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Fumetti pedopornografici: reato anche senza realismo La Cassazione conferma: anche i fumetti che rappresentano minori in atti sessuali configurano il reato di pedopornografia, indipendentemente dal loro grado di realismo

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Fumetti hentai sotto accusa

La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un imputato trovato in possesso di fumetti hentai che raffiguravano minori in situazioni erotiche. La difesa sosteneva che, trattandosi di illustrazioni di fantasia, il materiale non potesse essere qualificato come pedopornografico. 

Anche i disegni sono pedopornografia

Con la sentenza n. 22579 del 18 giugno 2025, la Cassazione ha respinto il ricorso difensivo, affermando che l’art. 600‑quater.1 c.p. punisce non solo immagini di minori reali, ma anche rappresentazioni virtuali – comprese le tavole a fumetti – «idonee a far apparire reali situazioni non reali». 

In particolare, anche disegni o pitture, se in grado di suggerire allo spettatore la presenza di minori coinvolti in atti sessuali, rientrano nell’ambito della pedopornografia.

Le ragioni giuridiche del ragionamento

La Corte ha evidenziato che la norma mira a tutelare la libertà e l’integrità sessuale dei minori, non solo in relazione a soggetti reali, ma anche come categoria generica. La rappresentazione virtuale, se sufficientemente evocativa, costituisce reato di pericolo concreto: non serve che il materiale raffiguri persone reali, ma che sia potenzialmente in grado di suscitare idee pedopornografiche.