Studi associati senza obbligo di assicurazione Inail La Cassazione ribadisce che gli studi professionali associati non hanno l'obbligo di assicurarsi all'Inail
Studi associati e assicurazione Inail
Nessun obbligo di assicurarsi con l’Inail per gli studi professionali associati. A ribadirlo è la sezione lavoro della Cassazione, con l’ordinanza n. 4473/2024, respingendo il ricorso dell’Istituto.
Nella vicenda, la Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado che aveva escluso la sussistenza dell’obbligo assicurativo presso l’INAIL in capo ai professionisti associati in uno studio, richiamando, a fondamento del proprio decisum, i principi fissati dalla Cassazione (cfr. n. 15971/2017) e argomentando la Corte Cost. n. 25/2016.
L’Inail adiva quindi piazza Cavour lamentando che la corte di merito avesse ritenuto erroneamente che non “sussistessero i presupposti per l’obbligatorietà dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in considerazione del carattere associativo e non societario del vincolo sussistente tra i professionisti”. Ad avviso dell’istituto, infatti, le caratteristiche concrete dello studio rendevano “lo stesso un soggetto giuridico autonomo assimilabile, per i meccanismi operativi, ad una vera e propria
società; ricorrerebbero, perciò, le indicazioni provenienti da Cass. nn. 12095 del 2006 e 13278 del 2007, secondo le quali a parità di esposizione a rischio deve corrispondere parità di tutela assicurativa, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto in base al quale è prestata l’attività lavorativa”.
La decisione della Cassazione
Per la S.C., tuttavia, il motivo è infondato. La Corte richiama, quindi, il consolidato principio per cui, in tema di assicurazione contro gli infortuni e el malattie professionali “non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studio in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, le quali in alcun luogo (D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1, 4 e 9) contemplano l’assoggettamento delle associazioni professionali all’obbligo in questione (così come non lo contemplano per li mero libero professionista)”.
Ne consegue il rigetto del ricorso.