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Omessa impugnazione atto tributario: responsabili avvocato e commercialista Omessa impugnazione atto tributario: avvocati e commercialista responsabili, tanto più che la prognosi dell'impugnazione risultava positiva

omessa impugnazione

Avvocato e commercialista responsabili

L’omessa impugnazione di un atto tributario da parte dell’avvocato e del commercialista comportano la responsabilità professionale dei due soggetti, soprattutto se la prognosi del ricorso risulta favorevole. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 22759/2025.

Omessa impugnazione atto tributario

Un contribuente si rivolge a un avvocato e a un commercialista e chiede loro di impugnare quattro avvisi di accertamento. I professionisti predispongono tre ricorsi, ma la Commissione Tributaria Provinciale li rigetta tutti. I professionisti impugnano due delle tre sentenze e la Commissione Tributaria Regionale annulla le due decisioni. I professionisti non impugnano la terza sentenza di rigetto, affermando di non aver ricevuto la notifica della sentenza. Il contribuente riceve a questo punto una cartella esecutiva e un’intimazione di pagamento. I professionisti propongono un’istanza di sgravio e poi un ricorso, ritenendo infondata l’intimazione di pagamento. Il ricorso però viene rigettato. Il contribuente deve quindi pagare e rateizzare il debito, inoltre subisce l’iscrizione dell’ipoteca sui suoi beni.

Responsabilità commercialista e avvocato per omessa impugnazione

A questo punto il contribuente cita in giudizio i due professionisti, chiedendo un risarcimento di 250.000 euro. L’avvocato si difende sostenendo la mancanza di un mandato e dichiarando di non essere stato informato della cartella di pagamento. Il commercialista afferma invece di non avere avuto rapporti professionali con il cliente e disconosce le firme sugli atti. Il Tribunale di Vibo Valentia accerta però la loro responsabilità e condanna i due professionisti a pagare 75.721,39 euro. Avvocato e commercialista propongono appello, contestando la ricostruzione del Tribunale. Essi lamentano la mancata prova del mandato e sostengono che il cliente non aveva voluto impugnare la sentenza. Insistono sul fatto che la loro firma sugli atti non era autentica e affermano che il danno non era imputabile a loro. La Corte d’appello di Catanzaro però respinge l’appello, confermando così la responsabilità dei professionisti.

In assenza di un mandato non c’è rapporto professionale

I due professionisti impugnano la decisione in Cassazione, affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Il secondo motivo riguarda in particolare la responsabilità professionale. I ricorrenti contestano infatti la responsabilità per omessa impugnazione, contestando la decisione della Corte d’Appello. Per i ricorrenti la mancanza di un mandato scritto dimostra l’assenza di un rapporto professionale. La Corte aveva ritenuto infatti che il commercialista avesse agito come coadiutore dell’avvocato.

Professionisti responsabili per omessa impugnazione

La Cassazione respinge il ricorso ritenendo i motivi inammissibili e infondati. Per gli Ermellini, il secondo motivo di impugnazione contiene contestazioni troppo generiche. Le valutazioni del giudice di merito in ogni caso sono insindacabili. La Corte d’appello ha infatti correttamente accertato il rapporto professionale. La mancanza di un incarico scritto è irrilevante. Il commercialista del resto ha supportato l’avvocato nella sua attività. Lo svolgimento dell’attività si deduce dagli atti e dalla condotta processuale dei due professionisti. Non solo, la Corte d’Appello ha rilevano le corrette conclusioni del Tribunale, sulla prognosi positiva relativa all’esito dell’impugnazione colposamente omessa.

In definitiva, quindi, per la Cassazione i due professionisti sono responsabili perché hanno omesso di impugnare un atto tributario, in presenza di un possibile esito positivo del giudizio tributario.

 

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