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Processo tributario: contributo unificato sul valore della lite In assenza del valore della lite nel ricorso, il calcolo del contributo unificato va effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato

processo tributario

Processo tributario e contributo unificato

Nel processo tributario, il contributo unificato si calcola sul valore della lite che corrisponde al valore dell’atto impugnato. E nel caso di assenza dell’indicazione del valore nelle conclusioni del ricorso, il calcolo del contributo unificato va effettuato con riguardo ad ogni atto impugnato. Lo ha chiarito la sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza n. 25625/2024.

La vicenda

Nella vicenda, la CTP di Caserta accoglieva il ricorso proposto da un contribuente avverso l’avviso di irrogazione sanzioni per insufficiente pagamento del contributo unificato con riferimento ad un atto di pignoramento presso terzi. Il Mef impugnava la decisione e la CTR Campania rigettava il gravame, evidenziando che il valore della lite doveva identificarsi con quello dell’atto di pignoramento, e non con il valore della pretesa tributaria che aveva dato origine al detto pignoramento, vale a dire con il totale dei tributi (derivanti, nel caso di specie, da due cartelle di pagamento e da un atto di accertamento) dei quali il contribuente risultava debitore.

Il ministero adiva la Cassazione, deducendo che erroneamente la CTR aveva ritenuto che “l’Ufficio avesse richiesto il versamento del contributo unificato anche con riferimento al prodromico avviso di accertamento (anziché sulla base del solo atto di pignoramento) e per aver determinato il valore della lite sulla base dell’importo del credito non tributario vantato dal contribuente nei confronti del terzo pignorato (così come risultante dall’atto di pignoramento), anziché della pretesa tributaria (tributi dovuti dal contribuente a titolo di Irap e Irpef ed addizionali per li periodo d’imposta 2013) sulla scorta della quale era stata azionata la procedura di pignoramento”.

La decisione

Per la S.C., il motivo è fondato.
L’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ricorda preliminarmente la Corte, recita: “per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste”. Ora, l’art. 12, aggiungono dal Palazzaccio, “è norma che introduce una disciplina speciale rispetto a quella prevista dai giudizi civili, con conseguente inapplicabilità della disposizione generale di rinvio al codice di procedura civile stabilita dall’art. 1 d.Igs. n. 546 del 1992, cio in ragione della specificità del processo tributario”.

Il contributo unificato, che ha natura tributaria, “deve essere versato al momento del deposito dell’atto introduttivo del giudizio tributario dinanzi alla competente Commissione Tributaria. L’importo del contributo unificato tributario deve essere stabilito in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell’atto impugnato” aggiungono i giudici.

Per cui, “il valore della controversia, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.Igs. n. 546 del 1992, è l’importo del tributo, al netto degli interessi e degli eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16283 del 10/06/2021)”.

Nel caso di specie, la pretesa tributaria, al netto di interessi e sanzioni, ammontava ad euro 88.879,00, sul quale importo andava calcolato il contributo unificato dovuto.
In particolare, concludono da piazza Cavour, “in assenza di una indicazione del valore della lite nelle conclusioni del ricorso, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi (cfr. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 37386 del 21/12/2022)”.

Alla stregua delle considerazioni svolte, la S.C. accoglie il ricorso e decide la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente.

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