-ter.1 c.p.

La Corte ha fatto riferimento anche alla formulazione estensiva dell’art. 648-ter.1 c.p., che include attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Il concetto di “attività speculativa”, volutamente non tipizzato dal legislatore, ricomprende ogni operazione economica svolta per trarne un profitto, anche se apparentemente lecita, ma che in realtà consente l’infiltrazione di capitali illeciti nell’economia legale.

Si tratta quindi di azioni che, pur formalmente lecite, alterano il mercato e mascherano la provenienza del denaro, rendendolo apparentemente legittimo.

Quando l’autoriciclaggio non è punibile

La Cassazione ha precisato che l’unica circostanza in cui non si configura autoriciclaggio è quella in cui l’autore utilizzi direttamente il profitto del reato presupposto per un consumo personale o un uso che non comporti ostacoli alla tracciabilità.

Nel caso contrario, anche il semplice impiego in operazioni che ostacolano, anche solo parzialmente, l’individuazione della fonte illecita integra il reato.

Allegati

negozio di accertamento

Negozio di accertamento: cos’è, requisiti, normativa Cos’è il negozio di accertamento, quando è ammesso, quali requisiti deve avere e come si distingue dagli altri negozi, esempi e riferimenti normativi

Cos’è il negozio di accertamento

Il negozio di accertamento è una figura atipica del diritto civile, non espressamente disciplinata nel Codice Civile, attraverso cui le parti accertano l’esistenza o l’insussistenza di un rapporto giuridico preesistente, senza creare, modificare o estinguere diritti, ma solo stabilizzando una situazione giuridica controversa o incerta.

Il suo obiettivo è quindi di rimuovere l’incertezza giuridica con un atto vincolante, che rende il rapporto accertato inattaccabile da parte delle stesse parti.

Natura e funzione

Il negozio di accertamento ha funzione dichiarativa, non dispositiva. Le parti si limitano a riconoscere e dichiarare una realtà giuridica preesistente, producendo effetti vincolanti sul piano dell’autonomia privata.

A differenza del contratto tipico, questo negozio non ha per oggetto prestazioni o trasferimenti patrimoniali, ma si configura come uno strumento di stabilizzazione giuridica utile a prevenire o evitare liti.

Normativa di riferimento e inquadramento giuridico

Il nostro ordinamento non prevede una disciplina codificata per questo negozio, che viene riconosciuto in via interpretativa e giurisprudenziale come legittima espressione dell’autonomia privata (art. 1322 c.c.).

In base all’art. 1322 c.c., comma 2, i privati possono concludere contratti atipici purché siano meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, e questo negozio rientra tra questi, se risponde a una finalità di certezza e stabilità del diritto.

Esempi di negozio di accertamento

1. Negozio ricognitivo tra coniugi

Due coniugi separati sottoscrivono un documento in cui accertano che una determinata somma già versata costituisce saldo e stralcio degli obblighi patrimoniali reciproci. Non creano nuovi diritti, ma accertano quanto già esistente.

2. Accordo fra eredi

Gli eredi di un defunto si accordano per riconoscere la quota ereditaria spettante a ciascuno sulla base di testamenti e atti preesistenti, senza modificarne i contenuti.

3. Dichiarazione tra soci

Due soci si accordano per accertare l’entità delle rispettive quote sociali in base agli apporti già effettuati, senza dar luogo a trasferimenti o modifiche societarie.

Differenze rispetto ad altri negozi

Negozio di accertamento vs. contratto

Il contratto produce effetti modificativi (costituisce, estingue, trasferisce diritti), mentre il negozio di accertamento si limita a riconoscere uno stato giuridico già esistente.

Negozio di accertamento vs. transazione

Nella transazione (art. 1965 c.c.) le parti rinunciano reciprocamente a diritti incerti per evitare una lite o porvi fine. Il negozio di accertamento, invece, non comporta rinunce o concessioni, ma solo una dichiarazione condivisa di certezza.

Requisiti e limiti di ammissibilità del negozio di accertamento

Per essere valido, il negozio di accertamento deve rispettare alcuni requisiti impliciti:

  • autonomia delle parti: i soggetti devono essere titolari del rapporto giuridico da accertare;
  • certezza dell’oggetto: l’oggetto dell’accertamento deve essere determinato e determinabile;
  • corrispondenza con la realtà giuridica: le dichiarazioni non possono falsare il contenuto del rapporto;
  • meritevolezza: deve perseguire una funzione giuridica lecita e tutelabile.

Il negozio non può avere ad oggetto diritti indisponibili (es. status personale, ordine pubblico) e non può essere utilizzato per eludere norme imperative.

Giurisprudenza di rilievo

Cassazione n. 14618/2012: Il negozio di accertamento è finalizzato a eliminare l’incertezza su una situazione giuridica preesistente, rendendola definitiva e vincolante. Non ha la funzione di creare o trasferire nuovi diritti, ma presuppone l’esistenza di un rapporto giuridico precedente. L’obiettivo principale del negozio di accertamento è quindi quello di rendere certa una situazione giuridica precedentemente incerta. Questo significa che le parti concordano su come interpretare o riconoscere un rapporto già esistente, senza modificarlo o crearne uno nuovo. Un negozio di accertamento può essere considerato nullo per mancanza di causa solo in due casi: quando le parti hanno erroneamente o volutamente accertato una situazione che in realtà non esiste affatto; quando la situazione preesistente esisteva, ma era già certa e quindi non c’era alcuna incertezza da eliminare.

Cassazione n. 13014/2025: “non è mai da ritenersi idoneo un negozio di mero accertamento, il quale può eliminare incertezze sulla situazione giuridica, ma non sostituire il Corte di Cassazione – copia non ufficiale 8 di 10 titolo costitutivo, essendo necessario, invece, un contratto con forma scritta dal quale risulti la volontà attuale delle parti di determinare l’effetto traslativo, sicché è pure irrilevante che una delle parti, anche in forma scritta, faccia riferimento ad un precedente rapporto qualora questo non sia documentato (Cass. Sez. 2, 11/04/2016, n. 7055; Cass. Sez. 3, 18/06/2003, n. 9687). Ciò significa che, già in astratto, un negozio di accertamento non può rilevare come titolo traslativo contrario all’operatività della presunzione di Condominio ex art. 1117 c.c.”

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fermo amministrativo

Fermo amministrativo Fermo amministrativo: cos'è,  normativa di riferimento, iscrizione, effetti, cancellazione, veicoli esclusi, impugnazione e giurisprudenza 

Cos’è il fermo amministrativo

Il fermo amministrativo è una misura cautelare imposta dalla Pubblica Amministrazione, per mezzo dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per obbligare il cittadino a saldare un debito fiscale o amministrativo non pagato. Il fermo colpisce beni mobili registrati, in primis veicoli a motore, e impedisce al destinatario del provvedimento di circolare legalmente.

Normativa di riferimento

La disciplina del fermo amministrativo si fonda:

  • sull’art. 214 del Codice della Strada che vieta la circolazione dei veicoli sottoposti a fermo e art. 214 bis che disciplina l’alienazione dei veicoli in caso di fermo;
  • sul Codice civile, per le norme generali in materia di esecuzione forzata.

Procedura di iscrizione

  1. notifica della cartella esattoriale per il pagamento del debito (es. tassa auto, multe, tributi);
  2. in caso di mancato pagamento, l’ente può procedere, dopo 60 giorni, all’iscrizione del fermo;
  3. l’intimazione avviene tramite un preavviso di fermo;
  4. trascorsi ulteriori 30 giorni senza adempimenti, si iscrive il fermo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Effetti del fermo amministrativo

Il fermo produce le seguenti conseguenze:

  • il veicolo non può circolare su strada pubblica;
  • il veicolo non può essere venduto, demolito o esportato fino alla cancellazione del fermo;
  • il mezzo può essere custodito in area privata, ma non può essere utilizzato;
  • se il mezzo viene posto in circolazione, in violazione del fermo, è prevista una sanzione pecuniaria e confisca del mezzo.

Cancellazione del fermo: come si ottiene

Per rimuovere il fermo amministrativo bisogna:

  • pagare integralmente il debito o presentare un piano di rateizzazione approvato;
  • ottenere la revoca del fermo dall’agente della riscossione;
  • presentare formale ricorso contro il fermo amministrativo;
  • presentare la documentazione all’ACI – PRA per ottenere la cancellazione formale.

Il pagamento può essere anche spontaneo, ma serve la quietanza dell’Agenzia per cancellare il vincolo.

Veicoli esclusi dal fermo amministrativo

Non tutti i veicoli possono essere sottoposti a fermo. Sono esenti:

  • veicoli strumentali all’attività di impresa o professione;
  • mezzi usati da persone con disabilità, iscritti nei registri sanitari;
  • veicoli destinati a uso pubblico o di emergenza.

Per ottenere l’esclusione è necessario documentare l’uso funzionale e richiederla prima dell’iscrizione del fermo.

Impugnazione e ricorsi

Il destinatario del fermo può:

  • presentare istanza in autotutela all’Agenzia delle Entrate;
  • proporre ricorso al Giudice di Pace, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado o al Tribunale ordinario, a seconda del tipo di credito.

Il ricorso deve essere tempestivo e fondato principalmente su vizi di notifica e prescrizione del debito.

Giurisprudenza sul fermo amministrativo

Danno da fermo amministrativo

Cassazione n. 13173/2023: il danno derivante da un fermo amministrativo illegittimo si configura con la concreta indisponibilità del bene, e può comportare il risarcimento di diverse tipologie di pregiudizio. Tuttavia, a differenza di un “danno in re ipsa” (che si presume esista per il solo verificarsi di un evento dannoso), l’esistenza e l’ammontare di questo danno non sono automatici, ma devono essere provati da chi lo richiede. Tale prova è soggetta agli ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche tramite il ricorso a presunzioni. Queste presunzioni possono, ad esempio, confermare l’intenzione del proprietario di utilizzare il proprio bene secondo la sua destinazione normale, dimostrando così il reale pregiudizio subito.

Fermo amministrativo e competenza territoriale riscossione Tributi

Cassazione n. 23889/2024: un provvedimento di fermo amministrativo è da considerarsi illegittimo se emesso da un ufficio provinciale del concessionario che opera in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente. La ragione risiede nel fatto che, nell’attività di riscossione dei tributi, l’Agenzia delle Entrate deve seguire precisi criteri di competenza territoriale. Da un lato, ogni atto impositivo deve essere emesso dall’ufficio che ha la competenza territoriale sul domicilio fiscale del contribuente, come stabilito dall’articolo 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973. Dall’altro, l’ufficio competente consegna il ruolo (ovvero l’elenco dei crediti da riscuotere) al concessionario che opera nello specifico ambito territoriale a cui tale ruolo si riferisce, in conformità all’articolo 24 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Fermo amministrativo e valore del bene

Cassazione n. 32062/2024: in materia di fermo amministrativo, la giurisprudenza ha stabilito che non è rilevante la sproporzione tra il valore del debito o della sanzione e il valore del bene su cui viene applicato il fermo. Questo perché l’articolo 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, che disciplina il fermo amministrativo, non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito come requisito per l’applicazione di questa misura.

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Pubblico impiego

Il pubblico impiego  Pubblico impiego: cos’è, come è disciplinato, chi sono le amministrazioni pubbliche datrici e chi decide in caso di controversia

Cos’è il pubblico impiego

Il pubblico impiego è il rapporto di lavoro che si instaura tra una persona fisica e la pubblica amministrazione.

Pubblico impiego: riferimenti normativi 

Il pubblico impiego è disciplinato dal Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, che contiene le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche.

Questa normativa, nel corso degli anni, ha subito numerose modifiche da parte di numerosi interventi normativi.

Tra gli ultimi interventi di modifica merita di essere segnalato il recente decreto legge n. 25/2025 specialmente al fine di introdurre misure più attrattive peri giovani, superate il precariato e definire misure finalizzate ad applicare in modo omogeneo le procedure per il reclutamento del personale.

Le amministrazioni pubbliche

La pubblica amministrazione, nell’ambito del rapporto del pubblico impiego, rappresenta quindi il datore di lavoro del dipendente. Occorre quindi chiarire che cosa si intende per pubbliche amministrazioni. La definizione di pubbliche amministrazioni la fornisce l’articolo 2 del decreto legislativo n. 165/2001:

  • le amministrazioni statali (comprese le scuole, gli istituti e le istituzioni educative di ogni ordine e grado);
  • le aziende e le amministrazioni dello Stato con ordinamento autonomo;
  • gli Enti pubblici territoriali come i Comuni, le province, le Regioni, le comunità montane (compresi i loro consorzi e associazioni);
  • le università;
  • gli istituì autonomi case popolari;
  • le Camere di Commercio e le loro associazioni;
  • gli enti pubblici non economici;
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;
  • l’ARAN;
  • le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1990.

Il rapporto di pubblico impiego: disciplina

Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche elencate sono disciplinati dalle regole contenute nel codice civile e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro subordinato nelle imprese, ad eccezione delle regole di carattere imperative previste dal decreto legislativo n. 165/2001. I rapporti di lavoro sono quindi regolati da un contratto. Gli accordi collettivi nazionali possono derogare leggi, regolamenti e statuti contenenti discipline riservate ai dipendenti (o categorie di dipendenti) delle pubbliche amministrazioni.

Regime di diritto pubblico per categorie determinate

La normativa privatistica  contenuta nel codice civile non è applicata a tutti i dipendenti pubblici.

Sono infatti assoggettati alle regole dei rispettivi ordinamenti i seguenti dipendenti pubblici:

  • i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
  • gli avvocati e procuratori dello Stato;
  • il personale militare e delle Forze di polizia di Stato;
  • il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;
  • il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e il personale volontario di leva;
  • il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato o determinato, che rimane disciplinato dalle disposizioni in vigore, in attesa di una disciplina che regoli la materia in modo organico e nel rispetto dei principi della autonomia universitaria.

Codice di comportamento  

Ogni amministrazione pubblica definisce un proprio codice di comportamento dei dipendenti, sulla cui applicazione vigilano dirigenti responsabili. Ogni anno poi le pubbliche amministrazioni verificano l’applicazione dei codici e organizzano le attività formative necessarie per il personale affinché il codice venga rispettato.

Disciplina delle controversie per i dipendenti della PA

In caso di controversie relative al contratto di lavoro intercorrente tra i dipendenti delle pubbliche amministrazione e la PA datrice, la competenza è del giudice ordinario che può adottare i provvedimenti di accertamento, costituivi e di condanna, necessari per la tutela dei diritti in gioco. Le sentenze hanno il potere di costituire, estinguere il rapporto di lavoro, disporre la reintegra del dipendente nel posto di lavoro, condannare la pubblica amministrazione a risarcire il dipendente e a pagare i contributi assistenziali e previdenziali.

Il Giudice ordinario è competente inoltre per le controversie che insorgano a causa delle condotte antisindacali del dipendente pubblico e per quelle promosse dall’ARAN, dalle amministrazioni pubbliche e dalle organizzazioni sindacali.

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ricorso per saltum

Ricorso per saltum: il ricorso immediato in Cassazione Ricorso per saltum: cos'è, come è disciplinato, come funziona, quali sono gli esiti possibili, vantaggi e svantaggi

Ricorso per saltum: cos’è

Il sistema processuale penale italiano prevede diversi strumenti per contestare le decisioni del giudice. Tra questi, spicca il ricorso immediato in Cassazione, noto anche come ricorso “per saltum”. Questo strumento consente a una parte di impugnare direttamente una sentenza di primo grado davanti alla Corte di Cassazione, saltando il tradizionale giudizio di appello. La giurisprudenza richiede però l’accordo di tutte le parti.

L’articolo 569 del codice di procedura penale 

La norma che disciplina il ricorso per saltum nei processi penali è l’articolo 569 c.p.p, che così dispone:

1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione.

2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell’articolo 580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l’appello si converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se l’atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso.

3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall’articolo 606 comma 1 lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello.

4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l’appello.”

Ricorso per saltum: come funziona?

Dalla lettura dell’articolo 569 c.p.p emerge che chi ha il diritto di appellare una sentenza di primo grado può presentare, in via alternativa, il ricorso immediato per Cassazione. Questa opzione si applica però solo alle sentenze che normalmente sarebbero appellabili. Le sentenze inappellabili, infatti, si possono impugnare solo con il ricorso ordinario per Cassazione.

Il ricorso per saltum non può però pregiudicare i diritti delle altre parti a un processo su tre gradi. Difatti se una parte propone ricorso immediato in Cassazione e le altre parti appellano la medesima sentenza, il ricorso”per saltum” si trasforma in appello. Questa conversione avviene secondo l’articolo 580 c.p.p.

Alle altre parti però non può essere negato il diritto di riflettere sulla convenienza del ricorso “per saltum”. Se, entro quindici giorni dalla notifica del ricorso, tutte le parti che hanno proposto appello dichiarano di voler rinunciare, l’appello si converte in ricorso. In questo caso però le parti devono presentare nuovi motivi entro quindici giorni dalla dichiarazione, se l’atto di appello iniziale non rispettava i requisiti necessari per valere come un ricorso in Cassazione.

Ricorso immediato: in quali casi non si applica

Il ricorso “per saltum” però non è sempre possibile. Esso non si può utilizzare se i motivi di impugnazione riguardano:

  • la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta durante l’istruzione dibattimentale;
  • la mancanza, la contraddittorietà o l’illogicità manifesta della motivazione. Questo vale quando il vizio emerge dal testo del provvedimento o da altri atti specificamente indicati.

In queste situazioni, il ricorso “per saltum” eventualmente proposto si trasforma in appello.

Esiti possibili del ricorso per saltum

La Cassazione può accogliere il ricorso o rigettarlo.

Quando lo accoglie è regola che disponga l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice dell’appello, fuori dai casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado.

Se invece la Cassazione rigetta il ricorso, la sentenza di primo grado impugnata viene confermata.

Vantaggi e svantaggi

Il ricorso “per saltum” offre il vantaggio di far risparmiare tempo e ridurre i costi.

Tuttavia, presenta anche degli svantaggi. Le parti perdono l’opportunità di presentare nuovi argomenti o prove in un eventuale secondo grado di giudizio.

Da precisare infine che il ricorso “per saltum” si ammette generalmente solo per motivi di diritto. Si può contestare cioè la corretta applicazione delle norme, mentre non si può ricorrere per questioni relative all’acquisizione o alla valutazione delle prove.

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vendita all'incanto o all'asta

Vendita all’incanto o all’asta Vendita all’incanto o all’asta: cos'è, come funziona e applicazione nella vendita dei beni mobili e immobili

Vendita all’incanto o all’asta: cos’è?

La vendita all’incanto o all’asta è quella in cui i partecipanti presentano le proprie offerte in modo competitivo. Questo procedimento può avvenire in diverse modalità:

  • fisicamente in un’aula di tribunale,
  • presso lo studio del delegato alla vendita o in una sala d’aste,
  • virtualmente su piattaforme dedicate.

L’incanto, quindi, definisce il procedimento competitivo tipico di questo tipo di asta, distinguendola da altre forme di vendita giudiziaria.

Vendita all’incanto o all’asta e vendita senza incanto: differenze

Nell’asta con incanto, i partecipanti sono coinvolti in una competizione in tempo reale, personalmente o in modalità online, per aggiudicarsi un bene. Un banditore gestisce le offerte, che devono superare la precedente, e l’aggiudicazione avviene quando non ci sono più rilanci.

Nell’asta senza incanto invece, i partecipanti presentano le rispettive offerte in una busta chiusa o in formato telematico. Questa procedura è più formale e mira alla massima trasparenza. Il modulo di partecipazione richiede una serie di informazioni obbligatorie. A questo è necessario allegare una copia del documento d’identità e un assegno circolare per il pagamento della cauzione.

Le offerte possono essere anche inferiori al prezzo base, ma non meno di una certa percentuale. Dopo la scadenza del termine per la presentazione, le buste vengono aperte. Se c’è una sola offerta, il proponente si aggiudica il bene. Se le offerte sono più di una, si apre una vera e propria gara tra gli offerenti, a partire dall’offerta più alta. In questo caso, i rilanci avvengono in modo competitivo, simile a un’asta con incanto, e l’aggiudicazione va al miglior offerente. Questa modalità è oggi la più comune nei tribunali per la vendita di beni pignorati.

Espropriazione e vendita all’asta o all’incanto

La vendita all’incanto, disciplina dal codice di procedura civile, presenta regole specifiche a seconda che oggetto dell’espropriazione sia un bene mobile o un bene immobile del debitore.

Vendita di beni mobili

In una vendita giudiziaria con pubblici incanti di beni mobili il giudice dell’esecuzione stabilisce le modalità della vendita (giorno, ora e luogo) e ne affida lo svolgimento a un professionista delegato (cancelliere, ufficiale giudiziario, notaio, avvocato o commercialista).

Il prezzo base dell’incanto viene stabilito in base al valore di mercato (se esiste un listino ufficiale) o, in assenza di questo, viene fissato dal giudice, che può anche avvalersi di uno stimatore. In alternativa, in casi specifici, il giudice può autorizzare la vendita al miglior offerente senza un prezzo minimo.

Durante l’incanto, i beni possono essere offerti singolarmente o a lotti. L’aggiudicazione avviene in favore di chi offre di più quando non vengono presentate offerte superiori dopo due richiami del prezzo raggiunto.

Se un bene rimane invenduto, viene fissato un nuovo incanto con un prezzo base inferiore di un quinto rispetto al precedente.

Vendita di beni immobili

La procedura dell’incanto relativa i beni immobili si svolge in aula davanti al giudice dell’esecuzione. Le offerte sono considerate valide solo se superano il prezzo base o l’offerta precedente sin base alle condizioni stabilite. L’immobile viene aggiudicato all’ultimo offerente se, dopo tre minuti, non ci sono offerte superiori. Ciascun offerente non è più vincolato dalla sua offerta se viene superata da un’altra.

Entro il termine di dieci giorni dall’incanto, è possibile presentare offerte in aumento: Queste però devono superare di almeno un quinto il prezzo di aggiudicazione. In questo caso, il giudice indice una nuova gara tra l’aggiudicatario e i nuovi offerenti. Se nessuno di questi ultimi si presenta alla gara, l’aggiudicazione iniziale diventa definitiva e gli offerenti inadempienti perdono la cauzione.

L’aggiudicatario ha un termine per versare il prezzo stabilito.

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consapevolezza dell'errore

Avvocati, stop attenuanti se manca consapevolezza dell’errore Il CNF esclude la riduzione della sanzione disciplinare per l’avvocato che non dimostra alcuna consapevolezza dell’errore; l’ammissione di responsabilità può valere solo se accompagnata da resipiscenza

Attenuanti se c’è consapevolezza dell’errore

Stop attenuanti per l’avvocato se non c’è consapevolezza dell’errore. Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 44/2025, pubblicata il 31 luglio sul sito del Codice deontologico, ha confermato la sospensione di sei mesi inflitta dall’organo distrettuale a un avvocato in seguito a false accuse penali nei confronti di colleghi, ribadendo principi chiave in tema di consapevolezza e responsabilità personale.

Il caso

Un avvocato del foro di Trapani aveva denunciato due colleghi (COA di Trapani e CDD di Palermo) per abuso d’ufficio, ritenendo il procedimento disciplinare avviato nei propri confronti un atto arbitrario. Tuttavia, il consiglio distrettuale accertò la falsità delle accuse e applicò la sospensione di sei mesi. Il ricorrente, poi condannato in sede penale per calunnia dal GIP, non mostrò alcuna resipiscenza nel ricorso al CNF.

Consapevolezza dell’errore, responsabilità e resipiscenza

Il CNF ha ribadito che la responsabilità disciplinare è provata non solo dalla presentazione delle false accuse, ma anche dalla loro consapevolezza, tipica di un avvocato, con l’intento di screditare i colleghi. Inoltre, l’assenza di una vera resipiscenza — sia nell’esposto sia nella memoria difensiva — ha reso inammissibile qualsiasi attenuazione della sanzione.

Ammissione della responsabilità e attenuanti personali

La sentenza sottolinea come l’ammissione di responsabilità possa entrare nel giudizio disciplinare solo se accompagnata da una sincera resipiscenza. L’assenza di chiara presa di coscienza del danno causato, infatti, impedisce l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite.

licenziamenti illegittimi

Licenziamenti illegittimi: incostituzionale il tetto di sei mensilità per le piccole imprese La Corte costituzionale dichiara illegittimo il limite massimo di sei mensilità per l’indennizzo in caso di licenziamenti illegittimi nelle imprese sotto soglia

La Consulta boccia il limite massimo all’indennità risarcitoria

Con la sentenza n. 118/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 nella parte in cui impone un tetto fisso e invalicabile pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR, quale limite massimo dell’indennità risarcitoria per i lavoratori licenziati illegittimamente da datori di lavoro che non superano i requisiti dimensionali previsti dall’art. 18, commi 8 e 9, dello Statuto dei lavoratori.

Perché la norma è incostituzionale

Secondo la Corte, l’imposizione di un limite rigido e indistinto all’indennizzo, indipendentemente dalla gravità del vizio del licenziamento, compromette i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento.

A ciò si aggiunge il fatto che, nei casi riguardanti le piccole imprese, le soglie risarcitorie sono già dimezzate rispetto a quelle previste per i datori di lavoro di dimensioni maggiori (come stabilito dagli artt. 3, 4 e 6 del d.lgs. 23/2015). Ne consegue un sistema in cui la forbice dell’indennizzo è così ristretta da rendere impossibile per il giudice modulare la sanzione in base alle specificità del caso concreto.

La funzione dissuasiva dell’indennità è compromessa

Un ulteriore profilo di criticità evidenziato dalla Corte riguarda la funzione deterrente della sanzione nei confronti del datore di lavoro. Il limite di sei mensilità, essendo automatico e inalterabile, non solo mina l’equità del risarcimento, ma non scoraggia comportamenti illeciti, svuotando di significato la finalità repressiva e preventiva del rimedio previsto.

Invito al legislatore: rivedere i criteri per le imprese sotto soglia

Nel dispositivo, la Corte invita il legislatore a intervenire per una riformulazione del quadro normativo, evidenziando come il numero dei dipendenti non sia di per sé un indicatore esaustivo della solidità economica dell’impresa. Anche in altre branche del diritto (ad esempio la disciplina della crisi d’impresa), il parametro occupazionale non è l’unico a determinare la capacità di sostenere costi o responsabilità.

La Consulta sottolinea dunque la necessità di un riequilibrio, che tenga conto di fattori ulteriori rispetto al solo criterio numerico, al fine di tutelare efficacemente i diritti dei lavoratori e garantire un sistema sanzionatorio rispettoso dei principi costituzionali.

diffamazione militare

Diffamazione militare: inammissibile la qlc sulla pena detentiva La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sull’art. 227 del codice penale militare di pace. Il giudice non era chiamato ad applicare la pena e mancava la motivazione sulla rilevanza

La Consulta si pronuncia sulla pena per la diffamazione militare

Con la sentenza n. 127/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli in merito all’articolo 227 del codice penale militare di pace, che prevede la pena detentiva per il reato di diffamazione militare, senza contemplare un’alternativa pecuniaria.

Il nodo giuridico: pena detentiva e libertà di espressione

Secondo il giudice rimettente, la previsione esclusiva della reclusione per il reato di diffamazione militare sarebbe in contrasto con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).
La Corte EDU, infatti, ha più volte affermato che la pena detentiva per la diffamazione è sproporzionata, a meno che non si tratti di discorsi d’odio o incitamento alla violenza.

La decisione: la questione è prematura e irrilevante

La Corte costituzionale ha respinto la questione per inammissibilità, senza entrare nel merito.
La motivazione principale è che la censura era prematura e priva di rilevanza concreta: il giudice che ha sollevato la questione non era chiamato a decidere sulla responsabilità dell’imputato, trattandosi solo di udienza preliminare, e non vi era un’applicazione immediata della norma censurata.

Mancanza di motivazione sull’esercizio del diritto sindacale

La Corte ha inoltre rilevato d’ufficio un ulteriore vizio di inammissibilità: l’ordinanza di rimessione non ha motivato adeguatamente la rilevanza della norma impugnata alla luce del contesto sindacale in cui si era verificata la condotta contestata.
Non è stato spiegato se e come l’attività sindacale potesse configurare l’esercizio di un diritto, e quindi costituire causa di giustificazione, con possibile esclusione della punibilità.