Violenza di genere e violazione del divieto di avvicinamento Violenza di genere: la Cassazione ritiene violato il divieto di avvicinamento anche se è la vittima a recarsi a casa dell'imputato

Violazione del divieto di avvicinamento

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4936/2025, ha fornito un’importante interpretazione in materia di violenza di genere e rispetto delle misure cautelari. In particolare, la pronuncia chiarisce che l’indagato, sottoposto al divieto di avvicinamento alla vittima, viola tale disposizione anche se è la stessa vittima a recarsi presso la sua abitazione. Secondo la Suprema Corte, l’uomo avrebbe dovuto lasciare la propria casa o allertare le forze dell’ordine per evitare la violazione della misura cautelare.

La vicenda

Il caso riguarda un uomo sottoposto al divieto di avvicinamento alla sua ex compagna che vedeva annullata dal tribunale di Firenze l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 387-bis c.p. Nonostante la misura cautelare, infatti, la donna si era recata presso l’abitazione dell’indagato. Ma secondo i giudici non si poteva esigere dall’indagato la condotta di allontanamento dalla propria abitazione nè tantomeno era ravvisabile l’obbligo di allertare le forze dell’ordine.

il PM ricorreva innanzi al Palazzaccio sostenendo che sebbene l’uomo non avesse cercato l’incontro con la donna, aveva comunque violato la prescrizione impostagli nel permetterle di intrattenersi nella sua abitazione, omettendo di adottare comportamenti, scarsamente onerosi e quindi esigibili, come quello di richiedere l’intervento delle Forze del’Ordine.

La posizione della Cassazione

La Cassazione, dopo aver compiuto un lungo excursus sul quadro normativo in materia, ha dato ragione al pubblico ministero.

Nel caso specifico, se non era esigibile la condotta di lasciare la propria abitazione, era, nondimeno, esigibile lo ius excludendi, affermano i giudici: l’uomo ha consentito alla ex di entrare nella sua abitazione ospitandola per l’intera giornata o addirittura verosimilmente per alcuni giorni. Per cui, il ricorrente, “ha – scientemente e volutamente – stabilito un contatto diretto e ravvicinato con al giovane donna, cooperando nella violazione ab initio effettivamente riferibile alla persona offesa e approfittando della situazione venutasi a creare”.
In un contesto caratterizzato da una relazione personale nettamente
“squilibrata”, anche per lo stato di conclamata vulnerabilità della donna, scrivono da piazza Cavour, “la preoccupazione principale deve essere quella di garantire la incolumità anche contro la volontà della stessa persona offesa: la volontà della vittima non può, dunque, avere efficacia scriminante e/o esimente nè portata liberatoria dagli obblighi, «…occorrendo sempre effettuare una corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione dei comportamenti violenti in un’ottica di prioritaria sicurezza della vittima » (cfr. Sez. 6, n.46797 del 18/10/2023)”. Per cui, essendo grave il quadro indiziario sotto il profilo della dolosa violazione del contenuto precettivo della misura cautelare, la S.C. annulla l’ordinanza passando la parola al giudice del rinvio.

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autovelox mobile

Autovelox mobile segnalato da cartello “fisso”: multa valida Autovelox mobile: legittima la multa anche se l'apparecchio di rilevazione della velocità è segnalato la un cartello fisso

Autovelox mobile segnalato da cartello fisso

È legittima la multa elevata tramite una postazione autovelox mobile segnalata unicamente con un cartello “fisso”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2857/2025.

La legge non richiede l’uso di cartelli mobili per segnalare le postazioni mobili di controllo della velocità. È sufficiente che la postazione sia segnalata in modo chiaro e visibile. Non importa che il cartello sia fisso o mobile.

Superamento limiti velocità: multa contestata

Un conducente riceve un verbale di contestazione per il superamento dei limiti di velocità. Per questa violazione gli viene   irrogata una multa di 1.658,00 euro, decurtati 10 punti dalla patente con sospensione della stessa per sei mesi.

Tra le ragioni del ricorso per la contestazione del verbale figura la segnalazione non adeguata dell’apparecchio con cartelli mobili, nel rispetto del Dm 13 giugno 2017. Dal verbale inoltre non risultano la tipologia del dispositivo utilizzato (fisso o mobile), i dati dell’omologazione ministeriale, i riferimenti alla taratura e alle prescritte verifiche periodiche per accertare la funzionalità dell’apparecchio. La Prefettura nel resistere al ricorso afferma il corretto allestimento della postazione di controllo e la regolarità dei risultati degli apparecchi di rilevazione della velocità.

Legittima la segnalazione permanente

Il Giudice di pace rigetta il ricorso del conducente precisando che “la presegnalazione del dispositivo di rilevazione della velocità poteva legittimamente essere effettuata alternativamente con segnaletica temporanea o permanente.”

Il conducente impugna la decisione davanti al Tribunale competente. Questa autorità giudiziaria, nella sua qualità di giudice dell’appello conferma la sentenza impugnata e la conseguente legittimità della rilevazione e della multa irrogata. Il conducente però non si arrende e ricorre in Cassazione.

Autovelox mobile: con cartello fisso la multa è legittima

La Suprema Corte però boccia tutti i motivi del ricorse. Per quanto riguarda poi nello specifico la  contestazione sulla validità della postazione mobile di controllo della velocità con cartello fisso gli Ermellini precisano che la legge italiana non impone che la postazione mobile per il rilevamento della velocità debba essere obbligatoriamente segnalata tramite cartelli mobili. L’importante è che gli automobilisti siano avvisati della possibilità di controlli della velocità in un determinato tratto di strada.

Questa funzione di avviso può essere svolta da qualsiasi tipo di cartello, sia fisso che mobile, senza alcuna distinzione. Questo significa che per legge, non è obbligatorio l’utilizzo di un cartello mobile per segnalare la presenza di una postazione di controllo della velocità.La funzione di avviso può essere assolta da qualsiasi cartello, sia fisso che mobile. L’importante è che il cartello sia ben visibile e che avvisi gli automobilisti della possibilità di controlli della velocità indipendentemente dal tipo di postazione (fissa o mobile), è fondamentale che sia adeguatamente segnalata e ben visibile.

 

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comodato familiare

Il comodato familiare Contratto di comodato familiare: a cosa serve e qual è la disciplina. Quando è possibile chiedere la restituzione del bene secondo la Cassazione

Comodato familiare: cos’è e come funziona

Per comodato familiare si intende il contratto con cui il proprietario (comodante) concede gratuitamente la disponibilità di un immobile ad un soggetto (comodatario, in questo caso solitamente il figlio/a del comodante) con lo specifico scopo di soddisfare le esigenze della famiglia di quest’ultimo.

Dal punto di vista pratico, dunque, il quadro è chiaro: il comodato familiare è la soluzione con cui, in genere, i genitori provvedono a procurare un’abitazione al proprio figlio/a per consentirgli di risiedervi con la propria famiglia.

Sotto l’aspetto giuridico, come vedremo, l’istituto del comodato familiare pone degli interrogativi in ordine alla possibilità di richiedere la restituzione del bene da parte del comodante e alla destinazione del bene in caso di separazione dei coniugi beneficiari del comodato (o di conclusione della loro convivenza).

Il contratto di comodato: disciplina generale

In linea generale, il comodato è il contratto con cui si concede l’uso gratuito di un bene mobile o immobile, con l’obbligo per il comodatario di conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituirlo al termine dell’utilizzo o allo scadere della durata concordata nel contratto.

Il contratto di comodato, che può essere concluso per iscritto o verbalmente, si perfeziona con la consegna del bene (in questo, oltre che per la gratuità, si differenzia dalla locazione, che invece si perfeziona con la stipula del contratto). La consegna del bene, peraltro, genera la mera detenzione da parte del comodatario e non il possesso, e di conseguenza non si configurano i presupposti di una possibile successiva usucapione.

In particolare: il comodato precario

Un aspetto rilevante ai fini dell’analisi del comodato familiare è la distinzione tra comodato a tempo determinato e il c.d. comodato precario.

Va ricordato, infatti, che in un contratto di comodato non è obbligatorio stabilire la durata: ciò ha importanti conseguenze in tema di restituzione del bene.

In particolare, se il comodato è previsto per una durata predeterminata o per un utilizzo specifico, il comodatario sarà tenuto a restituire il bene alla scadenza o al termine dell’utilizzo, e il comodante potrà richiederne la restituzione anticipata solamente in caso di insorgenza di un bisogno urgente e imprevedibile.

Diversamente, se il contratto non prevede alcuna scadenza, né questa sia desumibile dall’uso cui la cosa è destinata, il comodante può richiedere la restituzione del bene ad nutum, cioè in qualsiasi momento, ed il comodatario è tenuto ad adempiere. In questo caso, come detto, si parla di comodato precario, un istituto che trova la sua disciplina nell’art. 1810 del codice civile.

Il termine di durata nel comodato familiare

Tale distinzione ha importanti riflessi sulla disciplina del comodato familiare.

Sono molto frequenti, infatti, nell’esperienza dei nostri tribunali, le controversie relative all’interpretazione del contratto di comodato familiare e in particolare all’individuazione dell’esistenza o meno di un termine di durata.

Ebbene, il costante orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, è quello di inquadrare il comodato familiare nella disciplina generale del comodato (artt. 1803-1809 c.c.) e non in quella particolare del comodato precario di cui all’art. 1810.

Infatti, il contratto stipulato allo scopo di soddisfare le esigenze della famiglia del comodatario contiene di per sé un termine implicito, che afferisce all’esistenza di tali necessità. Solo nel momento in cui non sussistono più i bisogni familiari insorge il diritto alla restituzione da parte del comodante.

Ciò significa che nel comodato familiare il comodante non ha diritto di richiedere in qualsiasi momento la restituzione del bene (come invece accade nel comodato precario), ma può farlo solo quando vengano meno le necessità della famiglia o quando insorga una necessità del comodante imprevista ed urgente, come da disciplina generale.

Comodato familiare e separazione, la giurisprudenza

Va ulteriormente precisato che il termine implicito di durata così individuato fa riferimento non già all’esistenza della famiglia del comodatario, ma alla sussistenza delle necessità della stessa: ciò significa che il diritto alla detenzione del bene continua a sussistere anche in caso di separazione dei coniugi (o di conclusione della convivenza di fatto), e anche se l’immobile oggetto di comodato sia assegnato al coniuge collocatario che non sia il figlio/a del comodante.

Così, ad esempio, se i genitori del marito concedono in comodato familiare un immobile di loro proprietà al proprio figlio e questi, successivamente, si separi dalla moglie e il giudice assegni a quest’ultima l’immobile in quanto collocataria della prole, il comodato familiare continuerà a sussistere (esistendo ancora le esigenze della famiglia), nonostante il figlio/comodatario non vi abiti più.

Tutto questo è confermato da costante giurisprudenza di Cassazione, tra le cui pronunce segnaliamo la recente ordinanza Cassazione n. 573 del 9 gennaio 2025 e la sentenza delle Sezioni Unite n. 20448 del 2014. Riguardo alla necessità urgente e imprevista che dà diritto al comodante di chiedere la restituzione prima del termine, si veda Cass. n. 18619/2010, secondo cui tale bisogno deve essere “serio e non voluttuario”. Per l’applicabilità di quanto sopra esposto anche ad una situazione di convivenza di fatto, si rimanda a Cass. n. 13592/2011.

 

Per ulteriori approfondimenti, vedi anche la nostra guida generale al contratto di comodato

danno da nascita indesiderata

Danno da nascita indesiderata: i chiarimenti della Cassazione Danno da nascita indesiderata: il diritto della donna ad autodeterminarsi e abortire può essere provato con presunzioni semplici

Danno da nascita indesiderata e risarcimento

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1903/2025 chiarisce che il danno da nascita indesiderata non implica automaticamente il risarcimento alla madre. La violazione del diritto all’autodeterminazione, comprensivo della possibilità di abortire, deve essere dimostrata con elementi concreti. La questione si complica se la gravidanza dura da più di 90 giorni. In questi casi infatti la legge consente l’aborto solo se sussiste un grave pericolo per la salute della donna.

Nascita indesiderata: richiesta risarcitoria

Due coniugi agiscono nei confronti di una ASL perché la ritengono responsabile della colposa mancata rilevazione e informazione, successiva alla morfologica effettuata dopo 90 giorni di gravidanza, della grave patologia del nascituro. Questo errore medico ha impedito alla donna di optare per l’interruzione di gravidanza. L’Azienda contesta la versione dei fatti fornita dagli attori e la domanda risarcitoria avanzata e chiede la chiamata in causa della casa di cura in cui il bambino è venuto alla luce.

Il Tribunale di primo grado rigetta le domande degli attori. I coniugi hanno omesso di allegare la sussistenza di un grave pericolo per la salute fisica o psichica (sintomi depressivi) della neo mamma. Tale presupposto per il Tribunale è del tutto generico e non dimostrato.

Il Giudice dell’appello invece, ribaltando la decisione di primo grado, riconosce un danno alla donna per la violazione del diritto all’autodeterminazione. La Corte ritiene provato per presunzioni il pericolo per la salute della donna e l’inadempimento colposo dei medici. Il referto dell’ecografia rivelava la visualizzazione della vescica, a questo esame però non è seguito alcun approfondimento. La decisione viene quindi impugnata dalla ASL.

Danno da nascita indesiderata: servono prove

La Cassazione accoglie il ricorso dell’azienda sanitaria, annullando la condanna al risarcimento emessa in secondo grado, dopo aver richiamato alcuni importanti principi delle SU in materia di risarcimento del danno da nascita indesiderata.

Il ricorso viene accolto e deciso sulla base di rilevanti principi giuridici.

  • Per la Cassazione la mancata diagnosi di una malformazione fetale non comporta automaticamente la responsabilità medica. L’interruzione volontaria della gravidanza è consentita solo in casi eccezionali, previsti dall’ 6 della legge 194/1978. Per ottenere il risarcimento, la madre deve dimostrare che, se adeguatamente informata, avrebbe scelto di abortire. La prova di questi elementi può basarsi su presunzioni, purché supportate da elementi concreti.
  • Il ragionamento presuntivo del giudice deve rispettare i criteri di gravità, precisione e concordanza stabiliti dall’ 2729 c.c. Se il giudice applica erroneamente questi principi a fatti che non li soddisfano, il suo ragionamento è censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c.
  • L’errata applicazione delle presunzioni semplici costituisce un vizio di diritto. Se il giudice basa una presunzione su fatti privi di gravità, precisione o concordanza, si configura una falsa applicazione dell’ 2729 c.c. La Cassazione può intervenire per correggere questa distorsione interpretativa e garantire una corretta applicazione delle norme sulla responsabilità medica e sul risarcimento del danno.

 

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pensione sociale

Pensione sociale: incidenza sull’assegno divorzile Pensione sociale: la prestazione assistenziale riduce il bisogno di assistenza economica da parte dell’ex coniuge

Pensione sociale rileva sull’assegno di divorzio

La pensione sociale è una prestazione assistenziale che aiuta chi non dispone di mezzi sufficienti per vivere. La Cassazione, con l’ordinanza del 22 gennaio 2025 n. 1482, ribadisce che la pensione sociale è un elemento rilevante per valutare la condizione economica del coniuge richiedente l‘assegno divorzile.

Assegno di divorzio: richiesta di revisione

Una donna chiede la revisione dell’assegno di divorzio avviando un procedimento giudiziario. La Corte d’Appello respinge la richiesta. La situazione economica della richiedente è infatti migliorata grazie a un’eredità. La necessità di prendere in locazione di un immobile non può essere considerata una circostanza nuova, poiché già esistente al momento della sentenza sull’assegno. L’ex coniuge obbligato al versamento percepisce in ogni caso una pensione modesta e ha una figlia minore a carico. La Corte suggerisce quindi alla donna di richiedere la pensione sociale, se in possesso dei requisiti necessari.

Assegno di divorzio: necessario valutare i mutamenti

La donna impugna la decisione davanti alla Corte di Cassazione perché a suo dire non è stato valutato correttamente il mutamento delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti rispetto al momento in cui è stato fissato, in prima battuta, l’assegno di divorzio.

La Cassazione accoglie il ricorso. La Corte d’Appello in effetti non ha analizzato in modo adeguato la situazione patrimoniale e reddituale delle parti e il loro mutamento nel tempo.

La stessa inoltre non ha verificato l’esistenza di motivi tali da richiedere la modifica dell’assegno divorzile.  Per modificare l’assegno divorzile, devono esistere “giustificati motivi” che dimostrino un cambiamento significativo delle condizioni economiche degli ex coniugi. Il giudice deve effettuare una comparazione tra la situazione patrimoniale iniziale e quella attuale. Solo se le nuove circostanze alterano l’equilibrio economico stabilito, si può procedere con una modifica dell’assegno. Non è possibile considerare eventi avvenuti prima della sentenza di divorzio, poiché essa ha valore di giudicato. Il giudice non deve rideterminare l’assegno basandosi sui criteri originari, ma valutare le variazioni patrimoniali successive.

Pensione sociale: incidenza dei cambiamenti

La sussistenza dei criteri di riconoscimento dell’assegno si esamina solo dopo aver accertato il sopraggiungere di nuove circostanze. Il giudice deve verificare in che misura i cambiamenti abbiano modificato l’equilibrio economico tra gli ex coniugi. In base a questa valutazione, può adeguare l’importo dell’assegno o revocarlo, considerando anche la pensione sociale percepita dal richiedente.

Pensione sociale: riduce il bisogno di assistenza dell’ex

La Corte d’Appello dovrà riesaminare la questione confrontando la situazione economica degli ex coniugi al momento del divorzio con quella attuale e considerare tutte le loro risorse, inclusa la pensione sociale percepita dalla ricorrente. Gli Ermellini ricordano infatti che la pensione sociale rappresenta una fonte di reddito che può ridurre il bisogno di assistenza economica da parte dell’ex coniuge, come espresso in una precedente ordinanza del 2021 (Cass. civ., Sez. I, ord. 5 maggio 2021 n. 11797).

 

 

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legge 104

Legge 104: l’uso distorto dei permessi porta al licenziamento Legge 104: i permessi previsti per l’assistenza al familiare disabile non possono essere usati per svolgere attività personali

Permessi legge 104: servono per assistere disabile

Le legge 104 prevede la possibilità per il dipendente di chiedere permessi dal lavoro per assistere familiari disabili. Spesso però la giurisprudenza ci mette a conoscenza di vicende da cui emerge un uso distorto di questi permessi. Di recente tre sentenze della Corte di Cassazione si sono espresse nel senso di ritenere legittimo il licenziamento del lavoratore per l’uso distorto dei permessi 104. Questi permessi infatti possono essere usufruiti solo per dare assistenza al parente disabile e non per svolgere attività personali. Un utilizzo di questo genere rappresenta un vero e proprio abuso della misura.

Permessi legge 104 per andare in bici: ok licenziamento

La sentenza della Cassazione n. 2157/2025 precisa che per la giurisprudenza di legittimità è pacifico ritenere che l’utilizzo dei permessi 104 da parte del lavoratore per svolgere attività diverse dall’assistenza del familiare, costituisca una giusta causa di licenziamento. L’assenza dal lavoro in virtù del permesso 104 deve essere direttamente collegata allassistenza del disabile, senza poter essere utilizzata per altri scopi. Il beneficio, che comporta sacrifici organizzativi per il datore di lavoro, è giustificato solo se risponde a esigenze tutelate dalla legge. Se manca il nesso causale tra assenza e assistenza, l’uso del permesso è improprio o abusivo, configurando una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede verso il datore di lavoro e l’Ente assicurativo. Nel caso di specie la Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore contro la sentenza d’appello, che ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato. La Corte di merito ha infatti rilevato che il lavoratore ha sistematicamente e preordinatamene occupato gli orari destinati al permesso 104 per andare a correre in bicicletta.

Permessi 104 per attività personali: sì licenziamento

La vicenda di cui si è occupata la Cassazione nella sentenza n. 2586/2025 riguarda invece un caso di licenziamento di una dipendente, che invece di assistere il nonno grazie ai permessi 104, ha pensato bene di usare quel tempo per fare acquisti, farsi riparare l’auto. Non è valso a nulla il tentativo di dimostrare che tutte le commissioni erano in realtà collegate al nonno. Sulla decisione finale hanno pesato le osservazioni della Corte di merito sulla giusta causa del licenziamento. La stessa ha infatti affermato che “la condotta tenuta dalla lavoratrice si configura di gravità tale da giustificare il licenziamento atteso che, per quanto emerso, la medesima nell’arco temporale in cui, anziché lavorare, avrebbe dovuto dedicarsi alla cura del familiare in qualità di titolare dei permessi ex L. n. 104/92, ha svolto per la quasi totalità del periodo incombenze legate a  esigenze di carattere esclusivamente personale con conseguente sussistenza di uno scostamento rilevantissimo  tra il comportamento tenuto e la finalità di assistenza dei permessi”. 

Permessi legge 104 per campionato FootGolf

La Cassazione n. 2619/2025 ha confermato invece il licenziamento del lavoratore che ha richiesto il permesso 104 per partecipare al campionato di Foot Golf. Il fatto che la disabile da assistere, zia del lavoratore fosse presente presso il centro in cui si è svolta la gara non ha inciso “sulla configurabilità dello sviamento dalla funzione propria del beneficio essendo emerso che tale permesso non era stato chiesto dal lavoratore per garantire assistenza alla familiare disabile ma nel proprio interesse, onde consentirgli di partecipare al campionato di FootGolf. Pur volendo ammettere che l’assistenza al disabile possa estrinsecarsi in attività riconducibili alla mera presenza ovvero ai normali rapporti familiari, comunque il lavoratore non aveva svolto integralmente l’attività di assistenza nelle ore del permesso, essendo in parte stato impegnato nella gara.” Se l’assenza dal lavoro non è finalizzata all’assistenza del disabile, l’uso del permesso risulta improprio o abusivo. Il dipendente che sfrutta il permesso per scopi diversi viola la buona fede nei confronti del datore di lavoro, privandolo ingiustamente della prestazione. Inoltre, nei confronti dell’Ente previdenziale, tale condotta comporta un’indebita percezione dell’indennità e un uso distorto dell’assistenza prevista dalla legge.

 

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rubare per fame

Rubare per fame è sempre furto In presenza di una situazione di indilazionabile necessità può scattare l'ipotesi del furto lieve per bisogno

Furto lieve per bisogno

Rubare per fame è sempre furto, anche se commesso da un senzatetto per bisogno e se i beni sottratti sono di basso valore e servono a soddisfare un bisogno urgente, ossia come nella fattispecie, procurarsi del cibo per sopravvivere. Tuttavia, può scattare l’ipotesi del furto lieve in presenza di una situazione di indilazionabile necessità. Lo ha chiarito la quarta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 40685/2024.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte d’Appello di Milano, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, che, riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, aveva condannato una senzatetto alla pena di mesi quattro di reclusione ed €.100,00 di multa per il reato di tentato furto di 4 pezzi di parmigiano, 3 pezzi di soppressa veneta, una confezione di bastoncini di cotone e una confezione di detersivo liquido, furto commesso all’interno di un supermercato.

La Corte territoriale aveva disatteso i motivi di gravame, confermando la valutazione del primo giudice quanto alla ritenuta inconfigurabilità dello stato di necessità e dell’ipotesi lieve di furto per bisogno, di cui all’art. 626 n. 2 cod pen.

Il ricorso

L’imputata adiva il Palazzaccio lamentando innanzitutto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen, in relazione all’art. 54 cod. pen. poichè la Corte non aveva valutato le oggettive circostanze del fatto, e in particolare le sue condizioni. La donna era stata descritta dagli inquirenti come malnutrita ed estremamente debole; elemento confermato dalle risultanze della annotazione di servizio in cui dava atto che gli stessi operanti avevano provveduto all’acquisto di pane presso il supermercato per sfamarla.

Inoltre, si doleva di illogica ed errata argomentazione resa dalla Corte di merito, secondo cui il cibo che aveva tentato di sottrarre non era di eseguo valore né sussisteva lo stato di bisogno, potendo la stessa rivolgersi ad enti assistenziali: era infatti emerso che l’imputata è una senzatetto e la merce sottratta, per sua natura scarsamente deperibile, le avrebbe permesso di sostentarsi vivendo per strada; né era possibile discriminare, sotto il profilo del bisogno, tra chi asporta dal supermercato cibi più economici e chi cibi più costosi.

Lo stato di necessità

I giudici della S.C., quanto alla prima doglianza, convengono però con quelli di merito, nelle cui decisioni si è esclusa la sussistenza di una situazione di vera e propria costrizione, dovuta al pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti evitabile (ciò che avrebbe scriminato l’azione: art. 54 cod. pen.), mentre si è ritenuto sussistente un generale stato di indigenza e condizioni di salute della donna tali da rendere difficile provvedere agli elementari bisogni di vita ma, comunque, stimando evitabile l’azione furtiva (qualificando conseguentemente l’agire ex art. 626, comma 1, num. 2,cod. pen).

Per la S.C. dunque non trova applicazione la scriminante dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti fronteggiabile (cfr anche Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640 – 01); mentre configura il delitto di furto lieve per bisogno, di cui all’art. 626, comma primo, n. 2, cod. pen., la condotta del soggetto malnutrito e in generale stato di indigenza che si impossessi di generi alimentari di ridotto valore economico.
Nella vicenda, non ricorrono, secondo piazza Cavour, i presupposti della inevitabilità del pericolo e della sua involontaria causazione, non potendosi sovrapporre, come rilevato dalla Corte territoriale, uno stato di bisogno determinato dalle condizioni di indigenza e di assenza di stabile dimora con i precisi requisiti di cui all’art. 54 cod pen.

Riconoscimento del furto lieve per bisogno

Fondato invece il motivo sul mancato riconoscimento del furto lieve per bisogno che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, proseguono i giudici, “è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta sia di tenue valore e sia effettivamente destinata a soddisfare un grave ed urgente bisogno; ne consegue che, per far degradare l’imputazione da furto comune a furto lieve, non è sufficiente la sussistenza di un generico stato di bisogno o di miseria del colpevole, occorrendo, invece, una situazione di grave ed indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa (Sez. 5, n.32937del 19/05/2014, Rv. 261658, Sez. 2, n.42375 del 05/10/2012)”.
Nel caso in esame la ricorrente ha allegato elementi dai quali risulta il grave stato di
malnutrizione ed estrema debolezza tali da poter essere valutati come situazione di indilazionabile bisogno di provvedere a nutrirsi e la Corte milanese non ha argomentato in ordine a tali elementi di fatto ed ha svolto considerazioni di carattere congetturale, quali il fatto che la merce, di valore di poco superiore ai 100 euro, fosse destinata ad essere rivenduta, non per sfamarsi e lavarsi, ma per trarne guadagno.

Da qui l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame.

 

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La pensione non richiesta non spetta agli eredi La Cassazione afferma che in caso di liquidazione della pensione non richiesta, quest'ultima non può essere erogata agli eredi

Mancata liquidazione pensione non richiesta

La pensione non richiesta non può essere erogata agli eredi. La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2297/2025, ha affermato che in materia previdenziale: in assenza di una richiesta formale di liquidazione della pensione da parte del lavoratore, il diritto alla prestazione non può essere trasmesso agli eredi.

Il caso esaminato dalla Cassazione

L’ordinanza trae origine da una controversia in cui gli eredi di un lavoratore deceduto rivendicavano il diritto alla pensione di vecchiaia maturata dal loro congiunto, deceduto prima di presentare la domanda amministrativa.

Il ricorso si fondava sulla pretesa che il diritto a percepire la pensione fosse già sorto in capo al de cuius e che, quindi, dovesse essere riconosciuto agli eredi.

La Corte di appello di Brescia, riformando la decisione di prime cure, rigettava la domanda svolta dagli eredi per essere intrasmissibile il diritto al trattamento pensionistico del quale il de cuius non abbia richiesto la liquidazione.

La questione approdava in Cassazione.

Domanda di pensione: carattere costitutivo

La Suprema Corte ha chiarito preliminarmente che il legislatore ha disposto “che il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna al nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale” (Cass., sez. VI-L, 10 maggio 2017, n. 11438).
La fattispecie a formazione progressiva “si realizza attraverso la presentazione della domanda”, che determina l’insorgere dell’obbligo dell’ente previdenziale” (Cass., sez. lav., 15 gennaio 2007, n. 732).

Per cui, il diritto alla pensione si perfeziona esclusivamente con la presentazione della relativa domanda da parte del titolare.

La domanda amministrativa, infatti, “condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato” e la mancata presentazione della domanda “si riverbera sulla sussistenza stessa del diritto alla prestazione, così da precluderne in radice l’accertamento” (cfr. Cass. n. 17281/2024).

In assenza di tale richiesta, provvista dunque di carattere costitutivo, la prestazione previdenziale non entra a far parte del patrimonio del lavoratore e quindi non può essere trasmessa agli aventi causa.

Alla mancata presentazione della domanda da parte del de cuius, pertanto, ha concluso la S.C. rigettando il ricorso, “non può supplire una domanda dell’erede, quando questi, come avviene nel caso di specie, faccia valere un diritto iure hereditatis e vanti il diritto ai ratei del trattamento pensionistico di vecchiaia che, in quanto non richiesti dal dante causa (che pacificamente non ha presentato domanda all’INPS), non sono entrati nel patrimonio del de cuius e non possono pertanto essere trasmessi per successione”.

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cancellazione sospesa

Cancellazione sospesa per l’avvocato che ha cause di valore Cancellazione sospesa dalla sezione degli avvocati stabiliti per il legale che deve riassumere cause appese di ingente valore

Cancellazione sospesa per l’avvocato

Cancellazione sospesa per l’avvocato che deve riassume perentoriamente cause di ingente valore entro il 31 gennaio 2025. Lo hanno deciso le Sezioni Unite della Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 1899/2025. La prova dei giudizi pendenti e la richiesta del PM di accogliere le richieste dell’avvocato hanno convinto le SU ad accogliere le richieste del legale. Sospesa pertanto l’esecuzione della sentenza con cui il CNF ha disposto la cancellazione del legale dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti.

Richiesta di sospensione della cancellazione dall’albo

Un avvocato ha presentato ricorso in Cassazione contro il provvedimento del Consiglio Nazionale Forense (CNF) che ha disposto la sua cancellazione dalla sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti. La motivazione della cancellazione risiedeva nell’assenza del titolo di studio necessario. Tuttavia, il legale ha chiesto anche la sospensione dell’esecuzione della decisione, sottolineando un aspetto cruciale: deve riassumere urgentemente alcune cause di ingente valore economico entro il termine perentorio del 31 gennaio 2025. Un eventuale ritardo potrebbe compromettere il corretto svolgimento dei processi e arrecare danni ai clienti coinvolti.

Cancellazione sospesa: avvocato può seguire giudizi pendenti

La Cassazione ha esaminato la richiesta e ha accolto l’istanza del ricorrente, sospendendo l’esecuzione della sentenza del CNF. La decisione è motivata da due elementi principali.

  • In primo luogo, l’avvocato ha fornito prove concrete dell’esistenza di procedimenti in corso di rilevante importanza economica, per i quali è necessaria la sua immediata riassunzione.
  • In secondo luogo, il termine del 31 gennaio 2025 è perentorio e non prorogabile. La cancellazione dall’albo, infatti, ha comportato un’automatica interruzione dei processi in cui il legale era coinvolto, rendendo indispensabile la sua reintegrazione per garantire la continuità della difesa.

Un ulteriore elemento a sostegno della sospensione è la richiesta del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso dell’avvocato. La Cassazione, pur sospendendo l’esecuzione della decisione del CNF, ha chiarito che la questione principale resta aperta: dovrà essere esaminata nel merito ogni singola motivazione dell’impugnazione presentata dal legale. La decisione definitiva sulla validità della cancellazione sarà dunque presa successivamente, ma nel frattempo l’avvocato potrà continuare ad esercitare la professione e adempiere agli obblighi processuali urgenti.

 

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codice rosso

Codice Rosso: l’allontanamento richiede il contraddittorio La Cassazione chiarisce che la misura dell'allontanamento dalla casa familiare del nuovo Codice Rosso è un provvedimento di natura giudiziaria che il giudice deve compiere dopo il contraddittorio tra le parti

Nuovo Codice Rosso

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3892/2025, ha affrontato un tema centrale nell’applicazione del Codice Rosso: la natura del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare adottato dal Pubblico Ministero ex 384-bis comma 2-bis c.p.p. introdotto dall’art. 11 comma 1 l. n. 168/2023 (nuovo Codice Rosso) e la necessità del contraddittorio nel procedimento di convalida.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La pronuncia trae origine da un caso in cui il Pubblico Ministero aveva disposto l’allontanamento urgente di un soggetto dalla casa familiare, a seguito di gravi indizi di maltrattamenti in ambito domestico. Il provvedimento era stato adottato in via d’urgenza ai sensi del Nuovo Codice Rosso, al fine di tutelare la vittima da un pericolo imminente.

I principi affermati dalla Suprema Corte

La Cassazione ha chiarito che il provvedimento adottato dal Pubblico Ministero si configura come un atto di natura giudiziaria che incide significativamente sulla libertà personale dell’indagato. Di conseguenza, “la misura precauzionale adottata dal Pm dell’allontanamento dalla casa familiare è un provvedimento di natura giudiziaria che il giudice della convalida deve compiere dopo il contraddittorio tra le parti sulla base dei gravi indizi di colpevolezza e di reiterazione che mettono in grave pericolo la vita o l’integrità della persona offesa”, ha affermato la Suprema Corte nella sentenza.

Il ricorso del PM è rigettato.

 

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