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Motivazione per relationem: valida se esaustiva Nel processo civile, la motivazione per relationem per essere valida deve contenere in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni della decisione

motivazione per relationem

Processo civile e motivazione per relationem

La motivazione per relationem per essere valida deve contenere in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni della decisione. Così la sentenza n. 28517/2024 della sezione tributaria della Cassazione.

La vicenda

Nella vicenda, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento, con cui rettificava, ai fini IRPEF, la dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2006, avendo accertato che il contribuente aveva ricevuto un bonifico di oltre un milione di euro da una società francese. Il contribuente, chiamato a rendere giustificazioni circa il detto versamento, dichiarava trattarsi di ‘giroconto fondi’ per vendita di un’abitazione. L’Ufficio acclarava, quindi, che detto importo corrispondeva, in realtà, ad utili della società distribuiti all’uomo, quale socio al 100% della società, sicchè riprendeva a tassazione il 40% dell’importo, quale reddito di capitale di fonte estera.
Il contribuente impugnava l’avviso e la CTP di Pordenone accoglieva il ricorso. L’ufficio quindi proponeva appello alla CTR la quale confermava la sentenza di prime cure e il fisco a questo punto adiva la Cassazione, lamentando nullità della sentenza in quanto sia il thema decidendum sia la motivazione risulterebbero del tutto carenti. La motivazione, in particolare, sarebbe affidata a mere clausole di stile, con rimando alla decisione di prime cure.

Motivazione per relationem

La Corte dà ragione all’Agenzia. “Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere li ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053)” affermano innanzitutto dal Palazzaccio.

Con riferimento, in particolare, “alla tecnica motivazionale per relationem – aggiunge la Corte che è stato ripetutamente affermato che –  detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814)”.

Il giudice di appello, proseguono da piazza Cavour, “è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente – una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis, Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112)”.

La decisione

Nel caso di specie, la CTR ha indicato in modo del tutto generico la materia del contendere, limitandosi ad affermare, apoditticamente, che le valutazioni dei giudici di primo grado fossero «ineccepibili». “Tali affermazioni, per la loro genericità, non consentono in alcun modo di apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la sentenza di primo grado”.

Da qui l’accoglimento del ricorso. Parola al giudice del rinvio.

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