cli spoofing

Cli Spoofing: cos’è e come difendersi Sul Cli Spoofing l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è intervenuta con una consultazione al fine di introdurre nuove regole

Agcom: nuove regole

Nuove regole per contrastare le truffe e il telemarketing selvaggio, soprattutto, il cosiddetto “Cli Spoofing”, cioè la pratica delle chiamate internazionali con falso suffisso italiano. E’ quanto ha deciso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, nella seduta del 13 novembre scorso, ha avviato una consultazione pubblica (Delibera n. 457/24/CONS) per “introdurre nuove regole dirette a contrastare frodi e telemarketing selvaggio tramite misure che impediscano il cosiddetto CLI Spoofing, ossia la pratica con cui l’utente viene ingannato sull’identità del soggetto chiamante a seguito della manipolazione del reale numero telefonico”.

Cli Spoofing: stop telefonate spam dall’estero

In particolare, l’Autorità ritiene necessario stabilire l’obbligo, per gli operatori nazionali, di bloccare le chiamate illegittime internazionali in entrata mascherate con numero telefonico nazionale, ossia quelle con prefisso italiano di rete fissa e con numeri cellulari italiani.

Certificazione velocità connessione 5G

Nello stesso provvedimento sono state individuate dall’Agcom, misure di trasparenza e corretta informazione relative alle condizioni economiche e tecniche delle offerte di servizi telefonici e di connettività, tra le quali, in particolare, la valutazione di una serie di bollini per certificare la velocità della connessione 5G.

Diffida a Tim per Cli Spoofing

In relazione all’utilizzo illecito del CLI spoofing l’Autorità, inoltre, ha diffidato TIM (Delibera n. 462/24/CONS) al rispetto degli obblighi previsti dal Codice di condotta sulle attività di teleselling e telemarketing.  Il provvedimento si è reso necessario dopo le segnalazioni di alcuni cittadini che avevano ricevuto proposte di contratto in violazione dei requisiti di trasparenza previsti dal Codice stesso. Ora TIM avrà 120 giorni di tempo per assumere e comunicare nuove e più efficaci azioni di monitoraggio sui call center partner.
L’Autorità ha inoltre approvato (Delibera n. 36/24/CIR) la proposta di impegni assunti dalla società Telecom Italia Sparkle nell’ambito di un procedimento sanzionatorio nei confronti della menzionata società per aver consentito l’utilizzo da parte di società estere non autorizzate di numeri geografici già assegnati a soggetti legalmente operanti in Italia. Gli impegni assunti dalla società sono volti a implementare misure di monitoraggio dei loro partner per evitare la reiterazione delle pratiche di CLI Spoofing.

correzione errore materiale

Correzione errore materiale: nessuna condanna alle spese Correzione errore materiale: la natura amministrativa del procedimento non realizza una soccombenza con relativa condanna alle spese

Correzione errore materiale e condanna spese

Non si può disporre alcuna condanna alle spese al termine di un procedimento volto alla correzione dell’errore materiale presente in una sentenza. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite civili nella sentenza n. 29432/2024. Questo procedimento ha infatti una natura amministrativa, per cui non si può parlare di “soccombenza”; nemmeno quando l’altra parte, partecipa al procedimento e si oppone alla correzione.

Correzione errore materiale: condanna per il soccombente

La vicenda ha inizio perché un soggetto si rivolge al Tribunale per chiedere la correzione di una sentenza ai sensi dell’art. 287 c.p.c. Controparte si oppone all’istanza ritenendo inesistente l’errore lamentato. Il Tribunale dichiara inammissibile l’istanza di correzione presentata dal ricorrente e lo condanna alle spese.

Per il Tribunale quanto dedotto configura un error in iudicando e non un errore materiale. L’istante viene quindi condannato a rimborsare alla controparte le spese del procedimento perché se la parte non ricorrente si costituisce e resiste all’istanza di correzione, al termine del procedimento si realizza una situazione di “soccombenza”.

Natura amministrativa correzione errore materiale

Nell’unico motivo sollevato il ricorrente sostiene la natura non giurisdizionale, ma amministrativa del procedimento di correzione, che si conclude con un provvedimento ordinatorio. La natura del procedimento rende inapplicabile la regola della condanna alle spese a carico del soccombente, situazione che si potrebbe realizzare solo in un procedimento giurisdizionale.

Natura giurisdizionale o amministrativa?

La Cassazione spiega che, secondo una visione minoritaria, pur rimanendo l’inammissibilità di una decisione sulle spese in caso di istanza congiunta o non contestata, è necessario pronunciarla nel caso sorga un contrasto riguardo all’ammissibilità o alla fondatezza dell’istanza di correzione.

A questa interpretazione fa riferimento l’ordinanza di rinvio che alle SU pone il seguente quesito giuridico:se, in tema di procedimento per la correzione di errori materiali, qualora la parte non ricorrente si costituisca e resista allistanza di correzione, contrapponendo il proprio interesse a quello della parte ricorrente, si configuri una situazione di soccombenza che obbliga il giudice a decidere sulle spese processuali ai sensi dellart. 91 cod. proc. civ.”

Secondo il Collegio rimettente né la struttura camerale né la funzione volontaria del procedimento sono incompatibili con un reale contrasto tra le parti (per cui) nel momento in cui tale contrasto si verifica tramite la costituzione della parte non ricorrente e la sua opposizione allistanza di correzione, esso deve essere risolto rispettando il principio del contraddittorio, anche in merito alla regolamentazione delle spese processuali”.

Natura amministrativa procedimento: nessuna soccombenza

Per le Sezioni Unite però le “peculiarità dello stesso (procedimento di correzione) impediscono ogni assimilazione non solo ai procedimenti contenziosi ma anche a quelli di volontaria giurisdizione”.

Il procedimento per correggere errori materiali, anche quando viene avviato da una sola parte, non comporta l’affermazione di un diritto verso l’altra parte o altre parti e non sostituisce quanto stabilito nel provvedimento corretto. La funzione di questa procedura è solo quella di ripristinare la corrispondenza tra l’espressione formale e il contenuto sostanziale del provvedimento già emesso”.

Si tratta solo di correggere errori presenti nella redazione del documento evidenti a prima vista.

In questo senso, la Corte ritiene che sia possibile concordare sulla natura essenzialmente amministrativa del provvedimento conclusivo questo procedimento.

Del resto il giudice, in sede di procedimento di correzione dell’errore materiale, non esercita potestas iudicandi. Di questa  si libera quando emette il provvedimento che risulta poi da correggere. Non occorre neppure una nuova procura perché di fatto non si apre una nuova fase processuale. Si verifica infatti solo un incidente nello stesso giudizio, pienamente compatibile col giudicato.

Per la Cassazione deve essere pertanto enunciato questo principio:Nel procedimento per correggere errori materiali ai sensi degli artt. 287-288 e 391-bis cod. proc. civ., essendo essenzialmente amministrativo e non volto a incidere in caso di conflitto tra le parti sull’assetto d’interessi regolato dal provvedimento da correggere, non si può procedere alla liquidazione delle spese perché non è configurabile alcuna situazione di soccombenza ai sensi dellart. 91 cod. proc. civ., neppure se chi non richiede opponendosi allistanza”.

Con questa sentenza le Sezioni Unite hanno unificato così l’orientamento giurisprudenziale su questa materia, superando le divergenze interpretative precedenti.

 

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notaio non versa le tasse

Notaio non versa le tasse: rispondono anche le parti Se il notaio non versa le tasse della compravendita immobiliare perché si appropria del denaro, i contraenti restano comunque responsabili 

Pagamento tasse rogito: responsabilità contraenti

In relazione a un atto di compravendita immobiliare se il notaio non versa le tasse previste perché se ne appropria, i contraenti restano responsabili. La registrazione telematica degli atti effettuata dal notaio non lo rende soggetto unico responsabile del versamento delle imposte previste. Lo ha ribadito la Cassazione nell’ordinanza n. 26800/2024.

L’Agenzia chiede i soldi alla contraente

Una s.r.l a socio unico presenta ricorso per Cassazione contro una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che ha respinto l’appello della società, confermando la decisione di rigetto dell’impugnazione contro l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima ha infatti richiesto il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione a un atto di compravendita immobiliare. La s.r.l però sostiene di aver già versato l’intero importo al notaio incaricato, che però si è appropriato indebitamente delle somme senza trasferirle all’erario.

Notaio non versa le tasse: unico responsabile?

Nell’unico motivo di ricorso che la s.r.l presenta in Cassazione lamenta la violazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, in combinato disposto con l’art. 3-bis del d.lgs. n. 463 del 1987 e degli artt. 3 e 53 della Costituzione italiana.

Per la società  il giudice d’appello ha erroneamente attribuito una responsabilità solidale alla contribuente, nonostante il comportamento illecito del notaio, che ha trattenuto indebitamente le somme destinate al pagamento delle imposte. La società sostiene inoltre che, con l’introduzione della registrazione telematica degli atti immobiliari, il notaio diventa l’unico responsabile del versamento dell’imposta, poiché le parti contraenti forniscono la provvista necessaria al notaio stesso. La consegna delle somme al notaio dovrebbe quindi liberare il contribuente dall’obbligo tributario, ai sensi dell’art. 1188 del codice civile.

Il contribuente rischia di pagare due volte

La società evidenzia inoltre una presunta disparità di trattamento. Il contribuente, infatti, rischia di dover pagare nuovamente l’imposta in caso di appropriazione indebita da parte del notaio. Quest’ultimo invece beneficia di garanzie sia preventive (deposito delle somme prima del rogito) sia successive (privilegio speciale sugli immobili).

La stessa infine rileva come l’applicazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 rappresenterebbe una violazione dell’art. 53 della Costituzione, imponendo un onere economico al contribuente senza una sua colpevolezza manifesta e senza espressione di capacità contributiva.

Notaio solidalmente responsabile

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della società confermando che, anche quando si utilizza la registrazione telematica dell’atto tramite il modello unico informatico (M.U.I.), il notaio rimane solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte.

Questa modalità di registrazione non modifica però la responsabilità solidale prevista dall’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, che coinvolge le parti contraenti dell’atto.

La responsabilità del notaio è una garanzia per l’amministrazione finanziaria, ma non esclude che il presupposto impositivo riguardi le parti contraenti. Il fatto che il notaio possa appropriarsi indebitamente delle somme non altera il vincolo di solidarietà tra le parti, che resta intatto in base alla normativa vigente. Pertanto, il contribuente è comunque tenuto al pagamento, poiché il rapporto fiduciario tra le parti e il notaio non influisce sulla responsabilità fiscale solidale.

Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, la Cassazione precisa infine che l’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 non viola i principi di uguaglianza (art. 3 Costituzione) e di capacità contributiva (art. 53 Costituzione). Il notaio, nel ricevere le somme, agisce in virtù di un rapporto fiduciario e non come esattore dello Stato. Eventuali illeciti del notaio non possono essere imputati alla normativa sulla solidarietà fiscale, che resta valida.

 

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tessera sanitaria

Tessera sanitaria: la guida La tessera sanitaria è un documento gratuito rilasciato a tutti i cittadini che hanno diritto alle prestazioni fornite dal SSN

Tessera sanitaria cos’è

La tessera sanitaria è il documento personale rilasciato a tutti i cittadini che hanno diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il documento contiene il codice fiscale assegnato dall’Agenzia delle Entrate e lo certifica.

Leggi anche la guida sulla Tessera sanitaria – pdf con le istruzioni dedicate anche ai neo-genitori e ai cittadini stranieri

A cosa serve e quanto dura

La tessera sanitaria serve ogni volta che il cittadino si reca dal medico, acquista un medicinale o richiede una visita presso le strutture del Sistema sanitario nazionale. Ad oggi, il documento vale anche come Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La durata della tessera sanitaria è di sei anni. Alla scadenza l’Agenzia spedisce automaticamente una nuova Tessera sanitaria al proprio indirizzo di residenza presente in Anagrafe Tributaria.

La tessera europea

Nella parte posteriore del documento, spiega l’Agenzia delle Entrate, c’è la “Tessera Europea Assistenza Malattia (T.E.A.M.)”. Ciò garantisce l’assistenza sanitaria nell’Unione Europea, in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, secondo le normative vigenti nei singoli Paesi.

Come ottenere la tessera sanitaria

La tessera sanitaria è ottenibile gratuitamente e può essere emessa se:

  • il cittadino ha il codice fiscale correttamente attribuito dall’Agenzia delle Entrate
  • è iscritto all’ASL di competenza e questa ha trasmesso i suoi dati al “Sistema tessera sanitaria”.

Chi non possiede il codice fiscale, dovrà preventivamente acquisirlo. Per l’attribuzione del codice fiscale è necessario presentare all’Agenzia il modello AA4/8 compilato e accompagnato da un valido documento d’identità.

Tessera sanitaria per neonati

Dopo la nascita del figlio, spetta ai genitori chiedere al Comune di residenza il codice fiscale per poter ricevere la tessera sanitaria a casa. I genitori, pertanto, devono presentare la dichiarazione di nascita al Comune, che attribuisce al neonato il codice fiscale, attraverso un sistema informatico collegato con l’Anagrafe Tributaria.

Una volta attribuito il codice fiscale, viene emessa la prima tessera sanitaria del neonato, che vale un anno e viene spedita al suo indirizzo di residenza, coincidente con quello della madre.

Nel momento in cui il bambino viene registrato all’ASL di competenza e viene scelto il medico pediatra, la nuova tessera sanitaria viene spedita presso la residenza, con validità di sei anni.

Tessera sanitaria per cittadini stranieri

Per i cittadini stranieri che intendono richiedere la tessera sanitaria occorre l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che, di regola, ha la stessa validità della durata del permesso di soggiorno. Alla scadenza, il cittadino che ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno deve rivolgersi di nuovo all’ASL di competenza per rinnovare l’iscrizione e richiedere l’emissione di una nuova tessera sanitaria.

Ai fini dell’iscrizione al SSN, il cittadino può usare anche il codice fiscale provvisorio attribuito dall’Agenzia delle Entrate.

Smarrimento o furto tessera sanitaria

In caso di furto, smarrimento o anche di deterioramento della tessera sanitaria, infine, è possibile richiederne una nuova direttamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, via e-mail o pec presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, mediante richiesta alla propria ASL.

 

certificato casellario giudiziale

Certificato casellario giudiziale Certificato casellario giudiziale: è il documento che attesta la presenza di provvedimenti penali, civili e amministrativi passati in giudicato o definitivi a carico di una persona

Certificato casellario giudiziale: cos’è

Il Certificato del casellario giudiziale è un documento ufficiale che attesta la presenza di provvedimenti penali, civili e amministrativi passati in giudicato o definitivi emessi a carico di una persona. Questo certificato fornisce una panoramica delle vicende giuridiche in cui una persona è stata coinvolta.

Il Casellario giudiziale è gestito dal Ministero della Giustizia e raccoglie i dati relativi a tutte le decisioni giudiziarie emesse da tribunali italiani, comprese le condanne, le sentenze di non luogo a procedere, le assoluzioni e le misure di sicurezza.

Chi può richiederlo

Il Certificato del casellario giudiziale può essere richiesto da chiunque abbia interesse a ottenere una certificazione sulla propria posizione giuridica.

  1. Dalla persona interessata per se stessa per attestare se si ha o meno un’eventuale condanna penale a proprio carico.
  2. Da un soggetto che ha un interesse legittimo. Ad esempio, un datore di lavoro può richiedere il certificato di un candidato durante una selezione, per verificare che non ci siano condanne penali. In questo caso, è necessaria una specifica autorizzazione della persona interessata.
  3. Dall’ente pubblico o dall’istituzione che necessita di verificare la posizione giuridica di una persona può richiederlo per motivi legati a incarichi o adempimenti particolari (es. assunzioni in ambito pubblico, concessione di licenze, etc.).

A cosa serve il certificato del casellario giudiziale

Il certificato del casellario giudiziale ha numerosi usi e applicazioni pratiche. Alcuni dei principali sono:

  1. Adempimenti lavorativi: Il certificato può essere richiesto da datori di lavoro, sia pubblici che privati, per verificare se un candidato abbia condanne penali o procedimenti pendenti, soprattutto in contesti sensibili (es. assunzioni in ambito sanitario, educativo, giuridico, etc.).
  2. Partecipazione a concorsi pubblici: Le pubbliche amministrazioni richiedono spesso il Certificato del Casellario Giudiziale per i candidati ai concorsi pubblici, al fine di verificare l’idoneità morale e giuridica alla posizione.
  3. Concessione di licenze e autorizzazioni: In alcuni casi, come per l’ottenimento di licenze professionali o per la gestione di attività sensibili (come bar, ristoranti, o agenzie di sicurezza), le autorità locali possono richiedere il certificato per garantire che il richiedente non abbia precedenti penali.
  4. Esigenze personali: Può essere richiesto anche per motivi personali, come ad esempio per la presentazione di una domanda di visto o per procedimenti legali in corso. Alcuni cittadini possono anche richiederlo per semplici motivi di trasparenza o per tutelarsi in specifiche situazioni.
  5. Adempimenti giuridici: In determinati contesti legali, come per la partecipazione a cause civili o per l’affidamento di minori, il certificato può essere richiesto per accertare l’affidabilità del soggetto coinvolto.

Come si richiede il certificato del casellario giudiziale

La richiesta del Certificato del Casellario Giudiziale può essere effettuata attraverso vari canali:

  1. Online: È possibile richiederlo direttamente online tramite il portale del Ministero della Giustizia, con una procedura semplificata che permette di ottenere il certificato in modo rapido. In alcuni casi, è necessaria una firma digitale per completare la richiesta.
  2. Presso gli uffici giudiziari: In alternativa, il certificato può essere richiesto recandosi direttamente presso l’ufficio del Casellario Giudiziale del tribunale competente (tribunale di residenza o di domicilio dell’interessato).
  3. Per posta: È possibile inviare una richiesta scritta al tribunale competente, allegando la documentazione necessaria per l’identificazione.
  4. In agenzia pratiche: Alcune agenzie o studi legali si occupano di inoltrare la richiesta per conto di terzi, in cambio di una tariffa per il servizio.

Costo del certificato

La richiesta di un Certificato del Casellario Giudiziale comporta un costo, che può variare a seconda del tipo di certificato richiesto e delle modalità di rilascio (ad esempio, online, in tribunale, per posta, etc.).  Il sito del Ministero precisa che il costo per il rilascio del certificato è di 19,92 Euro (16,00  Euro per la marca da bollo e 3,92 euro per i diritti). Per la spedizione occorre poi sostenere i relativi costi di affrancatura.

Durata e validità

Il Certificato del Casellario Giudiziale ha una validità limitata, in quanto le informazioni contenute possono cambiare nel tempo. Solitamente, il certificato è valido per un periodo di 6 mesi, ma per determinati scopi, come la partecipazione a concorsi pubblici o richieste di lavoro, potrebbe essere richiesta una data di rilascio più recente.

giurista risponde

Dolo alternativo e delitto tentato La figura del dolo diretto nella forma di dolo alternativo è compatibile con il delitto tentato?

Quesito con risposta a cura di Alessandra Fantauzzi e Viviana Guancini

 

L’analisi relativa alla ricorrenza del dolo nel tentato omicidio non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipo intenzionale, posto che il tentativo punibile è tale anche in presenza di dolo diretto di tipo alternativo, ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale (Cass., sez. I, 5 giugno 2024, n. 34379)

Il caso portato all’attenzione della Corte di Cassazione permette di ribadire i caratteri principali dell’istituto del tentativo soffermandosi sulla compatibilità con il dolo alternativo.

Il Tribunale aveva rigettato la richiesta di riesame confermando l’ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di uno degli imputati in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56 e 575 c.p.

Veniva proposto ricorso per Cassazione contestando sia la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e, dunque, l’adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, che la qualificazione giuridica dei fatti posti in essere per insussistenza del c.d. animus necandi.

La Suprema Corte, nella decisione in esame, respingendo il ricorso, ha preliminarmente ricordato il consolidato principio espresso in tema di ordinanza “de libertate” del tribunale del riesame secondo cui «è ravvisabile il vizio di omessa motivazione quando dal provvedimento, considerato nella sua interezza, non risultino le ragioni del convincimento del giudice su punti rilevanti per il giudizio e non anche quando i motivi per il superamento delle tesi difensive su una determinata questione siano per implicito desumibili dalle argomentazioni adottate» (così Cass., sez. III, 16 aprile 2020, n. 15980).

Osserva, la Corte, che nel caso de quo la motivazione del provvedimento risulta coerente e adeguata, fondandosi su una valutazione complessiva di tutti gli elementi allo stato emersi.

Allo stesso modo, infondate sono state ritenute le censure relative alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti realizzati dall’agente.

Il Supremo Collegio ha poi ricordato come nel delitto tentato – fattispecie caratterizzata dalla punibilità di atti che, per definizione, non hanno raggiunto lo scopo perseguito dall’agente e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale – si pone il duplice problema di individuare sia l’idoneità e l’univocità in fatto degli atti (da valutarsi ex ante e in concreto, secondo la prospettiva dell’agente) che la reale intenzione perseguita dall’autore del fatto.

L’istituto del tentativo nei delitti richiede la sussistenza sia dell’elemento oggettivo che soggettivo, costituendo autonoma fattispecie rispetto al reato consumato (ex multis Cass., sez. II, 14 novembre 2014, n. 6337).

L’elemento soggettivo, ad eccezione del dolo eventuale pacificamente ritenuto incompatibile con il tentativo, è identico a quello previsto per il reato che il soggetto agente si propone di compiere. L’elemento oggettivo, invece, presenta spiccate peculiarità in quanto ruota intorno a tre concetti: l’idoneità degli atti, l’univocità degli atti e il mancato compimento dell’azione o il mancato verificarsi dell’evento.

Il delitto tentato si colloca fra la semplice ideazione o l’accordo – non punibile – ed il delitto consumato ed è, pertanto, necessario stabilire quando un’azione, avendo superato la soglia della mera ideazione, pur non avendo raggiunto il suo scopo criminoso, deve essere ugualmente punibile.

E ciò in quanto il fondamento giuridico di tale istituto viene ravvisato nella esposizione a pericolo, o nella mancata neutralizzazione di un pericolo, per il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

Alla luce di questo inquadramento devono essere valutati gli elementi essenziali della direzione non equivoca degli atti e della loro idoneità necessari anche ad accertare l’intenzione perseguita dall’autore e, quindi, la sussistenza dell’elemento psicologico (così Cass., sez. V, 24 novembre 2015, n. 4033).

Il concetto di idoneità degli atti prescinde dalla mancata realizzazione dell’evento e attiene alla possibilità che questo aveva di realizzarsi.

In tal caso, dunque, il criterio cui fare riferimento, non è costituito dalla probabilità, più o meno concreta, che l’evento si verifichi ma dalla possibilità che ciò avvenga.

Ciò in quanto le eventuali difficoltà concrete che il soggetto agente dovesse trovare non rilevano per la sussistenza o meno del tentativo ma, anzi, ne costituiscono l’essenza, nel senso che ogni evento ha una maggiore o minore probabilità di verificarsi e che, proprio laddove non si dovesse verificare, saremo in presenza di un delitto tentato piuttosto che consumato.

Invero, solo qualora l’evento non sia accaduto e questo non aveva alcuna possibilità di accadere può ritenersi che il tentativo non sussista, a nulla rilevando se la realizzazione o meno dell’evento stesso fosse, allorché la condotta è stata posta in atto, più o meno probabile, anche solo per incapacità dell’agente o per mere difficoltà oggettive (Cass., sez. I, 17 ottobre 2019, n. 870).

Ulteriore e imprescindibile caratteristica della condotta nel delitto tentato è rappresentata dalla univocità degli atti.

L’idoneità degli atti, infatti, in sé e per sé considerata, non è da sola sufficiente ai fini della rilevanza penale della condotta, in quanto un atto, ontologicamente, può apparire ovvero essere potenzialmente idoneo a conseguire una pluralità di risultati, per cui solo la sua univoca direzione a provocare proprio il risultato criminoso voluto dall’agente si pone in linea con il principio di offensività del fatto.

Sotto tale profilo, pertanto, la direzione non equivoca non indica un parametro probatorio, bensì un criterio di essenza della condotta che, non escludendo che la prova del dolo possa essere desunta aliunde, impone che, una volta acquisita tale prova, sia effettuata una seconda verifica al fine di stabilire se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l’id quod plerumque accidit, l’intenzione ovvero il fine perseguito dall’agente ( ex multis Cass., sez. I, 7 gennaio 2010, n. 9411).

Ai fini della rilevanza penale e della punibilità del tentativo la Corte ricorda come gli atti non possono essere in astratto distinti e classificati in atti preparatori e atti esecutivi, discrimine da ritenersi generico e superato, poiché quello che rileva è l’idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell’obiettivo delittuoso, nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta.

Ciò in quanto per la configurabilità del tentativo assumono rilievo non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, siano in qualche modo tipici, siano cioè corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata e, di conseguenza, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, potendosi così affermare che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili, ed indipendenti dalla volontà del reo ( cfr. Cass., sez. V, 24 novembre 2015, n. 4033).

Il requisito dell’univocità, infatti, prescindendo da ogni classificazione degli atti, deve essere accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell’agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di identificare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo.

Passando all’elemento soggettivo, la verifica dello stesso appare particolarmente delicata, data la mancata verificazione dell’evento; pertanto, la riconoscibilità di un tentativo punibile impone la logica e coerente individuazione di ‘segni esteriori’ della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei, attraverso una catena inferenziale solida, di dedurre la presenza del necessario elemento psicologico.

Invero, come altresì espresso dalla Cass., Sez. Un., 24 aprile 2024, n. 38343, il dolo è un fenomeno interiore – costituito dalla rappresentazione e dalla volontà della condotta e di determinare l’evento preso di mira – che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di indicatori fattuali capaci di sostenere l’opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione dello stesso.

Fatta questa premessa, nel caso del tentato omicidio, non è necessario dimostrare un dolo specifico di tipo intenzionale, poiché il tentativo punibile può sussistere anche con un dolo diretto di tipo alternativo, rimanendo incompatibile solamente con il dolo eventuale.

Secondo un principio consolidato dalla giurisprudenza si possono individuare differenti gradi di intensità della volontà dolosa, con accettazione dell’evento che varia in base alla percezione della sua probabilità di accadere.

Il dolo si configura come diretto nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, quando l’autore non si limita ad accettarlo come conseguenza accessoria ma di fatto lo vuole con un’intensità maggiore, mentre, viene qualificato come dolo eventuale quando l’evento è previsto come altamente probabile ma non necessario.

In questa prospettiva interpretativa, per riconoscere il dolo diretto di omicidio non è richiesta la previsione e la volontà esplicita di provocare la morte come unica e certa conseguenza, ma è sufficiente che essa sia prevista e voluta come altamente probabile nell’ambito di una dinamica lesiva che includa anche, in via cumulativa e alternativa, l’evento di lesioni (da ultimo ex multis, Cass., sez. I, 13 ottobre 2022, n. 4773; Cass., sez. I, 30 marzo 2022, n. 29611).

Il cosiddetto dolo alternativo, che contempla un secondo evento altamente probabile accanto al primo, viene considerato, dunque, come dolo diretto in quanto anche il secondo è previsto come scopo della condotta e non è per tale ragione meramente accettato come conseguenza accessoria o ulteriore (così Cass., sez. I, 30 marzo 2023, n. 33435).

Pertanto, la distinzione tra dolo diretto di tipo alternativo e dolo eventuale richiede un’analisi attenta delle manifestazioni esteriori, considerando indicatori significativi dell’intenzione dell’agente come, a titolo di esempio, nel tentato omicidio, la potenzialità dell’azione lesiva, desumibile dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata, nonché dalle modalità dello stesso atto lesivo (così Cass., sez. I, 5 aprile 2022, n. 24173).

Nel caso di specie, secondo la Corte, il Tribunale del riesame si è correttamente conformato ai criteri indicati.

Invero, il giudice del riesame ha evidenziato come il ricorrente abbia utilizzato un coltello dall’elevata potenzialità e che con questo ha attinto la vittima sul fianco, provocando una lesione tale da porre in pericolo la vita della vittima.

Con specifico riferimento alle modalità dell’azione poi, ha dato atto dell’idoneità del mezzo, dell’univocità dell’azione e della natura dell’elemento psicologico quale dolo alternativo. Quanto a quest’ultimo, il Tribunale ha correttamente fatto riferimento alla zona, l’addome, che il ricorrente ha deliberatamente e consapevolmente attinto, così rappresentandosi come altamente probabile e quindi volendo, anche in via cumulativa o alternativa, l’evento morte.

Contributo in tema di “Dolo alternativo e delitto tentato”, a cura di Alessandra Fantauzzi e Viviana Guancini, estratto da Obiettivo Magistrato n. 78 / Ottobre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica

permessi sindacali

Permessi sindacali: legittimo licenziare chi ne abusa Permessi sindacali: legittimo il licenziamento del dipendente che usa o meglio abusa di due giorni di permessi sindacali per motivi personali

Permessi sindacali: abuso e licenziamento

I permessi richiesti per prendere parte alle riunioni sindacali non possono essere usati per soddisfare motivi personali. E’ quindi legittimo il licenziamento del dipendente che usa i due giorni di permesso richiesti per partecipare a delle riunioni sindacali e poi va fuori regioni per accompagnare il figlio alle prove selettive delle Forze armate. Il lavoratore, con la sua condotta, ha inclinato irrimediabilmente il rapporto di fiducia che il datore di lavoro nutre nei suoi confronti. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 29135/2024.  

Uso non autorizzato dei permessi sindacali

L’ex impiegato di una società per azioni (S.p.A) viene licenziato per giusta causa il 20 ottobre 2016, a causa dell’uso non autorizzato di permessi sindacali nei giorni 6 e 7 ottobre dello stesso anno. In quei giorni, il lavoratore non aveva svolto infatti alcuna attività sindacale, in quanto fuori regione per motivi personali.

Reintegra e risarcimento del danno

L’ex dipendente contesta il licenziamento, ritenendolo ingiusto per diverse ragioni:

  • violazione delle norme sui permessi sindacali stabilite dagli articoli 23 e 24 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
  • insufficienza di giorni per giustificare un simile provvedimento;
  • mancata comunicazione delle motivazioni;
  • presunta inesattezza del rapporto investigativo che documentava i suoi movimenti.

Per il ricorrente infine le indagini condotte hanno violato la sua privacy poiché erano state avviate durante un periodo di ferie.

Licenziamento legittimo: uso improprio dei permessi

Il lavoratore si rivolge quindi al Tribunale, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento per i danni subiti. In primo grado, il Tribunale respinge il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento. Successivamente, l’ex dipendente presenta appello, ma anche questo viene rigettato. Il Tribunale ha motivato la sua decisione affermando che non vi era stata alcuna violazione della privacy. I controlli infatti sono stati eseguiti in luoghi pubblici con l’obiettivo di  verificare l’effettiva ragione della richiesta dei permessi sindacali.

La Corte d’Appello ha confermato la sentenza del Tribunale ritenendo infondati i motivi dell’opposizione. La questione disciplinare infatti riguardava non una semplice assenza ingiustificata dal lavoro, ma l’uso improprio dei permessi sindacali. Le indagini hanno dimostrato che nei giorni in cui il dipendente aveva ottenuto i permessi questi si trovava fuori regione con suo figlio, impegnato in prove selettive per l’arruolamento nelle Forze Armate, senza svolgere alcuna attività sindacale.

Abuso se si usano per motivi personali

L’investigatore privato incaricato dall’azienda ha confermato l’accuratezza del suo rapporto che descriveva dettagliatamente gli spostamenti del dipendente nei giorni in questione. Per la Corte, se il diritto ai permessi sindacali fosse protetto dall’art. 30 della Legge n. 300/1970, in questo caso specifico si è verificato un abuso dell’istituto usandolo per scopi personali invece che per attività sindacali.

La sanzione è quindi proporzionata e del tutto legittima la decisione del licenziamento. Il comportamento del lavoratore ha infatti compromesso irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l’azienda. L’abuso dei permessi sindacali retribuiti è più grave rispetto a una semplice assenza ingiustificata.

Diritto di controllare la partecipazione alle riunioni

L’ex dipendente ricorre in Cassazione sollevando tre motivi di doglianza. Con il secondo lamenta la falsa applicazione delle norme sul diritto ai permessi sindacali. Il terzo motivo riguarda invece la presunta mancata comunicazione delle ragioni del licenziamento da parte dell’azienda.

La Cassazione però respinge il secondo perché il datore di lavoro ha tutto il diritto di controllare l’effettiva partecipazione dei sindacalisti alle riunioni per cui sono concessi i permessi, respinge invece  il terzo perché la lettera ha esposto chiaramente le motivazioni del licenziamento.

In sintesi, tutte le fasi processuali hanno confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa adottata dall’azienda a fronte dell’abuso fraudolento dei permessi sindacali da parte del dipendente.

 

Leggi anche: Abuso dei permessi sindacali: ok al licenziamento

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Pensione anticipata: nuovi scenari dopo la Cassazione Pensione anticipata: cosa cambia soprattutto per i lavoratori dopo che la Cassazione ha valorizzato i contributi figurativi

Pensione anticipata e pronuncia della Cassazione

La pensione anticipata è uno dei temi più dibattuti nel panorama previdenziale italiano, soprattutto alla luce delle recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali. Due decisioni della Corte di Cassazione (si tratta delle due sentenze “gemelle” n. 24916/2024 e n. 24952/2024) hanno recentemente cambiato l’orientamento riguardo al requisito dei 35 anni di contributi effettivi necessari per accedere a questa forma di pensionamento, stabilendo che tale requisito non è più indispensabile.

Queste decisioni potrebbero avere un impatto significativo su molti lavoratori italiani, in particolare su coloro che hanno attraversato periodi di disoccupazione, malattia o altre situazioni coperte da contribuzione figurativa.

In questo articolo, approfondiremo le implicazioni di queste pronunce, analizzando il contesto normativo, le motivazioni della Corte e le possibili conseguenze per il sistema previdenziale e i lavoratori.

Leggi anche: Pensione anticipata: i 35 anni di contributi effettivi non servono

Il contesto normativo della pensione anticipata

Per comprendere appieno la portata delle pronunce della Cassazione, è fondamentale esaminare il quadro normativo entro cui si inserisce. La pensione anticipata, introdotta con la Riforma Fornero del 2011, permette ai lavoratori di ritirarsi dal lavoro prima dell’età pensionabile di vecchiaia, a condizione di aver maturato una significativa anzianità contributiva. I requisiti tradizionali per accedere alla pensione anticipata erano:

  • Per gli uomini: almeno 42 anni e 10 mesi di contributi.
  • Per le donne: almeno 41 anni e 10 mesi di contributi.

Oltre a questi requisiti contributivi, era necessario che almeno 35 anni di contributi fossero “effettivi”, ossia derivanti da attività lavorativa reale. Questo escludeva dal conteggio i cosiddetti contributi figurativi, ovvero quelli accreditati per periodi di non lavoro coperti da specifiche tutele previdenziali, come malattia, disoccupazione indennizzata, cassa integrazione, servizio militare e maternità.

Pensione anticipata: contributi effettivi e figurativi

La distinzione tra contributi effettivi e figurativi è stata per lungo tempo un elemento cruciale nel determinare l’accesso alla pensione anticipata. I contributi effettivi sono quelli versati dal datore di lavoro o dal lavoratore autonomo durante l’effettiva attività lavorativa, rappresentando il frutto del lavoro svolto. Sono direttamente correlati alla prestazione lavorativa e alla retribuzione percepita.

I contributi figurativi, invece, sono accrediti contributivi riconosciuti in specifiche situazioni previste dalla legge, senza oneri per il lavoratore o per il datore di lavoro. Questi periodi sono coperti dall’ordinamento per garantire una continuità contributiva anche in assenza di lavoro effettivo. Rientrano tra i contributi figurativi i periodi di:

  • malattia o infortunio sul lavoro;
  • disoccupazione;
  • cassa integrazione guadagni;
  • servizio militare obbligatorio o servizio civile;
  • assistenza a familiari disabili, usufruendo dei permessi previsti dalla Legge 104/1992.

Fino alla recente sentenza, per accedere alla pensione anticipata era necessario che almeno 35 anni dei contributi fossero effettivi, escludendo dunque i periodi coperti da contribuzione figurativa dal calcolo di questa quota minima. Questa limitazione penalizzava i lavoratori che, per motivi non dipendenti dalla loro volontà, avevano interrotto l’attività lavorativa per periodi protetti dalla legge.

Contributi figurativi per la pensione anticipata

La Corte di Cassazione, con le sentenze innovative, ha stabilito che il requisito dei 35 anni di contributi effettivi non è più necessario per accedere alla pensione anticipata. Questa decisione rappresenta una svolta significativa, in quanto modifica un’interpretazione consolidata della normativa previdenziale.

Le motivazioni della Cassazione

La Corte ha fondato in sostanza la sua decisione su diversi principi giuridici e costituzionali:

  • interpretazione conforme ai principi costituzionali: le norme previdenziali devono essere interpretate in modo coerente con i principi sanciti dalla Costituzione, in particolare il principio di uguaglianza (art. 3) e il diritto alla previdenza sociale (art. 38). Escludere i contributi figurativi dal conteggio per la pensione anticipata potrebbe violare questi principi, creando disparità di trattamento tra lavoratori in situazioni analoghe;
  • valorizzazione dei contributi figurativi: i contributi figurativi sono riconosciuti dall’ordinamento come periodi di contribuzione validi a tutti gli effetti. Rappresentano periodi in cui il lavoratore, pur non svolgendo attività lavorativa, è comunque tutelato dalla legge. La loro esclusione dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per la pensione anticipata contrasterebbe con la finalità stessa della protezione previdenziale;
  • eliminazione di disparità di trattamento: la distinzione tra contributi effettivi e figurativi creava una disparità ingiustificata tra lavoratori che avevano maturato la stessa anzianità contributiva complessiva. Questa differenziazione penalizzava coloro che, per cause indipendenti dalla loro volontà, non avevano potuto accumulare 35 anni di contributi effettivi;
  • funzione sociale della previdenza: la Corte ha ribadito che il sistema previdenziale ha una funzione sociale fondamentale, volta a garantire la sicurezza economica dei lavoratori anche nei periodi di difficoltà. Riconoscere pienamente i contributi figurativi rafforza questa funzione, evitando penalizzazioni ingiuste.

Il caso che ha originato la sentenza

Le sentenze traggono origine da un caso concreto in cui i lavoratori avevano richiesto la pensione anticipata, avendo maturato l’anzianità contributiva complessiva richiesta, ma senza raggiungere i 35 anni di contributi effettivi a causa di periodi di disoccupazione indennizzata e malattia. L’INPS aveva rigettato la domanda, sostenendo che non erano stati soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

I lavoratori hanno impugnato la decisione, sostenendo che i contributi figurativi dovessero essere considerati validi ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria. La questione è giunta fino alla Corte di Cassazione, che ha accolto le argomentazioni, stabilendo un nuovo orientamento interpretativo.

Implicazioni pratiche per i lavoratori

La decisione della Corte di Cassazione può avere importanti ripercussioni per numerosi lavoratori italiani. Come ad esempio:

  • Accesso facilitato alla pensione anticipata: molti lavoratori che finora non potevano accedere alla pensione anticipata a causa della mancanza dei 35 anni di contributi effettivi potranno ora farlo, considerando nel computo anche i contributi figurativi. Questo apre nuove opportunità per coloro che hanno avuto carriere lavorative discontinue o interrotte da periodi di difficoltà.
  • Valorizzazione dei periodi di tutela: I periodi di malattia, disoccupazione, maternità e altri eventi protetti saranno pienamente riconosciuti, riflettendo una maggiore attenzione verso le situazioni di fragilità del lavoratore. Questo riconoscimento rafforza il principio di solidarietà su cui si basa il sistema previdenziale italiano.
  • Riduzione delle disparità: La sentenza elimina una distinzione che penalizzava ingiustamente alcuni lavoratori, promuovendo una maggiore equità nel sistema previdenziale. Si supera così una barriera che creava disuguaglianze tra chi aveva avuto una carriera lavorativa lineare e chi aveva affrontato periodi di interruzione.
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Liste d’attesa: il decreto contro i ritardi Liste d’attesa: un nuovo decreto del Governo riconosce poteri sostitutivi all’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria

Liste d’attesa: il nuovo decreto del Governo

Le lunghe liste d’attesa per le prestazioni sanitarie rappresentano un problema cronico nel nostro Paese. Le legge n. 107/2024, che ha convertito il decreto legge n. 73/2024 e che è in vigore da agosto 2024 si è occupata dettagliatamente del problema al fine di ridurre i tempi.

Ora però è pronto il nuovo decreto del Governo che attribuisce al Ministero della Salute poteri più incisivi per rendere più concreta la legge e attuarne gli obiettivi in modo più efficiente. Il decreto  individua infatti modalità e procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria.

Organismo di controllo per il rispetto delle liste d’attesa

Al centro del nuovo decreto c’è infatti l’attribuzione di importanti poteri sostituivi all’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, dipendente dal Ministero della Salute.

Questo organismo ha il compito di monitorare costantemente le attività delle Regioni e di intervenire in caso di ritardi o inadempienze nell’erogazione delle prestazioni.

In caso di mancata individuazione del Ruas o di ripetute violazioni degli obiettivi fissati dal decreto n. 73/2023, l’Organismo può infatti esercitare il potere sostitutivo, intervenendo direttamente nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria regionale.

Tempi e modi dell’ intervento sostitutivo

Il decreto prevede una procedura dettagliata per l’esercizio del potere sostitutivi in caso di inadempimenti o ritardi rispetto agli obiettivi previsti dal decreto.

L’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, dopo avere contattato il ritardo o l’inadempimento, previa comunicazione al Ministero, concede all’amministrazione un termine massimo 30 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni o porre rimedio alla situazione.

Decorso questo termine, l’Organismo può decidere di sostituirsi alla Regione o di indicarle le linee operative da seguire. La sostituzione viene comunicato al Ministero della Salute.

Nei casi più complessi, in cui il potere sostitutivo sia durevole, il potere del soggetto titolare non è escluso e costui può anche chiedere di esercitarlo. L’Organismo da parte sua può anche autorizzarlo assegnando però un termine entro il quale il titolare deve provvedere.

Concluso il procedimento se il titolare ha tenuto un comportamento attivo l’Organismo può anche revocare il provvedimento adottato in sostituzione.

Relazioni per una maggiore trasparenza

L’Organismo che esercita detto potere sostitutivo deve renderne edotto il Ministero. A tale fine è  tenuto a redigere una relazione dettagliata sulla  propria attività, garantendo così la massima trasparenza e rendicontazione da consegnare anche all’amministrazione interessata.

 

Leggi anche: Decreto liste d’attesa: legge in vigore

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Violazione privacy per errore “umano”, nessuna sanzione Il Garante Privacy esclude la sanzione per violazione della privacy se l’errore è accidentale, lieve e privo di dolo

Violazione privacy accidentale

Violazione privacy accidentale: il Garante ha deciso di non imporre sanzioni in un caso di violazioni dovute a un errore accidentale, “umano”, e privo di dolo. La decisione è stata presa nel provvedimento n. 441/2024, che ha escluso misure correttive nei confronti di una società di autonoleggio.

La vicenda

L’incidente riguarda due turisti norvegesi che, durante una vacanza in Italia, si sono trovati a ricevere erroneamente una multa per infrazione al codice della strada e un sollecito di pagamento per pedaggi, entrambi emessi da una società di recupero crediti.

I due turisti non erano coinvolti in nessuno dei fatti contestati e, peraltro, non si trovavano nemmeno in Italia al momento dell’infrazione.

L’errore umano e la rettifica tempestiva

Il Garante ha riscontrato che la causa della violazione fosse da attribuire a un errore umano, verificatosi in modo occasionale durante la fase di data entry. Dopo l’accaduto, la società di autonoleggio ha provveduto immediatamente a correggere i dati errati, facendo annullare le contravvenzioni per violazione del codice della strada e aggiornando le proprie misure tecniche e organizzative per prevenire il ripetersi di simili errori.

Violazione privacy, nessuna sanzione

Alla luce di quanto accaduto, il Garante della privacy ha deciso di non intraprendere alcuna azione correttiva nei confronti del titolare del trattamento dei dati, come previsto dall’art. 58, comma 2, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD). Invece di applicare sanzioni, l’autorità ha adottato una decisione ai sensi dell’art. 60, comma 7, del RGPD per chiudere il procedimento. Tuttavia, ha esortato la società a compiere una verifica costante dell’adeguatezza delle misure tecniche e amministrative relative al trattamento dei dati, inclusa una corretta formazione del personale, per evitare errori simili in futuro.