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Spese per i figli: serve la prova documentale La Cassazione stabilisce che il genitore non può limitarsi a elencare le spese per i figli, ma deve fornire documentazione per ottenere il contributo dall’ex

spese per i figli

Spese per i figli: la decisione della Cassazione

Con la sentenza n. 22522/2025, la Corte di cassazione ha chiarito un tema da tempo oggetto di interpretazioni differenti: le spese sostenute da un genitore per i figli, in caso di richiesta di rimborso pro-quota all’altro genitore, devono essere documentate e non semplicemente elencate.

Secondo i giudici, l’elencazione delle spese non basta a fondare un titolo esecutivo; occorre produrre prove concrete, come ricevute, fatture o altra documentazione idonea.

Tipologie di spese straordinarie

La Corte ha ricordato che le spese straordinarie possono dividersi in due categorie:

  • Spese che richiedono un accordo preventivo tra i genitori (es. attività sportive particolari, viaggi studio);

  • Spese che non necessitano di accordo preventivo, come quelle mediche e scolastiche ordinarie.

Per entrambe le categorie, il rimborso è dovuto, ma nel secondo caso è sufficiente la prova documentale della spesa.

Il contrasto nella giurisprudenza

Negli anni, la giurisprudenza aveva oscillato tra due orientamenti:

  • Un filone più rigoroso, che richiede la documentazione delle spese per permettere la verifica da parte del genitore obbligato;

  • Un filone più permissivo, secondo cui sarebbe sufficiente un elenco dettagliato delle spese nel precetto.

Con la pronuncia del 4 agosto 2025, la Cassazione sceglie la linea più severa, affermando che solo la documentazione può garantire trasparenza ed evitare contenziosi.

Le motivazioni della Suprema Corte

La Corte giustifica la scelta per più ragioni:

  1. Tutela dell’equilibrio stabilito dal giudice di merito: le regole fissate in sede di separazione devono essere rispettate nel modo più fedele possibile.

  2. Riduzione del contenzioso: la documentazione evita dispute sulla natura e sull’ammontare delle spese.

  3. Coerenza sistematica: anche se le spese di istruzione o sanitarie sono prevedibili, la loro quantificazione è successiva; per questo va dimostrata con prove.

  4. Tutela del debitore: quando il titolo esecutivo deriva da un accordo omologato dal giudice, il genitore obbligato deve poter conoscere esattamente le spese richieste.

Il principio di diritto fissato

La Cassazione ha quindi affermato che:

  • L’accordo di separazione omologato dal giudice, che prevede la ripartizione pro-quota delle spese straordinarie, costituisce titolo esecutivo;

  • Non serve un nuovo intervento del giudice per chiedere il rimborso;

  • Tuttavia, il genitore creditore deve provare l’effettivo sostenimento della spesa con documentazione idonea o, almeno, metterla a disposizione dell’altro genitore.