giurista risponde

Nullità compravendita per mancanza di titolo abilitativo Ai fini della validità della compravendita immobiliare e della conseguente commerciabilità del bene immobile, la nullità comminata dall’art. 40, comma 2, L. 47/1985 opera solo in caso di mancanza degli estremi del titolo abilitativo o anche nel caso di difformità della costruzione?

Quesito con risposta a cura di Carolina Giorgi, Corina Torraco e Incoronata Monopoli

 

Ai fini della validità della compravendita immobiliare, la nullità comminata dal D.P.R. 380/2001, art. 46, e dalla L. 47/1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell’ambito dell’art. 1418, comma 3, c.c. di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ed atti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile proprio a quell’immobile; in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. – Cass. II, 17 ottobre 2022, n. 30425.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha richiamato i principi espressi dalle S.U. 8230/2019 in cui, nell’affrontare il tema della rilevanza, ai fini della validità della compravendita immobiliare, dei profili attinenti alla regolarità urbanistica del bene oggetto del contratto, sono pervenute a una nozione testuale, e non virtuale, di nullità negoziale, dichiarando applicabile l’art. 1418, comma 3, c.c. Per l’effetto, si è dunque esclusa l’esistenza di una norma imperativa, rilevante quale nullità virtuale, e di un generale divieto di stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili abusivi al fine di renderli giuridicamente non utilizzabili. Tali principi risultano altresì applicabili nel caso di costruzione iniziata anteriormente al 1° settembre 1967, per i quali la L. 47/1985, art. 40, comma 2, prevede, in luogo della menzione in atto degli estremi della concessione, la dichiarazione da parte del proprietario o altro avente titolo, nella forma sostitutiva dell’atto notorio, attestante che l’opera risulta iniziata in data anteriore. In presenza di tale dichiarazione, la nullità comminata dalla legge urbanistica può ritenersi esistente solo nel caso in cui tale dichiarazione non risulti riferibile all’immobile oggetto dell’atto traslativo ovvero che quanto dichiarato non corrisponda alla realtà. Sussistendo tale dichiarazione nell’atto di compravendita (come nel caso di specie), restano irrilevanti, sotto il profilo della validità dell’atto, eventuali difformità del bene, rispetto allo stato di fatto originario, che non incidano sulla riferibilità ad esso della dichiarazione sostitutiva, difformità che potranno produrre le loro conseguenze unicamente sul terreno della responsabilità contrattuale.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass. S.U. 22 marzo 2019, n. 8230
Difformi:      Cass. II, 17 ottobre 2013, n. 23591
giurista risponde

Usufrutto e contributi condominiali Ove un’unità immobiliare sia oggetto di diritto di usufrutto, qual è il soggetto passivamente legittimato in caso di azione giudiziale dell’amministratore per il recupero dei contributi condominiali? E come vengono ripartite le spese tra nudo proprietario ed usufruttuario?

Quesito con risposta a cura di Carolina Giorgi, Corina Torraco e Incoronata Monopoli

 

In caso di azione giudiziale dell’amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare, è passivamente legittimato l’effettivo condomino, e cioè il proprietario o il titolare di altro diritto reale su detta unità (e non anche chi possa apparire tale), poggiando la responsabilità “pro quota” dei condomini sul collegamento tra il debito e l’appartenenza del diritto reale condominiale, emergente dalla trascrizione nei registri immobiliari. – Cass. 19 ottobre 2022, n. 30877.

Invero, le obbligazioni condominiali si considerano obbligazioni propter rem, in quanto originano dalla contitolarità del diritto sulle cose, sugli impianti e sui servizi comuni. Per tale ragione, l’amministratore di condominio, al fine di ottenere il pagamento della quota per spese comuni, ha l’onere di controllare preventivamente i registri immobiliari per accertare la titolarità della proprietà, non potendo trovare applicazione, in questo caso, l’apparentia iuris.

Il principio dell’apparenza, infatti, si applica solo quando sussistono uno stato di fatto difforme rispetto a quello di diritto, e un errore scusabile del terzo in buona fede circa la corrispondenza del primo al secondo; inoltre, l’apparenza rileva giuridicamente al solo fine di individuare il titolare di un diritto e non anche per fondare una pretesa di adempimento nei confronti di chi non sia debitore. Ne deriva che in caso di unità immobiliare oggetto di diritto di usufrutto, sarà legittimato passivo, in caso di azione giudiziale da parte dell’amministratore, il nudo proprietario; l’ente di gestione condominiale non può, infatti, addurre di essere incolpevolmente ignaro della reale titolarità del diritto dominicale sull’appartamento, avendo l’usufruttuario in precedenza provveduto al pagamento degli oneri condominiali, senza mai aver informato l’amministratore della sua posizione di diritto.

Quanto al riparto delle spese, essendo i fatti di specie antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 67, ultimo comma, disp. att. c.c. (introdotto dalla legge di riforma del condominio 220/2012) che, com’è noto, prevede la solidarietà passiva nei confronti del condominio tra proprietario ed usufruttuario, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1004 e 1005 c.c. per cui il titolare dell’usufrutto risponde delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre sono a carico del nudo proprietario le spese per le riparazioni straordinarie. Ne consegue che l’assemblea deve ripartire le spese tra nudo proprietario e usufruttuario in base alla loro funzione e al loro fondamento, ed altrimenti spettando all’amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere i contributi, secondo la loro natura, ai diversi soggetti obbligati. Qualora i fatti, invece, siano successivi all’entrata in vigore della riforma, gli artt. 1004 e 1005 c.c. trovano applicazione solo nei rapporti interni tra proprietario ed usufruttuario, mentre nei confronti del condominio l’operatività dell’art. 67, ultimo comma, disp. att. c.c. fa si che ciascuno di essi possa, indifferentemente essere chiamato a rispondere per l’intero degli oneri condominiali.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:
Cass. S.U. 8 aprile 2002, n. 5035; Cass. II, 3 agosto 2007, n. 17039;
Cass. II, 25 gennaio 2007, n. 1627; Cass. VI, 9 ottobre 2017, n. 23621
detenuto pacemaker

Malato e con pacemaker: resta in carcere Per la Cassazione, il detenuto in precarie condizioni di salute e con pacemaker può restare in carcere. Rileva anche la pericolosità sociale data la condanna per reati sessuali

Gravi motivi di salute e detenzione carceraria

Resta in carcere il detenuto anche se in precarie condizioni di salute e con pacemaker. Così la prima sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 3332-2024, ha respinto il ricorso di un uomo condannato ad 8 anni di carcere per reati di natura sessuale.

Nella vicenda, il tribunale di sorveglianza di Palermo respingeva l’istanza di differimento facoltativo della pena per grave infermità, anche nelle forme della detenzione domiciliare, visti i gravi motivi di salute del detenuto affetto da ipertensione con impianto di pacemaker e in attesa di ricovero per sospetta fibrosi polmonare.

Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che le condizioni di salute dell’uomo non integrassero gli estremi di gravità tali da comportare l’incompatibilità con il regime carcerario, in quanto le esigenze diagnostiche e terapeutiche del condannato erano gestibili anche in regime detentivo.

Da qui il ricorso in Cassazione, in cui la difesa ribadiva l’incompatibilità delle condizioni di salute dell’uomo ormai anziano, e peraltro di recente sottoposto ad intervento chirurgico, con la detenzione carceraria.

Per gli Ermellini, però, il ricorso è infondato e va respinto.

Bilanciamento interesse condannato e sicurezza collettività

In punto di diritto, affermano i giudici della S.C., “la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini dell’accoglimento di un’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un’incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l’infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Nobile, Rv. 276413)”. È necessario però, proseguono dal Palazzaccio, che “la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre ni pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (cfr. Cass. n. 17947/2004).

La decisione

Nella fattispecie, la valutazione negativa, alla quale è giunta l’impugnata ordinanza, non è censurabile in sede di legittimità e, peraltro, concludono dalla S.C. rigettando il ricorso, risulta coerente con quanto richiede la giurisprudenza, “sia sotto il profilo della compiuta valutazione delle condizioni di salute dell’istante in rapporto alle potenzialità di cura offerte dal carcere in cui questi è ristretto”, sia con riguardo al profilo del “bilanciamento tra li diritto alla salute del condannato e le esigenze di sicurezza della collettività, evidenziando la cospicua pericolosità sociale del detenuto in espiazione di una condanna per gravi delitti di natura sessuale”.

Allegati

giurista risponde

Algoritmo e motivazione provvedimento amministrativo Il ricorso all’algoritmo all’interno del procedimento amministrativo implica il rispetto dell’obbligo di motivazione del provvedimento ex art. 3, L. 241/1990?

Quesito con risposta a cura di Ilenia Grasso

 

Il ricorso all’algoritmo all’interno del procedimento amministrativo non può mai comportare un abbassamento del livello delle tutele procedimentali e in particolare dell’obbligo di motivazione del provvedimento ex art. 3, L. 241/1990, il quale, al contrario, in questi casi appare rafforzato.

Il processo automatizzato deve essere reso non solo conoscibile nei suoi aspetti tecnici, ma anche comprensibile, mediante una spiegazione che lo traduca nella “regola giuridica” ad esso sottesa, così rendendolo intellegibile ai suoi destinatari. Ciò al fine di consentire, da un lato, il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto inciso dal provvedimento, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost., e dall’altro, il pieno sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo. – TAR Napoli, sez. VII, 14 novembre 2022, n. 7003.

 

I Giudici ribadiscono che il tema dell’ammissibilità e dei limiti del ricorso alla c.d. decisione algoritmica già da alcuni anni viene affrontata dalla giurisprudenza amministrativa, in ragione del sempre più frequente ricorso allo strumento algoritmico all’interno dei procedimenti amministrativi, soprattutto se caratterizzati da procedure seriali o standardizzate dove occorre gestire un numero notevole di istanze, per la cui elaborazione l’impiego dello strumento algoritmico consente una maggiore velocità ed efficienza.

Si ribadisce, inoltre, l’utilità dello strumento che, applicato alla scelta amministrativa, porta sempre ad un risultato imparziale, senza che alcun margine di soggettività.

L’algoritmo consiste, infatti, in una sequenza finita e ordinata di operazioni elementari e chiare di calcolo che permettono di risolvere, in maniera determinata, un problema.

La prospettiva, dunque, non è solo quella della semplificazione ma anche quella della buona amministrazione; alle tecnologie si guarda non solo in vista del miglioramento del processo decisionale ma anche della qualità della decisione.

Ciò premesso, il TAR ricorda che è sempre necessario controbilanciare le spinte semplificatorie ed acceleratorie con la garanzia di un constante controllo umano del procedimento al fine di verificare a monte l’esattezza dei dati da elaborare.

Si richiama a tal riguardo quanto già ha avuto modo di precisare il Consiglio di Stato sul tema, chiarendo che il ricorso alla funzione algoritmica all’interno del procedimento amministrativo non è vietato di per sé, neppure in relazione ai procedimenti caratterizzati da discrezionalità, anche tecnica, a condizione che si rispettino determinati requisiti, derivanti sia dai principi di diritto interno che dalle norme del diritto europeo.

Ne deriva che il ricorso all’algoritmo, in funzione integrativa e servente della decisione umana, ovvero anche in funzione parzialmente decisionale nei procedimenti a basso tasso di discrezionalità, non può mai comportare un abbassamento del livello delle tutele garantite dalla legge sul procedimento amministrativo, ed in particolare di quelle sulla individuazione del responsabile del procedimento, sull’obbligo di motivazione, sulle garanzie partecipative, e sulla cd. non esclusività della decisione algoritmica.

Tra le indicate garanzie assume primaria importanza il rispetto del principio di trasparenza, che, com’è noto, trova un immediato corollario nell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi ex art. 3, L. 241/90 e che non può essere soppresso né ridotto sol per la presenza di un algoritmo all’interno dell’iter procedimentale.

Invero, il fatto che il provvedimento venga emanato sulla scorta di una complessa operazione di calcolo produce l’opposto effetto di rafforzare, per certi versi, l’obbligo motivazionale in capo all’Amministrazione, la quale dovrà rendere la propria decisione finale non solo conoscibile, ma anche comprensibile.

Occorre spostare l’attenzione a monte, sulla costruzione dell’algoritmo, su come i parametri dell’algoritmo vengono scelti e come si combinano tra loro e ancor prima su come i termini assunti quale parametro siano stati realizzati.

La questione dell’individuazione dei termini da assumersi per la costruzione dell’algoritmo indica il momento in cui si opera la scelta caratterizzata da discrezionalità, sì che a queste fasi preliminari alla nascita dell’algoritmo devono essere anticipate le garanzie che devono accompagnare ogni scelta dell’amministrazione.

Fondamentale è a tal fine la garanzia di trasparenza, volte ad assicurare la conoscibilità della costruzione dell’algoritmo, anche, eventualmente, in funzione del sindacato sull’atto adottato sulla base dello stesso.

Tale conoscibilità dell’algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti.

Dunque, il rispetto del principio di trasparenza impone un indefettibile obbligo motivazione a carico della pubblica amministrazione, che si declina nella conoscibilità e nella comprensibilità del meccanismo algoritmico utilizzato, al fine di consentire, da un lato, il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto inciso dal provvedimento, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost., dall’altro, il pieno sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo.

Altro principio, affermato in sede europea, è quello di non esclusività della decisione algoritmica (art. 22 GDPR), il quale attribuisce al destinatario degli effetti giuridici di una decisione automatizzata il diritto a che tale decisione non sia basata unicamente sul processo automatizzato, affidando al funzionario responsabile il compito di controllare, e quindi validare o, al contrario, smentire la decisione automatica.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881;
Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, nn. 8472 e 8473;
Id., 8 aprile 2019, n. 2270; TAR Lazio, sez. IIIbis, 19 aprile 2019, n. 5139
giurista risponde

Attività amministrativa: quale prova per il risarcimento Che tipo di prova richiede la domanda risarcitoria derivante da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa?

Quesito con risposta a cura di Ilenia Grasso

 

Ai sensi dell’art. 1223 c.c. sono risarcibili i soli pregiudizi patrimoniali che siano conseguenza diretta e immediata dell’evento sul piano della causalità giuridica, con ciò dovendosi escludere il risarcimento di quei danni rispetto ai quali il fatto illecito non si pone in rapporto di necessità o regolarità causale, ma ne costituisce una semplice occasione non determinante del loro verificarsi.

Tali pregiudizi devono essere allegati e provati dal danneggiato poiché nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo, sancito in generale dall’art. 2697, primo comma, c.c. opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. – Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2022, n. 10092.

 

Il Consiglio di Stato ricorda che, per consolidata giurisprudenza, la prova dell’ esistenza del danno da parte del danneggiato deve essere rigorosa e in particolare si evidenzia che: “a) in relazione al danno-conseguenza si pone la questione di individuare e quantificare i danni derivanti dalla lesione dell’interesse legittimo, ovvero, i pregiudizi patrimoniali da reintegrare per equivalente monetario, che siano conseguenza diretta e immediate dell’evento sul piano della causalità giuridica; b) il danno-conseguenza è disciplinato con carattere di generalità sia per la responsabilità da inadempimento contrattuale che da fatto illecito (in virtù dell’art. 2056 c.c.) dagli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile; c) una volta ricondotta la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi al principio del neminem laedere positivizzato nell’art. 2043 cod. civ., deve escludersi che, nella individuazione e quantificazione del danno, possa operare il limite rappresentato dalla sua prevedibilità, invece operante solo per la responsabilità da inadempimento ex art. 1225 cod. civ., con l’eccezione del caso di dolo; d) ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., richiamato dall’art. 2056 cod. civ., il risarcimento del danno comprende la perdita subita dal creditore (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante) «in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta», con ciò dovendosi escludere il risarcimento di quei danni rispetto ai quali il fatto illecito non si pone in rapporto di necessità o regolarità causale, ma ne costituisce una semplice occasione non determinante del loro verificarsi; e) in questo ambito, resta fermo l’onere di allegazione e prova da parte del danneggiato (artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a.), poiché nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo sancito in generale dall’art. 2697, primo comma, c.c. opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.); f) la valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità – o di estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno; g) le parti non possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente tecnico d’ufficio”.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cons. Stato, Ad. Plen., 23 aprile 2021, n. 7
giurista risponde

Notifica avvocatura dello Stato e patrocinio La notifica effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ad un ente nei cui confronti opera non il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato deve ritenersi nulla o inesistente?

Quesito con risposta a cura di Ilenia Grasso

 

La notifica effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ad un ente nei cui confronti opera non il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato è nulla e non inesistente.

La nullità della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado comporta, in appello, la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., attesa la possibilità di rinnovare la notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., come riscritto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 148 del 2021. – Cons. Stato, Sez. VII, 17 novembre 2022, n. 10111. 

Ha chiarito il Consiglio di Stato che, agli enti pubblici autonomi, nei cui confronti opera non il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, bensì quello facoltativo o autorizzato, sono inapplicabili le regole del foro dello Stato (art. 25 c.p.c.) e della domiciliazione presso l’Avvocatura dello Stato ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (art. 144 c.p.c.), previsti appunto per le sole amministrazioni dello Stato.

Deve quindi essere considerata affetta da nullità la notifica del ricorso ad una Università, ove effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

A fronte di una notifica nulla, il vizio di nullità riscontrato può ritenersi sanato non già fornendo la prova dell’avvenuta conoscenza, comunque, dell’atto, bensì con la costituzione in giudizio della parte convenuta o intimata.

La tardiva costituzione processuale di colui il quale lamenti di non avere regolarmente ricevuto la comunicazione dell’atto introduttivo del giudizio, infatti, se, da un lato, sana il vizio di notifica ai sensi dell’art.156, comma 3, c.p.c. (a fronte della paventata volontà del convenuto di partecipare al processo e della desumibile prova di avvenuto raggiungimento dello scopo dell’attività di notifica espletata), dall’altro, legittima la rimessione in termini, ove chiesta, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa mediante il riconoscimento della facoltà di compiere tutte quelle attività processuali che sarebbero formalmente precluse dalle decadenze, nelle more, maturate, senza colpa, a carico dell’interessato.

Quanto alla qualificazione del vizio inficiante il procedimento di notifica i Giudici chiariscono le differenze tra nullità e inesistenza e le relative conseguenze.

Qualora, infatti, la notificazione del ricorso introduttivo si ritenesse inesistente, il giudizio si concluderebbe con la declaratoria di inammissibilità non essendo applicabile la disciplina contemplata dall’art. 44, comma 4, c.p.a. in quanto concernente i (diversi) casi di nullità e non anche quelli di inesistenza della notifica.

Diversamente, qualora si propendesse per la tesi della nullità, il giudizio andrebbe rimesso al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., essendo possibile la rinnovazione della notificazione in conformità alla disciplina prevista dall’art. 44, comma 4, cit., così come censurata dalla Corte Costituzionale con la sent. 148/2021.

Ciò premesso, richiamando la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione formatasi in tema di notificazione degli atti processuali, si precisa che: “L’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. A tali fini, il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto ed i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto (Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2018, n. 2462)”.

Alla stregua del richiamato indirizzo giurisprudenziale, la notificazione non può, dunque, essere ritenuta inesistente, qualora il procedimento di notifica si sia comunque perfezionato, configurandosi eventuali difformità rispetto al modello tipizzato dal legislatore ipotesi di nullità processuale, suscettibili di sanatoria, in via retroattiva, per effetto della costituzione della parte intimata.

Nello specifico caso esaminato, si conclude, pertanto, per la qualificazione del vizio inficiante la notifica del ricorso come nullità, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., attesa la possibilità di rinnovare la notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., come riscritto dalla Corte costituzionale.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2020, n. 5484;
Cons. Stato, sez. IV, 18 settembre 2019, n. 6231;
Cass. civ., sez. VI, ord. 9 febbraio 2018, n. 3240;
Cass. civ. sez. V, 15 marzo 2017, n. 6678;
Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2015, n. 1778;
Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2014, n. 5046
giurista risponde

Accesso agli atti ed esame della PA A fronte di un’istanza di accesso presentata ai sensi dell’art. 22, L. 241/1990, l’Amministrazione deve esaminarla anche con riferimento alla disciplina dell’accesso civico generalizzato?

Quesito con risposta a cura di Ilenia Grasso

 

Qualora l’interessato abbia fatto inequivoco riferimento alla disciplina dell’accesso oggetto della L. 241/1990, l’Amministrazione deve esaminare l’istanza unicamente sotto i profili dettati da tale ultima legge e non anche con riferimento all’accesso civico generalizzato.

In caso di mancata risposta dell’Amministrazione sull’istanza di accesso ai sensi della L. 241/1990 si forma, pertanto, il silenzio diniego, che l’interessato ha l’onere di impugnare entro il termine di decadenza, non potendo proporre l’azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. – Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2022, n. 10275.

I Giudici ricordano che, qualora nella presentazione di un’istanza di accesso si sia fatto inequivoco riferimento alla disciplina dell’accesso documentale ex art. 22, L. 241/1990, l’Amministrazione destinataria della richiesta non è tenuta a valutare anche la sussistenza dei presupposti legittimanti l’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013.

Come già chiarito dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del 2 aprile 2020, n. 10, solo nel caso in cui alla Pubblica Amministrazione sia rivolta un’istanza di accesso a documenti amministrativi che sia formulata in modo generico (ossia senza riferimento all’accesso c.d. tradizionale oppure all’accesso civico generalizzato) ovvero che contempli il richiamo di entrambi i predetti istituti (c.d. istanza cumulativa), questa ha il potere-dovere di esaminarla nella sua interezza e, dunque, anche con riferimento alla disciplina dell’accesso civico generalizzato.

Tale regola non deve, invece, essere seguita nel caso in cui l’interessato abbia fatto inequivoco riferimento alla disciplina dell’accesso oggetto della L. 241/1990: in tale ipotesi l’istanza dovrà essere esaminata unicamente sotto i profili dettati da tale ultima legge e non anche con riferimento all’accesso civico generalizzato.

Da tale premessa i Giudici fanno discendere, quale logica conseguenza, l’impossibilità per chi abbia formulato un’istanza di accesso documentale di azionare il rimedio di cui all’art. 117 c.p.a.

E infatti, il silenzio formatosi a fronte di un’istanza di accesso documentale, essendo un’ipotesi di silenzio-diniego, deve essere eventualmente impugnato con le forme e nei termini di cui all’art. 116 c.p.a.

Infine, si osserva che l’accesso chiesto da un’impresa per la difesa dei propri interessi in giudizio, in relazione ai procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti a suo carico diretti a verificare eventuali impatti dell’attività gestita sulle matrici ambientali circostanti, non può essere qualificato come accesso alle informazioni ambientali di cui all’art. 1, D.Lgs. 195/2005.

Quest’ultimo, infatti, è finalizzato a far conoscere al pubblico e quindi alla collettività le informazioni che riguardano l’ambiente in un’ottica di trasparenza e di massima diffusione.

La ratio che lo caratterizza è, quindi, garantire un controllo diffuso sulla qualità dell’ambiente, circostanza che non si ravvisa a fronte di una richiesta espressamente finalizzata alla difesa degli interessi dell’impresa istante.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 10; CGARS, 9 giugno 2021, n. 122;
Cons. Stato, Sez. VI, ord., 13 aprile 2021, n. 3006
bonus casa

Bonus casa Quali sono, che caratteristiche hanno e come si ottengono i bonus casa confermati dal legislatore anche per il 2024

Bonus casa 50%

Il bonus casa del 50% è previsto fino al 31 dicembre 2024 per spese sostenute fino al limite massimo di  96.000 euro per determinati interventi agevolati.

A partire dal 1° gennaio 2025 il bonus verrà applicato nel rispetto dei suoi parametri originari, ossia nella misura percentuale del 36% per importi non superiori a 48.000 euro.

Il bonus consiste in una detrazione Irpef spalmata su 10 quote annuali dello stesso importo nella misura percentuale prevista del 50% per tutto il 2024 e poi del 36% nei limiti di spesa sopra indicati.

Gli interventi agevolati (art. 16-bis, d.P.R. n. 917/1986 TUIR e art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013) che beneficiano della detrazione sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione sulle parti comuni degli edifici condominiali. Beneficiano del bonus gli stessi interventi, se effettuati su unità immobiliari singole di ogni categoria catastale e sulle loro pertinenze. Rientrano nella detrazione anche le opere di ricostruzione e ripristino di immobili danneggiati da determinati eventi calamitosi, l’eliminazione delle barriere architettoniche attraverso l’installazione di ascensori e montacarichi, determinate opere finalizzate al risparmio energetico, misure antisismiche e interventi di bonifica dall’amianto.

Ecobonus

Questa detrazione fiscale è nata per incentivare la realizzazione delle opere finalizzate a autoprodurre energia e ridurre i consumi energetici (isolamento termico delle parti comuni, sostituzione degli impianti termici). I riferimenti normativi della misura sono l’art. 1, co. 344–347, L. n. 296/2006 e l’art. 14, D.L. n. 63/2013.

Il bonus consiste in una detrazione, la cui aliquota percentuale varia in base all’opera realizzata e agli importi limite di spesa previsti  per le varie opere, da ripartire in 10 quote annuali dello stesso importo per spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

C’à ad esempio la detrazione minima del 50% per la sostituzione di serramenti e infissi per una spesa massima di 60.000 euro, così come la detrazione del 65% per l’acquisto e la posa di microgeneratori che vanno a sostituire gli impianti esistenti per importi di spesa fino a 100.000 euro.

Sismabonus

Il sisma bonus contemplato dall’art. 16, co. 1-bis-1-septies, D.L. n. 63/2013 è previsto per incentivare il miglioramento strutturale degli edifici attraverso la realizzazione di opere antisismiche e di interventi destinati alla messa in sicurezza statica che richiedono l’asseveramento di un tecnico abilitato.

Il limite di spesa per il quale è prevista la detrazione è lo stesso del bonus casa di 96.000 euro, ma le percentuali di detrazione variano in base all’opera e al passaggio di classe raggiunto grazie all’intervento sismico. Ad esempio la percentuale di detrazione è del 50% se le opere non determinano alcuna riduzione di classe, salgono invece all’85% se le opere vengono affidate a un’impresa che attraverso interventi di demolizione e successiva ricostruzione realizzano un miglioramento sismico di due classi.

Ecosismabonus

Questa particolare detrazione, contemplata dall’art. 14, co. 2-quater.1, D.L. n. 63/2013 è stata introdotta per favorire le opere sulle parti comuni dei condomini compresi all’interno delle aree sismiche 1, 2 e 3 e attuarne la contestuale riqualificazione energetica.

Due le detrazioni previste: dell’80% se le opere riducono il rischio di una classe, dell’85% se la riduzione è di due classi. Come per gli altri bonus la detrazione viene distribuita in dieci anni e il limite di spesa massimo è di 136.000 euro da moltiplicare per ogni edificio.

Bonus barriere architettoniche

Questo bonus, previsto dall’art. 119-ter, D.L. n. 34/2020 e modificato nel 2023, riguarda l’eliminazione delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione di opere specifiche come  scale, ascensori, servoscale, piattaforme elevatrici e rampe.

La detrazione prevista è del 75% su importi di spesa che variano in base al tipo di edificio per il quale viene sostenuta:

  • fino a 30.000 euro per ogni unità immobiliare compresa in edifici formati da più di otto unità;
  • fino a 40.000 euro per ogni unità immobiliare parte di edifici composti da due a otto unità;
  • fino a 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità parti di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Bonus mobili

Il bonus mobili è contemplato e regolato dall’art. 16, co. 2, D.L. n. 63/2013 e consiste in una detrazione del 50% in favore dei soggetti che possono fruire del bonus casa. L’agevolazione è prevista per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici.

Per il 2024 la detrazione è riconosciuta nella percentuale del 50% su una spesa massima di 5.000 euro per ogni unità ristrutturata.

Bonus verde

Il bonus verde, di cui all’art. 1, comma 12, L. n. 205/2017, per tutto il 2024 permetterà ai contribuenti di beneficiare di una detrazione del 36% su un importo massimo di spesa di 5000 euro sostenuta per sistemare a verde le aree scoperte di edifici privati e di unità immobiliari e per costruire pozzi, impianti di irrigazione e per realizzare coperture a verde e giardini pensili.

parcheggio fuori dalle strisce

Parcheggio fuori dalle strisce: scatta la multa La Cassazione ricorda che l'art. 157, comma V del Codice della Strada dispone che, nelle aree di sosta all'uopo predisposte, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica

Parcheggio fuori dalle strisce

Multato chi parcheggia fuori dalle strisce. Lo ha confermato la seconda sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 4040-2024, rigettando il ricorso di un automobilista sanzionato per aver parcheggiato il proprio veicolo fuori dagli appositi stalli, in violazione dell’art. 157 CdS, comma 5.

L’uomo si rivolgeva al Palazzaccio ritenendo che nello spazio in cui aveva parcheggiato il proprio veicolo non vi erano segnaletiche orizzontali, tracciate soltanto sul lato della piazzetta, “sì da non costituire ostacolo per alcun genere di transito”. Per cui, la decisione del tribunale, a suo dire, era “contraria al principio secondo cui la sosta degli autoveicoli è libera al di fuori degli stalli”.

Ma gli Ermellini ritengono la tesi infondata.

Art. 157, comma V, Codice della Strada

Richiamando i principi di recente affermati, infatti, ribadiscono che “l’art. 157, comma V del Codice della Strada dispone che, nelle aree di sosta all’uopo predisposte, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica. La norma presuppone che la violazione sia stata consumata in zona ove la sosta è consentita ma solo con le modalità regolate dalla segnaletica. In tal senso, l’art.351 comma 2 del regolamento di esecuzione prescrive che, nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio mezzo nello spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui” (cfr. Cass. n. 6930/2023).

Nel caso di specie, il tribunale ha accertato che il furgone del ricorrente era stato parcheggiato al di fuori della segnaletica orizzontale ma nella stessa piazza ove erano presenti, in diversi punti, segnali orizzontali, sicchè il parcheggio era avvenuto in prossimità degli stalli contrassegnati.

“La presenza degli stalli – concludono dalla S.C. rigettando il ricorso – non consentiva, quindi, il posizionamento del veicolo all’interno della piazza se non negli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale e non irregolarmente all’interno dell’area di sosta e a pochi metri dagli stalli e, dunque, in violazione dell’art. 157 C.d.S, comma 5″.

Allegati

Art. 187 C.d.S.

Art. 187 C.d.S. giurisprudenza Guida in stato di alterazione psicofisica causata dall’assunzione di sostanze stupefacenti: analisi dell’articolo 187 C.d.S. e giurisprudenza

Cosa prevede l’art. 187 C.d.S.

L’articolo 187 del Codice della Strada contempla e punisce il reato di guida in stato di alterazione psico fisica causato dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Le pene base previste per questo reato sono l’ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro e l’arresto che va da sei mesi fino a un anno.

A queste sanzioni penali si affianca sempre quella di natura amministrativa che prevede la sospensione della patente per un periodo che varia da uno a due anni.

Se il soggetto che commette il reato guida il veicolo di un’altra persona, che non ha nulla a che fare con il reato commesso, allora la durata di sospensione della patente viene raddoppiato, pertanto la stessa varierà da due a quattro anni.

La sentenza di condanna comporta sempre anche la confisca del veicolo con cui il responsabile ha commesso il reato, a meno che il mezzo non appartenga a una terza persona.

La patente invece viene sempre revocata quando a commettere il resto è il conducente di veicoli particolari, come gli autobus per esempio.

Le pene base sono raddoppiate se chi guida in tale stato di alterazione provoca un incidente stradale. In questo caso, salvo eccezioni, è prevista la revoca della patente.

La pena dell’ammenda viene invece aumentata da 1/3 alla 1/2 se il reato viene commesso tra le ore 22.00 e prima delle 7.00 del mattino.

Gli Organi della Polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti, purché non invasivi e rispettosi della riservatezza, anche avvalendosi di apparecchiature specifiche.

L’esito positivo di questi test legittima la richiesta di sottoporre i conducenti ad accertamenti ulteriori e più approfonditi di natura clinico tossicologica, che possono essere eseguiti anche presso strutture sanitarie fisse, se non è possibile eseguire diversamente il prelievo o se il conducente si oppone.

Effettuati i test le strutture sanitarie rilasciano apposita certificazione. Copia del refero viene trasmessa al prefetto del luogo in cui la violazione è stata commessa. Il conducente viene quindi sottoposto a visita medica e la patente viene sospesa in via cautelare.

La sanzione della pena detentiva irrogata può essere sostituita con il decreto penale di condanna o con il lavoro di pubblico utilità, il cui svolgimento effettivo viene verificato dall’ufficio locale di esecuzione penale. L’esito positivo del lavoro di pubblica utilità comporta l’estinzione del reato e la riduzione alla metà della durata della sospensione della patente e la revoca della confisca.

Qualora invece il lavoro di pubblica utilità non venga svolto in base agli obblighi che comporta, il giudice, su richiesta, può disporre la revoca della pena sostitutiva con quella prevista in origine, così come sospendere la patente e confiscare il veicolo, come previsto in origine.

Giurisprudenza della Cassazione sull’art. 187  C.d.S.

La norma analizzata si presenta complessa e strutturata. Tanti gli spetti giuridici che hanno richiesto chiarimenti da parte della giurisprudenza. Si riportano per questa ragione le massime di alcune recenti sentenze su alcuni degli aspetti più significativi della norma.

Cassazione 4606/2023: prova dello stato di alterazione

Affinché si configuri il reato contravvenzionale di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti   “lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica”. Il giudice può desumerla infatti anche   dagli accertamenti biologici capaci di dimostrare la precedente assunzione dello stupefacente, “unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificatoNel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente ritenuto sufficiente, per accertare l’assunzione di cannabinoidi “il riscontro dell’analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish”. 

Cassazione n. 40842/2023: consenso agli esami del sangue

In relazione al consenso all’esame ematico, la Cassazione rileva che i giudici territorialmente competenti abbiano applicato correttamente al caso di specie, principi consolidati per l’accertamento del tasso alcolemico,, ossia che il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso dell’interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento”. 

Cassazione n. 31247/2023: violazione degli obblighi del lavoro di pubblica utilità

La Cassazione chiarisce che se il comportamento del condannato inadempiente che tuttavia non si è sottratto completamente al lavoro di pubblica utilità “ma ne abbia violato gli obblighi dopo una prima fase esecutiva caratterizzata da svolgimento regolare” comporta:

  • l’applicazione della sanzione penale per il reato commesso ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. n. 274/2000;
  • il prolungamento della durata della pena originaria che è stata sostituita per effetto della revoca. Al fine di scongiurare un inasprimento senza motivo del trattamento punitivo, in contrasto con la finalità rieducativa del reo a cui tende anche il lavoro di pubblica utilità occorre applicare il seguente principio di diritto: “l’inosservanza degli obblighi inerenti il lavoro di pubblica utilità può comportarne la revoca, ma l’adozione di tale provvedimento impone al giudice, quanto agli effetti della revoca stessa, di tener conto del periodo di lavoro espletato sino al momento della commessa trasgressione e, previa effettuazione del ragguaglio dei giorni di lavoro non prestato con la pena detentiva sostituita secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 58, di scomputarlo dalla restante pena ancora da eseguire nelle forme ordinarie”.