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Agenzia delle Entrate: la guida con tutti i servizi Online la nuova guida ai servizi dell'Agenzia delle Entrate che spiega come fare per ottenere rimborsi, documenti o registrare contratti

Guida “I servizi dell’Agenzia delle Entrate”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online la nuova guida ai servizi, che spiega come fare, ad esempio, per richiedere un rimborso, ottenere la tessera sanitaria, consultare la propria posizione fiscale o registrare un contratto di locazione direttamente online. Si tratta, spiegano dal fisco nel comunicato stampa ufficiale, di “uno strumento che consente di individuare rapidamente il servizio da utilizzare per le proprie esigenze, anche grazie ai link diretti che rimandano all’argomento d’interesse”.

Guida “I servizi dell’Agenzia delle Entrate” – pdf

I servizi disponibili online

La nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate ha tra le sue finalità quella di illustrare, anche con esempi pratici, “la possibilità di accedere a tanti servizi comodamente da casa, senza doversi recare fisicamente in un ufficio: ad esempio, se si deve aprire una partita Iva, pagare un F24 o chiedere una correzione dei dati catastali di un immobile”.

Restano disponibili gli appuntamenti in presenza per le questioni più complesse o per quei cittadini che possono incontrare difficoltà nell’utilizzo degli altri canali.

Le soluzioni alternative al computer

Infatti, chi ha meno dimestichezza con il computer può utilizzare i canali tradizionali: ad esempio il telefono, chiamando l’Agenzia delle Entrate ai numeri 800.90.96.96 (da rete fissa), 0697617689 (da cellulare), 0039 0645470468 (dall’estero).

Inoltre, c’è sempre la possibilità di delegare una persona di fiducia.

 

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tregua estiva inps

Tregua estiva INPS Dal 26 luglio al 31 agosto l'INPS concede una tregua estiva a datori di lavoro, autonomi e intermediari sospendendo l'invio di note di rettifica e diffide di adempimento

Inps va in “vacanza”

Tregua estiva INPS per datori di lavoro, aziende, lavoratori autonomi e intermediari. Dal 26 luglio al 31 agosto l’Istituto di previdenza sospenderà l’inoltro di note di rettifica e diffide di adempimento, eccetto i casi prossimi alla prescrizione, e delle richieste di regolarizzazione del DurcOnline, nonchè la trasmissione dei crediti all’agente della riscossione. A renderlo noto è lo stesso istituto in un comunicato stampa diffuso in questi giorni.

Cosa è sospeso

L’Inps sospende le Note di rettifica e le Diffide di adempimento Per agevolare gli adempimenti delle aziende e dei loro intermediari, dal prossimo 26 luglio e fino al 31 agosto 2024 compreso, l’Inps sospenderà, dunque, l’inoltro delle notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione.

Sempre nello stesso periodo saranno sospese anche le elaborazioni delle richieste verso DurcOnLine per la verifica della regolarità contributiva, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).

Nel medesimo periodo, inoltre, sarà sospesa la trasmissione dei crediti all’Agente della riscossione.

 

violenza donne legge 168 2023

Violenza donne: la legge n. 168/2023 Le innovazioni della L. 168/2023, il clamore suscitato dal caso Cecchettin, l'iter legislativo e la ratio della legge

Il clamore suscitato dal «caso Cecchettin» e la L. 168/2023

L’aumento esponenziale degli omicidi di genere nel nostro Paese, spesso perpetrati con modalità agghiaccianti, come nel caso di Giulia Cecchettin, che ha destato sconcerto anche per la giovane età della vittima e per l’ambiente familiare in cui è maturato il delitto, ha indotto il Parlamento ad approvare celermente e all’unanimità la L. 168/2023.

In particolare, la L. 24-11-2023, n. 168, recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 24-11-2023, in vigore dal 9-12-2023, impone, per la rilevanza dei temi affrontati e per le numerose disposizioni introdotte, un primo approfondimento per consentirne l’immediata e puntuale applicazione. Il provvedimento si compone di 19 articoli.

Alla luce dell’aumento esponenziale degli omicidi di genere nel nostro Paese, l’obiettivo perseguito dal Governo è quello di rendere, da una parte, più efficace la protezione preventiva, rafforzando le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e inasprendo le pene nei confronti dei recidivi; dall’altra, di ampliare la tutela, in generale, delle vittime di violenza. Riveste, infatti, particolare importanza l’attenzione verso la prevenzione della violenza sulle donne, soprattutto rispetto alla commissione dei cosiddetti «reati spia», ovvero delitti che rappresentano indicatori di una violenza di genere per evitare che possano degenerare in comportamenti più gravi.

Tra gli interventi di maggior rilievo, troviamo il rafforzamento della misura di prevenzione dell’ammonimento del Questore e di informazione alle vittime di violenza; l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora, anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica; l’introduzione di norme finalizzate a velocizzare i processi in materia di violenza di genere e domestica, l’applicazione di misura cautelare personale e la possibilità di disporre l’applicabilità del controllo tramite il cd. braccialetto elettronico.

Rivestono, inoltre, particolare interesse anche le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica nonché l’introduzione di una provvisionale, ovvero una somma di denaro liquidata preventivamente a titolo di ristoro anticipato in favore delle vittime di violenza.

La legge contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall’attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le principali modifiche contenute nella L. 168/2023

Si riportano di seguito, in maniera sintetica, le più rilevanti innovazioni disciplinari contenute nella legge, consistenti:

  • nell’ampliamento del novero dei reati per i quali il questore può disporre l’ammonimento del presunto responsabile di violenza domestica, ricomprendendovi anche i reati che possono assumere valenza sintomatica (cosiddetti «reati spia») quali le fattispecie di violenza privata, di minaccia aggravata, di atti persecutori, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (il cd. revenge porn), di violazione di domicilio e di danneggiamento;
  • nell’aumento, fino a 1/3, delle pene dei reati che configurano una violenza domestica, specificamente elencati, se il fatto è commesso da soggetto già ammonito;
  • nella procedibilità d’ufficio, anche per alcuni reati che oggi richiederebbero la querela, qualora il fatto che integra la fattispecie è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito;
  • nella facoltà riconosciuta al prefetto di adottare misure di vigilanza dinamica qualora, per fatti riconducibili a reati di violenza domestica, emerga il pericolo di reiterazione delle condotte.

Novità in materia di misure di prevenzione personali per indiziati di gravi reati

Ulteriori novità sono tese al potenziamento delle misure di prevenzione e si sostanziano in modifiche al Codice antimafia.

Tali modifiche, peraltro, estendono l’applicabilità delle misure di prevenzione personali anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e domestica (reati di omicidio, lesioni gravi, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, violenza sessuale).

Tra le novità, viene ampliato l’utilizzo della misura della sorveglianza speciale con le modalità del braccialetto elettronico, rispetto al quale l’obbligo di verificare preventivamente la disponibilità degli apparati da parte della polizia giudiziaria viene sostituito con quello di accertare previamente la fattibilità tecnica.

L’applicazione del braccialetto elettronico è comunque soggetta al consenso dell’interessato; in caso di diniego, è imposta l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

La priorità nei processi

Ulteriore elemento di novità è da individuarsi nel fatto che la L. 24-11-2023, n. 168 amplia le fattispecie per le quali è assicurata priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi.

Detta priorità (già assicurata per i casi di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e atti persecutori) è estesa alle ipotesi di:

  • violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento;
  • costrizione o induzione al matrimonio, lesioni personali aggravate;
  • deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
  • interruzione di gravidanza non consensuale;
  • diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti;
  • stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

L’arresto in flagranza differita e la provvisionale anticipata

Per effetto del provvedimento in esame è stato, altresì, reso possibile l’arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

Tra le novità della legge, infine, si segnala l’introduzione della possibilità di corrispondere in favore della vittima di violenza di genere, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale, vale a dire una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull’importo integrale che le spetterà in via definitiva.

L’iter legislativo e la ratio della legge

Il provvedimento, composto da 19 articoli, è diretto soprattutto alla prevenzione per evitare che i cosiddetti «reati spia» possano poi degenerare in fatti più gravi. E infatti l’inasprimento riguarda soprattutto chi è già stato destinatario dell’ammonimento e ricade nella stessa condotta, i cosiddetti recidivi.

L’intento del Governo è quello di:

  • rendere più veloci le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza;
  • rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva; rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva;
  • migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.

Per ciò che concerne l’iter legislativo, come si vedrà, caratterizzato da una rapida approvazione, il relativo disegno di legge di iniziativa governativa n. 1294, recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica veniva presentato alla Camera dei Deputati il 12-7-2023.

L’esame in Commissione Giustizia iniziava il 6-9-2023 e si concludeva in poco più di un mese, il 19-10-2023. La Camera approvava all’unanimità il testo il 26-10-2023.

La Commissione giustizia del Senato della Repubblica esaminava il testo nella sola seduta del 21-11-2023 e il Senato lo approvava definitivamente il giorno successivo, il 22-11-2023, con votazione unanime. Negli interventi in Commissione e in aula si segnalava l’urgenza dell’intervento: «con riguardo ai provvedimenti in materia di violenza contro le donne dimostra quanto il tema, anche alla luce dei tristi e frequenti episodi di cronaca, sia per tutte le forze politiche di priorità assoluta. Anche nel dibattito svoltosi ieri in Commissione giustizia, tutti i Commissari hanno ribadito all’unanimità l’assoluta urgenza che il Parlamento approvi il prima possibile il disegno di legge, che rappresenta una prima risposta alla drammatica escalation di femminicidi alla quale stiamo assistendo».

Il Presidente della Repubblica promulgava la legge il 24-11-2023; lo stesso giorno il testo veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La celerità dell’approvazione, le ragioni su indicate e l’unanimità della votazione costituiscono chiari elementi di cui l’interprete deve tenere conto sia nell’esame del significato delle nuove norme, sia nella concreta attuazione.

Quanto, invece, alla ratio della legge, fin dall’epigrafe, con la medesima, per la prima volta il legislatore indica espressamente il contrasto alla violenza sulle donne (e non solo alla violenza di genere o domestica), prendendo atto del contenuto e delle finalità della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, ratificata ai sensi della L. 77/2013. La legge in esame, finalmente, menziona direttamente la citata Convenzione.

La relazione di accompagnamento al disegno di legge di iniziativa governativa n. 1294, poi divenuto legge con alcune modifiche, indica con chiarezza l’obiettivo: «contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica, spesso declassata a semplice conflittualità, e il reiterarsi di episodi di violenza che possono degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi; il disegno di legge si muove […] nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale (Doc. XXIIbis, n. 15, della XVIII legislatura) della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere».

Conclusioni

Il contrasto alla violenza domestica ed in particolare sulla donna è – e deve restare – una priorità del Legislatore.

La violenza di genere, soprattutto in ambito domestico, come abbiamo innanzi annotato, continua a far rilevare dei dati allarmanti, nonostante la fine dell’emergenza pandemica e le novità introdotte dalla L. 69/2019 (cd. Codice Rosso). Infatti, continuano a essere tantissime le donne costrette a subire violenze di ogni genere, sia fisiche che psicologiche. Ogni condotta che mira ad annientare la donna nella sua identità e libertà, non soltanto fisicamente, ma anche nella sua dimensione psicologica, sociale e professionale, è una violenza di genere ed è su questa che si misura il grado di civiltà di una comunità. È necessaria una reazione di condanna forte e chiara. Non esiste tolleranza né giustificazione alcuna per le condotte che ledono i diritti delle donne e la consapevolezza condivisa della gravità del problema, come spesso succede nel campo dei comportamenti sociali, costituisce il presupposto indispensabile perché, davvero, si realizzi un concreto cambiamento.

A fronte di tale ineludibile esigenza, l’intervento normativo qui esaminato pone una specifica attenzione all’inasprimento del trattamento sanzionatorio e soprattutto cautelare, in linea con le esigenze pubbliche di sicurezza.

Vengono inoltre previste norme che, seppur prive di rilievo processuale, introducono una tempistica serrata nella valutazione del rilievo cautelare di vicende spesso nebulose, tempistica la cui violazione, seppur priva di alcun rilievo processuale, potrà determinare altre forme di responsabilità.

A fronte di tale esigenza securitaria, marcata invece è l’esigenza di una crescita culturale e sociale che passi dalle formazioni intermedie secondo quanto riportato nel preambolo della Convenzione di Istanbul:

  • riconoscendo che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;
  • riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;
  • riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini.

La legge in questione costituisce certamente un passo in avanti per il contrasto dell’odioso fenomeno di cui trattasi. Tuttavia, come ormai riconosciuto da tutte le parti politiche, è indispensabile anche un’operazione socio-culturale, lunga e difficile, che richiede l’intervento coordinato di tutti gli attori istituzionali. In primo luogo, dovrà essere potenziata ulteriormente con adeguati finanziamenti l’attività dei Centri Antiviolenza che sono in prima linea nel contrasto a tale fenomeno.

In conclusione, il fenomeno della violenza di genere ha nel nostro Paese consolidate radici culturali e psicologiche che potranno essere estirpate o quantomeno ridotte, solo con una forte azione sinergica posta in essere da parte di tutti i settori della società civile e che deve trovare il suo fulcro nelle scuole e, quindi, nella formazione dei nostri giovani.

La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci, è una violazione dei diritti umani e dunque, come tale, si tratta di una battaglia non solo delle donne ma un impegno di tutti coloro, donne e uomini, che credono nell’eguaglianza, nei diritti della persona e nella democrazia.

esdebitazione in cosa consiste

Esdebitazione: in cosa consiste L’esdebitazione nelle procedure di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento: in particolare, l’esdebitazione del debitore incapiente

Cosa si intende per esdebitazione

L’esdebitazione consiste nella cancellazione definitiva dei debiti ed è prevista come conseguenza del positivo esito delle procedure di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento.

La composizione delle crisi di sovraindebitamento, cioè di quelle situazioni in cui il debitore non è in grado di far fronte ai propri obblighi nei confronti dei creditori, è stata al centro di alcuni importanti interventi normativi degli ultimi anni, a cominciare dalla legge n. 3 del 2012, le cui disposizioni sono sostanzialmente confluite nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

Esdebitazione e procedure per il sovraindebitamento

In linea generale, le procedure in parola sono destinate ai piccoli imprenditori o ai consumatori, cioè a chi non esercita attività d’impresa. In altre parole, sono dedicate a quei soggetti che non possono accedere alla liquidazione giudiziale (una volta si definivano soggetti non fallibili, prima che il fallimento venisse sostituito normativamente dalla liquidazione giudiziale).

Legge 3 del 2012

Con la legge 3 del 2012, in particolare, furono introdotte tre diverse procedure di risoluzione della crisi: il piano del consumatore (oggi “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, artt. 67 e segg. del CCII), l’accordo con i creditori (anche detto concordato minore) e la liquidazione del patrimonio.

Il primo è destinato solo al consumatore e prevede alcuni aspetti molto vantaggiosi per il debitore, a cominciare dal fatto che non vi è bisogno del consenso dei creditori per ottenere l’accesso alla procedura, ma solo del parere positivo del giudice, adito tramite l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

Si tratta, in sostanza, di sottoporre al giudice una serie di documentazioni, che dimostrino la difficoltà del debitore ad adempiere ai propri obblighi, per richiedere l’approvazione di un piano di rientro.

Per i piccoli imprenditori è invece possibile proporre l’accordo con i creditori, che viene siglato se ottiene il consenso della maggioranza dei creditori.

Ovviamente queste procedure presentano un vantaggio anche per i creditori, poiché consentono loro di recuperare almeno una parte del credito, con procedure più snelle rispetto a quelle tradizionali esecutive.

Le esdebitazioni nel Codice della crisi

La terza procedura prevista è la liquidazione del patrimonio del debitore, attivabile in via alternativa alla proposta per la composizione della crisi, e alla quale può seguire l’esdebitazione (si tratta della c.d. liquidazione controllata ex art. 278 ss. del CCII, la cui disciplina discende da quella precedentemente prevista dalla legge 3 del 2012 in tema di liquidazione del patrimonio del debitore).

L’esdebitazione comporta la completa liberazione dai debiti, con conseguente inesigibilità di quelli  rimasti insoddisfatti all’esito della liquidazione.

L’esdebitazione conseguente alla liquidazione controllata è pronunciata con decreto dal tribunale, contestualmente alla dichiarazione di chiusura della procedura.

L’esdebitazione del debitore incapiente

Una particolare disciplina è dedicata all’esdebitazione del debitore incapiente, prevista in origine dall’art. 14-quaterdecies della legge 3/12 ed oggi contenuta nell’art. 283 del Codice della Crisi.

Come intuibile, tale soluzione può essere scelta da chi si trovi nelle condizioni di non poter offrire ai creditori alcuna utilità e che non abbia particolari prospettive di guadagno futuro.

L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente può essere chiesta solo una volta nella vita, a condizione che il giudice consideri il soggetto meritevole, cioè ritenga che egli abbia assunto, a suo tempo, le obbligazioni usando l’ordinaria diligenza.

Cosa succede dopo esdebitazione

Ove rispettate tutte le condizioni di legge, il giudice concede con decreto l’esdebitazione al debitore incapiente, con l’unico obbligo per quest’ultimo di presentare una dichiarazione annuale, per quattro anni, in cui siano indicate le eventuali sopravvenienze attive. Se queste raggiungono almeno il dieci per cento dei crediti dovuti, vengono destinate al soddisfacimento dei creditori.

I creditori possono opporsi al decreto di esdebitazione, sollecitando il giudice ad una nuova decisione, contro la quale le parti possono proporre reclamo. In mancanza di opposizione, pertanto, e salvo gli obblighi connessi alla dichiarazione annuale di cui si è detto sopra, il soggetto richiedente è liberato da tutti i debiti.

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notifica ritardo ufficiale giudiziario

Notifica in ritardo: risponde l’ufficiale giudiziario Per il ritardo nella spedizione o nel recapito della notifica a mezzo posta, risponde solo l'ufficiale giudiziario e non anche l'agente postale

Notifiche a mezzo posta

Per il ritardo nella spedizione o nel recapito dell’atto notificato a mezzo del servizio postale, ex art. 1228 c.c. risponde solo l’ufficiale giudiziario e non anche l’agente postale che è mero ausiliario. Questo quanto si ricava dall’ordinanza della terza sezione civile della Cassazione n. 17892-2024.

La vicenda

Nella vicenda, un uomo si recava all’ufficio postale per ritirare 7 avvisi di ricevimento di atti giudiziari, per i quali si vedere chiedere il costo delle raccomandate CAD che l’ufficiale giudiziario aveva emesso essendovi tenuto ex lege. L’uomo rifiutava il pagamento e non ritirava gli avvisi e chiedeva e otteneva dal Giudice di Pace di Acri decreto ingiuntivo di consegna. La questione approdava in appello, a seguito di opposizione della società, e infine in Cassazione.

Innanzi agli Ermellini, il ricorrente lamentava che “erroneamente il giudice di appello non ha considerato che in caso di notifica di atto giudiziario l’ufficiale postale è un mero ausiliario dell’ufficiale giudiziario, sicché il rapporto si instaura unicamente tra l’avvocato richiedente la notifica e l’Ufficio UNEP, che effettua il servizio di notifica e, ove non effettui la notifica a mani, può ricorrere alla notifica a mezzo posta”.

Agente postale ausiliario dell’ufficiale giudiziario

Per il Palazzaccio, il motivo è fondato e va accolto.

Come ha avuto già modo di affermare la giurisprudenza, infatti, scrivono i giudici, “l’agente postale è un ausiliario dell’ufficiale giudiziario (v. Cass., 18/2/2015, n. 3263), e pertanto, “in tema di notificazioni a mezzo posta, li relativo servizio si basa su di un mandato ex lege tra colui che richiede la notificazione e l’ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente avvalendosi, quale ausiliario, dell’agente postale, nell’ambito di un distinto rapporto obbligatorio, al quale il notificante rimane estraneo. Ne consegue che, in caso di ritardo nella consegna dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica di atti giudiziari effettuati a mezzo posta, nei confronti del richiedente la notifica risponde, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., esclusivamente l’ufficiale giudiziario, non anche l’agente postale del quale costui si avvalga” (così Cass., 12/02/2018, n. 3292; Cass., 24/11/2021, ท. 36505).

Tale principio è stato esplicitamente confermato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 477/2002; Corte Cost., n. 28/2004), proseguono dalla S.C. che, “nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, comma 3, legge n. 890 del 1982 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona – per il notificante – alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, ha appunto affermato che gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati – per quanto riguarda il notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari – quale appunto l’agente postale – sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo”.

In altri termini, il rapporto obbligatorio si instaura tra “il richiedente la notifica e l’ufficiale giudiziario, mentre l’agente postale è un semplice ausiliario cui può far ricorso l’ufficiale giudiziario incaricato della notificazione”.

Risulta pertanto evidente che “tra l’ufficiale giudiziario e l’agente postale intercorre un rapporto obbligatorio, sulla cui base l’agente postale, in qualità di ausiliario, adempie al suo incarico, ed è all’ufficiale giudiziario che l’agente postale deve rispondere.  L’art. 6 L. n. 890 del 1982 conferma l’indicata ricostruzione, in quanto prevede che il pagamento della indennità per lo smarrimento dei pieghi ‘è effettuato all’ufficiale giudiziario’, il quale ne corrisponde l’importo ‘alla parte che ha richiesto la notificazione dell’atto, facendosene rilasciare ricevuta’.

La decisione

Per cui, “nei confronti dei terzi (tra i quali è compreso ovviamente il richiedente la notificazione), in caso di ritardo nella spedizione o nel recapito dell’atto notificato a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 1228 del codice civile risponde pertanto solo l’ufficiale giudiziario che dell’agente postale si è avvalso quale ausiliario”.

In sostanza, la chiara dizione contenuta nelle norme di cui alla legge n. 890/1982 consente di dare questa spiegazione: “il servizio di notificazione si basa su di un mandato ex lege tra l’avvocato che richiede la notificazione e l’ufficio notifiche che presta il servizio”.

In definitiva, il ricorso è accolto.

Allegati

Portale delle vendite pubbliche: accesso tramite Spid Dal 7 luglio il Portale delle vendite pubbliche ha una versione aggiornata che permette l'accesso anche tramite Spid

Nuovo Portale delle vendite pubbliche

Dal 7 luglio il nuovo Portale delle Vendite Pubbliche è attivo in una versione aggiornata che consente l’accesso anche tramite Spid. Lo comunica il ministero della Giustizia, con una nota del Dgsia diretta al CNF e a tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati.

Si tratta, comunica il dicastero, di un “sostanziale aggiornamento dell’architettura applicativa ed un ampliamento delle possibilità di autenticazione, aggiungendo all’autenticazione tramite CNS quella tramite le modalità SPID e CIE”.

Criticità in fase di risoluzione

Il ministero raccomanda di utilizzare “una sola modalità di autenticazione tra quelle disponibili, evitando di cambiarla nell’ambito della stessa sessione, in quanto è stata riscontrata al riguardo un’instabilità del sistema in corso di risoluzione”. Altra problematica, alla luce dei collaudi effettuati, riguarda alcune tipologie di smart-card tramite CNS che creano delle criticità in fase di autenticazione.

Tuttavia, entrambe sono in corso di analisi e risoluzione.

Segnalazioni eventuali problematiche

Il ministero invita, comunque, a “segnalare prontamente eventuali problematiche di autenticazione con smart-card all’indirizzo email assistenzapvp@reply.it o assistenzatecnicapvp.dgsia@giustizia.it in modo da consentire le opportune attività di risoluzione ed a privilegiare in tali casi l’accesso tramite SPID”.

Allegati

Niente indennità di impiego ai dirigenti del NOCS La Consulta conferma che non è incostituzionale la mancata estensione ai dirigenti del NOCS dell'indennità di impiego

Indennità di impiego dirigenti NOCS

Polizia di Stato: non è incostituzionale la mancata estensione ai dirigenti del NOCS dell’indennità di impiego spettante al personale non dirigente. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 134/2024. “La mancata estensione ai dirigenti del Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato dell’indennità di impiego istituita, per il personale operativo non dirigente dello stesso reparto, dall’accordo sindacale recepito dal d.P.R. n. 51 del 2009, non contrasta con gli artt. 3 e 36 della Costituzione” ha deciso la Corte dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356, e, in via subordinata, dell’art. 45, comma 30, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

La qlc

Le questioni erano state sollevate dal TAR Lazio, che aveva lamentato una irragionevole disparità di trattamento tra i dirigenti del NOCS e le corrispondenti figure apicali del GIS dell’Arma dei carabinieri, cui è riconosciuta un’indennità – quella di incursore – volta a compensare gli specifici rischi connessi all’impiego operativo, nonché tra il personale non dirigenziale del NOCS e i dirigenti dello stesso nucleo, oltre che la lesione, ai danni di questi ultimi, del principio della proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, di cui all’art. 36 Cost.

Dirigenti NOCS e GIS: nessuna discriminazione

La Corte ha escluso anzitutto la discriminazione tra i dirigenti del NOCS e quelli del GIS, evidenziando come le posizioni a raffronto risultino eterogenee. Infatti, il GIS, oltre ad operare come unità speciale di polizia, sotto la direzione del Ministero dell’interno, per far fronte ad esigenze di sicurezza nazionale, agisce anche quale forza speciale appartenente al Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali (COFS) e svolge interventi anche all’estero. “Ed è in forza di tale duplice ruolo che il GIS, a differenza del NOCS, è qualificato come reparto incursore (e percepisce la relativa indennità), tanto che ai suoi componenti, ufficiali e sottufficiali, è richiesto il conseguimento dello speciale brevetto militare di incursore, il cui possesso non è, invece, prescritto per gli appartenenti all’omologo nucleo operativo della Polizia di Stato” ha affermato il giudice delle leggi.

A giudizio della Corte, “una disparità di trattamento non sussiste neppure tra i dirigenti del NOCS e gli appartenenti allo stesso reparto privi di qualifica dirigenziale, non essendo tali categorie professionali comparabili per via della eterogeneità dei rispettivi status giuridico ed economico”.

La Corte ha osservato, tra l’altro, che la scelta legislativa di non estendere l’indennità per i poliziotti in possesso della qualifica di operatore NOCS ai dirigenti del medesimo reparto riguarda la disciplina, non ancora contrattualizzata, dei dirigenti delle Forze di polizia, mentre l’indennità di cui si tratta è stata riconosciuta ai poliziotti in possesso della qualifica di operatore NOCS in sede sindacale.

La soluzione adottata dal legislatore non impedisce – precisa la Corte – una volta che l’area negoziale istituita, anche per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, dall’art. 46 del d.lgs. n. 95 del 2017, trovi attuazione, che il riallineamento retributivo auspicato dal rimettente possa essere raggiunto, attraverso le apposite procedure negoziali.

Indennità di impiego trattamento economico accessorio

La sentenza ha, altresì, chiarito che gli operatori del NOCS conservano comunque l’indennità di impiego dopo il conseguimento della qualifica dirigenziale, anche se il relativo ammontare non viene adeguato alla nuova posizione apicale.

È stata, infine, esclusa anche la violazione dell’art. 36 Cost., sul rilievo che l’indennità di impiego costituisce soltanto una parte del trattamento economico accessorio spettante al personale in servizio presso il NOCS, mentre la verifica della proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato deve investire, come più volte chiarito dalla Corte, il trattamento economico del lavoratore nel suo complesso e non i singoli elementi che lo compongono, né le sole prestazioni accessorie.

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tregua fiscale sintesi misure

Tregua fiscale: sintesi delle misure Tregua fiscale: sintesi delle misure adottate dallo Stato per consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale in maniera agevolata

Tregua fiscale: cos’è

La tregua fiscale consiste in una serie di misure straordinarie con le quali lo Stato permette ai contribuenti e alle imprese che siano in ritardo nei pagamenti delle imposte, di porre rimedio alla propria situazione debitori versando importi ridotti grazie a sconti significativi e facilitazioni nei pagamenti rateali.

Negli ultimi anni lo Stato ha previsto tutta una serie di agevolazioni per i contribuenti al fine di favorire la ripresa dell’economia e di superare le difficoltà di natura economica e finanziaria che hanno colpito il paese a partire dalla pandemia del 2020.

Definizione agevolata comunicazioni d’irregolarità

La Legge di Bilancio 2023 consente una definizione agevolata delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Questo riguarda i pagamenti rateali in corso al 1° gennaio 2023, con una riduzione delle sanzioni al 3% dell’imposta residua dopo i versamenti rateali effettuati entro il 31 dicembre 2022.

Definizione irregolarità formali

Le irregolarità formali, che non influenzano la determinazione della base imponibile per imposte sui redditi, IVA e IRAP, possono essere sanate con un pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta. Il pagamento può essere effettuato entro il 31 ottobre 2023, o in due rate entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024. La regolarizzazione richiede il pagamento delle somme dovute e la rimozione delle irregolarità.

Rottamazione debiti

Il decreto legge n. 51/2023 ha esteso al 30 giugno 2023 il termine per presentare domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater). La comunicazione delle somme dovute sarà trasmessa entro il 30 settembre 2023. Il pagamento delle prime tre rate è previsto entro il 15 marzo 2024, con scadenze successive il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2024. Gli interessi al 2% annuo decorrono dal 1° novembre 2023.

Leggi anche Rottamazione e procedure art. 13 Dlgs 74/2000

Definizione agevolata atti procedimento di accertamento

La legge di Bilancio 2023 permette la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con una riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto. Questa agevolazione si applica agli accertamenti con adesione, agli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione non impugnati e impugnabili al 1° gennaio 2023.

Definizione agevolata liti pendenti

La legge permette di definire agevolmente le liti pendenti al 1 gennaio 2023 con l’Agenzia delle Entrate, pagando un importo pari al valore della controversia. Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre 2023.

Stralcio debiti fino a mille euro

La legge prevede l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Per enti diversi dalle amministrazioni statali, è possibile deliberare lo stralcio integrale entro il 31 marzo 2023. 

Conciliazione giudiziale controversie tributarie

La legge introduce una conciliazione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 15 febbraio 2023. Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e si può rateizzare in 5 anni. L’accordo per la conciliazione deve essere sottoscritto entro il 30 settembre 2023.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Questo istituto permette di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni fiscali fino al periodo d’imposta al 31 dicembre 2021. La sanzione è ridotta a 1/18 del minimo. La procedura di regolarizzazione deve essere perfezionata entro il 31 maggio 2024.

Regolarizzazione omessi pagamenti rate

La normativa consente di regolarizzare i pagamenti omessi o carenti relativi a rate di accertamenti con adesione, avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione e conciliazioni giudiziali. I versamenti devono essere scaduti al 1° gennaio 2023 e non ancora oggetto di cartella di pagamento con conseguente notifica o atto di intimazione.

 

Per tutte le informazioni di dettaglio su normative, circolari e schede informative si consiglia di visitare la pagina dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate

suicidio assistito consulta requisiti

Suicidio assistito: la Consulta torna sul fine vita La Corte Costituzionale ribadisce gli attuali requisiti per l'accesso al suicidio assistito e ne precisa il significato richiamando la sentenza del 2019

Suicidio assistito: la Consulta ribadisce i requisiti

Suicidio assistito. La Consulta torna ad esprimersi sul fine vita e ribadisce gli attuali requisiti, alla luce della propria storica sentenza del 2019, precisandone il significato. “Nella perdurante assenza di una legge che regoli la materia, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito restano quelli stabiliti dalla sentenza n. 242 del 2019, compresa la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, il cui significato deve però essere correttamente interpretato in conformità alla ratio sottostante a quella sentenza. Tutti questi requisiti – (a) irreversibilità della patologia, (b) presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili, (c) dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, (d) capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli – devono essere accertati dal servizio sanitario nazionale, con le modalità procedurali stabilite in quella sentenza” afferma infatti il giudice delle leggi nella sentenza n. 135/2024, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Firenze sull’art. 580 del codice penale.

La qlc

Questioni che miravano ad estendere l’area della non punibilità del suicidio assistito oltre i confini stabiliti dalla Corte con la precedente sentenza del 2019 e che nascevano da un procedimento penale contro tre persone che hanno aiutato un paziente affetto da sclerosi multipla di grado avanzato, in stato di quasi totale immobilità, ad accedere al suicidio assistito in una struttura privata svizzera.

Il GIP ha rilevato che il paziente si trovava in una condizione di acuta sofferenza, determinata da una patologia irreversibile e aveva formato la propria decisione in modo libero e consapevole, ma non era tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. Pertanto, ha ritenuto che non sussistessero tutte le condizioni di non punibilità del suicidio assistito fissate dalla Corte nella sentenza n. 242 del 2019.

Il GIP, a questo punto, ha chiesto alla Corte di rimuovere il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, ritenendolo in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, di autodeterminazione terapeutica, di dignità della persona, nonché con il diritto al rispetto della vita privata riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nel giudizio di legittimità costituzionale è stato ammesso l’intervento di due donne affette da analoghe patologie, a sostegno delle questioni prospettate. Numerosi amici curiae, inoltre, hanno depositato opinioni favorevoli o contrarie all’accoglimento delle questioni.

Requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale

La Corte ha, anzitutto, escluso che il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale determini irragionevoli disparità di trattamento tra i pazienti.

La sentenza n. 242 del 2019 non aveva riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile determinata da una patologia irreversibile, ma aveva soltanto «ritenuto irragionevole precludere l’accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformità all’art. 32, secondo comma, Cost., di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza. Una simile ratio, all’evidenza, non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure. Le due situazioni sono, dunque, differenti».

Autodeterminazione terapeutica

Quanto all’autodeterminazione terapeutica, la Corte ha ribadito che “ogni paziente ha un diritto costituzionale di rifiutare qualsiasi trattamento medico non imposto per legge, anche se necessario per la sopravvivenza”.

Il diritto, nella sostanza invocato dal GIP di Firenze, a una generale sfera di autonomia nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo è però più ampio del diritto a rifiutare il trattamento medico, e va necessariamente bilanciato con il contrapposto dovere di tutela della vita umana, specie delle persone più deboli e vulnerabili. Ciò al fine di evitare non soltanto ogni possibile abuso, ma anche la creazione di una «pressione sociale indiretta» che possa indurre quelle persone a farsi anzitempo da parte, ove percepiscano che la propria vita sia divenuta un peso per i familiari e per i terzi.

“Il compito di individuare il punto di equilibrio più appropriato tra il diritto all’autodeterminazione e il dovere di tutela della vita umana spetta primariamente al legislatore, nell’ambito della cornice precisata dalla Corte nella propria giurisprudenza” ha affermato ancora la Consulta rinnovando l’invito al legislatore a pronunciarsi.

Inalienabile dignità della vita umana

La Corte ha poi sottolineato che, dal punto di vista dell’ordinamento, ogni vita è portatrice di una inalienabile dignità, indipendentemente dalle condizioni in cui si svolge. La nozione “soggettiva” di dignità evocata dall’ordinanza di rimessione e connessa alla concezione che il paziente ha della propria persona – nozione alla quale pure la Corte «non è affatto insensibile» – finisce poi per coincidere con quella di autodeterminazione. Anche rispetto ad essa resta quindi necessario un bilanciamento, a fronte del contrapposto dovere di tutela della vita umana.

La Corte ha negato inoltre la violazione del diritto alla vita privata riconosciuto dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nella sentenza Karsai contro Ungheria del 13 giugno scorso, in effetti, la stessa Corte di Strasburgo ha escluso che l’incriminazione dell’assistenza al suicidio violi il diritto alla vita privata di una persona affetta da una patologia degenerativa del sistema nervoso in stato avanzato, riconoscendo un ampio margine di apprezzamento a ciascuno Stato nel bilanciamento tra tale diritto e la tutela della vita umana.

Tuttavia, la Consulta ha precisato che la nozione di trattamenti di sostegno vitale deve essere interpretata dal servizio sanitario nazionale e dai giudici comuni in conformità alla ratio della sentenza n. 242 del 2019.

I principi del 2019

Questa sentenza si basa sul riconoscimento del diritto fondamentale del paziente a rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e di invasività. La nozione include quindi anche procedure – quali, ad esempio, l’evacuazione manuale, l’inserimento di cateteri o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali – normalmente compiute da personale sanitario, ma che possono essere apprese anche da familiari o “caregivers” che assistono il paziente, sempre che la loro interruzione determini prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo.

La Corte ha inoltre precisato che, ai fini dell’accesso al suicidio assistito, non vi può essere distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può chiedere l’interruzione, e quella del paziente che non vi è ancora sottoposto, ma ha ormai necessità di tali trattamenti per sostenere le sue funzioni vitali. Dal momento che anche in questa situazione il paziente può legittimamente rifiutare il trattamento, egli si trova già nelle condizioni indicate dalla sentenza n. 242 del 2019.

D’altra parte, la Corte ha riaffermato la necessità del puntuale rispetto delle condizioni procedurali fissate dalla sentenza n. 242 del 2019. È dunque necessario, per tutti i fatti successivi al 2019, che le condizioni e le modalità di esecuzione dell’aiuto al suicidio siano verificate da strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale nell’ambito della «procedura medicalizzata» di cui alla legge n. 219 del 2017, previo parere del comitato etico territorialmente competente, senza che possa venire in rilievo l’ipotetica equivalenza di procedure alternative in concreto seguite. Resta naturalmente impregiudicata la necessità di un attento accertamento, da parte del giudice penale, di tutti i requisiti del reato, compreso l’elemento soggettivo.

Auspicio intervento legislativo

Infine, la Corte ha espresso il forte auspicio che “il legislatore e il servizio sanitario nazionale assicurino concreta e puntuale attuazione ai principi fissati dalla propria precedente sentenza, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina, nel rispetto dei principi oggi richiamati”. La consulta ha, quindi, ribadito “lo stringente appello, già formulato in precedenti occasioni, affinché sia garantita a tutti i pazienti una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 38 del 2010“.

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avvocati domande bandi assistenza

Avvocati: al via le domande per i bandi assistenza Cassa Forense ha pubblicato le domande di partecipazione per i bandi assistenza 8, 9, 12, 14 e 15 del 2024

Domande bandi Cassa Forense

Al via le domande per partecipare ai bandi assistenza di Cassa Forense. L’ente previdenziale degli avvocati, infatti, ha pubblicato le domande di partecipazione a diversi bandi indetti per l’anno 2024, sia a sostegno della professione che della famiglia.

Nello specifico, le domande di partecipazione sono aperte a far data dal 16 luglio per i seguenti bandi:

Bando n. 8/2024

per l’assegnazione di contributi ai fini dell’organizzazione degli studi – Persone Fisiche (art. 3 lett. a2 Reg. Assistenza, prestazioni a sostegno della professione), con termine di scadenza per l’invio della domanda al 30/09/2024;

Bando n. 9/2024

per l’assegnazione di contributi ai fini dell’organizzazione degli studi – Persone Giuridiche (art. 3 lett. a2 Reg. Assistenza, prestazioni a sostegno della professione), con termine di scadenza per l’invio della domanda al 30/09/2024;

Bando n. 12/2024

per l’assegnazione di contributi per famiglie numerose (art. 10 lett. d Reg. Assistenza, prestazioni a sostegno della famiglia), con termine di scadenza per l’invio della domanda al 15/10/2024;

Bando n. 14/2024

per l’assegnazione di contributi in favore per favorire l’esercizio della professione da parte di iscritti con disabilità (art. 3 lett. a7 Reg. Assistenza, prestazioni a sostegno della professione), con termine di scadenza per l’invio della domanda al 30/09/2024;

Bando n. 15/2024

per l’assegnazione di contributi per attrezzare una sala video conferenze nello studio legale (art. 3 lett. a2 Reg. Assistenza, prestazioni a sostegno della professione), con termine di scadenza per l’invio della domanda al 30/09/2024.

Come fare domanda

Tali domande potranno essere presentate esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line attivata nell’area riservata del sito internet della Cassa.

È possibile consultare il testo integrale dei bandi nell’apposita area dedicata  del sito internet della Cassa.

Leggi anche Cassa Forense: pubblicati 15 bandi assistenziali 2024