pedone distratto

Pedone distratto: va risarcito se cade in un tombino Il pedone distratto va comunque risarcito se la sua condotta non è abnorme, tanto più se il Comune non segnala che il tombino è scoperto

Risarcimento danni pedone

Il pedone distratto, se cade in un tombino posto su una via pubblica, deve essere risarcito. Solo se la disattenzione del pedone è abnorme e sia quindi la causa esclusiva della caduta e del danno che ne consegue il diritto al risarcimento è escluso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 19078-2024.

Pedone distratto cade in un tombino

La vicenda ha inizio con la caduta di una donna in un tombino presente ai margini di una strada comunale, sulla banchina, coperto di rami e foglie.

Il tribunale riconosce alla donna un risarcimento del danno di Euro 39.153,00.

Il Comune soccombente appella la decisione, ma il giudice dell’impugnazione la rigetta. La questione viene portata quindi all’attenzione della Corte di Cassazione.

Distrazione non rileva se non è causa esclusiva della caduta

La Cassazione rigetta ancora una volta il ricorso del Comune. Il pedone distratto infatti ha diritto al risarcimento se la sua condotta non è abnorme. Come affermato da precedente Cassazione sulla responsabilità dell’ente per le cose in custodia “può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c.” 

Natura pubblica della strada: obbligo di custodia del Comune

La Cassazione rileva inoltre che nei precedenti gradi di giudizio i giudici di merito hanno accertato che la strada aveva carattere comunale o comunque ad uso pubblico e che la strada interponderale era aperta all’uso pubblico. L’ente quindi doveva provvedere alla custodia del bene. Lo stesso sarebbe dovuto intervenire affinché il tombino presente sulla banchina non restasse scoperto o segnalare quantomeno l’assenza di copertura dello stesso. Corretta quindi la condanna dell’Ente a rispondere dei danni per cose in custodia in base all’articolo 2051 c.c.

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riforma penale nordio legge

Legge Nordio: in vigore dal 25 agosto In vigore dal 25 agosto la legge Nordio sulla giustizia che interviene sulle intercettazioni, elimina l’abuso d’ufficio e modifica l’informazione di garanzia

Legge Nordio in vigore dal 25 agosto 2024

La legge Nordio, il disegno di legge per la riforma della giustizia  presentato dal Ministro della giustizia Carlo Nordio é in vigore. La Camera ha approvato in via definitiva il testo nella mattinata di mercoledì 10 luglio 2024. Il testo (legge n. 114/2024) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto per entrare in vigore il 25 agosto.

Dall’abuso d’ufficio alle intercettazioni: le novità

Il testo, che interviene sul codice penale, sul codice di procedura penale, sull’ordinamento giudiziario e su quello militare, abolisce il reato di abuso d’ufficio, modifica la disciplina sulle intercettazioni, limitando i poteri di pubblicazione e introduce importanti novità per quanto riguarda il reato di traffico di influenze illecite. Analizziamo le novità più significative della riforma Nordio.

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Eliminato il reato di abuso d’ufficio

L’eliminazione del reato di abuso d’ufficio contenuto nell’articolo 323 del Codice penale e commesso dai pubblici ufficiali o dai soggetti incaricati dello svolgimento di un pubblico servizio  rappresenta una delle modifiche più significative del disegno di legge, approvata dalla Camera diversi giorni prima dell’approvazione definitiva.

Modificato il reato di traffico di influenze illecite

Il reato contemplato dall’art. 346 bis c.p subisce delle restrizioni applicative, lo stesso viene limitato infatti alle condotte particolarmente gravi. La pena minima viene innalzata a un anno e sei mesi e le relazioni tra mediatore e pubblico ufficiale devono essere “utilizzate, non vantate. L’utilità data o promessa al posto del denaro infine deve essere solo economica.

Intercettazioni: limiti alla pubblicazione

Il testo prevede una maggiore tutela per le comunicazioni che intercorrono tra il difensore e l’imputato. L’autorità giudiziaria non potrà acquisire le comunicazioni tra i soggetti suddetti, fatta eccezione per la corrispondenza, a meno che non ritenga che si tratti di corpo del reato.

Introdotto il divieto di pubblicazione, anche solo di una parte del contenuto delle intercettazioni, qualora non venga riprodotto dal giudice all’interno della motivazione di un provvedimento giudiziale o impiegato nel dibattimento.

Impossibile infine il rilascio di copie delle intercettazioni quando non possono essere pubblicate, se la domanda proviene da un soggetto terzo rispetto al difensore e alle parti a meno che i risultati delle intercettazioni debbano essere utilizzati in un altro procedimento.

Informazione di garanzia

Nell’informazione di garanzia si dovrà descrivere il fatto in modo sommario, indicando data e luogo del reato. La pubblicazione sarà vietata fino a quando non saranno concluse le indagini preliminari e la notifica dovrà essere effettuata in modo da tutelare l’indagato da conseguenze improprie.

Interrogatorio preventivo rispetto alla misura cautelare

La persona sottoposta alle indagini verrà sottoposta all’interrogatorio preventivo nei casi in cui on sia necessario  adottare un provvedimento cautelare a sorpresa, al fine di garantire il principio del contraddittorio preventivo. Qualora si renda necessaria l’applicazione della misura cautelare in carcere durante lo svolgimento delle indagini preliminari la decisione dovrà essere adottata collegialmente.

Limiti all’appello del PM

La riforma prevede che il pubblico Ministero non possa appellare le sentenze di proscioglimento emesse in relazione a reati di “contenuta gravità”, come quelli individuati dall’art. 550 c.p.p per i quali è prevista la citazione diretta.

Ordinamento giudiziario e magistrati

In virtù della novità rappresentata dalla composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari vengono modificate le tabelle infradistrettuali e i criteri per l’assegnazione degli affari penali.

Aumenta il numero dei magistrati destinati alle funzioni giudicanti di primo grado.

Per scongiurare il rischio di nullità per i processi i mafia e di terrorismo si recisa che il limite di età di 65 anni stabilito per i giudici popolari delle Corti di Assise si riferisce al momento in cui il giudice viene chiamato per prestare servizio all’interno del collegio.

Ordinamento militare

Con la riforma l’avanzamento di carriera dei militari non sarà ostacolato in caso di rinvio a giudizio ma solo se raggiunto da una sentenza di condanna di primo grado in quanto primo atto di condanna, purché non definitivo.

sanzioni lavoro pagano pagopa

Sanzioni lavoro: si pagano tramite pagoPA L'INL comunica che il pagamento delle sanzioni relative alle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale verrà effettuato tramite il circuito pagoPA

Sanzioni Ispettorato del lavoro

Le sanzioni di lavoro si pagano con pagoPA. L’INL, comunica in una nota che, nell’ottica del processo di digitalizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione, anche in ragione di quanto previsto dall’articolo 5 del CAD di cui al D. Lgs 82/2005, il pagamento delle sanzioni relative alle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale contestate dal personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro verrà progressivamente effettuato tramite il circuito pagoPA.

Provvedimento di sospensione solo con pagoPA

In particolare, a partire dallo scorso 24/07/2024, nei casi di emissione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 81/2008 s.m.i. e di contestazione di violazioni soggette a prescrizione di cui agli articoli 20 e 21 del d.lgs. n. 758/94 e all’art. 15 del d.lgs. 124/2004 s.m.i., il pagamento delle relative violazioni potrà essere effettuato solo tramite il circuito in parola.

Come pagare con pagoPA

Si rappresenta che, qualora il contravventore intenda effettuare il pagamento solo di alcune violazioni, lo stesso dovrà accedere al “Portale dei Servizi” dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro all’indirizzo https://servizi.ispettorato.gov.it (o tramite tasto Accedi al Portale dei Servizi, situato in alto a destra nella home del sito dell’ispettorato) ed utilizzare l’applicazione “Gestione Pagamento Sanzioni” selezionando le violazioni per le quali intende effettuare il pagamento.

Il sistema provvederà a generare un nuovo bollettino recante un importo totale corrispondente alle violazioni selezionate e annullando quello sopra indicato.

Progressiva estensione circuito pagoPA

Il progetto prevede la progressiva estensione dell’utilizzo circuito di pagamento PagoPa anche per il pagamento delle sanzioni amministrative contestate con verbale unico di accertamento e notificazione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/04 e di quelle contestate con Ordinanza-Ingiunzione di cui all’art. 18 della Legge n. 689/81 che al momento continuano ad essere gestite tramite F23.

 

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revenge porn

Revenge porn: come fare una segnalazione Revenge porn: come funziona il servizio di segnalazione online del Garante Privacy per prevenire il fenomeno del Revenge porn

Segnalazione Revenge Porn

Revenge porn: il Garante Privacy ha reso disponibile il servizio online per effettuare una segnalazione, oltre ad un’utile scheda informativa per prevenire e difendersi da questo tipo di fenomeni proteggendo e gestendo correttamente i propri dati personali.

Cos’è il revenge porn

Il revenge porn, si ricorda, consiste nell’invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, da parte di chi li ha realizzati o sottratti e senza il consenso della persona cui si riferiscono, di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Tale diffusione avviene di solito a scopo vendicativo (ad esempio per “punire” l’ex partner che ha deciso di porre fine ad un rapporto amoroso), per denigrare pubblicamente, ricattare, bullizzare o molestare. Si tratta quindi di una pratica che può avere effetti drammatici a livello psicologico, sociale e anche materiale sulla vita delle persone che ne sono vittime.

Protezione dati personali

La prima e più importante forma di difesa, ricorda il Garante, sono sempre la consapevolezza e la prudenza. Spesso accade che i dati personali vengano immessi dagli stessi interessati nel circuito di messaggistica e social network, sfuggendo così ogni controllo e rendendone impossibile la cancellazione una volta diffusi.

Per proteggere i dati personali eventualmente presenti nei tuoi dispositivi (smartphone, pc o tablet), occorre utilizzare sempre adeguate misure di sicurezza: ad esempio, password che proteggono i dispositivi e/o le cartelle in cui conservi i file, sistemi di crittografia per rendere illeggibili i file agli altri, sistemi anti-virus e anti-intrusione per i dispositivi.

Se si ricevono foto o immagini a contenuto sessualmente esplicito che riguardano altre persone, il Garante consiglia di evitare “di essere complice di comportamenti illeciti nei confronti delle stesse” di non diffonderle, cancellarle e se si ritiene di fare una segnalazione alla Polizia postale.

A maggior ragione quando tali fenomeni riguardano i minori, come vittime o destinatari di contenuti.

“Se sei un genitore – consiglia il Garante – evita di far utilizzare dispositivi digitali ai tuoi figli piccoli se sono da soli, monitora il loro comportamento online e spiega con chiarezza perché è bene evitare di interagire con sconosciuti e diffondere informazioni personali, soprattutto foto e filmati, tramite messaggi e social network (vedi anche la pagina informativa www.gpdp.it/minori).

Come prevenire il Revenge porn

Nel caso in cui si abbia un fondato timore che immagini a contenuto sessualmente esplicito possano essere diffuse senza il proprio consenso è possibile presentare una segnalazione al Garante ai sensi degli art. 144-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali e 33-bis del regolamento n. 1/2019 del Garante.

Per farlo è possibile utilizzare l’apposito form reso disponibile nel sito istituzionale dell’Autorità, in cui dovranno essere indicate le piattaforme di condivisione di contenuti (social network, messaggistica, ecc.) attraverso le quali si teme la diffusione, nonché le ragioni che fondano il timore che la condotta pregiudizievole possa essere posta in essere.

Dovranno poi essere trasmesse all’Autorità – tramite un link che sarà comunicato dopo la presentazione della segnalazione – le immagini o i contenuti sessualmente espliciti dalla cui divulgazione ci si intenda tutelare.

Il Garante, in presenza dei presupposti indicati dalle norme di riferimento, adotterà un provvedimento, che sarà notificato alle piattaforme coinvolte nel tentativo di contrastare la temuta diffusione.

Questo strumento può essere utilizzato non solo dagli adulti, ma anche dai minori.

Si ricorda che alla tutela che accorda il Garante può sempre aggiungersi quella prestata dalla Polizia Postale, alla quale è possibile rivolgersi per denunciare situazioni in cui siano ravvisabili gli estremi di una condotta penalmente rilevante (come nel caso in cui si subiscano minacce o richieste estorsive).

Infine, rammenta l’autorità, il più importante accorgimento “è tenere alto il livello di prudenza nel condividere materiale a contenuto sessualmente esplicito, in quanto l’intervento del Garante non è in grado di assicurare, in termini assoluti, che l’evento temuto non si verificherà: la persona malintenzionata, ad esempio, potrebbe detenere immagini anche solo parzialmente diverse da quelle comunicate alla piattaforma vanificando così la misura adottata”.

giurista risponde

Scriminante legittima difesa per chi ha provocato la situazione di pericolo È possibile riconoscere la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, quando il soggetto che la invoca abbia lui stesso provocato la situazione di pericolo o si sia alla stessa volontariamente esposto pur avendo la possibilità di sottrarsi?

Quesito con risposta a cura di Beatrice Parente ed Elisa Visintin

 

Non è possibile riconoscere la scriminante della legittima difesa, nemmeno putativa, quando il soggetto che la invoca ha provocato lui stesso la situazione di pericolo, ovvero ha “accettato la sfida” innescando una sorta di duello con l’avversario, e nemmeno è invocabile quando il soggetto si è volontariamente esposto al pericolo, pur avendo la possibilità di sottrarsi ad esso in presenza di un commodus discessus. La legittima difesa è, infatti, configurabile, solo quando l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa mediante aggressione. – Cass., sez. I, 5 marzo 2024, n. 9435.

L’imputato propone ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari e confermata dal Tribunale del Riesame, lamentando l’errata applicazione delle norme sul riconoscimento della scriminante della legittima difesa, anche putativa.

Il fatto storico ha ad oggetto una lite condominiale tra due famiglie iniziata con ingiurie ed offese reciproche scambiate dai balconi delle rispettive abitazioni. A seguito delle aggressioni verbali, l’imputato era sceso nell’androne del palazzo armato di coltello e, una volta raggiunto dalla vittima, si scagliava contro la stessa colpendola più volte all’addome, provocandone la morte.

La difesa evidenzia il vizio di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale del Riesame che – erroneamente – non ha riconosciuto la scriminante della legittima difesa, almeno putativa, in considerazione del fatto che l’indagato aveva temuto che la vittima avesse con sé una pistola che già in precedenti occasioni aveva minacciato di voler usare. Non solo. Sostiene la difesa che i giudici non avrebbero considerato che, secondo la giurisprudenza costante, la scriminante può essere riconosciuta anche se il pericolo è stato volontariamente causato dall’aggressore che non poteva evitarlo con la fuga, circostanze, queste, ritenute sussistenti nella fattispecie de qua.

Il Tribunale del Riesame, invece, ha escluso l’applicazione della scriminante perché l’aggressione nell’androne era iniziata per volontà dell’imputato contro la vittima, perché non era stata provata la circostanza che quest’ultima potesse avere con sé una pistola, ma soprattutto perché l’imputato si era volontariamente esposto al pericolo e, quindi, ad una possibile reazione della vittima quando, invece, ben avrebbe potuto rifugiarsi nella propria abitazione o andare in strada dove c’erano molte persone.

La Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla difesa ritenendo che la decisione impugnata sia perfettamente conforme ai consolidati principi giurisprudenziali.

Smentendo, infatti, l’affermazione del difensore dell’imputato, la Corte evidenzia che è pacifico e consolidato in giurisprudenza che la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, non può essere riconosciuta quando il soggetto che la invoca abbia causato, o abbia concorso a causare, la situazione di pericolo; nemmeno può essere riconosciuta quando il soggetto si sia volontariamente esposto al pericolo pur avendo la possibilità di sottrarsi ad esso senza pregiudizio o quando il soggetto abbia “accettato la sfida” con il proprio avversario perché in tal caso manca la convinzione di dover agire per lo scopo difensivo.

Contributo in tema di “Scriminante della legittima difesa invocata da chi ha provocato la situazione di pericolo”, a cura di Beatrice Parente ed Elisa Visintin, estratto da Obiettivo Magistrato n. 74 / Maggio 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica

vaccino anti papilloma

Vaccinazione anti Papilloma: il no del Garante Il Garante avverte formalmente la regione Puglia sulla vaccinazione anti Papilloma agli studenti e sulla richiesta vaccinazione anti Covid

Vaccinazione anti Papilloma a studenti: l’intervento del Garante Privacy

Violano la normativa privacy i trattamenti di dati personali previsti dalla legge regionale pugliese che introduce l’obbligo per gli studenti di scuole medie, superiori ed università, di presentare una certificazione in materia di vaccinazione al Papilloma virus (HPV) per potersi iscrivere ai relativi corsi di istruzione. È questo l’avvertimento formale inviato dal Garante per la protezione dei dati personali alla Regione Puglia, reso noto con un comunicato sul sito istituzionale.

Parola alla Consulta

L’Autorità evidenzia che – qualora la Corte Costituzionale dichiarasse la illegittimità della legge regionale pugliese, impugnata dal Governo – i trattamenti posti in essere dalla Regione non sarebbero conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, perché privi di una idonea base giuridica.  Ad analoga conclusione si giungerebbe, anche a prescindere da una eventuale pronuncia di illegittimità, poiché i trattamenti di dati non sarebbero comunque conformi ai principi di necessità e proporzionalità previsti dal Regolamento Ue (Gdpr).

Il Garante ricorda inoltre che il trattamento dei dati relativi alla salute è lecito solo in presenza di una legge dello Stato. Solo una norma uniforme a livello nazionale – peraltro per un vaccino non obbligatorio ai fini dell’iscrizione a scuola – può infatti prevedere l’acquisizione di documentazione sanitaria da parte delle autorità scolastiche così come l’onere da parte di studenti e famiglie di produrre tale documentazione.

L’avvertimento adottato nei confronti della Regione Puglia è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e inviato alla Gazzetta ufficiale per la pubblicazione.

Violazioni anche sul vaccino Covid

L’Autorità ha registrato inoltre violazioni sul fronte della vaccinazione anti Covid, notificando all’Asl di Lecce le violazioni rilevate nell’ambito dell’istruttoria avviata lo scorso giugno, a seguito della notizia del mancato accesso in ospedale di alcuni tirocinanti, perché sprovvisti della quarta dose del vaccino anti-Covid.

incontri padre figlia

Incontri padre-figlia sospesi se pesano alla minore Incontri padre-figlia: vanno sospesi se si rivelano contrari all’interesse del minore a causa dell’immaturità del padre

Incontri padre-figlia: sospesi se la minore li patisce

Gli incontri padre – figlia devono essere sospesi se creano sofferenza alla minore adolescente. I giudici di merito hanno accertato che il padre è immaturo, autocentrato, ossessivo e persecutore. La minore invece, grazie all’affido agli zii materni, al supporto dei servizi sociali e di quelli psicologici, è risultata matura ed equilibrata. Lo ha sancito la Cassazione nell’ordinanza n. 21969-2024.

Minore affidata agli zii paterni

Nell’ambito di un procedimento di separazione coniugale con problematiche legate all’affidamento della minore, la Corte d’Appello dispone l’interruzione degli incontri della minore con entrambi i genitori. La minore deve essere seguita dai servizi sociali e dal servizio di psicologia dell’età evolutiva e deve essere lasciata libera di riprendere gli incontri, previa valutazione degli operatori dei servizi.

Incontri padre-figlia: per il padre sono un diritto del minore

Il padre impugna la decisione di fronte alla Corte di Cassazione. L’uomo afferma che il suo rapporto con la figlia è stato compromesso a causa della malattia della madre e delle denunce che questa ha sporto nei suoi confronti. Questo situazione ha sicuramente impedito la creazione di un rapporto con la figlia.

Il ricorrente ritiene inoltre che la decisione sia del tutto nulla perché l’art. 8 della Cedu ha sancito il principio di non ingerenza dello Stato nella vita familiare. L’articolo 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE riconosce al minore il diritto di aver rapporti diretti e regolari con i genitori. L’uomo denuncia inoltre il mancato ascolto dei nonni paterni e l’affido della minore agli zii paterni.

Padre inidoneo ad avere rapporti sereni con la figlia

La Cassazione dichiara inammissibili i motivi sollevati dal padre. Gli Ermellini rilevano come la Corte d’appello sia giunta alla decisione oggetto di impugnazione per diverse ragioni. La stessa ha rilevato la non idoneità del padre ad avere rapporti sereni con la figlia minore. L’uomo risulta immaturo e affetto da ossessioni patologiche.

Da sospendere gli incontri padre-figlia se la minore mostra avversione

La Corte ricorda inoltre che in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo il giudice possa sospendere gli incontri padre-figlio se il minoredivenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa – a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante li supporto di strutture sociali e psicopedagogiche”. 

Non rilevano ai fini della sospensione degli incontri le responsabilità dei genitori o la fondatezza delle ragioni che il minore adduce per dare una giustificazione ai suoi sentimenti. Il Giudice deve solo valutare la profondità e l’intensità del sentire del minore per decidere se gli incontri possono portare al superamento della animosità o una sua dannosa radicalizzazione.

Sospensione degli incontri nell’interesse primario del minore

La Corte di Appello ha rispettato i principi indicati dalla Cassazione e ha attuato l’interesse primario della minore. La ragazzina è dotata intellettivamente ed è più matura della sua età. Ella è autonoma nel giudizio ed è risultata lucida nel fornire la lettura degli eventi e delle condotte dei genitori e degli altri adulti. Durante il giudizio si è dimostrata calma ed equilibrata.

Il padre, all’opposto, è immaturo, autocentrante, presenta dei disturbi ossessivi e persecutori, non ha un ruolo tutelante e negli anni non ha compiuto alcun progresso. La figlia soffre per questa situazione, ma ha anche mostrato sollievo per la sospensione degli incontri con il padre.

Da quando gli zii paterni l’hanno presa in affidamento la ragazzina ha compiuto miglioramenti progressivi. La Cassazione ritiene quindi di non poter accogliere le doglianze del padre perché finalizzate a contestare il riesame delle prove e del merito dei fatti.

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organismi mediazione

Organismi mediazione: urgente la proroga L'Organismo Congressuale Forense invoca proroga urgente del termine per gli organismi di mediazione in scadenza il 15 agosto

OCF sul DM 150/2023: urgente la proroga

L’Organismo Congressuale Forense, alla luce dell’imminente scadenza normativa del 15 agosto, richiama l’attenzione sulla necessità di proroga del DM 150/2023, in assenza della quale numerosi Organismi di mediazione interni agli Ordini degli Avvocati “si troverebbero a dover far fronte a rilevanti criticità operative e strutturali”. Lo rende noto lo stesso OCF in un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito.

Fiducia nella proroga

A seguito delle “proficue interlocuzioni intrattenute con il Ministero della Giustizia nello scorso mese di giugno, l’OCF – si legge nel comunicato – è fiducioso che le Istituzioni competenti interverranno tempestivamente prorogando il termine ad oggi previsto, al fine di mantenere la piena efficacia del sistema della mediazione, in linea con il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR”. 

 

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abrogazione abuso ufficio

Abrogazione abuso d’ufficio: Mattarella firma il ddl Nordio Il presidente della Repubblica ha promulgato in extremis il ddl Nordio che contiene l'abrogazione dell'abuso d'ufficio. Il testo si avvia ora in Gazzetta Ufficiale per diventare legge dello Stato

Abuso d’ufficio, promulgato il ddl Nordio

Abrogazione abuso d’ufficio: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il ddl Nordio che, tra l’altro, contiene la discussa abrogazione del reato di cui all’art. 323 del codice penale.

Il via libera del Quirinale è arrivato in extremis: il testo infatti era stato approvato in via definitiva dalla Camera il 10 luglio scorso e il presidente aveva un mese di tempo a disposizione per valutare i testi.

Il provvedimento che ora si avvia alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per diventare a tutti gli effetti legge dello Stato, si ricorda, oltre all’abrogazione dell’abuso d’ufficio, reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare.

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truffa contrattuale

Truffa contrattuale per chi riduce i chilometri dell’auto venduta Per la Cassazione, integra truffa contrattuale il ridurre i km reali presenti sul cruscotto dell'auto usata venduta, anche se non viene modificato il prezzo

Truffa contrattuale

Scatta la truffa contrattuale per chi riduce i chilometri dell’auto venduta, anche se la circostanza non modifica il prezzo dell’auto sul mercato dell’usato. Ciò perchè, se l’acquirente avesse conosciuto il reale chilometraggio, non avrebbe proceduto all’acquisto. E’ quanto statuito dalla seconda sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 25283/2024.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte d’appello di Bologna confermava la decisione emessa dal Tribunale di Ferrara che aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per il reato di truffa contrattuale a lui ascritto, condannandolo alla sanzione penale ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso l’imputato, lamentando tra l’altro vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), non avendo la Corte argomentato sul motivo di gravame con il quale si era dedotta l’inconsistenza del profitto del reato di truffa, atteso che il prezzo pagato dall’acquirente (euro 5.800) per un’auto non recente, cui l’imputato avrebbe ridotto il numero dei chilometri percorsi, era comunque di gran lunga inferiore a quello medio indicato dalle riviste di settore per autovetture di quell’anno con quelle particolari caratteristiche.

Truffa contrattuale: quando ricorre

Per la S.C., i motivi di ricorso sono inammissibili per loro manifesta infondatezza ed assoluta aspecificità.
Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha espressamente motivato circa la consistenza e l’univocità delle evidenze documentali che hanno condotto ad affermare la responsabilità dell’alienante in relazione all’indicazione contraffatta del numero di chilometri percorsi dalla vettura oggetto di alienazione. I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione.

Del resto, la Corte di merito aveva già precisato che, “al di là del diminuito valore commerciale del veicolo alienato, la natura contrattuale della truffa contestata era stata dimostrata dalla circostanza che l’acquirente, ove avesse conosciuto le reali condizioni di uso della vettura alienanda non avrebbe acquistato il bene registrato. Il che integra il tipo contestato, senza che possano rilevare altri argomenti.

“La cosiddetta truffa contrattuale ricorre – aggiungono infatti gli Ermellini – in tutti i casi nei quali l’agente ponga in essere artifici e raggiri, aventi ad oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto risultati rilevanti al fine della conclusione del negozio giuridico, e per ciò tragga in inganno il soggetto passivo che è indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, a nulla rilevando lo squilibrio oggettivo delle controprestazioni) relativi alla effettività della deminutio patrimonii (cfr. Cass. n. 18778/2014).

La decisione

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3mila euro in favore della Cassa delle ammende.

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