Decreto riscossione: fino a 10 anni per saldare le cartelle Il decreto riscossione n. 110/2024 e il dm attuativo del 27.12.2024 prevedono il discarico automatico, il riaffidamento e nuove forme di dilazione

Decreto riscossione: cosa prevede

Decreto riscossione n. 110/2024 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 184 del 07 agosto 2024. Il provvedimento, che interviene sul riordino del sistema nazionale della riscossione, si è reso necessario a causa dei 1.200 miliardi di euro di debiti fiscali ancora da riscuotere.

Il decreto in vigore dall’8 agosto 2024, composto da 19 articoli, tocca diversi aspetti dell’attività di riscossione, dalla pianificazione agli adempimenti, dal discarico automatico al riaffidamento degli incarichi.

Tra gli interventi più importanti quelli sulle dilazioni di pagamento. Di sicuro interesse anche quelli sulla riscossione nei confronti dei soggetti che sono coobbligati solidali, sull’adeguamento delle disposizioni relative alla concentrazione della riscossione nell’accertamento e quelli sulla compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo.

Vediamo le misure principali del decreto destinate a incidere maggiormente sui contribuenti.

Attività di riscossione: pianificazione annuale

L’attività di riscossione, anche in base a logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, dovrà essere pianificata annualmente. Da questa previsione però non dovranno derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dal 1° gennaio 2025 gli adempimenti a carico dell’agente di riscossione prevedono il tempestivo tentativo di notifica della cartella e degli altri interruttivi della prescrizione. Nell’attuare detti adempimenti l’agente deve conformare la sua attività al piano annuale ed entro la fine di ogni mese deve trasmettere all’ente creditore le informazioni relative allo stato delle procedure di riscossione del mese precedente.

Discarico automatico e differimento

Le quote affidate all’Agenzia a partire dal 1° gennaio 2025 e non riscosse verranno discaricate in modo automatico al 31 dicembre del 5° anno successivo rispetto all’affidamento.

L’Agenzia però può comunicare il discarico anticipato all’ente creditore:

  • se le quote sono relative a fallimenti o liquidazioni giudiziali chiusi;
  • se previa verifica telematica, il debitore non ha beni su cui rivalersi;
  • se non ci sono nuovi beni rispetto ai quali, le attività finalizzate al recupero, si sono esaurite con esito totalmente o parzialmente infruttuoso.

Il decreto prevede l’esclusione provvisoria dal discarico automatico delle quote affidate dal 1° gennaio 2025 in due diversi casi.

  1. Se al 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello di affidamento la riscossione è sospesa o pendono ancora procedure esecutive o concorsuali.
  2. Se nel periodo compreso tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo sono stati presi accordi nel rispetto di quanto stabilito dal codice della crisi o sono intervenute dilazioni, agevolazioni o si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio o se, tra data di affidamento il 31 dicembre e il quinto anno successivo, la riscossione è stata sospesa per 18 mesi. Queste quote, al 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto all’affidamento, sono discaricate automaticamente.

Carichi riaffidati

Il credito è valido fino allo scadere del termine di prescrizione che decorre dall’ultimo atto di interruzione notificato in data anteriore al discarico automatico.

L’ente creditore può  quindi decidere di:

  • gestirlo autonomamente;
  • affidarlo in concessione a soggetti privati;
  • riaffidarlo per la durata di due anni all’agente della riscossione nazionale. Il riaffidamento, in questo caso, avviene solo se il debitore presenta nuovi e significativi elementi di natura reddituale o patrimoniale.

Commissione per il magazzino dell’Agenzia

Si vuole istituire una Commissione che si occupi di analizzare il magazzino dell’Agenzia delle Entrate per formulare soluzioni relative al discarico parziale o totale dello stesso.

Estratto di ruolo non impugnabile

L’estratto di ruolo non è impugnabile. L’estratto di ruolo e la cartella di pagamento se non sono stati notificati validamente possono essere impugnati  se il debitore riesce a dimostrare in giudizio che l’iscrizione a ruolo può arrecargli un pregiudizio in tutta una serie di casi sottoelencati:

  • Per effetto di quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici (dlgs n. 36/2023).
  • Per la riscossione di somme di cui è creditore nei confronti di enti pubblici.
  • Per la perdita di benefici nel rapporto con la PA.
  • Nell’ambito delle procedure contemplate dal Codice della Crisi.
  • Per operazioni di finanziamento da soggetti autorizzati.
  • Nell’ambito della cessione di azienda.

Decreto riscossione: in GU il decreto attuativo

Il decreto del Mef del 27 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, introduce nuove modalità di rateazione con l’agente della riscossione, applicabili alle istanze presentate dal 1° gennaio 2025. Questo provvedimento, che attua la Riforma della riscossione (Dlgs n. 110/2024), stabilisce criteri chiari per valutare lo stato di difficoltà del debitore e le nuove durate dei piani di rientro.

Principali novità

Parametri per definire lo stato di difficoltò del debitore:

  • per persone fisiche e imprese individuali il parametro principale è l’ISEE;
  • per altri soggetti invece si considerano l’indice di liquidità e il rapporto tra debito e valore della produzione.

Rate massime dei piani di rientro

Per debiti fino a 120mila euro: non è necessaria una documentazione probatoria; basta unattestazione per accedere ai piani di rientro.

Durata massima dei piani:

  • 84 rate (2025-2026);
  • 96 rate (2027-2028);
  • 108 rate dal 2029.

Per debiti superiori a 120mila euro: se il debitore dimostra lo stato di difficoltà per debitori superiori a 120.000 euro sono previsti piani di rientro fino a 120 rate.

Sul numero delle rate incidono le date di presentazione delle istanze:

  • Da 85 a 120 rate (istanze presentate nel 2025 e 2026);
  • Da 97 a 120 rate (istanze presentate nel 2027 e 2028);
  • Da 109 a 120 rate per istanze presentate dal 1° gennaio 2029.

Il decreto prevede anche situazioni particolari di difficoltà.

  • Immobili inagibili: la difficoltà è automaticamente riconosciuta se l’immobile unico è inagibile per eventi straordinari.
  • Pubbliche amministrazioni: piano sempre a 120 rate, previa dichiarazione della difficoltà da parte del legale rappresentante.
  • Condomini: la difficoltà si fonda sull’indice Beta (rapporto tra debito totale e entrate ultimo rendiconto), che deve superare il 10%.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione metterà a disposizione un applicativo online per simulare il numero massimo di rate che potranno essere concesse in base alla propria situazione economica.

processo penale telematico (PPT)

Processo penale telematico: cos’è e come funziona Processo penale telematico: l’informatizzazione della giustizia penale ha fatto un salto in avanti grazie alla normativa sul deposito degli atti

Cos’è il processo penale telematico

Il processo penale telematico (PPT) può essere definito molto semplicemente come un processo penale basato sulla informatizzazione delle procedure che la legge pone a carico degli Uffici Giudiziari che compongono la Giustizia Penale nel suo complesso e degli avvocati.

PPT: evoluzione normativa

Di processo penale telematico (PPT) si parla in maniera strutturata a partire dal 2009. La svolta normativa più importante però si è realizzata nel corso del 2020, per limitare gli accessi  alle cancellerie. Dopo questa fase pandemica di emergenza il processo penale telematico è diventato uno degli obiettivi più importanti della riforma Cartabia del 2022, grazie al dlgs n. 150/2022, anche per la necessità di ridurre i tempi del processo e renderlo più efficiente, come richiesto dal P.N.R.R.

Le ultime riforme del processo penale hanno avuto come comune denominatore la digitalizzazione della giustizia, progetto che nasce dalla consapevolezza del passaggio dall’analogico al digitale per rendere la giustizia penale più efficiente, trasparente, rapida e accessibile.

Tralasciando le questioni più squisitamente tecniche relative agli atti nativi digitali e al fascicolo elettronico vediamo come, al momento, funziona il deposito degli atti nel processo penale, in base al decreto ministeriale che è entrato in vigore il 1 gennaio del 2024, perché la disciplina del deposito coinvolge l’aspetto principale del processo ossia la circolazione degli atti e dei documenti.

Deposito telematico

Il DM n. 217 del 29 dicembre 2023, pubblicato sulla GU il giorno successivo ed entrato in vigore dal 14 gennaio 2024, ha stabilito le regole per il deposito degli atti processuali penali.

Il decreto, se così si può dire, è destinato agli utenti abilitati interni (magistrati, cancellieri, addetti agli uffici dell’amministrazione della Giustizia) e a quelli abilitati esterni che si distinguono in pubblici (avvocatura dello Stato, avvocature distrettuali, procuratori e dipendenti pubblici di tutti i livelli che possono intervenire nel portale depositi) e privati, ossia gli avvocati.

Il deposito degli atti ai sensi della legge può essere effettuato solo attraverso il portale dei depositi telematici a cui si può accedere con Smartcard o SPID.

Disciplina transitoria e tappe del deposito telematico

Il DM n. 206 del 27.12.2024, adottato dal Ministro della Giustizia, introduce modifiche significative al regolamento sul processo penale telematico. Le principali novità riguardano l’obbligo del deposito telematico degli atti, con specifiche eccezioni e proroghe.

Ecco i punti salienti:

Obbligo di deposito telematico

Dal 1° gennaio 2025, diventa obbligatorio depositare atti, documenti, richieste e memorie in formato telematico presso:

  • Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
  • Procura europea;
  • Sezioni del GIP (giudice per le indagini preliminari);
  • Tribunale ordinario;
  • Procura generale presso la corte d’appello (solo per i procedimenti di avocazione).

Deposito telematico facoltativo

Fino al 31 dicembre 2025, è consentito il deposito non telematico presso specifici uffici e in alcuni specifici casi tra cui:

  • Atti relativi all’archiviazione (artt. 408-415 c.p.p.) e alla riapertura delle indagini (art. 4141 c.p.p.).

Fino al 31 marzo 2025, è ammesso il deposito non telematico per:

  • Iscrizione delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.).
  • Procedimenti disciplinati dal libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.

Dal 1° gennaio 2027, l’obbligo del deposito telematico si estenderà anche a nuovi uffici, tra cui:

  • Ufficio del giudice di pace;
  • Tribunale per i minorenni e relativa Procura;
  • Tribunale di sorveglianza;
  • Corte d’appello e Corte di Cassazione, incluse le relative procure generali.

Fino al 31 dicembre 2026, in alcuni uffici, il deposito telematico sarà facoltativo e in altri sarà subordinato alla funzionalità dei sistemi informatici. Gli avvocati potranno continuare a utilizzare la PEC nei casi in cui il deposito telematico non è obbligatorio, per garantire flessibilità nella fase di transizione.

 

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Allegati

Collegato Lavoro: cosa prevede Il Collegato lavoro è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 12 gennaio 2025

Collegato lavoro in vigore dal gennaio 2025

Il Collegato lavoro 2024 diventato legge dopo l’ok definitivo del Senato (dopo un percorso parlamentare tortuoso) nella giornata di mercoledì 11 dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024 per entrare n vigore il 12 gennaio 2025.

La legge n. 203/2024 (Collegato lavoro) si compone di 34 articoli e si occupa tra l’altro di lavoro stagionale e di conciliazione in modalità telematica.

Vediamo le misure più importanti della nuova legge.

Leggi il dossier sul sito della Camera 

Nasce la Commissione per gli interpelli

Viene istituita la Commissione per gli interpelli presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, integrata da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche interessate se l’oggetto dell’interpello investe le competenze di queste ultime.

Relazione annuale sulla sicurezza

Il Ministero del lavoro dovrà aggiornare le Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Ministero dovrà indicare inoltre gli interventi da adottare per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Ricorsi tariffe premi assicurativi

Il datore di lavoro può presentare ricorso presso le sedi competenti dell’INAIL in base alla competenza territoriale, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell’Istituto in merito all’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Il datore può ricorrere anche contro i provvedimenti riguardanti l’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico. Questi ricorsi dovranno essere presentati solo in via telematica.

Cassa integrazione compatibile con il lavoro

Il lavoratore in cassa integrazione avrà la possibilità di lavorare sia in forma subordinata che autonoma. Costui però ha l’obbligo di comunicare all’INPS questa informazione. Chi non adempie a questo obbligo perde il diritto all’integrazione del salario. Il tutto per stimolare i dipendenti nella ricerca di un nuovo impiego e ridurre quindi la dipendenza del lavoratore dalla cassa integrazione.

Stop ai limiti quantitativi per la somministrazione

Per le somministrazioni a tempo determinato i lavoratori assunti a tempo indeterminato, quelli con certe caratteristiche e quelli che soddisfano determinate esigenze (stagionali, dipendenti che sostituiscono lavoratori assenti, lavoratori over 50) non verranno più conteggiati nel limite quantitativo del 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore dal 1° gennaio.

Eliminata la regola che prevede, in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra agenzia di somministrazione e lavoratore, la non applicazione del limite di durata di 24 mesi della missione a tempo determinato presso un utilizzatore.

Lavoro stagionale: interpretazione autentica Ddl lavoro

In base all’interpretazione autentica dell’art. 21 del dlgs n. 81/20915 i lavoratori stagionali sono anche quelli che vengono assunti per fare fronte a un’intensificazione delle attività in certi periodi dell’anno o per soddisfare esigenze di natura a tecnica produttiva o collegate a cicli stagionali di determinati settori produttivi o di mercati che vengono serviti dall’impresa. Il tutto in base a quanto previsto dai Contratti collettivi Nazionali, compresi quelli in vigore, che sono stati stipulati dalle organizzazioni di datori e dipendenti più rappresentativi della categoria.

Periodo di prova: i termini di durata

Fatte salve le disposizioni più favorevoli il periodo di prova per l’assunzione del dipendente con contratto a tempo determinato è di 1 giorno ogni 15 giorni di calendario, decorrente dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

Il periodo di prova in ogni caso non può essere inferiore a 2 giorni o superiore a 15 per contratti di lavoro la cui durata a non superi i sei mesi. Per i contratti di lavoro la cui durata superi i sei mesi, ma non i 12 mesi il periodo di prova non può essere superiore a 30 giorni.

Smart working: obblighi del datore

Il datore è obbligato a comunicare in modalità telematica al Ministero del Lavoro i nomi dei dipendenti impiegati in modalità agile e la data di inizio di inizio e di fine entro 5 giorni dalla data di avvio dello smart working o entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che modifica la durata o fa venire meno il periodo di lavoro agile.

Ddl lavoro 2024 e apprendistato

Chi consegue il diploma professionalizzante, quello di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore può trasformare il contratto in apprendistato professionalizzate o in quello di alta formazione. Il tutto dopo aver aggiornato il piano formativo individuale.

Interruzione del rapporto di lavoro

Il Ddl lavoro 2024 all’art. 19 prevede che, in caso si assenza ingiustificata dal lavoro per un periodo superiore rispetto al termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro o, in mancanza, per un periodo superiore a quindici giorni, il datore di lavoro informi la sede dell’Ispettorato nazionale, per verificare la veridicità di questa comunicazione. Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto per volontà del lavoratore.

Conciliazione telematica

I procedimenti di conciliazione previsti e disciplinati dagli articoli 410 e 412 ter c.p.c. potranno svolgersi anche in modalità telematica con collegamenti audiovisivi.

Permessi non retribuiti

I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali, se dipendenti delle aziende o enti del Servizio sanitario nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti fino a un massimo di otto ore lavorative mensili per partecipare ad attività istituzionali legate al loro mandato.

I dipendenti interessati devono presentare una richiesta scritta e motivata all’amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salvo casi di urgenza documentati.

social card 2024

Social Card: chi ne ha diritto e come ottenerla   Cos'è la carta “Dedicata a te”, a cosa serve, chi ne ha diritto e cosa fare per ottenere la Social Card 2024 per le famiglie in difficoltà

Social Card: cos’è

La Social Card o Carta Dedicata a te misura confermata dalle ultime due leggi di bilancio (2023 per il 2024 e 2024 per il 2025) mira a sostenere le famiglie in difficoltà economica, erogando un contributo sotto forma di carta prepagata per l’acquisto di beni di prima necessità e il pagamento di alcune utenze.

I fondi e il decreto ministeriale

Per il 2024 sono stati stanziati 600 milioni di euro, aggiuntivi rispetto alle risorse inutilizzate del 2023.

Il decreto del ministero dell’agricoltura, di concerto con il Mimit, recante le disposizioni attuative e applicative per la carta “Dedicata a te” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 2024 e definisce in 12 articoli l’intervento che consente a più di un milione di famiglie di acquistare beni di prima necessità.

La Manovra di bilancio 2025 ha confermato la carta Dedicata a te stanziando 500 milioni di euro, 100 milioni in meno rispetto al 2024.

Requisiti soggettivi e oggettivi

Per avere diritto alla social card “Dedicata a te” è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere titolari di un reddito ISEE non superiore a 15.000 euro annui;
  • avere la residenza in Italia;
  • avere la cittadinanza italiana o UE;
  • non essere titolari di altre forme di aiuto;
  • avere un figlio a carico.

Tutti i componenti del nucleo familiare (almeno 3 i componenti) devono essere, inoltre iscritti nell’anagrafe comunale e l’importo complessivo del contributo per ogni nucleo ammonta a 500 euro.

Il contributo non spetta ai nuclei che siano percettori di assegno di inclusione, reddito di cittadinanza o altre misure di inclusione sociale o sostegno alla povertà, Naspi e forme di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Come richiedere la carta Dedicata a te

A differenza di altre misure di sostegno per le famiglie in difficoltà, la social card “Dedicata a te”non deve essere richiesta. Essa viene assegnata d’ufficio direttamente dai Comuni ai cittadini che ne hanno diritto, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Viene erogata tramite carte elettroniche prepagate e ricaricabili messe a disposizione da Poste Italiane e consegnate agli aventi diritto, previa prenotazione presso gli uffici postali abilitati.

Le carte sono operative con accredito del contributo a partire da settembre 2024 con primo pagamento entro il 16 dicembre 2024, mentre l’intera somma va utilizzata entro il 28 febbraio 2025.

Per avere informazioni sulla spettanza della misura è necessario rivolgersi quindi al proprio Comune, consultare il sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali https://www.lavoro.gov.it/ o il sito dell’INPS https://www.inps.it/it/it.html

A cosa serve

La social card è una carta elettronica che consente al titolare di acquistare beni di prima necessità e di sostenere alcune spese necessarie ossia:

  • generi alimentari;
  • prodotti per l’igiene personale e la casa;
  • farmaci;
  • bollette di luce, gas e acqua;
  • ricariche/abbonamenti servizi di trasporto pubblico;
  • canoni di locazione;
  • assegni di frequenza per studenti.

Importo e modalità di utilizzo

L’importo della Social Card, come anticipato, è di 500 euro per nucleo familiare. La carta viene erogata in un’unica soluzione, salvo diverse disposizioni da parte dei Comuni. È possibile prelevare contanti presso gli sportelli ATM o effettuare pagamenti elettronici presso i negozi e le attività convenzionate.

legge bilancio 2025

Legge bilancio 2025: tutte le misure Legge bilancio 2025, approvata definitivamente dal Senato il 28 dicembre 2024, è in vigore dall'1 gennaio 2025

Manovra 2025 in vigore

La legge di bilancio 2025, approvata definitivamente dal Senato il 28 dicembre 2024, con la fiducia (anche alla Camera), è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024.

Il testo della legge n. 207/2024 è entrato in vigore l’1 gennaio 2025.

Legge di bilancio 2025: le misure principali

La manovra punta a ridurre la pressione fiscale, sostenere le famiglie e incentivare il lavoro. Tante anche le micro norme tra cui, tra le quali meritano di essere segnatale quelle dedicate alla formazione dei cani guida, quelli per la casa Museo di Matteotti e quelle dedicate ad incrementare la presenza degli psicologi all’interno dei carceri con l’obiettivo di contrastare i reati di tipo sessuali e la violenza domestica.

Materia fiscale:  riforma IRPEF e detrazioni

La riforma dell’IRPEF, valida dal 2025, riorganizza le aliquote fiscali:

  • 23% per redditi fino a 28.000 euro.
  • 35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro.
  • 43% per redditi oltre 50.000 euro.

Cambiano anche le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente. I lavoratori con redditi complessivi sotto i 20.000 euro beneficeranno di incentivi fiscali proporzionali al reddito. Ad esempio:

  • 7,1% per redditi fino a 8.500 euro.
  • 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro.
  • 4,8% per redditi tra 15.000 e 20.000 euro.

Questi importi non concorreranno alla formazione del reddito, riducendo così l’imposizione fiscale.

La Legge modifica anche le detrazioni per interventi sugli edifici:

Ridotta dal 36% al 30% la detrazione per le spese di riqualificazione edilizia ed energetica dal 2025.

Per l’Ecobonus, le detrazioni tra il 50% e il 65% scendono al 50% (abitazione principale) e al 36% (altri immobili) a partire dal 2026.

Le nuove aliquote escludono gli interventi con caldaie alimentate a combustibili fossili. Inoltre, il Bonus Mobili è confermato per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici fino a 5.000 euro.

Un contributo del 30% sul costo di elettrodomestici efficienti (classe B o superiore), fino a 100 euro per l’acquisto è disponibile per le famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro. Questo incentivo si applicherà a un solo elettrodomestico per nucleo familiare.

La web tax sarà applicata solo alle grandi aziende con ricavi superiori a 750 milioni di euro. La tassazione sulle plusvalenze delle criptovalute subirà un ridimensionamento: nel 2025 tornerà al 26%, per poi salire al 33% dal 2026, abbandonando l’ipotesi iniziale del 42%. Viene abolita la no tax area fino a 2.000 euro, imponendo imposte anche sulle piccole transazioni.

Ridotta di 4 punti l’Ires per aziende che, sugli utili del 2024, accantonano almeno l’80% e reinvestono almeno il 30%. Gli investimenti devono superare i 20.000 euro e prevedere un aumento dell’occupazione a tempo indeterminato dell’1%.

Famiglia: bonus e altri sostegni

Dal 2025, è previsto un bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato. Il beneficio è riservato a:

  • famiglie con ISEE sotto i 40.000 euro;
  • residenti in Italia con requisiti di cittadinanza o permesso di soggiorno.

L’INPS gestirà le domande e l’erogazione.

L’indennità per il congedo parentale sale all’80% della retribuzione per un mese aggiuntivo, entro il sesto anno di vita del figlio. Questa misura si estende anche ai genitori adottivi.

Il bonus asili nido sale a 3.600 euro per famiglie con ISEE sotto i 40.000 euro.

Previsti sgravi contributivi per madri lavoratrici con figli fino a 10 anni, estesi fino a 18 anni per madri con almeno tre figli.

Prorogata fino al 2027 la garanzia statale per i mutui prima casa, destinata a giovani coppie, famiglie numerose e under 36.

Rifinanziamento della carta “Dedicata a te” per acquisti alimentari di base.

Scuola e istruzione

Viene istituito un fondo di 500.000 euro per promuovere corsi di educazione sessuale e affettiva nelle scuole.

Aumentano i contributi per le scuole paritarie che accolgono studenti con disabilità, e un fondo è destinato a sostenere le famiglie in difficoltà economica nel pagamento della mensa scolastica. Inoltre, cresce il fondo per gli alloggi degli studenti universitari fuori sede e vengono stanziati 2 milioni di euro per borse di studio dedicate agli studenti atleti.

Lavoro: decontribuzioni e benefici

Il governo ha previsto un importante taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti:

  • per redditi fino a 20.000 euro, una somma calcolata in percentuale decrescente;
  • per redditi tra 20.000 e 40.000 euro, un contributo fisso di 1.000 euro, decrescente oltre i 32.000 euro e azzerato a 40.000 euro.

Viene prorogato lincentivo fiscale per le nuove assunzioni fino al 2026, incentivando le imprese a creare posti di lavoro.

La Legge di Bilancio 2025 conferma anche i fringe benefit esentasse fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e 1.000 euro per gli altri. Nuovi assunti che trasferiscono la residenza oltre 100 chilometri riceveranno importi maggiorati.

La detassazione triennale dei premi di risultato scende dal 10% al 5%.

Aumenta dal 25% al 30% il limite di detassazione delle mance per il personale di bar e ristoranti, con il tetto di reddito ampliato da 50.000 a 75.000 euro.

Rinnovo contratti pubblici

La Manovra 2025 prevede un investimento di 800 milioni di euro per aggiornare i contratti dei dipendenti pubblici nel triennio 2025-2027. Il governo mira a garantire che il personale pubblico non subisca ritardi nelle retribuzioni durante la fase di negoziazione. Nel caso in cui le risorse si rivelassero insufficienti, è prevista l’erogazione di un’indennità di vacanza contrattuale per compensare il mancato rinnovo.

Pensioni: cumulo con la previdenza complementare

La Manovra 2025 consente ai lavoratori nel sistema contributivo puro di cumulare previdenza obbligatoria e complementare per raggiungere la soglia minima necessaria e anticipare la pensione a 64 anni. Non è stata prevista la riapertura del semestre di silenzio-assenso per il trasferimento automatico del TFR alla previdenza complementare.

Sanità e salute mentale

Il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale crescerà da 136,5 miliardi a 141,3 miliardi nel 2025. Nuove risorse sono destinate alla salute mentale:

  • fondo per il sostegno psicologico nelle scuole: 10 milioni di euro nel 2025;
  • incremento del Bonus Psicologo: 1,5 milioni nel 2025.

Investimenti e infrastrutture

Incrementati i fondi destinati al Ponte sullo Stretto con un’aggiunta di 1,5 miliardi di euro, portando il costo complessivo dell’opera a oltre 13 miliardi di euro.

Un miliardo per la Tav Torino – Lione e 1 milione per le Ferrovie, 200 milioni saranno destinati alla Sibari Catanzaro, 708 milioni per il settore idrico, 36 milioni invece andranno per la diga di Campolattaro. Fondi per la Metro C della capitale.

Spese di giustizia

Chi chiederà al giudice di fare una ricerca online per trovare i beni da pignorare di un debitore, dovrà pagare subito il contributo unificato. Se non paga, la sua richiesta non verrà presa in considerazione. In materia sono state introdotte anche le seguenti  modifiche:

  • se non viene pagata almeno la tassa minima di 43 euro, il procedimento civile non partirà;
  • la società Equitalia si occuperà di riscuotere le tasse non pagate nei procedimenti civili;
  • la Cassa previdenziale dei cancellieri non riceverà più alcuna percentuale sui crediti recuperati nei processi;
  • aumentata la tassa per le cause legate al riconoscimento della cittadinanza italiana.

Rimborso per i ministri non parlamentari

I ministri non parlamentari avranno diritto solo a un rimborso delle spese per il tragitto da e per residenza-domicilio, non lo stipendio previsto per i ministri colleghi eletti.

Lotto e Superenalotto

Confermata l’estrazione aggiuntiva del venerdì per Lotto e Superenalotto. I ricavi extra generati da queste estrazioni andranno a incrementare di 50 milioni di euro il Fondo emergenze nazionali nel 2025. Si ricorda che, in caso di festività nazionale, l’estrazione sarà posticipata al primo giorno feriale successivo o, in casi eccezionali, anticipata al giorno feriale precedente.

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codice appalti

Codice appalti: il correttivo 2024 Codice appalti: il correttivo 2024 in vigore dal 31 dicembre 2024 interviene su equo compenso e revisione dei prezzi

Codice appalti: in vigore il correttivo 2024

Il Consiglio dei Ministri nella giornata del 23 dicembre 2024 ha approvato in via definitiva il correttivo 2024 del Codice degli appalti. Il testo, recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, era stato approvato in via preliminare il 21 ottobre 2024, e tiene conto dei pareri di Consiglio di Stato, Conferenza unificata e competenti Commissioni parlamentari.

Il provvedimento, decreto legislativo n. 209/2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 31 dicembre 2024. 

Le modifiche del correttivo al Codice appalti

Le modifiche riguardano moltissime disposizioni del Codice. Ce ne sono alcune però di maggiore interesse e importanza, che meritano di essere segnalate perché perseguono gli obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione segnalati dagli stakeholder e in sede europea.

Fasi dell’affidamento

Il nuovo comma 3 bis dell’articolo 17, dedicato alle fasi delle procedure di affidamento prevede che l’allegato 1.3 indichi il termine massimo intercorrente tra l’approvazione del progetto  la pubblicazione del bando o l’invito a offrire.

Fascicolo virtuale

Le modifiche in materia di digitalizzazione sono finalizzate anche a favorire e snellire la formazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico disciplinato dall’art. 24 del dlgs n. 36/2023.

Regole tecniche: cambia l’art. 26

L’AGID di intesa con l’ANAC stabiliscono le “modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale”. Con lo stesso provvedimento vengono individuati anche i requisiti e i titoli necessari alle piattaforme per dimostrare l’adeguatezza dei sistemi di gestione e della sicurezza delle informazioni.

Equo compenso: nuovi meccanismi di garanzia

Si vuole garantire il rispetto dell’equo compenso nei contratti pubblici attraverso due meccanismi:

  • garantire l’80% del corrispettivo nei casi di affidamento diretto;
  • meccanismi di calmierazione del peso dei ribassi per l’equo compenso in presenza di procedure di gara, che possono essere calcolati nella misura del 35% del corrispettivo. Il risultato che si ottiene è simile a quello degli affidamenti diretti.

Gestione informativa digitale delle costruzioni

Il nuovo comma 1 dell’art. 43 stabilisce che dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere nuove e su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto di importo superiore a 2 milioni di euro e non più per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.

Codice appalti: le tutele per il lavoro

Nel bando di gara è prevista l’applicazione di un unico CCNL. Nuove linee guida per permettere alle stazioni appaltanti di individuare il CCNL applicabile e per calcolare l’equipollenza delle tutele nell’ipotesi in cui si dovesse applicare un contratto diverso.

Codice Appalti: regole nuove per la revisione dei prezzi

Il nuovo articolo 60 al comma 1 dispone che nei documenti di gara delle procedure di affidamento sia obbligatorio indicare le clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto.

Queste clausole non alterano la natura del contratto o dell’accordo quadro. Essi si attivano in aumento o diminuzione del 5% dell’importo complessivo “del contratto e si applicano nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle  prestazioni da eseguire.”

Stazioni appaltanti: sistema di qualificazione

Si prevede l’avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Ai sensi del nuovo comma 6 dell’art. 63 le stazioni appaltanti e le centrali di committente possono essere qualificate anche per le sole fasi di progettazione, affidamento lavori o affidamento di servizi e forniture. I requisiti di qualificazione per l’esecuzione sono indicati nel separato allegato II.4.

Collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie

Il collegio consultivo tecnico avrà la funzione di prevenire le controversie. Previsti nuovi limiti per costi e facoltà di ricorso ai lodi contrattuali.

 

Leggi anche: Art. 83 comma 8 Codice contratti e contrasto con direttiva 2014/24

violenza sessuale

Violenza sessuale abbracciare e baciare l’ex moglie Integrato il reato di violenza sessuale nel tentativo di abbracciare e baciare l'ex moglie contro la sua volontà

Reato di violenza sessuale

Il reato di violenza sessuale commesso dall’ex marito che tenta di abbracciare e baciare la moglie contro la sua volontà non può essere assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia. Lo ha chiarito la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 30528/2024 dando ragione al pm.

La vicenda

Nella vicenda, il tribunale di Asti condannava alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 572 c.p. (capo A), in esso assorbite le condotte di cui all’art. 609-bis c.p.
Avverso la sentenza, il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lettera b), cod. proc. pen.
In sintesi, il ricorrente deduceva che il Tribunale di Asti avrebbe erroneamente assorbito le condotte di violenza sessuale contestate nel reato di maltrattamenti, essendo pacifico che i fatti descritti costituissero atti sessuali, idonei a compromettere la libera determinazione
della sessualità della persona e non potessero essere qualificati come una “forma di molestia, vessazione, fastidio”.

Il principio di assorbimento

Sosteneva ancora il ricorrente che “il principio di assorbimento può operare quando si ha identità degli scopi prevalenti perseguiti dalle norme concorrenti. E’ pacifico, invece, che le fattispecie di cui agli articoli 572 e 609-bis cod. pen. tutelano beni giuridici diversi e perseguono scopi differenti: l’oggetto giuridico del delitto di maltrattamenti in famiglia è la tutela dell’incolumità fisica e psichica delle categorie di persone indicate dalla norma, fra cui quelle di famiglia, mentre il delitto di violenza sessuale è preposto alla tutela della libertà di determinazione nella sfera sessuale”.
Evidenziava, infine, il ricorrente che il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti ni famiglia, attesa la diversità di beni giuridici offesi, “potendosi configurare l’assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale; circostanza non verificatasi nel caso di specie in cui non vi è coincidenza tra le condotte
maltrattanti e quelle di cui all’art. 609-bis c.p.”.

La decisione

Per gli Ermellini, il ricorso è fondato.

Il Tribunale di Asti è pervenuto a dichiarare l’assorbimento delle condotte di violenza sessuale contestate, affermando che dette condotte dovessero ritenersi non lesive della libertà sessuale della vittima, e, seppur contestate come violenze sessuali, integrassero piuttosto molestie e vessazioni tali da iscriversi nella sequela di atti maltrattanti, non idonee in concreto a ledere li bene giuridico tutelato dall’art. 609-bis cod. pen. lI ricorso del pubblico ministero sostiene, per contro, che le condotte descritte nei capi di imputazione integrino altrettante ipotesi di violenza sessuale, perché idonee a compromettere la libera determinazione della sessualità della
persona e ad invaderne la sfera sessuale attraverso una condotta insidiosa e rapida avente ad oggetto zone erogene.
La sentenza impugnata dà atto che l’imputato, in sede di interrogatorio di garanzia e del successivo interrogatorio reso al pubblico ministero, ha sostanzialmente ammesso tutti gli addebiti.

L’imputato ha, dunque, confermato di avere approcciato la donna nelle due occasioni descritte nei capi di imputazione, negando di avere tenuto un contegno violento o aggressivo e specificando di avere tentato di avere un rapporto intimo confidando sul fatto che pochi giorni prima imputato e parte offesa avevano giaciuto insieme. Ed in particolare, aveva confermato di avere afferrato al viso la donna, di averla baciata e stretta a sé, reiterando il tentativo di abbracciarla.

La giurisprudenza di legittimità

Tanto premesso, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, affermano quindi dal Palazzaccio, “l’assorbimento di una fattispecie criminosa in un’altra, in base al rapporto di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., si verifica solo quando tutti gli elementi previsti in quella di carattere generale siano compresi in quella di carattere speciale, la quale presenti, inoltre, un elemento specifico cosiddetto specializzante (Sez. 3, n. 5518 del 13/03/1984, Iacchini, Rv. 164788). La norma speciale, infatti, è quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che in più presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, sicché l’ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell’ambito operativo della norma generale (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865)”.
Sulla base di queste corrette premesse, “è senz’altro giuridicamente errato affermare che episodi di violenza sessuale, possano essere assorbiti in condotte maltrattanti, considerata la diversità dei beni giuridici offesi e l’impossibilità di individuare nel delitto di maltrattamenti una fattispecie di reato con elementi specializzanti rispetto al delitto di violenza sessuale. Solamente nell’ipotesi inversa, in cui singole condotte maltrattanti siano sovrapponibili alle condotte con le quali sono stati perpetrati i reati di violenza sessuale, è invece ipotizzabile l’assorbimento delle condotte di maltrattamento nella fattispecie criminosa della violenza sessuale (cfr., Sez. 3, n. 35700 del 23/09/2020, C., Rv. 280818; Sez. 3, n. 40663 del 23/09/2015, dep. 2016, Z., Rv. 267595)”.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con rinvio per nuovo giudizio.

 

Allegati

il singolo condomino

Il singolo condomino può proporre querela Il singolo condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorrente o surrogatoria rispetto all'amministratore

Singolo condomino e querela

Il singolo condomino è legittimato a proporre querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto all’amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune. Lo ha ribadito la seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 44374/2024.

La vicenda

Nella vicenda, il Tribunale di Napoli, dichiarava non doversi procedere nei confronti di una condomina in ordine al reato di cui all’art. 646 cod.pen. alla stessa ascritto per intervenuta remissione di querela. Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli deducendo violazione di legge ni relazione all’art. 154 cod.pen. per essere stata dichiarata l’estinzione del reato benche la remissione di querela non fosse stata ratificata da due degli originali querelanti individuati nei condomini.

La decisione

Per la Cassazione, il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. Invero, affermano dalla S.C., “ai sensi della disciplina dettata dall’art. 154 cod.pen., se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti”. E nel caso in esame nell’esposizione delle ragioni della decisione lo stesso tribunale da atto che, pur a fronte di una querela sporta da otto condomini dell’immobile solo sei avevano rimesso la querela, mentre altri non risultano avere operato detta scelta.
A proposito va innanzi tutto ricordato, ricordano dal Palazzaccio, come sia stato affermato che “il singolo condomino è legittimato ala proposizione della querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto all’amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune” (cfr. Cass. n. 45902/2021).
Ne consegue pertanto che in assenza di remissione da parte di tutti i condomini querelanti il giudice di primo grado non poteva dichiarare l’estinzione del reato. Né può ritenersi operare, cosi come prospettato dal procuratore generale e dalla difesa dell’imputata, un’ipotesi di remissione tacita da parte dei due condomini non remittenti. La parola va al giudice del rinvio.

Allegati

giurista risponde

Bancarotta fraudolenta: individuazione dei soggetti di cui agli artt. 216 e 223 L.F. Con riferimento ai reati in materia fallimentare, quali elementi vanno valorizzati al fine di individuare i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)?

Quesito con risposta a cura di Stella Maria Liguori e Claudia Nitti

 

In tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 l. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Cass., sez. V, 2 ottobre 2024 n. 36582).

Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata a valutare la correttezza della scelta di attribuire all’imputato la qualità di amministratore di fatto di una società poi fallita, alla quale è seguita, in primo e secondo grado, la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (art. 216 l. fall.), di bancarotta impropria (art. 223 l. fall), nonché di rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000).

Viene quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando l’erronea attribuzione all’imputato della qualità di amministratore di fatto della società fallita.

In particolare, si obiettava la mancata considerazione di elementi ritenuti di valore decisivo ai fini della esclusione del riconoscimento di tale qualità in capo all’imputato.

La Suprema Corte, nella decisione de qua, rigettando il ricorso, ha ricordato gli elementi alla luce dei quali poter dedurre, in tema di reati fallimentari, la sussistenza in capo al reo della qualifica di amministratore di fatto, tutti fondati sulle funzioni e sulle attività concretamente esercitate dal soggetto agente, a prescindere dalla veste formalmente assunta.

Tra questi, a titolo esemplificativo, si è citato l’organico inserimento del soggetto, quale “intraneus” che svolge funzioni gerarchiche e direttive, nell’iter di organizzazione, produzione e commercializzazione di beni e servizi; la gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti, dei rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, i fornitori e i clienti; ovvero, l’ideazione e l’organizzazione di un sistema fraudolento basato sull’utilizzo di una società quale schermo per realizzare condotte truffaldine, finalizzate al reperimento di risorse poi distratte.

La Suprema Corte ha, in primo luogo, ritenuto che il giudice di secondo grado abbia fatto buon governo degli elementi fin qui richiamati, attribuendo correttamente all’imputato la qualifica di amministratore di fatto della società poi fallita, e, in secondo luogo, ricordando un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che indichi con adeguatezza e logicità le circostanze e le emergenze processuali che siano state determinanti per la formazione del convincimento del giudice e che consentano l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata.

Nel caso di specie, avendo ritenuto corretta l’attribuzione, operata dai giudici di merito, all’imputato della qualità di amministratore di fatto della società fallita, utilizzata quale schermo per commettere i reati fallimentari e tributari a lui ascritti, la Cassazione ha rigettato il ricorso.

 

(*Contributo in tema di “Bancarotta fraudolenta: individuazione dei soggetti di cui agli artt. 216 e 223 Legge Fallimentare”, a cura di Stella Maria Liguori e Claudia Nitti, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

Divorzio guida legale

Divorzio: guida legale Il divorzio in Italia: disciplina ed evoluzione di un istituto segnato da profondi cambiamenti sociali che hanno inciso soprattutto sui tempi della procedura

Legge 898/1970: normativa divorzio in Italia

Il divorzio in Italia è regolato dalla Legge n. 898 del 1970, una delle pietre miliari del diritto di famiglia italiano. In virtù di questa legge il giudice può pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile quando verifica che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, previa verifica di una causa specifica prevista dall’art. 3 e dopo un tentativo fallito di conciliazione. Per i matrimoni celebrati con rito religioso e trascritti civilmente, il giudice può dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione, seguendo il medesimo iter.

Divorzio giudiziale

La legge n. 898/1970 stabilisce che lo scioglimento o la cessazione possano essere richiesti da un coniuge nei seguenti casi principali:

  • Condanne penali del coniuge:
    • ergastolo o pene superiori a 15 anni per delitti non colposi, escluse specifiche eccezioni;
    • pene per reati gravi come incesto, sfruttamento della prostituzione, omicidio volontario o tentato omicidio del coniuge o figli;
    • condanne per violenze domestiche o abusi sui familiari.
    • Assoluzioni per vizio totale di mente in reati che compromettono la convivenza.
    • Separazioni giudiziali o consensuali protratte per almeno 12 mesi (6 mesi per separazioni consensuali). Questi tempi, ridotti in virtù delle Legge n. 55/2015, in passato erano decisamente più lunghi. Si poteva infatti divorziare dopo tre anni di separazione decorrenti dall’udienza di comparizione dei coniugi in Tribunale.
    • Mancata consumazione del matrimonio, annullamento o scioglimento del matrimonio all’estero da parte di un coniuge straniero, o rettificazione di attribuzione di sesso.

Il Tribunale, accertata la sussistenza di una delle cause suddette, emette una sentenza che ordina la cessazione del matrimonio, obbligando l’ufficiale di stato civile ad annotare tale sentenza.

Effetti del divorzio

Per effetto del divorzio in Italia la donna perde il cognome aggiunto per matrimonio, salvo autorizzazione a conservarlo per motivi di interesse personale o dei figli. Trattasi di una decisione che può essere modificata per gravi motivi. La sentenza di divorzio può prevedere un assegno di mantenimento per il coniuge privo di mezzi adeguati, calcolato in base al contributo alla famiglia, ai redditi e alla durata del matrimonio. L’importo può essere adeguato automaticamente secondo l’inflazione. Su accordo, è possibile una corresponsione in unica soluzione, precludendo future richieste economiche. L’abitazione nella casa familiare viene assegnata prioritariamente al genitore affidatario dei figli o con cui essi convivono dopo la maggiore età. Il giudice considera le condizioni economiche di entrambi i coniugi, favorendo il coniuge più debole. L’assegnazione, se trascritta, è opponibile a terzi acquirenti, come stabilito dall’articolo 1599 del codice civile. Il tribunale disciplina l’amministrazione dei beni dei figli e, nel caso di responsabilità genitoriale condivisa, regola il contributo dei genitori al godimento dell’usufrutto legale.

Divorzio congiunto: alternativa rapida ed economica

Il divorzio a domanda congiunta rappresenta l’alternativa più rapida ed economica al divorzio giudiziale, grazie all’accordo tra i coniugi. La domanda deve essere presentata tramite ricorso al tribunale competente, ossia quello del luogo di residenza o domicilio di uno dei coniugi. Il ricorso deve contenere:

  • i motivi di fatto e diritto per lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se concordatario);
  • le informazioni sull’esistenza di figli comuni;
  • le condizioni concordate per i figli e i rapporti economici;
  • le ultime dichiarazioni dei redditi di entrambi;
  • i documenti essenziali come l’atto di matrimonio, lo stato di famiglia, il certificato di residenza e la copia della separazione consensuale o giudiziale.

Divorzio congiunto con negoziazione assistita

La negoziazione assistita, introdotta con il d.l. n. 132/2014 (convertito nella legge n. 162/2014) consiste in una convenzione tra le parti, assistite dai rispettivi avvocati, per raggiungere un accordo consensuale in buona fede e lealtà.

In materia di separazione e divorzio, l’art. 6 del dl consente ai coniugi di risolvere consensualmente questioni di separazione, cessazione degli effetti civili o modifica delle condizioni di divorzio. La procedura è applicabile sia in assenza che in presenza di figli. Senza figli, l’accordo necessita del nullaosta del Procuratore della Repubblica. In presenza di figli minori o non autosufficienti, il Pubblico Ministero valuta l’interesse della prole. Se necessario, il Tribunale interviene per tutelare i diritti dei figli. L’accordo autorizzato è equiparato ai provvedimenti giudiziali e deve essere trasmesso all’ufficiale di stato civile per gli adempimenti di trascrizione e annotazione.

Il divorzio davanti al sindaco

Il dl n. 132/2014 ha previsto anche il divorzio davanti al Sindaco, a cui non si può ricorrere in presenza di figli minori o maggiore di età non autosufficienti o portatori di handicap grave. L’articolo 12 prevede la possibilità per i coniugi di concludere davanti al sindaco (nella sua qualità di  ufficiale dello stato civile) del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio e con l’assistenza facoltativa di un avvocato un accordo di di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di divorzio. L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di divorzio. Anche questa procedura è più rapida rispetto a quella contemplata dalla legge storica sul divorzio n. 898/1970.

Il divorzio nella Riforma Cartabia

La Riforma Cartabia è intervenuta sull’istituto del divorzio in Italia modificando le regole dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie (art. 473 bis c.p.c – art- 473 ter).

Di queste norme, quelle contenute nella sezione II del capo III del Titolo IV bis del Libro II, si occupano anche dello scioglimento del matrimonio.

La norma di maggiore interesse da segnalare è l’art. 473 bis. 49 c.p.c che disciplina il cumulo delle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Divorzio: l’importanza della giurisprudenza

Sebbene siano trascorsi più di cinquant’anni dalla sua introduzione, il divorzio in Italia è in continua evoluzione. Questo perché si tratta di un istituto con una serie di implicazioni legali che richiedono una comprensione approfondita delle normative in vigore, ma anche delle più recenti sentenze della Corte di Cassazione. Sebbene il quadro normativo sia consolidato, la giurisprudenza continua infatti ad aggiornarsi, fornendo indicazioni preziose su come applicare le leggi in modo equo e giusto. Le nuove sfide sociali ed economiche e l’attenzione crescente per i diritti dei figli e il trattamento equo dei coniugi, continuano a plasmare l’evoluzione del diritto di famiglia italiano.

Nel corso degli anni, la Corte di Cassazione ha emesso numerose sentenze che hanno contribuito a chiarire e a far evolvere l’interpretazione dei vari interventi legislativi sul divorzio soprattutto per quanto riguarda i diritti e i doveri dei coniugi e l’efficacia delle separazioni. Le sue pronunce sono fondamentali per comprendere l’applicazione concreta delle leggi in contesti complessi. Vediamo che cosa dicono alcune delle sentenze  più significative degli Ermellini.

La separazione come condizione per il divorzio

Una delle tematiche più dibattute in Cassazione riguarda la durata della separazione prima di chiedere il divorzio. In particolare, la Corte ha chiarito che la separazione deve essere “effettiva” e non meramente formale. I coniugi devono cioè dimostrare di vivere in modo separato e di non avere più rapporti di vita comune. Nella sentenza Cass. Civ. n. 19174/2021, la Corte ha ribadito che la separazione deve comportare una “cessazione del progetto coniugale”, e non basta la semplice separazione di fatto.  

Affido dei figli: tema cruciale

Un altro aspetto rilevante delle recenti decisioni della Corte di Cassazione riguarda l’affido dei figli in caso di divorzio. La legge stabilisce che l’affido debba essere condiviso tra i genitori, salvo casi eccezionali in cui uno dei due non possa garantire un ambiente adatto alla crescita del minore. Tuttavia, la Cassazione ha più volte ribadito, come nella sentenza Cass. Civ. n. 15587/2022, che l’affidamento esclusivo di uno dei genitori è una misura estrema, da adottare solo quando il comportamento dell’altro genitore è pregiudizievole per il benessere del bambino. Nel caso in cui i genitori non raggiungano un accordo, la decisione finale spetta al giudice, il quale deve tenere conto dell’interesse del minore come principio fondamentale.

Il mantenimento dell’ex coniuge

Un altro punto centrale nelle dispute del divorzio riguarda il mantenimento. La Corte di Cassazione ha chiarito, con una serie di sentenze, che l’obbligo di mantenimento per il coniuge in difficoltà economiche non è automatico e dipende anche da una valutazione delle risorse economiche di ciascun coniuge. Nella sentenza Cass. Civ. n. 23448/2020, la Corte ha evidenziato che, qualora uno dei coniugi non abbia bisogno di un sostegno economico, non sussiste l’obbligo di versare un mantenimento. Inoltre, è stato affermato che la durata del mantenimento deve essere limitata nel tempo, soprattutto in caso di scioglimento di matrimoni da cui non siano nati figli o in presenza di un’indipendenza economica del coniuge richiedente.

 

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