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Codice appalti: il correttivo 2024 Codice appalti: il correttivo 2024 in vigore dal 31 dicembre 2024 interviene su equo compenso e revisione dei prezzi

Codice appalti: in vigore il correttivo 2024

Il Consiglio dei Ministri nella giornata del 23 dicembre 2024 ha approvato in via definitiva il correttivo 2024 del Codice degli appalti. Il testo, recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, era stato approvato in via preliminare il 21 ottobre 2024, e tiene conto dei pareri di Consiglio di Stato, Conferenza unificata e competenti Commissioni parlamentari.

Il provvedimento, decreto legislativo n. 209/2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 31 dicembre 2024. 

Le modifiche del correttivo al Codice appalti

Le modifiche riguardano moltissime disposizioni del Codice. Ce ne sono alcune però di maggiore interesse e importanza, che meritano di essere segnalate perché perseguono gli obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione segnalati dagli stakeholder e in sede europea.

Fasi dell’affidamento

Il nuovo comma 3 bis dell’articolo 17, dedicato alle fasi delle procedure di affidamento prevede che l’allegato 1.3 indichi il termine massimo intercorrente tra l’approvazione del progetto  la pubblicazione del bando o l’invito a offrire.

Fascicolo virtuale

Le modifiche in materia di digitalizzazione sono finalizzate anche a favorire e snellire la formazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico disciplinato dall’art. 24 del dlgs n. 36/2023.

Regole tecniche: cambia l’art. 26

L’AGID di intesa con l’ANAC stabiliscono le “modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale”. Con lo stesso provvedimento vengono individuati anche i requisiti e i titoli necessari alle piattaforme per dimostrare l’adeguatezza dei sistemi di gestione e della sicurezza delle informazioni.

Equo compenso: nuovi meccanismi di garanzia

Si vuole garantire il rispetto dell’equo compenso nei contratti pubblici attraverso due meccanismi:

  • garantire l’80% del corrispettivo nei casi di affidamento diretto;
  • meccanismi di calmierazione del peso dei ribassi per l’equo compenso in presenza di procedure di gara, che possono essere calcolati nella misura del 35% del corrispettivo. Il risultato che si ottiene è simile a quello degli affidamenti diretti.

Gestione informativa digitale delle costruzioni

Il nuovo comma 1 dell’art. 43 stabilisce che dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere nuove e su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto di importo superiore a 2 milioni di euro e non più per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.

Codice appalti: le tutele per il lavoro

Nel bando di gara è prevista l’applicazione di un unico CCNL. Nuove linee guida per permettere alle stazioni appaltanti di individuare il CCNL applicabile e per calcolare l’equipollenza delle tutele nell’ipotesi in cui si dovesse applicare un contratto diverso.

Codice Appalti: regole nuove per la revisione dei prezzi

Il nuovo articolo 60 al comma 1 dispone che nei documenti di gara delle procedure di affidamento sia obbligatorio indicare le clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto.

Queste clausole non alterano la natura del contratto o dell’accordo quadro. Essi si attivano in aumento o diminuzione del 5% dell’importo complessivo “del contratto e si applicano nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle  prestazioni da eseguire.”

Stazioni appaltanti: sistema di qualificazione

Si prevede l’avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Ai sensi del nuovo comma 6 dell’art. 63 le stazioni appaltanti e le centrali di committente possono essere qualificate anche per le sole fasi di progettazione, affidamento lavori o affidamento di servizi e forniture. I requisiti di qualificazione per l’esecuzione sono indicati nel separato allegato II.4.

Collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie

Il collegio consultivo tecnico avrà la funzione di prevenire le controversie. Previsti nuovi limiti per costi e facoltà di ricorso ai lodi contrattuali.

 

Leggi anche: Art. 83 comma 8 Codice contratti e contrasto con direttiva 2014/24

violenza sessuale

Violenza sessuale abbracciare e baciare l’ex moglie Integrato il reato di violenza sessuale nel tentativo di abbracciare e baciare l'ex moglie contro la sua volontà

Reato di violenza sessuale

Il reato di violenza sessuale commesso dall’ex marito che tenta di abbracciare e baciare la moglie contro la sua volontà non può essere assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia. Lo ha chiarito la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 30528/2024 dando ragione al pm.

La vicenda

Nella vicenda, il tribunale di Asti condannava alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 572 c.p. (capo A), in esso assorbite le condotte di cui all’art. 609-bis c.p.
Avverso la sentenza, il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lettera b), cod. proc. pen.
In sintesi, il ricorrente deduceva che il Tribunale di Asti avrebbe erroneamente assorbito le condotte di violenza sessuale contestate nel reato di maltrattamenti, essendo pacifico che i fatti descritti costituissero atti sessuali, idonei a compromettere la libera determinazione
della sessualità della persona e non potessero essere qualificati come una “forma di molestia, vessazione, fastidio”.

Il principio di assorbimento

Sosteneva ancora il ricorrente che “il principio di assorbimento può operare quando si ha identità degli scopi prevalenti perseguiti dalle norme concorrenti. E’ pacifico, invece, che le fattispecie di cui agli articoli 572 e 609-bis cod. pen. tutelano beni giuridici diversi e perseguono scopi differenti: l’oggetto giuridico del delitto di maltrattamenti in famiglia è la tutela dell’incolumità fisica e psichica delle categorie di persone indicate dalla norma, fra cui quelle di famiglia, mentre il delitto di violenza sessuale è preposto alla tutela della libertà di determinazione nella sfera sessuale”.
Evidenziava, infine, il ricorrente che il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti ni famiglia, attesa la diversità di beni giuridici offesi, “potendosi configurare l’assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale; circostanza non verificatasi nel caso di specie in cui non vi è coincidenza tra le condotte
maltrattanti e quelle di cui all’art. 609-bis c.p.”.

La decisione

Per gli Ermellini, il ricorso è fondato.

Il Tribunale di Asti è pervenuto a dichiarare l’assorbimento delle condotte di violenza sessuale contestate, affermando che dette condotte dovessero ritenersi non lesive della libertà sessuale della vittima, e, seppur contestate come violenze sessuali, integrassero piuttosto molestie e vessazioni tali da iscriversi nella sequela di atti maltrattanti, non idonee in concreto a ledere li bene giuridico tutelato dall’art. 609-bis cod. pen. lI ricorso del pubblico ministero sostiene, per contro, che le condotte descritte nei capi di imputazione integrino altrettante ipotesi di violenza sessuale, perché idonee a compromettere la libera determinazione della sessualità della
persona e ad invaderne la sfera sessuale attraverso una condotta insidiosa e rapida avente ad oggetto zone erogene.
La sentenza impugnata dà atto che l’imputato, in sede di interrogatorio di garanzia e del successivo interrogatorio reso al pubblico ministero, ha sostanzialmente ammesso tutti gli addebiti.

L’imputato ha, dunque, confermato di avere approcciato la donna nelle due occasioni descritte nei capi di imputazione, negando di avere tenuto un contegno violento o aggressivo e specificando di avere tentato di avere un rapporto intimo confidando sul fatto che pochi giorni prima imputato e parte offesa avevano giaciuto insieme. Ed in particolare, aveva confermato di avere afferrato al viso la donna, di averla baciata e stretta a sé, reiterando il tentativo di abbracciarla.

La giurisprudenza di legittimità

Tanto premesso, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, affermano quindi dal Palazzaccio, “l’assorbimento di una fattispecie criminosa in un’altra, in base al rapporto di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., si verifica solo quando tutti gli elementi previsti in quella di carattere generale siano compresi in quella di carattere speciale, la quale presenti, inoltre, un elemento specifico cosiddetto specializzante (Sez. 3, n. 5518 del 13/03/1984, Iacchini, Rv. 164788). La norma speciale, infatti, è quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che in più presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, sicché l’ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell’ambito operativo della norma generale (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865)”.
Sulla base di queste corrette premesse, “è senz’altro giuridicamente errato affermare che episodi di violenza sessuale, possano essere assorbiti in condotte maltrattanti, considerata la diversità dei beni giuridici offesi e l’impossibilità di individuare nel delitto di maltrattamenti una fattispecie di reato con elementi specializzanti rispetto al delitto di violenza sessuale. Solamente nell’ipotesi inversa, in cui singole condotte maltrattanti siano sovrapponibili alle condotte con le quali sono stati perpetrati i reati di violenza sessuale, è invece ipotizzabile l’assorbimento delle condotte di maltrattamento nella fattispecie criminosa della violenza sessuale (cfr., Sez. 3, n. 35700 del 23/09/2020, C., Rv. 280818; Sez. 3, n. 40663 del 23/09/2015, dep. 2016, Z., Rv. 267595)”.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con rinvio per nuovo giudizio.

 

Allegati

il singolo condomino

Il singolo condomino può proporre querela Il singolo condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorrente o surrogatoria rispetto all'amministratore

Singolo condomino e querela

Il singolo condomino è legittimato a proporre querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto all’amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune. Lo ha ribadito la seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 44374/2024.

La vicenda

Nella vicenda, il Tribunale di Napoli, dichiarava non doversi procedere nei confronti di una condomina in ordine al reato di cui all’art. 646 cod.pen. alla stessa ascritto per intervenuta remissione di querela. Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli deducendo violazione di legge ni relazione all’art. 154 cod.pen. per essere stata dichiarata l’estinzione del reato benche la remissione di querela non fosse stata ratificata da due degli originali querelanti individuati nei condomini.

La decisione

Per la Cassazione, il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. Invero, affermano dalla S.C., “ai sensi della disciplina dettata dall’art. 154 cod.pen., se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti”. E nel caso in esame nell’esposizione delle ragioni della decisione lo stesso tribunale da atto che, pur a fronte di una querela sporta da otto condomini dell’immobile solo sei avevano rimesso la querela, mentre altri non risultano avere operato detta scelta.
A proposito va innanzi tutto ricordato, ricordano dal Palazzaccio, come sia stato affermato che “il singolo condomino è legittimato ala proposizione della querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto all’amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune” (cfr. Cass. n. 45902/2021).
Ne consegue pertanto che in assenza di remissione da parte di tutti i condomini querelanti il giudice di primo grado non poteva dichiarare l’estinzione del reato. Né può ritenersi operare, cosi come prospettato dal procuratore generale e dalla difesa dell’imputata, un’ipotesi di remissione tacita da parte dei due condomini non remittenti. La parola va al giudice del rinvio.

Allegati

giurista risponde

Bancarotta fraudolenta: individuazione dei soggetti di cui agli artt. 216 e 223 L.F. Con riferimento ai reati in materia fallimentare, quali elementi vanno valorizzati al fine di individuare i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)?

Quesito con risposta a cura di Stella Maria Liguori e Claudia Nitti

 

In tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 l. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Cass., sez. V, 2 ottobre 2024 n. 36582).

Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata a valutare la correttezza della scelta di attribuire all’imputato la qualità di amministratore di fatto di una società poi fallita, alla quale è seguita, in primo e secondo grado, la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (art. 216 l. fall.), di bancarotta impropria (art. 223 l. fall), nonché di rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000).

Viene quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando l’erronea attribuzione all’imputato della qualità di amministratore di fatto della società fallita.

In particolare, si obiettava la mancata considerazione di elementi ritenuti di valore decisivo ai fini della esclusione del riconoscimento di tale qualità in capo all’imputato.

La Suprema Corte, nella decisione de qua, rigettando il ricorso, ha ricordato gli elementi alla luce dei quali poter dedurre, in tema di reati fallimentari, la sussistenza in capo al reo della qualifica di amministratore di fatto, tutti fondati sulle funzioni e sulle attività concretamente esercitate dal soggetto agente, a prescindere dalla veste formalmente assunta.

Tra questi, a titolo esemplificativo, si è citato l’organico inserimento del soggetto, quale “intraneus” che svolge funzioni gerarchiche e direttive, nell’iter di organizzazione, produzione e commercializzazione di beni e servizi; la gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti, dei rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, i fornitori e i clienti; ovvero, l’ideazione e l’organizzazione di un sistema fraudolento basato sull’utilizzo di una società quale schermo per realizzare condotte truffaldine, finalizzate al reperimento di risorse poi distratte.

La Suprema Corte ha, in primo luogo, ritenuto che il giudice di secondo grado abbia fatto buon governo degli elementi fin qui richiamati, attribuendo correttamente all’imputato la qualifica di amministratore di fatto della società poi fallita, e, in secondo luogo, ricordando un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che indichi con adeguatezza e logicità le circostanze e le emergenze processuali che siano state determinanti per la formazione del convincimento del giudice e che consentano l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata.

Nel caso di specie, avendo ritenuto corretta l’attribuzione, operata dai giudici di merito, all’imputato della qualità di amministratore di fatto della società fallita, utilizzata quale schermo per commettere i reati fallimentari e tributari a lui ascritti, la Cassazione ha rigettato il ricorso.

 

(*Contributo in tema di “Bancarotta fraudolenta: individuazione dei soggetti di cui agli artt. 216 e 223 Legge Fallimentare”, a cura di Stella Maria Liguori e Claudia Nitti, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

Divorzio guida legale

Divorzio: guida legale Il divorzio in Italia: disciplina ed evoluzione di un istituto segnato da profondi cambiamenti sociali che hanno inciso soprattutto sui tempi della procedura

Legge 898/1970: normativa divorzio in Italia

Il divorzio in Italia è regolato dalla Legge n. 898 del 1970, una delle pietre miliari del diritto di famiglia italiano. In virtù di questa legge il giudice può pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile quando verifica che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, previa verifica di una causa specifica prevista dall’art. 3 e dopo un tentativo fallito di conciliazione. Per i matrimoni celebrati con rito religioso e trascritti civilmente, il giudice può dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione, seguendo il medesimo iter.

Divorzio giudiziale

La legge n. 898/1970 stabilisce che lo scioglimento o la cessazione possano essere richiesti da un coniuge nei seguenti casi principali:

  • Condanne penali del coniuge:
    • ergastolo o pene superiori a 15 anni per delitti non colposi, escluse specifiche eccezioni;
    • pene per reati gravi come incesto, sfruttamento della prostituzione, omicidio volontario o tentato omicidio del coniuge o figli;
    • condanne per violenze domestiche o abusi sui familiari.
    • Assoluzioni per vizio totale di mente in reati che compromettono la convivenza.
    • Separazioni giudiziali o consensuali protratte per almeno 12 mesi (6 mesi per separazioni consensuali). Questi tempi, ridotti in virtù delle Legge n. 55/2015, in passato erano decisamente più lunghi. Si poteva infatti divorziare dopo tre anni di separazione decorrenti dall’udienza di comparizione dei coniugi in Tribunale.
    • Mancata consumazione del matrimonio, annullamento o scioglimento del matrimonio all’estero da parte di un coniuge straniero, o rettificazione di attribuzione di sesso.

Il Tribunale, accertata la sussistenza di una delle cause suddette, emette una sentenza che ordina la cessazione del matrimonio, obbligando l’ufficiale di stato civile ad annotare tale sentenza.

Effetti del divorzio

Per effetto del divorzio in Italia la donna perde il cognome aggiunto per matrimonio, salvo autorizzazione a conservarlo per motivi di interesse personale o dei figli. Trattasi di una decisione che può essere modificata per gravi motivi. La sentenza di divorzio può prevedere un assegno di mantenimento per il coniuge privo di mezzi adeguati, calcolato in base al contributo alla famiglia, ai redditi e alla durata del matrimonio. L’importo può essere adeguato automaticamente secondo l’inflazione. Su accordo, è possibile una corresponsione in unica soluzione, precludendo future richieste economiche. L’abitazione nella casa familiare viene assegnata prioritariamente al genitore affidatario dei figli o con cui essi convivono dopo la maggiore età. Il giudice considera le condizioni economiche di entrambi i coniugi, favorendo il coniuge più debole. L’assegnazione, se trascritta, è opponibile a terzi acquirenti, come stabilito dall’articolo 1599 del codice civile. Il tribunale disciplina l’amministrazione dei beni dei figli e, nel caso di responsabilità genitoriale condivisa, regola il contributo dei genitori al godimento dell’usufrutto legale.

Divorzio congiunto: alternativa rapida ed economica

Il divorzio a domanda congiunta rappresenta l’alternativa più rapida ed economica al divorzio giudiziale, grazie all’accordo tra i coniugi. La domanda deve essere presentata tramite ricorso al tribunale competente, ossia quello del luogo di residenza o domicilio di uno dei coniugi. Il ricorso deve contenere:

  • i motivi di fatto e diritto per lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se concordatario);
  • le informazioni sull’esistenza di figli comuni;
  • le condizioni concordate per i figli e i rapporti economici;
  • le ultime dichiarazioni dei redditi di entrambi;
  • i documenti essenziali come l’atto di matrimonio, lo stato di famiglia, il certificato di residenza e la copia della separazione consensuale o giudiziale.

Divorzio congiunto con negoziazione assistita

La negoziazione assistita, introdotta con il d.l. n. 132/2014 (convertito nella legge n. 162/2014) consiste in una convenzione tra le parti, assistite dai rispettivi avvocati, per raggiungere un accordo consensuale in buona fede e lealtà.

In materia di separazione e divorzio, l’art. 6 del dl consente ai coniugi di risolvere consensualmente questioni di separazione, cessazione degli effetti civili o modifica delle condizioni di divorzio. La procedura è applicabile sia in assenza che in presenza di figli. Senza figli, l’accordo necessita del nullaosta del Procuratore della Repubblica. In presenza di figli minori o non autosufficienti, il Pubblico Ministero valuta l’interesse della prole. Se necessario, il Tribunale interviene per tutelare i diritti dei figli. L’accordo autorizzato è equiparato ai provvedimenti giudiziali e deve essere trasmesso all’ufficiale di stato civile per gli adempimenti di trascrizione e annotazione.

Il divorzio davanti al sindaco

Il dl n. 132/2014 ha previsto anche il divorzio davanti al Sindaco, a cui non si può ricorrere in presenza di figli minori o maggiore di età non autosufficienti o portatori di handicap grave. L’articolo 12 prevede la possibilità per i coniugi di concludere davanti al sindaco (nella sua qualità di  ufficiale dello stato civile) del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio e con l’assistenza facoltativa di un avvocato un accordo di di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di divorzio. L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di divorzio. Anche questa procedura è più rapida rispetto a quella contemplata dalla legge storica sul divorzio n. 898/1970.

Il divorzio nella Riforma Cartabia

La Riforma Cartabia è intervenuta sull’istituto del divorzio in Italia modificando le regole dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie (art. 473 bis c.p.c – art- 473 ter).

Di queste norme, quelle contenute nella sezione II del capo III del Titolo IV bis del Libro II, si occupano anche dello scioglimento del matrimonio.

La norma di maggiore interesse da segnalare è l’art. 473 bis. 49 c.p.c che disciplina il cumulo delle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Divorzio: l’importanza della giurisprudenza

Sebbene siano trascorsi più di cinquant’anni dalla sua introduzione, il divorzio in Italia è in continua evoluzione. Questo perché si tratta di un istituto con una serie di implicazioni legali che richiedono una comprensione approfondita delle normative in vigore, ma anche delle più recenti sentenze della Corte di Cassazione. Sebbene il quadro normativo sia consolidato, la giurisprudenza continua infatti ad aggiornarsi, fornendo indicazioni preziose su come applicare le leggi in modo equo e giusto. Le nuove sfide sociali ed economiche e l’attenzione crescente per i diritti dei figli e il trattamento equo dei coniugi, continuano a plasmare l’evoluzione del diritto di famiglia italiano.

Nel corso degli anni, la Corte di Cassazione ha emesso numerose sentenze che hanno contribuito a chiarire e a far evolvere l’interpretazione dei vari interventi legislativi sul divorzio soprattutto per quanto riguarda i diritti e i doveri dei coniugi e l’efficacia delle separazioni. Le sue pronunce sono fondamentali per comprendere l’applicazione concreta delle leggi in contesti complessi. Vediamo che cosa dicono alcune delle sentenze  più significative degli Ermellini.

La separazione come condizione per il divorzio

Una delle tematiche più dibattute in Cassazione riguarda la durata della separazione prima di chiedere il divorzio. In particolare, la Corte ha chiarito che la separazione deve essere “effettiva” e non meramente formale. I coniugi devono cioè dimostrare di vivere in modo separato e di non avere più rapporti di vita comune. Nella sentenza Cass. Civ. n. 19174/2021, la Corte ha ribadito che la separazione deve comportare una “cessazione del progetto coniugale”, e non basta la semplice separazione di fatto.  

Affido dei figli: tema cruciale

Un altro aspetto rilevante delle recenti decisioni della Corte di Cassazione riguarda l’affido dei figli in caso di divorzio. La legge stabilisce che l’affido debba essere condiviso tra i genitori, salvo casi eccezionali in cui uno dei due non possa garantire un ambiente adatto alla crescita del minore. Tuttavia, la Cassazione ha più volte ribadito, come nella sentenza Cass. Civ. n. 15587/2022, che l’affidamento esclusivo di uno dei genitori è una misura estrema, da adottare solo quando il comportamento dell’altro genitore è pregiudizievole per il benessere del bambino. Nel caso in cui i genitori non raggiungano un accordo, la decisione finale spetta al giudice, il quale deve tenere conto dell’interesse del minore come principio fondamentale.

Il mantenimento dell’ex coniuge

Un altro punto centrale nelle dispute del divorzio riguarda il mantenimento. La Corte di Cassazione ha chiarito, con una serie di sentenze, che l’obbligo di mantenimento per il coniuge in difficoltà economiche non è automatico e dipende anche da una valutazione delle risorse economiche di ciascun coniuge. Nella sentenza Cass. Civ. n. 23448/2020, la Corte ha evidenziato che, qualora uno dei coniugi non abbia bisogno di un sostegno economico, non sussiste l’obbligo di versare un mantenimento. Inoltre, è stato affermato che la durata del mantenimento deve essere limitata nel tempo, soprattutto in caso di scioglimento di matrimoni da cui non siano nati figli o in presenza di un’indipendenza economica del coniuge richiedente.

 

Leggi anche gli altri articoli sul divorzio 

avvocato e grafologo

Avvocato e grafologo: c’è incompatibilità? Il parere del Consiglio Nazionale Forense sulla compatibilità tra la professione di avvocato e l'attività di grafologo

Compatibilità avvocato e grafologo

Avvocato e grafologo: il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con il parere n. 41/2024, ha fornito una chiara risposta al quesito posto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Perugia in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e l’attività libero-professionale di grafologo. La questione si inserisce nel quadro normativo delineato dall’articolo 18 della legge n. 247/2012, che disciplina le ipotesi di incompatibilità con l’iscrizione all’albo forense.

La normativa di riferimento

La professione di grafologo è regolamentata dalla legge n. 4/2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. Secondo l’articolo 1, comma 2, di tale legge, queste professioni consistono in “attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile”.

La stessa legge prevede, all’articolo 3, che i professionisti esercenti tali attività possano costituire associazioni professionali di natura privatistica su base volontaria. Tuttavia, l’iscrizione a tali associazioni non configura un’iscrizione ad un albo professionale, come previsto dall’articolo 18, lettera a), della legge n. 247/2012.

Il parere del CNF

Richiamandosi al proprio precedente parere n. 36/2017, il CNF ha ribadito che l’attività di grafologo non comporta incompatibilità con la professione forense. Questo perché:

  1. Non si tratta di un’attività riservata a soggetti iscritti in albi o collegi: la professione di grafologo rientra tra quelle disciplinate dalla legge n. 4/2013, che regolamenta le professioni non organizzate in ordini o collegi.
  2. L’iscrizione a un’associazione professionale è facoltativa: il professionista può scegliere liberamente se aderire a un’associazione professionale, senza che tale scelta condizioni la legittimità dell’attività svolta.
  3. Non si integra una causa di incompatibilità ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 247/2012: l’iscrizione ad un’associazione professionale, non essendo equivalente a quella ad un albo professionale, non rientra tra le ipotesi di incompatibilità previste dalla normativa forense.

Avvocato e grafologo, nessuna incompatibilità

Il CNF ha dunque fornito una risposta positiva al quesito del COA di Perugia, chiarendo che un avvocato può esercitare anche l’attività di grafologo senza incorrere in incompatibilità. Tuttavia, rimangono ferme le altre cause di incompatibilità previste dall’articolo 18 della legge n. 247/2012, che devono essere rispettate.

tirocini alla corte europea

Tirocini alla Corte Europea Come funzionano e a chi sono rivolti i tirocini alla Corte Europea e come fare domanda per partecipare

Tirocini alla Corte Europea: come funzionano

I neolaureati o i magistrati nazionali hanno l’opportunità di svolgere un programma di tirocinio (stage) presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, l’istituzione giudiziaria dell’UE che garantisce il rispetto del diritto dell’Unione per 450 milioni di cittadini. Si tratta di un programma che consente di arricchire la propria formazione, contribuendo altresì alle attività della Corte, in un contesto stimolante, europeo e multilingue. Inoltre, si legge sul sito della Curia, “sarà possibile conoscere altri neolaureati tirocinanti o magistrati, condividendo i valori comuni dell’Unione fondati sulla democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali”.

Tirocini per neolaureati

L’obiettivo dei tirocini per neolaureati è la formazione del tirocinante alle attività dell’istituzione e lo svolgimento da parte del tirocinante di compiti a beneficio di quest’ultima.

È offerto un numero limitato di tirocini, circa 200 all’anno. Essi possono essere svolti nei gabinetti dei Membri (giudici e avvocati generali) e hanno una durata dai 3 ai 5 mesi, oppure nei servizi dell’istituzione, avendo una durata di 5 mesi.

Il tirocinante è soggetto a un obbligo di riservatezza, nel corso e al termine del suo tirocinio, in merito ai fatti e ai documenti interni dell’istituzione di cui ha avuto conoscenza.

Tirocini nei gabinetti dei giudici e avvocati generali

I tirocini nei gabinetti si rivolgono in particolare ai neolaureati in giurisprudenza che dispongono idealmente di una formazione in diritto dell’Unione. Nell’ambito delle sue funzioni, il tirocinante sarà chiamato a partecipare all’attività del gabinetto, svolgendo compiti diversi in relazione alle cause seguite dal Membro presso il cui gabinetto il tirocinante è stato assegnato e che non sono ancora in fase di deliberazione.

Tirocini nei servizi

Presso i servizi dell’Istituzione che accolgono tirocinanti, come la direzione delle risorse umane, del bilancio (ecc.), questi ultimi hanno la possibilità di scoprire le particolari funzioni svolte in essi e di applicare le conoscenze acquisite nel corso dei loro studi. Essi partecipano attivamente allo svolgimento dei compiti che sono loro assegnati in tale contesto, sotto la supervisione di funzionari esperti.

I tirocini presso il servizio dell’Interpretazione

I tirocini presso il servizio dell’Interpretazione, della durata da dieci a dodici settimane, si rivolgono in particolare ai neolaureati in interpretazione di conferenza. L’obiettivo è quello di consentire ai giovani interpreti di essere seguiti nel loro perfezionamento nell’interpretazione, segnatamente di contenuti giuridici, che implica, nel contempo, la preparazione dei fascicoli, un lavoro di ricerca terminologica ed esercitazioni pratiche in «cabina muta». I candidati devono possedere almeno la conoscenza di due lingue passive o di una seconda lingua attiva. Si richiede la conoscenza del francese letto. La selezione dei candidati viene effettuata una volta all’anno per l’intero anno giudiziario (deposito delle candidature dal 1º luglio al 15 settembre di ogni anno).

Requisiti di ammissione

Tra i requisiti di ammissione è indispensabile:

– Essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, fatte salve deroghe debitamente giustificate.

– Essere in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia o in un settore affine (o, in ipotesi eccezionali, di una formazione equivalente).

– Avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una buona conoscenza di un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea. Per ragioni di servizio, è auspicabile una buona conoscenza del francese.

– Non aver già beneficiato di un tirocinio (retribuito oppure no) presso un’istituzione o un organo dell’Unione.

Retribuzione

L’importo netto della borsa riconosciuta ammonta ad euro 1554,00 al mese. Esso non è sottoposto al regime fiscale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione europea. Ai tirocinanti il cui luogo di residenza è situato a una distanza geografica di 200 km o più dalla sede della Corte di giustizia dell’Unione europea viene corrisposto un contributo alle spese di viaggio pari ad EUR 150,00.

Come candidarsi

Per i tirocini che si svolgono nel periodo compreso tra il 1º marzo e il 31 luglio, le candidature devono essere depositate dal 1º luglio al 15 settembre dell’anno precedente.

Per i tirocini che si svolgono nel periodo compreso tra il 16 settembre e il 15 febbraio (per i tirocini nei gabinetti) o dal 1º ottobre a fine febbraio (per i tirocini nei servizi), le candidature devono essere depositate dal 1º febbraio al 15 aprile dello stesso anno.

Le candidature devono essere presentate tramite l’applicazione EU CV Online ed essere corredate di un curriculum vitae dettagliato.

Tirocini per i magistrati nazionali

La Corte accoglie, in qualità di tirocinanti, magistrati nazionali nell’ambito del programma di scambi organizzato dalla Rete europea di formazione giudiziaria (European Judicial Training Network; EJTN), entro un massimo di 15 magistrati all’anno.

I tirocini dei magistrati nazionali si svolgono nei gabinetti dei Membri della Corte di giustizia e del Tribunale o presso la Direzione della Ricerca e della documentazione (DRD). Essi hanno una durata di 6 o 12 mesi. I magistrati nazionali sono chiamati a svolgere le stesse funzioni esercitate, a seconda del contesto del tirocinio, dai referendari o dagli amministratori della DRD.

Il magistrato nazionale è soggetto ad un obbligo di riservatezza, nel corso e al termine del suo tirocinio, in merito a tutti i fatti e documenti interni di cui ha avuto conoscenza. Egli si impegna a non pubblicare né a far pubblicare alcun documento in relazione al suo tirocinio.

Requisiti di ammissione

I requisiti di ammissione necessari sono i seguenti:

– Aver svolto le funzioni di magistrato (giudice o pubblico ministero) in uno Stato membro dell’Unione europea per almeno un anno.

– Avere una certa conoscenza del diritto dell’Unione.

– Avere una perfetta conoscenza di una lingua ufficiale dell’Unione europea e un livello adeguato di conoscenza della lingua francese al fine di essere in grado di collaborare con i Membri della Corte di giustizia e del Tribunale nel trattamento dei fascicoli e nella redazione delle decisioni.

Retribuzione

Il magistrato nazionale scelto per un tirocinio non è retribuito né indennizzato da parte della Corte. Egli percepisce un’indennità giornaliera finanziata dall’EJTN.

Come presentare la propria candidatura

Le candidature devono essere presentate presso l’EJTN – tirocini di lunga durata

piattaforma send

Piattaforma Send per le notifiche digitali L'Inps ha reso nota l'adesione alla Piattaforma Send per le notifiche digitali degli atti della Pubblica amministrazione

Piattaforma Send per le notifiche

L’Inps con il messaggio n. 4121 del 5 dicembre 2024 ha reso nota l’adesione alla Piattaforma Send per la notificazione degli atti della pubblicazione amministrazione.

La piattaforma, prevista dall’art. 1 comma 402 della legge finanziaria 2020, è stata prevista dal decreto Semplificazioni (dl n., 76/2020) ed è accessibile dai destinatari direttamente (tramite Spid) o App IO,
Attraverso Send si garantisce, spiega l’Inps, la “certezza degli effetti giuridici della notifica anche se è stato depositato in piattaforma il relativo avviso di mancato recapito o in caso di irreperibilità assoluta del destinatario”.

Le prime notifiche tramite SEND sono effettuate a partire da dicembre 2024 relative ai provvedimenti di Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite della gestione privata; a seguire, di rinuncia, rigetto, decadenza, revoca ADI/SFL 2024 e recuperi di somme non dovute quali bonus indennità una tantum Area Pensioni.

danno da shock

Danno da shock: riconosciuto dalla Cassazione Danno da shock: per la S.C. va risarcito il cliente del supermercato che mangia la zuppa con dentro gli insetti

Danno da shock per il cliente del supermercato

Il risarcimento del danno da shock, spesso complesso da quantificare, è stato oggetto di attenzione da parte della Cassazione in un caso singolare quanto significativo. Nell’ordinanza n. 31730/2024 la Cassazione sottolinea come il giudice che intende discostarsi dalle conclusioni della CTU che riconosce il danno deve fornire una motivazione specifica per questa decisione, non una meramente apparente.

Danno da shock richiesta danni rigettata

La vicenda ha inizio nel 2011, quando un consumatore, mangiando una zuppa rustica acquistata presso un supermercato, ingerisce involontariamente alcuni insetti presenti nel prodotto. Questo evento gli causa dolori gastrici, documentati dal pronto soccorso con la diagnosi di “sindrome dispeptica”. Nel 2016, l’acquirente cita in giudizio il supermercato e il produttore, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Il Tribunale nel 2020 riconosce la responsabilità del supermercato per la vendita del prodotto contaminato e stabilisce un risarcimento di 3.000 euro. Contestualmente impone al supermercato di rifondere le spese processuali. Successivamente, il produttore e la sua compagnia assicuratrice vengono coinvolti nel procedimento. La causa prosegue infatti in appello. In questa sede il supermercato cerca di ribaltare la sentenza. La Corte d’appello però conferma la responsabilità del supermercato e accoglie l’appello incidentale, condannando il produttore a manlevare il supermercato e la compagnia assicurativa a coprire il produttore. La Corte tuttavia rigetta la richiesta dell’attore per i danni da shock psichico.

Motivi specifici se il giudice si discosta dalla CTU

Il caso arriva in Cassazione, dove gli Ermellini accolgono il ricorso dell’attore. La Suprema Corte rileva come la Corte d’appello abbia fornito una motivazione apparente nel rigettare il danno da shock. La stessa infatti non ha considerato adeguatamente le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (CTU). La consulenza, infatti, ha accertato l’esistenza di un danno biologico del 9% riconducibile all’evento. Essa si fonda su una valutazione psicodiagnostica, che include test strutturati e analisi del comportamento. Nonostante ciò, il giudice d’appello si è discostato dalle conclusioni, senza fornire però motivazioni sufficienti e dettagliate.

A questo proposito la Cassazione ricorda che il giudice che intende discostarsi dalle conclusioni di una CTU deve motivare in modo specifico la propria decisione. Una semplice adesione generica o un rigetto apodittico non sono sufficienti. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha basato il proprio rigetto su rilievi frammentari, come una nota anamnestica del pronto soccorso, senza verificare l’attendibilità delle fonti o delle preesistenti condizioni psichiche del ricorrente.  

Nuova valutazione del danno da shock

La Cassazione evidenzia come la motivazione offerta dal giudice d’appello sia carente, perché non analizza in modo concreto le censure sollevate. La stessa inoltre non considera per nulla le indagini svolte dal CTU, svuotandone il significato. Questa carenza porta alla cassazione della sentenza d’appello e al rinvio del caso alla Corte d’appello in diversa composizione.

Questo caso sottolinea la complessità nell’accertare e risarcire il danno da shock. Per questo la Suprema Corte ha riaffermato l’importanza di una motivazione solida e analitica, soprattutto quando si discosta da una CTU. Il danno psichico, spesso difficile da provare, richiede infatti un esame accurato delle evidenze mediche e psicologiche.

Allegati

notifica al difensore

Notifica al difensore e non al detenuto: nullità sanabile La notifica al difensore è possibile ex art. 161 comma 4 c.p.p. se la notifica al domicilio dichiarato è impossibile

Notifica al difensore e non al detenuto

La notifica effettuata al difensore non al detenuto integra una nullità sanabile (cfr. art. 161 comma 4 c.p.p.). Questo si ricava dalla sentenza n. 35786/2024 della sesta sezione penale della Cassazione.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte di appello di Potenza confermava la condanna emessa a carico del ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., commesso mediante l’omesso versamento dell’assegno mensile di mantenimento disposto in favore del figlio minore.
Avverso tale sentenza, il ricorrente adiva il Palazzaccio lamentando tra le altre cose, oltre allo stato di disoccupazione, l’omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in relazione alla quale era positivamente valutabile il suo stato di indigenza, nonchè l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, posto che la notifica presso il domicilio eletto non si perfezionava, né andava a buon fine la notifica agli ulteriori indizi presso i quali si riteneva che l’imputato potesse essere rintracciato.

La decisione

Per gli Ermellini, il ricorso è manifestamente infondato. Rigettate tutte le doglianze correttamente valutate dalla Corte di merito, sul fronte della corretta vocatio in iudicium per il giudizio di appello, i giudici della S.C. evidenziano che la doglianza, tuttavia, risulta del tutto generica e non si confronta con la puntuale specificazione contenuta nella sentenza d’appello, dove si dà atto che il tentativo di notifica del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio dichiarato è risultato impossibile. A fronte dell’inidoneità del domicilio dichiarato, pertanto, la notifica è stata correttamente eseguita ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod, proc. pen.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

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