precompilata 2024 invio

Precompilata 2024: ok all’invio Dal 20 maggio il 730 precompilato può essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate, con o senza modifiche

Dichiarazioni 2024 si parte

Ok all’invio della precompilata 2024 e delle dichiarazioni in generale. I modelli, disponibili in sola consultazione dallo scorso 30 aprile, possono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate, con o senza modifiche a partire dal 20 maggio. Al debutto la nuova modalità di compilazione semplificata per aiutare i cittadini a orientarsi con più facilità tra i dati del 730 e fare click in autonomia, con video sul canale YouTube delle Entrate che illustra le novità e una guida ad hoc che spiega come accedere, integrare i dati ed inviare il tutto.

La scadenza, ricorda l’Agenzia nel comunicato stampa ufficiale, è fissata al 30 settembre per chi presenta il 730 e al 15 ottobre 2024 per chi, invece, utilizza il modello Redditi. Per visualizzare e inviare la dichiarazione occorre entrare nella propria area riservata con Spid, Cie o Cns. In alternativa, è sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia.

Nuovo 730 semplificato

Aperto, dunque, il canale per l’invio del nuovo 730 semplificato. “Dopo aver visualizzato la propria dichiarazione, disponibile dallo scorso 30 aprile in semplice consultazione, i contribuenti possono adesso entrare nell’applicativo e procedere a eventuali integrazioni/modifiche o accettare e trasmettere il modello così come predisposto dal Fisco” spiegano le Entrate.

Chi ha i requisiti per presentare il 730 può scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la nuova compilazione semplificata per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia più facile da navigare grazie alle nuove sezioni famiglia, casa, lavoro, spese. In questo caso, dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserirli automaticamente all’interno del modello.

Altra novità di quest’anno è la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta.

I dati 2024

Spese sanitarie, premi assicurativi, certificazioni uniche, bonifici per ristrutturazioni, interessi sui mutui nella top five dei dati precaricati dal Fisco, che ammontano quest’anno a circa 1 miliardo e 300 milioni. Tra le novità 2024, i dati relativi ai rimborsi per il “bonus vista” che si aggiungono alle voci già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali, ecc.

redditometro

Torna il redditometro Il MEF ha pubblicato un decreto che si occupa di definire gli elementi indicativi della capacità contributiva per la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche

Il decreto del MEF

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 maggio 2024, recante “Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche”, applicabile ai redditi per gli anni d’imposta a decorrere dal 2016.

Che cos’è il redditometro?

Il redditometro è uno strumento che, sulla base di indici e coefficienti, è in grado di misurare la capacità di spesa di una persona fisica, consentendo al fisco di quantificare, in modo induttivo, i redditi del contribuente.

Nella specie, il decreto in esame si occupa di individuare gli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali “può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche”. Precisando all’art. 1 che, per elemento indicativo di capacità contributiva “si intende la spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio”.

Determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile

L’art. 3 del decreto stabilisce quali sono gli elementi sulla base dei quali l’Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente.

Nell’ambito del suddetto elenco, che rinvia alla tabella A allegata al decreto, vengono in particolare in rilievo: l’ammontare delle spese che risultano sostenute dal contribuente sulla base dei dati presenti nel Sistema informativo dell’anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell’amministrazione finanziaria; la quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza; gli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta di riferimento.

Tipologie di nuclei familiari e aree del Paese

Il decreto stabilisce che le spese, distinte per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunte “dall’indagine annuale sulle spese delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale”.

Imputazione delle spese al contribuente

L’art. 2 si occupa di disciplinare alcuni criteri sulla base dei quali viene compiuta l’imputazione delle spese al contribuente.

Nella specie, riferisce il provvedimento, le spese “si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico”.

Al contrario, non si considerano sostenute dalla persona fisica “le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni”.

Spese attribuite al contribuente e prova contraria

L’art. 4 del decreto ammette, infine, la possibilità per il contribuente di dimostrare “a) che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente; b) che le spese attribuite hanno un diverso ammontare; c) che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti”.

 

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deposito telematico sentenza impugnata

Deposito telematico sentenza: i chiarimenti della Cassazione La Suprema Corte chiarisce che per effetto del processo telematico, alla certificazione della cancelleria sull'originale in formato cartaceo è subentrata la registrazione automatica del documento informatico effettuata dal sistema

Deposito della sentenza priva della stampigliatura

La questione posta all’attenzione del Giudice di legittimità, per quanto qui rileva, attiene al seguente quesito “se il deposito di sentenza digitale priva della stampigliatura (…), apposta in via automatica dal sistema informatico di gestione dei servizi di cancelleria, indicante la data di deposito ed il numero del provvedimento, valga o meno a soddisfare l’onere di deposito del provvedimento impugnato previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., ovvero, in assenza dei predetti dati, debba addivenirsi, altrimenti, ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso per tardività, ove non si ritenga superata la c.d. prova di resistenza”.

Rispetto al suddetto dubbio interpretativo, la S.C., ripercorrendo i precedenti formatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità rispetto a casi analoghi, ha ricordato come l’improcedibilità del ricorso per cassazione è stata ad esempio dichiarata nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risultava priva dell’attestazione di cancelleria circa l’avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione e questo anche perché “la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell’impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato”.

Più nel dettaglio, ha spiegato la Corte, gli argomenti a sostegno dell’improcedibilità muovono dal rilievo che le disposizioni che si occupano di stabilire l’equivalenza delle copie informatiche all’originale dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale” attribuiscono “al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla “pubblicazione” della sentenza”.

Tale orientamento ha dunque sostenuto che “per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema”.

Deposito copia informatica con stampigliatura equivale a deposito duplicato informatico

La Corte ha proseguito il proprio esame rilevando come, in applicazione dei suddetti principi, nel caso in cui il ricorrente depositi un duplicato della sentenza telematica dal quale non sia possibile evincere la data di pubblicazione e la notificazione del ricorso, è stata, in precedenti casi, pronunciata l’inammissibilità del ricorso. Resta comunque fermo che, non si può considerare come copia non autentica la copia analogica prodotta con modalità telematiche e ciò in quanto essa risulta conforme all’esemplare presente nel fascicolo informatico.

Per dare seguito ai quesiti posti alla sua attenzione, la Corte è poi passata ad esaminare le nozioni offerte dall’ordinamento giuridico in ordine alla “copia informatica”, al “duplicato informatico” e alla “attestazioni di conformità nel processo civile”.

All’esito del suddetto esame, e per quel che qui rileva,  la Corte ha affermato che è “conferito al difensore il potere di estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di atti e provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti originali, mentre per il duplicato informatico (..) si richiede che lo stesso venga prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine”.

Per quanto infine attiene alla nozione di “contrassegno elettronico”, il Giudice di legittimità ha precisato che, ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, C.A.D. “Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale e possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico”.

Sulla base del quadro normativo di riferimento, la Corte ha rilevato pertanto che, per effetto dell’attuazione del processo telematico, alla certificazione della cancelleria sull’unico originale in formato cartaceo è subentrata la registrazione automatica del documento informatico da parte del sistema informatico. Con l’accettazione del deposito telematico, il provvedimento digitale è inserito nel fascicolo informatico e diviene poi consultabile dai difensori nella versione originale, rappresentata dal duplicato, ovvero nella copia informatica che reca la stampigliatura.

Ne consegue dunque che, il concetto di “originale risulta sostanzialmente superato dalla possibilità di accedere al duplicato (che equivale all’originale), dovendosi, altresì, evidenziare che è l’accettazione dell’atto da parte del cancelliere a determinare l’inserimento del provvedimento nel fascicolo informatico, sicché resta escluso che il difensore possa accedere al duplicato ovvero alla copia informatica se non è intervenuta la pubblicazione”.

Principi di diritto

La Corte, con sentenza n. 12971-2024, ha concluso il proprio esame enunciando, per quanto qui rileva, i seguenti principi di diritto:

“a) in regime di deposito telematico degli atti, l’onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato imposto, a pena di improcedibilità del ricorso dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura solo rappresentativa dei dati esterni (numero cronologico e data) concernenti la sua pubblicazione, ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di Legge, dell’originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione (e, dunque, la stampigliatura presente nella copia informatica) che ne determinerebbe, di per sé, l’alterazione (…);

b) nel regime in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, ove detta copia analogica sia tratta dal duplicato informatico depositato nel fascicolo informatico, l’onere di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è assolto tramite l’attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore”.

 

 

 

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Passaporto: come si richiede Il passaporto deve essere richiesto seguendo una procedura online, da marzo 2024 è possibile fare domanda anche presso gli uffici postali

Come ottenere il passaporto elettronico

Per ottenere il passaporto elettronico nel 2024 è necessario rispettare alcuni step fondamentali.

Si ricorda infatti che dal 2006 il passaporto ordinario è un libretto di 48 pagine, dotato di un microprocessore in grado di contenere i dati identificativi del titolare e di meccanismi avanzati per impedirne l’alterazione e la contraffazione. I dati contenuti nel documento sono inoltre protetti da una firma digitale, che ne impedisce la modifica. Il passaporto inoltre è dotato di sistemi di lettura ottica per facilitare i controlli nelle zone di confine.

Vediamo qual è la procedura per richiedere il passaporto, precisando che in genere il rilascio avviene nel termine di 20 giorni dalla domanda.

Appuntamento online

Il primo passaggio per la richiesta del passaporto consiste nel prendere un appuntamento dalla pagina dedicata del sito della Polizia di Stato https://passaportonline.poliziadistato.it/ a cui si accede tramite Spid o Cie.

Un volta effettuato l’accesso cliccando sull’opzione “Cittadini”, ci si deve registrare e poi cliccare su “nuova richiesta” e poi su “passaporto elettronico”.

A fondo pagina è presente l’opzione “dove si vuole richiedere il documento” che permette di scegliere la provincia di residenza o di domicilio” del soggetto richiedente.

Cliccando sulla dicitura “continua”,  apparire una schermata in cui è presente il primo appuntamento libero presso la sede che è stata scelta per il rilascio del documento. Si procede cliccando sulla data e sull’orario preferiti e confermando queste opzioni. A questo punto si deve indicare anche la modalità prescelta per il ritiro del passaporto.

La conferma dell’orario e del giorno scelti per l’appuntamento vengono confermati via email o tramite sms. E’ sempre opportuno conservare questa ricevuta di conferma, perché di solito viene richiesta quando ci si reca presso l’ufficio addetto al rilascio del passaporto.

Documenti per la richiesta del passaporto

Quando si presenta la domanda per il passaporto è necessario essere in possesso di specifici documenti, che servono per il riconoscimento dell’identità del soggetto richiedente:

  • il modulo per la richiesta del passaporto scaricabile dal sito della Polizia di Stato;
  • la stampa della pagina da cui risulta la registrazione al sito della Polizia Agenda Passaporto;
  • due foto-tessere con sfondo bianco in possesso dei requisiti ICAO.

Se la richiesta viene fatta per soggetti minorenni può essere necessario presentare il certificato di nascita o altre documentazione in grado di attestare il rapporto di parentela e quindi anche i documenti di identità dei genitori o di chi ne esercita la tutela.

Domanda passaporto alle Poste

La richiesta del passaporto elettronico da martedì 11 marzo 2024 si può fare anche in Posta. Lo prevede il progetto Polis per rendere più semplice il rilascio del passaporto. Nella fase iniziale del progetto potranno rilasciare il passaporto gli uffici postali dei Comuni con meno di 15.000 abitanti. Dal mese di luglio 2024 questo servizio postale sarà disponibile in tutti i comuni italiani.

La domanda per il passaporto che si effettua presso uno sportello postale richiede la consegna all’operatore dei seguenti documenti:

  • due foto tessere specifiche per il passaporto;
  • un documento di identità in corso di validità;
  • il codice fiscale;
  • modulo in cui si attesta il domicilio
  • il passaporto scaduto se si procede al rinnovo, la copia della denuncia se il passaporto è stato smarrito o rubato.

Al momento della richiesta il cittadino richiedente deve pagare 42,50 euro con bollettino postale e una marca da bollo da 73,50 euro.

L’addetto allo sportello procede  quindi alla raccolta dei dati biometrici (impronte digitali e foto) del richiedente e invia tutta la documentazione all’Ufficio di Polizia. Al richiedente viene rilasciata una ricevuta che contiene l’indicazione dell’Ufficio di Polizia competente e il codice di protocollo della pratica.

Quando il passaporto è pronto si può chiedere che venga consegnato a casa a mezzo posta.

Bonifico istantaneo: le nuove regole Il Regolamento UE 2024/886 ha modificato la normativa sui bonifici istantanei per favorirne l’utilizzo e velocizzare le transazioni

Bonifici istantanei: il regolamento UE 2024/886

Da aprile 2024, l’Unione Europea ha introdotto nuove normative sui pagamenti bancari attraverso il Regolamento UE 2024_886. La normativa mira a promuovere l’uso dei bonifici istantanei e ad eliminare le barriere che ne hanno ostacolato la diffusione, anche al fine di favorire la concorrenza e adeguare il mercato dei pagamenti alle innovazioni tecnologiche.

Il bonifico istantaneo, come si evince facilmente, è la possibilità di trasferire denaro da un conto corrente all’altro in meno di dieci secondi, con disponibilità immediata da parte del beneficiario.

Scopriamo quindi quali sono le principali novità sui bonifici istantanei e cosa cambia per i consumatori e le aziende.

Costi ridotti o azzerati per i bonifici istantanei

Una delle principali novità del regolamento è l’obbligo per gli istituti finanziari di equiparare i costi dei bonifici istantanei a quelli dei bonifici tradizionali. Prima dell’introduzione di questa norma, molte banche applicavano commissioni elevate per i bonifici istantanei, scoraggiandone l’uso.

Con la nuova regolamentazione, i clienti potranno beneficiare della velocità dei bonifici istantanei senza costi aggiuntivi.

Accessibilità e disponibilità 24/7

Il regolamento stabilisce che tutti i fornitori di servizi di pagamento nell’area SEPA (Single Euro Payments Area) debbano rendere disponibili i bonifici istantanei 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo significa che i clienti potranno effettuare pagamenti immediati in qualsiasi momento, migliorando notevolmente la gestione delle proprie finanze e il flusso di cassa per le aziende.

Bonifici istantanei: opzione di default

Gli istituti di pagamento devono offrire i bonifici istantanei come opzione standard, mettendoli sullo stesso piano dei bonifici tradizionali. Questo cambiamento renderà i bonifici istantanei una scelta naturale per i consumatori, promuovendone ulteriormente l’adozione.

Immediata disponibilità di fondi

Un bonifico istantaneo permette di trasferire fondi in pochi secondi, a differenza dei bonifici tradizionali che possono richiedere fino a tre giorni lavorativi. Questo aspetto è particolarmente utile in situazioni di emergenza o per chi necessita di rapidità nelle transazioni finanziarie.

Limiti e sicurezza

Il regolamento prevede un limite massimo di 100.000 euro per i bonifici istantanei, sebbene ogni banca possa impostare limiti inferiori per singola operazione o per il totale giornaliero. Le banche sono inoltre tenute a garantire alti standard di sicurezza, inclusa la verifica dell’identità del beneficiario e controlli antiriciclaggio, per prevenire frodi e altri rischi.

Transizione e implementazione

L’attuazione completa del regolamento richiederà fino a 18 mesi. Durante questo periodo, gli istituti finanziari dovranno adeguare i loro sistemi e processi per conformarsi alle nuove regole, assicurando che i bonifici istantanei diventino una parte integrante dei servizi bancari offerti ai clienti.

Vantaggi per consumatori e aziende

La maggiore accessibilità e i costi ridotti dei bonifici istantanei offriranno numerosi vantaggi:

  • i consumatori potranno effettuare pagamenti rapidi e sicuri in qualsiasi momento, migliorando la gestione delle finanze personali.
  • le aziende beneficeranno di un miglior flusso di cassa, una riduzione dei tempi di attesa per i pagamenti e un miglioramento generale dell’efficienza operativa.

Scelta del miglior conto corrente

Con l’introduzione del Regolamento UE, diventa ancora più importante scegliere il conto corrente giusto. Utilizzare strumenti di comparazione online permette di valutare i costi fissi, le commissioni per bonifici e prelievi e altri servizi bancari per trovare la soluzione più conveniente e adatta alle proprie esigenze.

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equa riparazione avvocato

Equa riparazione: non c’è bisogno dell’avvocato La Cassazione ha ricordato che la domanda di equa riparazione può essere proposta anche dalla parte personalmente e non è più necessario che sia proposta a mezzo di un difensore

L’equa riparazione e la procura speciale

La vicenda giudiziaria che ci occupa prende avvio dalla decisione adottata dalla Corte d’appello di Napoli con la quale veniva confermata l’inammissibilità, per difetto di procura, del ricorso proposto per il riconoscimento dell’indennizzo da eccessiva durata della procedura fallimentare.

Nella specie, la procura era stata considerata carente poiché non era stato specificamente indicato il numero di procedimento nell’abito del quale l’assistito la voleva far valere, ma era stato inserito un generico riferimento al suo utilizzo per la richiesta di equa riparazione.

La Corte d’appello aveva inoltre aggiunto che il difetto di procura non poteva essere sanato con altra depositata in un secondo momento.

Avverso la suddetta decisione il richiedente l’equa riparazione aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

La richiesta personale dell’equa riparazione

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11385-2024, ha accolto, per quanto qui rileva, il ricorso proposto.

In particolare, la Suprema Corte, dopo aver ripercorso il quadro normativo relativo alla disciplina sull’equa riparazione ha affermato che “Nel caso di specie è pacifico che il ricorso originario sia stato sottoscritto dal ricorrente. Quindi, indipendentemente dal fatto che se la parte si avvale di un difensore, la procura sottoscritta con autenticazione di firma da parte del difensore (…) non possa non essere speciale, cioè, riferita ad un singolo processo, il ricorso doveva essere ritenuto ammissibile come proposto dalla parte personalmente”.

Inoltre, ha rilevato la Corte, la soluzione prescelta dal Giudice di merito, non tiene conto del principio generale di conservazione degli atti processuali che, in via generale e come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, deve sempre trovare applicazione.

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pedopornografia

Pedopornografia: diminuente per i casi meno gravi Per la Corte Costituzionale, con riferimento al reato di pedopornografia, è illegittima la mancata previsione della diminuente per i casi di minore gravità

Pedopornografia e diminuente

Nella produzione di materiale pedopornografico è illegittima la mancata previsione della diminuente per i casi di minore gravità. Lo ha deciso la Corte costituzionale, con la sentenza n. 91-2024, dichiarando l’illegittimità dell’art. 600-ter, primo comma, numero 1), cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l’utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Nel rammentare la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle condotte costitutive di reato e nella determinazione delle relative pene, quale massima espressione di politica criminale, il Collegio ha, al contempo, ribadito l’invalicabile limite della arbitrarietà e manifesta irragionevolezza.

Canone della proporzionalità

I Giudici hanno sottolineato che solo una pena rispettosa del canone della proporzionalità, calibrata sul disvalore del caso concreto, garantisce una effettiva individualizzazione della pena e la sua funzione rieducativa.

Alla luce di tali principi la Corte ha osservato che, “per il reato di produzione di materiale pedopornografico, la mancata previsione di una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla alla concreta gravità della singola condotta, può determinare l’irrogazione di una sanzione non proporzionata, in quanto la formulazione normativa dell’art. 600-ter, primo comma, numero 1), cod. pen., nella sua ampiezza, è idonea a includere, nel proprio ambito applicativo, condotte marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, alcune delle quali anche estranee alla ratio sottesa alla severa normativa in materia di pedopornografia; tanto più in presenza di una cornice edittale del reato caratterizzata – proprio nella giusta considerazione dell’elevato disvalore di tale tipologia di reati e per i pericoli agli stessi correlati – da un minimo di significativa asprezza, pari a sei anni di reclusione”.

Casi di minore gravità

La mancata previsione di una diminuente – analoga a quella prevista per i delitti di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne – ha concluso la Corte, “preclude, infatti, al giudice di calibrare la sanzione al caso concreto che può essere riconducibile, pur nel suo innegabile disvalore, a un’ipotesi di minore gravità, individuabile grazie alla prudente valutazione globale del fatto in cui assumono rilievo le modalità esecutive e l’oggetto delle immagini pedopornografiche, il grado di coartazione esercitato sulla vittima (anche in riferimento alla mancanza di particolari tecniche di pressione e manipolazione psicologica o seduzione affettiva), nonché le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, pure in relazione all’età (e alla contenuta differenza con l’età del reo) e al danno, anche psichico, arrecatole”.

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Naspi: da restituire solo in parte se l’attività chiude La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma che non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Naspi

Restituzione anticipazione Naspi

“Se la prosecuzione dell’attività imprenditoriale finanziata con l’anticipazione della Naspi diviene impossibile per cause non imputabili al percettore, la restituzione non è integrale ma è proporzionale alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall’indennità”. Lo ha deciso la Consulta, con la sentenza n. 90-2024, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.

La qlc

Nel caso di specie l’INPS aveva erogato la NASpI in via anticipata quale incentivo all’autoimprenditorialità a un lavoratore che aveva perso il posto di lavoro perché intraprendesse un’attività di esercizio di ristoro (un bar). In seguito, l’Istituto gli aveva richiesto l’integrale restituzione di tale incentivo perché il lavoratore, prima che terminasse il periodo per il quale la NASpI gli era stata accordata, aveva cessato di esercitare l’attività imprenditoriale a causa delle restrizioni per il COVID ed aveva trovato un’occupazione come lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Integrale restituzione viola proporzionalità

La norma dichiarata incostituzionale stabiliva, infatti, che l’aver stipulato un contratto di lavoro subordinato nel periodo coperto dalla NASpI determinava in ogni caso l’obbligo di restituzione dell’intera somma anticipata. Ma – secondo la Corte costituzionale – “la previsione della integrale restituzione viola il principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché il diritto al lavoro, di cui agli articoli 3 e 4 della Costituzione, allorché l’attività imprenditoriale non sia proseguita per «impossibilità sopravvenuta o insuperabile oggettiva difficoltà», come nel caso delle restrizioni per il COVID”.

I giudici delle leggi hanno osservato in sentenza che “in tale evenienza – ossia nel caso in cui l’attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all’utilizzo dell’incentivo all’autoimprenditorialità – la finalità antielusiva, cui la disposizione mira, risulta soddisfatta. Rileva quindi che il percettore dell’anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l’attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile e quindi senza colpa”.

In tale evenienza, ha concluso la Corte, “va riproporzionato l’obbligo restitutorio in misura corrispondente alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall’indennità NASpI, in quanto solo con riferimento a tale periodo la NASpI risulta priva di causa e quindi indebita”.

Inoltre la Consulta, confermando una sua precedente decisione (n. 194 del 2021) sulla stessa norma, ha anche ribadito che, invece, “non rileva il rischio d’impresa che grava sul lavoratore il quale preferisca l’anticipazione dell’intera NASpI spettante all’erogazione periodica. L’eventuale mancato successo dell’iniziativa imprenditoriale non esonera dalla restituzione integrale dell’anticipazione nel caso di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo al quale si riferisce la NASpI”.

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giurista risponde

Legittimità costituzionale art. 167 c.p.m.p. È costituzionalmente legittimo l’art. 167 c.p.m.p. nonostante non preveda attenuazioni della pena per i fatti di sabotaggio di lieve entità?

Quesito con risposta a cura di Alessia Bruna Aloi, Beatrice Doretto, Antonino Ripepi, Serena Suma e Chiara Tapino

 

L’art. 167, comma 1, cod. pen. mil. pace deve, dunque, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità. – Corte cost. 2 dicembre 2022, n. 244

La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., q.l.c. dell’art. 167 c.p.m.p., censurandolo nella parte in cui non prevede, nell’ipotesi di sabotaggio per temporanea inservibilità, attenuazioni della pena per fatti di lieve entità. Si ritiene violato il principio di uguaglianza nella misura in cui il menzionato art. 167 punisce le medesime condotte previste dall’art. 253 c.p. con l’unica differenza relativa al soggetto attivo (nel primo caso, il militare; nel secondo, chiunque); tuttavia, al delitto previsto dall’art. 253 c.p. sarebbe applicabile l’attenuante di cui all’art. 311 c.p., mentre analoga circostanza non è contemplata dal codice penale militare di pace, lacuna non superabile in via interpretativa. In secondo luogo, si paventa la violazione del principio di proporzionalità in quanto il citato art. 167 prevede una sanzione fissa e inderogabile, improntata nel minimo edittale ad asprezza eccezionale, senza possibilità di mitigare, in funzione del concreto disvalore del fatto, il severo trattamento sanzionatorio contemplato. Di conseguenza, l’impossibilità di individualizzare quest’ultimo risulta in contrasto con l’art. 27, comma  3, Cost., secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 5 dicembre 2018, n. 222).

La Corte costituzionale muove dalla ricognizione delle numerose dichiarazioni di illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., di previsioni dalle quali discendeva per il militare un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello riservato al comune cittadino (es. la mancata previsione del rilievo scusante, anche nell’ordinamento militare, dell’ignoranza inevitabile della legge penale: Corte cost. 24 febbraio 1995, n. 61).

Da tale giurisprudenza può evincersi che, in linea di principio, una differenza di trattamento sanzionatorio tra reati militari e corrispondenti reati comuni è irragionevole a fronte della sostanziale identità della condotta punita, dell’elemento soggettivo e del bene giuridico tutelato.

Differenze di trattamento sanzionatorio tra reati comuni e i corrispondenti reati militari non si pongono, invece, in contrasto con il principio di uguaglianza laddove siano giustificabili in ragione della oggettiva diversità degli interessi tutelati dalle disposizioni che vengono a raffronto, o del particolare rapporto che lega il soggetto agente al bene tutelato, come nell’ipotesi delle norme incriminatrici che puniscono fatti commessi da militari nei confronti di altri militari, allo scopo di salvaguardare la coesione interna alle Forze armate e le delicate funzioni attribuite.

La Corte costituzionale, dunque, disattende le osservazioni del giudice rimettente in merito alla pedissequa sovrapponibilità degli artt. 253 c.p. e 167 c.p.m.p., in quanto ogni appartenente alle Forze armate, a differenza del comune cittadino, è responsabile dell’installazione militare e della sua custodia ai sensi dell’art. 723, D.P.R. 90/2010 ed è, dunque, gravato da precisi doveri di diritto pubblico.

Tuttavia, la mancata previsione di una causa di attenuazione del trattamento sanzionatorio per i fatti di lieve entità ricompresi nel perimetro applicativo dell’art. 167 c.p.m.p. viola il principio di proporzionalità della pena. Sono ipotizzabili, infatti, sabotaggi di lieve entità consistenti, a titolo esemplificativo, nel rendere meramente inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, le cose elencate nell’art. 167 c.p.m.p., come nel caso del rifornimento con carburante non idoneo.

L’assenza, in tale ultimo codice, di una circostanza attenuante equiparabile all’art. 311 c.p. comporta che il tribunale militare sia vincolato ad applicare la pena della reclusione non inferiore a otto anni anche rispetto a condotte del militare che non provochino alcun disservizio significativo.

La soluzione non può consistere nell’estensione, al delitto di cui all’art. 167 c.p.m.p., della circostanza attenuante prevista dall’art. 311 c.p., poiché quest’ultimo non costituisce idoneo tertium comparationis. Appare, invece, più corretto richiamare l’art. 171, n. 2), c.p.m.p. laddove prevede che la pena sia diminuita (nella misura sino a un terzo ex art. 51, n. 4, c.p.m.p.) “se, per la particolare tenuità del danno, il fatto risulta di lieve entità”; la disposizione dev’essere estesa al solo frammento dell’art. 167 c.p.m.p. concernente le condotte di sabotaggio temporaneo, consistenti nel rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, le cose elencate dallo stesso art. 167.

Ne discende la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 167 c.p.m.p. “nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità”.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Corte cost. 8 luglio 2021, n. 143; Corte cost. 17 luglio 2017, n. 205;
Corte cost. 18 aprile 2014, nn. 105 e 106; Corte cost. 15 novembre 2012, n. 251;
Corte cost. 23 marzo 2012, n. 68
quattordicesima

Quattordicesima Quattordicesima mensilità in arrivo a luglio 2024 per lavoratori e pensionati: cos’è, che funzione svolge, chi ne ha diritto e come si calcola

Quattordicesima: cos’è

La quattordicesima mensilità rappresenta un elemento fondamentale nel panorama retributivo italiano, costituendo una forma di remunerazione aggiuntiva prevista per i lavoratori e i pensionati.

Questa mensilità extra, comunemente nota come “quattordicesima”, viene erogata in aggiunta alle dodici mensilità ordinarie e alla tredicesima, offrendo così un sostegno economico ulteriore.

Il diritto alla quattordicesima emerge da disposizioni contrattuali stabiliti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e varia a seconda delle categorie di appartenenza dei lavoratori o dei criteri definiti per i pensionati.

Comprendere la finalità di questa misura, chi ne ha diritto, come viene calcolata e le tempistiche di erogazione è essenziale per lavoratori e pensionati che desiderano gestire al meglio le proprie risorse finanziarie.

Funzione della quattordicesima

Come anticipato, la quattordicesima rappresenta un sostegno ulteriore per lavoratori e pensionati. La funzione di questa misura infatti è duplice: da un lato, incrementare il potere d’acquisto degli individui; dall’altro, contribuire a stimolare la domanda interna attraverso l’incremento della liquidità disponibile per le famiglie. Il suo scopo è quindi di supportare i lavoratori e i pensionati nel sostenere spese extra, legate soprattutto al periodo estivo e a quello natalizio.

Chi ne ha diritto

Hanno diritto alla quattordicesima mensilità i lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e i pensionati che soddisfano determinati requisiti, anche di natura reddituale.

I lavoratori hanno diritto alla quattordicesima solo se la misura è prevista dal contratto collettivo di appartenenza. I lavoratori che beneficiano di questa retribuzione aggiuntiva e differita sono i lavoratori del commercio, del settore terziario, del turismo, dei pubblici esercizi, dell’autotrasporto e della logistica. Da questo trattamento sono invece escluse alcune categorie, come i dipendenti pubblici e i metalmeccanici.

I pensionati che hanno diritto alla quattordicesima devono avere compiuto 64 anni di età e devono essere titolari di un determinato reddito, di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’AGO (Assicurazione generale Obbligatoria) e delle forme sostitutive, siano esse esclusive che esonerative e gestire da enti pubblici che gestiscono la previdenza obbligatoria.

I riferimenti normativi per comprendere chi ha diritto alla quattordicesima mensilità di pensione sono:

  • l’articolo 5 (commi 1, 2, 3, 4) del decreto legge n. 81/2007, convertito nella legge n. 127/2007;
  • la legge 232/2016 che ha esteso la quattordicesima ad altri soggetti e che ha precisato anche il requisito reddituale richiesto.

Come si calcola la quattordicesima

Il calcolo della quattordicesima mensilità segue criteri definiti e differenziati per lavoratori e pensionati.

Per i lavoratori dipendenti il calcolo della quattordicesima valgono le regole stabilite nel singolo contratto collettivo del settore di appartenenza. La base di calcolo solitamente comprende tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, escludendo quindi bonus una tantum o premi di risultato. L’importo non viene erogato mese per mese, ma matura mese per mese durante il periodo in cui ovviamente il lavoratore è in forza. La maturazione in genere decorre da luglio e termina nel mese di giungo dell’anno successivo.

Nel caso dei pensionati, invece, la quattordicesima viene erogata secondo criteri stabiliti dall’INPS e varia in base alla fascia di reddito complessiva del beneficiario. Nel conteggio infatti si tiene conto del reddito, ma anche degli anni di contribuzione. L’importo inoltre varia a seconda che il soggetto sia stato un lavoratore dipendente o un lavoratore autonomo.

I tempi di erogazione

Le tempistiche di erogazione della quattordicesima mensilità differiscono tra lavoratori e pensionati, riflettendo varie normative e accordi contrattuali.

Per i lavoratori la quattordicesima è tipicamente erogata in estate, solitamente nei mesi di giungo – luglio, in base a quanto stabilito dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). Questa prassi può variare leggermente in base agli specifici settori o aziende, ma la tendenza generale rimane quella di una erogazione estiva, in coincidenza con le esigenze vacanziere dei lavoratori.
Per i pensionati, invece, l’erogazione della quattordicesima avviene secondo le disposizioni dell’INPS e generalmente viene pagata nel mese di luglio o di dicembre.

È importante precisare comunque che non tutti hanno diritto alla quattordicesima: l’effettiva erogazione dipende dalle condizioni stabilite dal CCNL di riferimento o da specifiche disposizioni legislative per i pensionati.

E’ fondamentale inoltre chiarire che, in caso di spettanza della misura, vi possono essere delle eccezioni o condizioni particolari che influenzano l’erogazione della quattordicesima sia per i lavoratori che per i pensionati, inclusi eventuali aggiornamenti legislativi o modifiche contrattuali. Pertanto, si consiglia sempre di verificare le specifiche applicabili al proprio caso presso l’ente erogatore o il datore di lavoro.