Vivenza a carico: significato
Con l’espressione vivenza a carico si indica in generale la condizione di un soggetto che non è in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità e che pertanto dipende economicamente da un altro soggetto.
Questa espressione assume significati diversi a seconda della misura di cui costituisce presupposto. La vivenza a carico infatti rappresenta un requisito fondamentale per ottenere, ad esempio, delle agevolazioni fiscali o dei particolari trattamenti pensionistici e assicurativi.
Vediamo quindi in quali ambiti normativi la nozione di “vivenza a carico” viene presa in considerazione.
Vivenza a carico e pensione di reversibilità
La vivenza a carico richiesta per il riconoscimento della pensione ai superstiti è definita dall’articolo 22 della legge n. 903/1965, che si occupa dei trattamenti pensionistici della previdenza sociale.
In base a questa norma i figli minorenni e quelli inabili al lavoro di qualsiasi età hanno diritto alla pensione di reversibilità purché a carico del genitore defunto. I figli studenti, invece, hanno diritto alla pensione solo se risultano a carico del genitore deceduto e non lavorano. Il limite d’età è di 21 anni per chi frequenta scuole professionali e di 26 per chi è iscritto all’università. I genitori invece possono ottenere la pensione di reversibilità, solo se hanno più di 65 anni, non siano già titolari di una pensione e se erano a carico del figlio defunto. Lo stesso principio si applica a fratelli e sorelle celibi o nubili, purché inabili al lavoro, senza altre pensioni ed economicamente dipendenti dal defunto.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19485/2024 ha chiarito in particolare che affinché un figlio inabile riceva la pensione di reversibilità, deve risultare “a carico” del genitore defunto. Questo però non richiede una convivenza o dipendenza economica totale del figlio dal genitore. Secondo la giurisprudenza della Corte è fondamentale piuttosto che il genitore abbia provveduto al mantenimento del figlio inabile in maniera continuativa e prevalente. Non è sufficiente un aiuto saltuario. La valutazione di questo requisito però spetta al giudice, che analizza i fatti e le prove presentate per determinare che la condizione di “vivenza a carico” sia soddisfatta.
Detrazioni fiscali per familiari “a carico”
In base alla normativa fiscale vigente (art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 917/1986) come modificata da ultimo dalla legge di bilancio 2025, il contribuente ha diritto a particolari detrazioni fiscali per carichi di famiglia, anche:
- il coniuge non separato;
- per i figli del coniuge deceduto conviventi di età compresa tra i 21 e i 30 anni;
- per i figli con una disabilità riconosciuta dalla legge 104/92 con più di 21 anni. Ai fini del requisito non rileva se sono figli naturali, adottivi o affidati.
- genitori e nonni del contribuente convivente.
Ai fini del riconoscimento della detrazione, per vivenza a carico si intende il mancato superamento del limite di reddito annuo complessivo del figlio pari a 4.000 euro fino a 24 anni di età e 2840,51 euro fino a 30 anni di età.
Vivenza a carico e rendita INAIL per i superstiti
La rendita INAIL ai superstiti del lavoratore defunto sul lavoro è prevista e disciplinata dall’articolo 85 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto legislativo n. 1124/1965. Per il riconoscimento della rendita l’articolo 106 del medesimo testo unico definisce il requisito della vivenza a carico del soggetto superstite del lavoratore defunto.
In base a questa norma, in ambito assicurativo, la vivenza a carico si considera provata quando il reddito pro capite del familiare superstite, calcolato in base al suo nucleo familiare, è inferiore a una soglia specifica. Questa soglia viene calcolata partendo dal reddito medio netto delle famiglie italiane (dati ISTAT), ridotto del 15%. La normativa semplifica anche la prova di inabilità al lavoro per il vedovo che abbia almeno 65 anni al momento del decesso della moglie per infortunio. Gli enti assicuratori possono richiedere informazioni e certificati a vari uffici pubblici per verificare la vivenza a carico.
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 25975/2020 ha sancito che in caso di infortunio sul lavoro con esito mortale, il diritto alla rendita per gli ascendenti superstiti (come i genitori) non è automatico. Occorre che siano soddisfatte due condizioni fondamentali, provando la vivenza a carico.
- Gli ascendenti non devono avere mezzi di sostentamento sufficienti. Il concetto di “sufficienza” non è strettamente definito dalla legge, ma la giurisprudenza lo collega ai “mezzi necessari per vivere” garantiti dalla Costituzione, escludendo una dipendenza economica totale, ma esigendo che il reddito sia al di sotto di una soglia minima.
- È necessario dimostrare inoltre che il lavoratore defunto contribuiva in modo efficiente, costante e regolare al loro mantenimento. Questo significa che il suo aiuto economico, seppur parziale, doveva costituire una parte normale e non sporadica del loro sostentamento. Nel valutare la situazione economica, si tiene conto inoltre del reddito del coniuge dell’ascendente, data la reciprocità dell’obbligo di assistenza.
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