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Furto in abitazione: sì all’attenuante sulla recidiva Ravvedimento post delictum e furto in abitazione: la Corte costituzionale dichiara illegittimo il divieto di prevalenza dell'attenuante sulla recidiva reiterata

furto in abitazione

Furto in abitazione e attenuante

La Corte costituzionale, con sentenza n. 56/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui vieta di riconoscere prevalente l’attenuante della collaborazione del reo (art. 625-bis cod. pen.) rispetto alla circostanza aggravante della recidiva reiterata.

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La questione era stata sollevata dal Tribunale di Perugia nell’ambito di un procedimento per furto in abitazione, in cui l’imputato aveva contribuito in maniera determinante all’individuazione del correo. Il giudice rimettente contestava che il divieto previsto dalla norma censurata violasse i principi di ragionevolezza e di finalità rieducativa della pena, sanciti dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione.

La Consulta, richiamando precedenti pronunce in materia, ha accolto la questione, osservando che il divieto di prevalenza neutralizza la funzione incentivante dell’attenuante di cui all’art. 625-bis cod. pen., attribuendo alla recidiva reiterata un rilievo assoluto, senza considerare il comportamento collaborativo successivo del reo e i rischi personali e familiari da esso derivanti.

Ravvedimento post delictum

Secondo la Corte, tale preclusione impedisce che il ravvedimento post delictum produca pienamente i suoi effetti, privando di efficacia lo strumento voluto dal legislatore per favorire la dissociazione dal contesto criminale. Inoltre, irrigidendo il giudizio sulla capacità a delinquere, la norma contestata si pone in contrasto con il principio di rieducazione della pena, facendo percepire la sanzione come ingiusta e, pertanto, inefficace ai fini previsti dalla Carta costituzionale.

La decisione

La decisione conferma l’orientamento volto a valorizzare la condotta successiva al reato, anche in presenza di precedenti penali, nel rispetto della funzione rieducativa che deve connotare l’esecuzione della pena.

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