ingegneri architetti INPS

Ingegneri e architetti: niente sanzioni per la gestione separata Per la Corte Costituzionale va riconosciuto ai professionisti l'esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione alla gestione separata INPS nel periodo anteriore alla legge che ne ha previsto l'obbligo

Sanzioni omessa iscrizione gestione separata INPS

La Consulta (sentenza n. 55/2024) ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio
1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con
riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS

Quanto al sistema di previdenza degli ingegneri ed architetti, ferma la legittimità costituzionale del precetto normativo unitario risultante dalla saldatura tra la disposizione interpretata, di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e la disposizione interpretativa, di cui all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, che, nell’esegesi consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, ha sancito l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per gli ingegneri ed architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alla Cassa di categoria (Inarcassa), alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti ad albi cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (su cui sentenza n. 238 del 2022), la Consulta è stata chiamata ad esaminare il tema delle sanzioni civili per la mancata iscrizione nel periodo precedente l’entrata in vigore della suddetta norma.

Continuità con la categoria forense

In continuità con quanto deciso nella sentenza n. 104 del 2022 per la categoria forense, la Corte ha quindi “ribadito che l’affidamento dell’ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima dell’entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica oggetto di censura, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi, sulla delimitazione dell’ambito applicativo della norma interpretata, anteriormente all’entrata in vigore della disposizione interpretativa, «avrebbe dovuto essere
oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.).

“Nell’esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell’epoca; ma avrebbe dovuto – ha concluso la Corte – farsi carico, al contempo, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza».

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avvocati monocommittenti

Avvocati monocommittenti Gli avvocati monocommittenti svolgono la propria attività esclusivamente in favore di un unico soggetto: il dibattito sulla compatibilità con la legge professionale

La monocommittenza nella professione forense

Il tema dell’attività lavorativa svolta dagli avvocati monocommittenti è, in questi mesi, al centro del dibattito giuridico e politico, poiché è sempre più avvertita l’urgenza di offrire un adeguato inquadramento normativo a tale figura.

Attualmente, infatti, da un lato si considera l’attività dell’avvocato monocommittente – cioè, il professionista forense che fornisce la totalità delle sue prestazioni ad unico soggetto – come non rispettosa dei principi deontologici di libertà, autonomia e indipendenza.

Dall’altro, tali avvocati, che di solito instaurano questo genere di rapporto nell’ambito di uno studio legale strutturato, sono sprovvisti delle tutele garantite dall’ordinamento ai lavoratori subordinati, pur esercitando un tipo di attività per molti versi simile a quella svolta da questi ultimi.

Le proposte di legge sulla monocommittenza degli avvocati

Sono ormai diversi anni che la formalizzazione della figura degli avvocati monocommittenti è all’ordine del giorno sull’agenda politico-legislativa, senza, però, che finora si sia raggiunto un risultato concreto.

È un fatto assodato, però, che sia gli enti esponenziali degli interessi del ceto forense, sia la classe politica si siano ormai resi conto che la regolarizzazione di tale modalità di svolgimento dell’attività forense rappresenta un’urgenza improcrastinabile.

Sul tavolo, infatti, c’è innanzitutto la necessità di fornire le indispensabili tutele normative a questa categoria di lavoratori che si stima superi ormai le 20.000 unità all’interno del nostro territorio nazionale.

Tale dato è ricavato dalle dichiarazioni dei redditi ricevute da Cassa Forense, dalla cui analisi si evince che una percentuale tra il 5 e il 10% di chi esercita la professione di avvocato in Italia ha dichiarato di percepire la totalità o la quasi totalità del proprio reddito dall’avvocato titolare dello studio presso cui operano.

Avvocati monocommittenti: l’esigenza di tutele lavorative

Uno dei nodi principali della questione è rappresentato dal divieto di svolgere lavoro subordinato imposto dalla normativa sulla disciplina dell’ordinamento forense, a tutela dell’indipendenza dell’avvocato (cfr. art. 2 della l. n. 247 del 2012).

Già nel 2020, una proposta di legge si proponeva di offrire una soluzione alla questione in oggetto, prevedendo che all’avvocato monocommittente fosse riconosciuto un compenso congruo e proporzionato da corrispondersi periodicamente, a fronte di un’attività non considerabile come subordinata, ma comunque contrattualmente disciplinata nei suoi aspetti principali, a cominciare dall’indicazione della durata del rapporto. La proposta  prevedeva, inoltre, specifiche disposizioni in tema di contributi previdenziali a carico, almeno parzialmente, del titolare dello studio e di tutele del lavoratore in caso di gravidanza e infortuni.

L’abolizione del divieto di svolgimento di lavoro subordinato da parte dell’avvocato presso uno studio di un diverso professionista è stata al centro anche della proposta di legge n. 735 nel 2022.

Il Ministro Nordio sulla monocommittenza forense

Il tema è stato poi ripreso ancor più di recente, ed anche Cassa Forense ha rappresentato l’urgenza della questione, sollecitando il Parlamento sull’esigenza di una disciplina in tema di monocommittenza in ambito forense.

Da ultimo, sul tema si è registrata l’apertura da parte del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il quale ha riconosciuto che “si avverte la necessità di regolamentare la monocommittenza”, pur nel pieno rispetto dei principi di libertà, autonomia e indipendenza che devono caratterizzare la figura dell’avvocato nello svolgimento della sua attività.

Sulla stessa linea si è espresso il Consiglio Nazionale Forense, evidenziando che la regolamentazione dell’attività degli avvocati monocommittenti deve inserirsi in una riscrittura generale della legge professionale che riguardi ogni forma di aggregazione professionale come le società tra avvocati.

concorso upp

Ufficio per il processo: concorso per 3.946 posti Pubblicato l'atteso bando per addetti all'ufficio per il processo. 3.946 i posti messi a concorso, domande entro il 26 aprile

Nuovo bando per addetti all’ufficio per il processo. E’ stato pubblicato sul sito della Giustizia, l’avviso riguardante l’atteso ,concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale di via Arenula.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 26 aprile 2024.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ previa registrazione sullo stesso Portale, entro le ore 23.59 del 26 aprile 2024.

Per maggiori info, consultare la scheda sul sito del ministero

Vai alla scheda sul manuale per la preparazione al concorso

emergenza suicidi carcere

Emergenza suicidi in carcere: stanziati 5 milioni di euro Il decrfeto firmato dal guardasigilli Nordio assegna per il 2024 5 milioni di euro per il potenziamento dei servizi trattamentali e psicologici negli istituti

Emergenza suicidi carceri

“Al fine di prevenire e contrastare il drammatico fenomeno dei suicidi nell’ambito della popolazione detenuta, ho firmato un decreto che prevede per il corrente anno l’assegnazione di 5 milioni di euro all’Amministrazione penitenziaria per il potenziamento dei servizi trattamentali e psicologici negli istituti, attraverso il coinvolgimento di esperti specializzati e di professionisti esterni all’amministrazione”. Questa la dichiarazione del ministro della giustizia Carlo Nordio dando atto dello stanziamento annuale “più che raddoppiato” destinato “alle finalità di prevenzione del fenomeno suicidario e di riduzione del disagio dei ristretti, a conferma dell’impegno da parte del governo nella pronta adozione di misure necessarie per migliorare le condizioni detentive negli istituti penitenziari, anche in vista di un intervento più strutturato e duraturo nel tempo da proporre come priorità nella prossima legge di bilancio”.

Servizi psicologici potenziati

Fino al gennaio scorso i professionisti ex art. 80, incaricati di monitorare i detenuti e accompagnarli nel percorso di rieducazione, ricevevano una retribuzione lorda di 17 euro l’ora. Da febbraio il compenso lordo è salito a più di 30 euro. A spesa invariata, ciò avrebbe comportato una riduzione delle prestazioni erogate. “Per questo il Ministero della Giustizia è intervenuto, come annunciato dal Guardasigilli Carlo Nordio, con uno stanziamento di ulteriori 5 milioni di euro, al fine di garantire un ulteriore potenziamento dei servizi psicologici negli istituti” ha confermato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari.

Un incremento che, per il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Russo, “costituisce un altro importante pezzo del puzzle che si sta via via componendo per migliorare la condizione degli oltre 61 mila detenuti presenti nelle nostre carceri”.

La decisione del Ministro, “che sposa pienamente una precisa indicazione del Dap – prosegue Russo – permetterà di fronteggiare meglio il disagio che da tempo si registra negli istituti. E, non da ultimo, consentirà al personale di Polizia Penitenziaria e a tutti gli operatori di poter svolgere con maggiore serenità il gravoso impegno lavorativo che, nonostante le difficoltà, mettono quotidianamente a disposizione dei cittadini e della Nazione”.

pensione intermediari

Pensione: dal 1° aprile domanda tramite intermediari Attivo dal 1° aprile 2024 il nuovo servizio Inps per presentare la domanda di pensione tramite intermediari

Pensione tramite intermediari

E’ attivo dal 1° aprile 2024 il nuovo servizio Inps che consente di presentare la domanda di pensione agli intermediari.

L’avvio della sperimentazione, nell’ambito del progetto “Piattaforma intermediari per l’erogazione delle prestazioni individuali” con gli istituti di patronato è stato reso noto dall’INPS con il messaggio n. 1277-2024.

La sperimentazione, disponibile per le domande di prestazione in ambito pensioni, coinvolgerà una platea di operatori individuata dagli stessi Istituti di Patronato.

Come presentare la domanda

Le modalità di presentazione delle domande di pensione rimangono sostanzialmente invariate: l’operatore dell’Istituto di patronato, nella fase iniziale di predisposizione della domanda, inserirà il codice fiscale del cittadino e in caso di presenza di mandato digitale potrà associarlo alla domanda di pensione.

La guida

Per agevolare le operazioni di conferimento del mandato digitale, l’istituto ha predisposto un’apposita guida.

L’ambito di applicazione della “Piattaforma intermediari per l’erogazione delle prestazioni individuali”, avvisa l’INPS, “verrà progressivamente esteso a nuove prestazioni secondo un piano in via di definizione, i cui sviluppi saranno comunicati con successivi messaggi”.

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archivio digitale intercettazioni

Intercettazioni: via libera all’archivio digitale Il Garante Privacy ha reso parere favorevole all'archivio digitale interdistrettuale delle intercettazioni (ADI)

Archivio digitale intercettazioni

Il Garante Privacy ha reso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero della Giustizia che regola l’attivazione dell’archivio digitale delle intercettazioni (ADI) presso le infrastrutture interdistrettuali e definisce tempi, modalità e requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento dei dati.

L’archivio – tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica – custodisce i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni disposte dalle singole Procure.

I rilievi del Garante Privacy

Il Garante, tuttavia, ha chiesto al Ministero di esplicitare nel testo il ruolo di titolare del trattamento dei dati svolto dalle Procure della Repubblica, per fugare possibili dubbi interpretativi e agevolare l’esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Con l’attuale atto ministeriale si completa il percorso che ha già visto l’istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni e la definizione dei requisiti tecnici per la gestione dei dati presso tali sistemi, sui cui schemi il Garante si è espresso con parere favorevole rispettivamente nei mesi di settembre e di dicembre 2023.

Protezione dati ok

Il testo dello schema di decreto all’esame del Garante non presenta criticità sotto il profilo della protezione dei dati.

Recepisce infatti le indicazioni fornite in fase istruttoria dall’Autorità e prevede le ulteriori misure tecniche organizzative di funzionamento del sistema richieste dal Garante con il parere di dicembre.

Sono state delineate con chiarezza le funzioni svolte dal Procuratore della Repubblica: direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazioni e sui relativi dati. Inoltre, sono state declinate con maggiore dettaglio le misure tecnico-organizzative necessarie a garantire livelli di sicurezza adeguati al rischio connesso al trattamento dei dati effettuato nell’archivio digitale.

riconoscimento facciale

Lavoro: no del Garante all’uso del riconoscimento facciale Il Garante Privacy boccia il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro: viola la privacy dei dipendenti

Riconoscimento facciale per controllo presenze

Il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro viola la privacy dei dipendenti. Così il Garante Privacy che, rilevando come non esista al momento alcuna norma che consenta l’uso di dati biometrici, per svolgere una tale attività, ha sanzionato cinque società – impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti – con sanzioni rispettivamente di 70mila, 20mila, 6mila, 5mila e 2mila euro, per aver trattato in modo illecito i dati biometrici di un numero elevato di lavoratori.

L’attività del Garante

L’Autorità, intervenuta a seguito dei reclami di diversi dipendenti, ha anche evidenziato i particolari rischi per i diritti dei lavoratori connessi all’uso dei sistemi di riconoscimento facciale, alla luce delle norme e delle garanzie previste sia nell’ordinamento nazionale che in quello europeo.

Dall’attività ispettiva del Garante, svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, “sono emerse – spiega l’authority – anche ulteriori violazioni da parte delle società”.

In particolare l’Autorità ha accertato che tre aziende avevano condiviso per più di un anno lo stesso sistema di rilevazione biometrica, oltretutto senza aver adottato misure tecniche e di sicurezza adeguate. Inoltre il medesimo “sistema” era utilizzato presso altre sedi dove operava una delle società sanzionate. Le aziende, infine, non avevano fornito una informativa chiara e dettagliata ai lavoratori né avevano effettuato la valutazione d’impatto prevista dalla normativa privacy.

Le sanzioni

Le aziende, ad avviso del Garante, avrebbero dovuto più opportunamente utilizzare sistemi meno invasivi per controllare la presenza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro (come ad es. il badge). Oltre al pagamento delle sanzioni il Garante ha ordinato la cancellazione dei dati raccolti illecitamente.

polizza sanitaria avvocati

Polizza sanitaria avvocati La polizza di tutela sanitaria è automatica e gratuita per tutti gli avvocati, praticanti e pensionati iscritti a Cassa Forense. Per il 2024, la copertura è stata prorogata fino al 30 settembre

Polizza tutela sanitaria: cos’è

Lapolizza-sanitaria collettiva base è una copertura automatica e gratuita per tutti gli avvocati, praticanti e pensionati iscritti a Cassa Forense in regola con le dichiarazioni reddituali.

La polizza può essere estesa, con onere a carico dell’iscritto (o del pensionato cancellato dall’albo o dei superstiti di avvocato), a tutti i familiari conviventi, con limite di età fissato a 80 anni, previo pagamento di un premio procapite per il semestre di copertura sulla base delle seguenti fasce di età:

• € 99,50 fino a 40 anni di età;
• € 174,13 da 41 anni di età a 60 anni di età;
• € 248,75 da 61 anni di età a 70 anni di età;
• € 298,50 da 71 anni di età a 80 anni di età.

Cosa copre la polizza

La garanzia assicurativa, oltre a coprire i “grandi interventi chirurgici” e “gravi eventi morbosi” indicati negli allegati A e B delle condizioni di polizza, opera altresì per la c.d. “garanzia per malattia oncologica”.

Sono, inoltre, inclusi un check-up annuale con esami ed accertamenti, quattro prestazioni di alta diagnostica e l’indennità di convalescenza.

E’ contemplata, anche, in alternativa al pagamento diretto o al rimborso delle spese relative al ricovero, l’indennità sostitutiva, che varia da € 80,00 ad € 105,00 al giorno a seconda della prestazione effettuata.

Piano Sanitario Integrativo

Ogni iscritto, pensionato non iscritto e superstite di avvocato (titolare di pensione di reversibilità o indiretta) che abbia aderito al piano base, ha facoltà di aderire (per il 2024, fino al 30 settembre) ad un Piano sanitario integrativo per sé e per il proprio nucleo familiare, con limite di età fissato a 80 anni.

Tale garanzia assicurativa opera, decorsi i relativi termini di aspettativa, per le prestazioni sanitarie non coperte dalla polizza sanitaria base e, in particolare, per:

  • ricovero, con o senza intervento, in istituto di cura reso necessario anche da parto;
  • ricovero in regime di day-hospital;
  • intervento chirurgico ambulatoriale;
  • prestazioni di alta diagnostica;
  • visite specialistiche e accertamenti diagnostici.

L’importo del premio per la sottoscrizione della Polizza sanitaria Integrativa varia in base alle fasce d’età.

Proroga della polizza sanitaria fino al 30.9.2024

Cassa Forense ha comunicato, in data 22 marzo 2024, la proroga della copertura della polizza di tutela sanitaria sottoscritta con le Compagnie Assicuratrici Unisalute, Reale Mutua e Poste Assicura, in scadenza al 31/3/2024, fino al 30/9/2024.

Tenuto conto della durata semestrale della proroga, sia i premi che i massimali di copertura sono ridotti al 50%, mentre sono rimaste invariate tutte le prestazioni previste.

daspo urbano

Daspo urbano: legittimo il divieto di accesso a determinate aree La Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le qlc sul divieto di accesso a determinate aree se sussiste il concreto pericolo di commissione di reati

Daspo urbano esteso

La Consulta, con la sentenza n. 47-2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sul divieto di accesso ad aree delle infrastrutture dei servizi di trasporto e ad altre aree urbane specificamente individuate dai regolamenti comunali che, in base al cosiddetto decreto Minniti del 2017, il questore può disporre nei confronti di chi, nelle stesse aree, abbia reiteratamente commesso le violazioni di cui all’art. 9, commi 1 e 2 (impedimento della loro
accessibilità e fruibilità in violazione di divieti di stazionamento o di occupazione di spazi e altri illeciti specificamente indicati).

Sicurezza urbana

La Corte ha ritenuto che la norma censurata (l’art.10, comma 2, del dl n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del 2017) debba essere interpretata in senso diverso da quello ipotizzato dal giudice a quo e tale da escludere il prospettato contrasto con gli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU).
In particolare va escluso, secondo la Consulta, che la norma in questione, nel subordinare la misura alla sussistenza di un possibile pericolo per la sicurezza, faccia riferimento alla «sicurezza urbana» quale definita dall’art. 4 del decreto Minniti: concetto più ampio di quello contemplato dall’art. 16 Cost. quale ragione di possibili limitazioni alla libertà di circolazione, in quanto comprensivo anche del mero «decoro urbano». Il termine «sicurezza» deve essere inteso invece nel senso – coerente con la natura di misura di
prevenzione atipica dell’istituto e in linea, altresì, con il dettato costituzionale – di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose.

Divieto di accesso legittimo

Affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto occorre, ha specificato la Corte, che vi sia un concreto pericolo di commissione di reati: pericolo che, in base alla lettera della norma, deve essere rivelato «dalla condotta tenuta» dal destinatario. Ciò esclude anche l’asserita violazione dei principi di
ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), nonché quella della garanzia convenzionale della libertà di circolazione (art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU), sotto il profilo della carenza di precisione della norma
nell’individuazione dei presupposti della misura: carenza non riscontrabile neanche in rapporto alla descrizione delle condotte alla cui reiterazione quest’ultima è annessa.

Condotte illecite Daspo

La Corte ha dichiarato, altresì, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto Minniti, sollevata dal Tribunale di Firenze in riferimento all’art. 3 Cost. con riguardo all’individuazione delle condotte illecite, sul rilievo che sarebbe irragionevole colpire con il DASPO urbano chi, violando divieti di stazionamento e occupazioni di spazi, impedisca l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture dei trasporti – condotta normalmente priva di rilievo penale – e non invece
chi, nelle stesse aree, tenga condotte penalmente rilevanti e ben più pericolose per la sicurezza (minacce, percosse, lesioni, porto di armi bianche, ecc.).
Per il giudice delle leggi, “si è di fronte a una scelta espressiva dell’ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia e non manifestamente irragionevole. La selezione delle condotte cui può conseguire la misura riflette l’intento legislativo di individuare quelle tipologie di comportamenti che, sulla base dell’esperienza, contribuiscono maggiormente a creare un clima di insicurezza nelle aree considerate e che implicano una prolungata e indebita occupazione di spazi nevralgici per la mobilità o comunque interessati da rilevanti flussi di persone”.

Peraltro, il legislatore non ha mancato di prendere in considerazione condotte di diverso ordine e di rilievo penale (comprese quelle richiamate dal giudice a quo) ai fini dell’applicazione di altre figure di
DASPO urbano, quali quelle previste dagli artt. 13 e 13-bis del decreto Minniti.

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appello tardivo

Appello tardivo L’impugnazione incidentale può essere proposta anche quando sia decorso il termine per proporre quella principale. I capi della sentenza impugnabili con l’appello tardivo

Cosa sono le impugnazioni incidentali tardive

L’appello tardivo è disciplinato dall’art. 334 c.p.c., in base al quale le impugnazioni incidentali possono essere proposte dalle parti contro le quali è stata proposta impugnazione (oltre che dai litisconsorti necessari) anche quando sia decorso il termine per proporre l’impugnazione principale (di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.), o quando sia stata fatta acquiescenza alla sentenza.

Per comprendere la ragione che ha reso opportuna la previsione dell’istituto dell’appello tardivo nel nostro ordinamento, occorre tenere presente che il legislatore mira a scoraggiare l’impugnazione delle sentenze, al fine di diminuire il numero di contenziosi che affollano le aule di tribunale.

Consentendo l’impugnazione incidentale tardiva, si dà modo alla parte, che non sia particolarmente determinata ad impugnare un capo della sentenza a lei sfavorevole, a lasciar decorrere il termine senza attivarsi. Se poi questa riceve, oltre tale termine, la notificazione dell’altrui impugnazione principale, è rimessa in termini per impugnare a sua volta la sentenza con impugnazione incidentale tardiva.

I capi della sentenza impugnabili in via incidentale

L’istituto dell’appello incidentale si inserisce, peraltro, nel contesto di una normativa che salvaguarda l’unitarietà del processo di impugnazione, dal momento che l’art. 333 c.p.c. prevede espressamente che le parti alle quali sia stata notificata l’impugnazione della sentenza possono a loro volta impugnarla solo in via incidentale, nello stesso processo. In altre parole, non è possibile dar vita a distinti processi impugnatori, con distinte impugnazioni principali.

In generale, la principale distinzione riguardo alle impugnazioni incidentali, è quella tra impugnazioni incidentali adesive, cioè connesse ai medesimi capi impugnati dal ricorrente principale, e impugnazioni incidentali autonome, cioè rivolte contro capi della sentenza diversi e autonomi da quelli considerati nell’impugnazione principale.

Ebbene, nel caso dell’appello tardivo, è importante annotare l’andamento non sempre costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione, riguardo alla questione se l’impugnazione incidentale tardiva debba necessariamente, o meno, riguardare ( o dipendere da) gli stessi capi della sentenza impugnati in via principale.

Appello tardivo: le sentenze della Cassazione a Sezioni Unite

Al riguardo, riportiamo una recente pronuncia che, da ultimo, ha evidenziato che l’appello tardivo può anche riguardare un capo della sentenza diverso e completamente slegato da quelli impugnati dal ricorrente principale (si pensi all’appellante incidentale, vincitore in primo grado, che impugna in via tardiva la pronuncia sulle spese compensate).

Secondo la Cassazione, infatti, “la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, ma tale autonomia non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva volta a contestarlo” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 33015 del 28 novembre 2023).

Nello statuire ciò, la Suprema Corte ha espressamente dissentito da alcune sue precedenti pronunce, come la sentenza Cass. n. 4845/2020, secondo cui, invece, la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio, costituendo capo autonomo, doveva essere impugnata in via autonoma e non con impugnazione incidentale tardiva.

A sostegno di tale decisione, la sentenza Cass. n. 33015/2023 ha richiamato l’autorevole orientamento delle Sezioni Unite: “L’autonomia del capo della sentenza impugnata non comporta l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo: secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte, “l’art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione, di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale” (così Cass. SS.UU., n. 4640/1989; il principio è stato riaffermato dalle sezioni unite con la pronuncia n. 652/1998; per una recente conferma v. Cass. n. 26139/2022)”.