Il giurista risponde, Penale

Stalking: indici sintomatici ansia o timore Quali sono gli indici sintomatici della sussistenza in concreto dello stato d’ansia o di timore di cui all’art. 612bis c.p.?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Andrea Bonanno, Claudia Caselgrandi e Federica Colantonio

 

Ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 612bis c.p. la prova dello stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante e, più in generale, può essere desunta da elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata. Viceversa, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto – tra i quali lo stato d’ansia provocatole dall’ imputato o il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente. – Cass. pen., sez. V, 13 dicembre 2022, n. 47135.

La Suprema Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi in ordine all’accertamento probatorio che deve essere effettuato in relazione alla sussistenza dello stato d’ansia o di paura richiesto ai fini dell’integrazione della fattispecie delittuosa di cui all’art. 612bis c.p.

Com’è noto, l’art. 612bis c.p. prevede tre precisi elementi costitutivi: la condotta tipica del reo, la reiterazione di tale condotta e l’insorgere di un particolare stato d’animo di ansia e di paura nei confronti della vittima. La condotta, quindi, oltre che essere reiterata deve creare un determinato disagio psichico, uno stato di tensione nervosa grave e perdurante, tale da incidere sugli atti di vita quotidiana. La norma però non indica con esattezza i contorni e le dimensioni del prospettato disagio psichico, ed è proprio in questa prospettiva di analisi che si inserisce la pronuncia in esame. Invero, richiamando i precedenti giurisprudenziali in materia, il Supremo Consesso conferma che la prova del predetto stato d’ansia o di paura possa essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante. La sussistenza dei predetti elementi costitutivi della fattispecie in esame può essere desunta, altresì, da ulteriori elementi sintomatici, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.

Viceversa, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, tra i quali lo stato d’ansia provocatole dal soggetto agente o il fondato timore per la propria incolumità o per quella dei congiunti, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla stessa condotta.

In ogni caso, come già in precedenza affermato, qualora uno degli eventi previsti dall’art. 612bis c.p. sia identificato nello stato di ansia, la prova di esso può essere argomentata dal giudice anche sulla base di massime di esperienza, non essendo all’uopo necessaria la documentazione medica, nè che la vittima declini con esattezza lo stato emotivo che la caratterizza in dipendenza dell’attività persecutoria subita.

Nel caso di specie, dunque, il Giudice di legittimità mette in rilievo una serie di elementi diretti ad integrare la configurabilità degli eventi alternativi del reato, fornendo all’interprete un utile decalogo per valutare, caso per caso e in concreto, l’integrazione del delitto in esame: il ripetersi ossessivo delle molestie da parte dell’imputata in danno dell’ex coniuge e della sua attuale compagna, il coinvolgimento nelle stesse delle figlie minori, il numero ed il tenore dei contatti telefonici molesti e dei messaggi tramite Whatsapp inviati alle vittime, le incursioni in casa delle vittime improvvise e destabilizzanti, le reiterate aggressioni fisiche ai danni delle persone offese, nonché il mutamento di vita delle vittime del reato, concretizzatosi nel cambiamento di due domicili dell’ex coniuge.

Pare evidente, dunque, come l’accertamento in concreto della prova dello stato d’ansia o di timore della vittima imponga all’interprete una complessa quanto articolata valutazione di tutti gli elementi che in concreto vengono in rilievo, a conferma di come la fattispecie delittuosa in esame tuteli non solo la libertà morale della persona, ma, anche, la tranquillità della stessa, la “serenità psicologica”, quella che autorevole dottrina definisce “la pace giuridica individuale”.

Pertanto, ai fini della configurabilità del reato in esame, è sufficiente la prova di almeno uno dei plurimi eventi alternativi contemplati dalla disposizione incriminatrice, tali da determinare il mutamento, non necessariamente radicale o definitivo, delle abitudini di vita della vittima. Nel caso di specie, ad esempio, all’ imputata era stata lasciata la casa di abitazione coniugale proprio per tentare di arginare le sue condotte persecutorie nei confronti dell’ex marito e della nuova compagna, con conseguente mutamento di domicilio da parte dell’ex-coniuge.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass. pen. 24135/2012; Cass. pen. 17795/2017; Cass. pen. 57704/2017;
Cass. pen. 17552/2021; Cass. pen. 8307/2021
Difformi:      non constano precedenti rilevanti

 

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