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Sottrarre rifiuti è reato Per la Cassazione, la sottrazione di rifiuti integra un reato vero e proprio in quanto non si tratta di res nullius

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Sottrarre rifiuti integra un reato vero e proprio in quanto non si tratta di res nullius. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione con sentenza n. 25645-2024.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte d’appello di Palermo riformava parzialmente la decisione di primo grado che, all’esito di rito abbreviato, aveva condannato per il reato di cui agli art. 56, 10, 624, 625, primo comma, n. 2 e 7 cod. pen., per avere tentato di sottrarre materiale ferroso stoccato all’interno di una stazione concedendo la circostanza attenuante di cui all’art. 62, .n 4, cod. pen, e rideterminando, di conseguenza, la pena.

Il ricorso

Avverso la sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione dolendosi della ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato. “Pur avendo qualificato il materiale sottratto nei termini di ‘rifiuti in attesa di smaltimento’ – la corte territoriale a suo dire avrebbe poi – illogicamente ravvisato, nella condotta dell’imputato, il delitto di furto, laddove è evidente che appropriarsi di un rifiuto esclude in radice la configurabilità del delitto in parola”.

Dal momento che “l’imputato si è impossessato di un oggetto qualificabile, a tutto voler concedere, come res nullius, egli avrebbe dovuto – perciò – essere assolto, quantomeno ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.”.

Res nullius

Per gli Ermellini, tuttavia, il primo motivo è manifestamente infondato, “in quanto le res nullius sono le cose che non appartengono ad alcuno e non quelle per le quali sia, come nel caso di specie, certamente individuabile il titolare e anche il detentore, sul quale si concentra il fascio di poteri e (come, ad es., nel caso di rifiuti) di doveri che il legislatore delinea in relazione allo specifico regime giuridico di godimento e di disposizione degli stessi”.

La nozione di res derelicta – proseguono i giudici – “presuppone una situazione di abbandono del bene, quale sicuramente è da escludere nel caso di specie, proprio alla luce dell’evidenza che i lastroni avrebbero dovuto essere regolarmente smaltiti, secondo le procedure di legge”.

La giurisprudenza

In questi termini, peraltro, si è espressa la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, “in tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario, è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell’avente diritto di disfarsene definitivamente” (cfr. Cass. n. 3910/2020).

Del pari, si è ritenuto che “integra il delitto di furto tentato la condotta di colui che cerchi di impossessarsi di materiali raccolti su un terreno privato e destinati allo smaltimento (nella specie, residui ferrosi derivanti dalla demolizione di pilastri), non potendosi per ciò solo escludere il requisito dell’altruità” (cfr. Cass. n. 7301/2014).

La decisione

Per cui la Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio e dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

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