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Sospensione condizionale della pena: ok anche con un precedente La Cassazione stabilisce che la sospensione condizionale della pena può essere concessa anche quando l'imputato risulta gravato da un solo precedente penale

sospensione condizionale della pena

Sospensione condizionale della pena

Con la sentenza n. 19426/2025, depositata il 27 maggio 2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio di equilibrio tra repressione e rieducazione, stabilendo che la sospensione condizionale della pena può essere concessa anche quando l’imputato risulta gravato da un solo precedente penale iscritto nel casellario giudiziale.

Il caso concreto

Nel caso di specie, l’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309 e aveva chiesto la concessione del beneficio della sospensione condizionale, previsto dal codice penale quando la pena inflitta non supera i due anni di reclusione.

Tuttavia, il giudice di merito aveva rigettato la richiesta, sostenendo che l’imputato non poteva beneficiarne in quanto già gravato da precedenti penali. 

Il principio sancito dalla Cassazione

La S.C. osserva che dal certificato del Casellario giudiziale allegato al ricorso e presente nel fascicolo processuale emerge, come evidenziato dal ricorrente, una sola condanna, per reato della stesa indole, a pena sospesa in astratto non ostativa alla concessione una seconda volta del beneficio in oggetto (quattro mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa).

Secondo la Cassazione, infatti, la mera esistenza di un precedente penale non esclude automaticamente la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena, salvo che ricorrano circostanze che rendano inconciliabile la concessione del beneficio con la finalità rieducativa della pena.

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