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Avvocati e pensione di vecchiaia: i chiarimenti della Cassazione La Cassazione stabilisce che per il calcolo della pensione di vecchiaia degli avvocati rilevano i redditi con contributi effettivamente versati, anche se parziali

Avvocati e pensione di vecchiaia

Avvocati e pensione di vecchiaia: con la sentenza n. 24639/2025, la Corte di cassazione ha ribadito che, in materia di previdenza forense, il trattamento pensionistico di vecchiaia si calcola esclusivamente sui redditi per i quali sia stata effettuata contribuzione effettiva.
Il concetto di “effettiva contribuzione” non coincide con quello di “integrale contribuzione”: anche versamenti parziali consentono di maturare l’annualità utile ai fini dell’anzianità contributiva.

L’oggetto della controversia

La questione è stata sollevata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, che aveva contestato la decisione di merito lamentando la violazione della legge n. 576/1980 (artt. 2, 10, 11 e 19) e della legge n. 335/1995 (art. 3, comma 9).
La Cassa sosteneva che la riduzione del coefficiente di rivalutazione Istat sui redditi imponibili avesse determinato un’omissione contributiva.

La motivazione dei giudici di legittimità

La Corte ha richiamato il precedente orientamento espresso con la sentenza n. 5672/2012, ribadendo che:

  • la pensione si commisura ai contributi effettivamente corrisposti, senza automatismi in assenza di versamenti;

  • gli anni coperti solo da contribuzione parziale concorrono comunque a formare l’anzianità utile;

  • il calcolo della pensione va effettuato prendendo come riferimento il reddito sul quale è stato realmente versato il contributo, anche se rivalutato con un coefficiente inferiore a quello dovuto.

Il principio affermato

Il principio affermato dai giudici è chiaro: ai fini della pensione di vecchiaia forense, il reddito rilevante è esclusivamente quello su cui risultano versati contributi.
Ne consegue che, anche in presenza di rivalutazioni parziali o di versamenti ridotti, l’annualità deve comunque essere considerata nel computo dell’anzianità contributiva, pur incidendo sull’importo finale della prestazione.


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