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Sospeso l’avvocato che non consegna l’atto di citazione al collega La mancata consegna dell'atto di citazione e della relata al collega avvocato configura un illecito disciplinare

Illecito deontologico per l’avvocato

Sospeso l’avvocato che non consegna l’atto di citazione al collega. La mancata consegna dell’atto corredato della relata di notifica origina un illecito deontologico. L’avvocato in questo modo viene meno, infatti, ai doveri di probità e lealtà. La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. Cass-27284-2024 respinge il ricorso della professionista incolpata e fornisce alcune importanti precisazioni anche sulla prescrizione dell’illecito disciplinare. Al CNF il compito di rideterminare la sanzione.

Mancata consegna atto di citazione e relata

Un Comune, a mezzo difensore, si rivolge al Consiglio dell’ordine degli Avvocati competente per denunciare la condotta dell’avvocato della controparte in un giudizio risarcitorio.

Detto avvocato avrebbe infatti dichiarato che l’atto di citazione predisposto sarebbe stato consegnato a mani dall’ufficiale giudiziario, anche se la stessa si è limitata a inviare al collega solo la copia della prima pagina dell’atto, senza la relativa relata di notifica. Dal controllo del fascicolo d’ufficio è emerso infatti che nessun atto di citazione era stato notificato da parte dall’avvocata incolpata.

Avvocata non consegna atto di citazione al collega: sospesa dall’attività

Il Consiglio distrettuale di disciplina sottopone l’avvocata a un procedimento disciplinare. Tra i vari capi di incolpazione figura la violazione dei doveri di proibita, dignità, decorso e indipendenza  previsti dall’articolo 9 del Codice deontologico Forense. La professionista sarebbe responsabile di non aver consegnato al collega l’atto di citazione e la relativa relata di notifica. Con questa condotta la stessa avrebbe violato il dovere di correttezza e lealtà e l’obbligo di collaborazione nei confronti dei colleghi, che si realizza anche attraverso lo scambio di atti, documenti e informazioni.

All’esito del procedimento il Consiglio di disciplina condanna la professionista in relazione ad alcuni capi di incolpazione e la sanziona con la sospensione dall’esercizio della professione per la durata di tre anni. Il CNF però ridetermina la sanzione della sospensione dall’attività riducendola a un anno.

Non punibile la professionista che esercita il diritto di difesa

L’incolpata ricorre in Cassazione affermando nel primo motivo di ricorso la prescrizione dell’illecito contestato al capo 2). Con il secondo motivo contesta invece la violazione dell’art. 24 della Costituzione, affermando che se la stessa avesse consegnato al collega copia dell’atto corredato della relativa notifica avrebbe fornito la prova dell’avvenuta falsificazione dell’atto, pregiudicando così il suo diritto di difesa in un eventuale procedimento disciplinare, che sarebbe potuto originare proprio dalla consegna dell’atto falso.

La ricorrente invoca quindi la causa di giustificazione contemplata dall’art. 51 c.p, che non punisce il fatto commesso nell’esercizio di un diritto, che nel caso di specie si identifica con i diritto di non rendere dichiarazioni, scritte o reali, contenenti elementi auto-indizianti.

Illecito disciplinare la mancata consegna al collega dell’atto

Gli Ermellini dichiarano il motivo ammissibile perché la prescrizione dellazione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile anche dufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità, tanto più ove se ne deduca la maturazione successivamente allintroduzione del giudizio di merito a quo.”

In relazione al capo 2 di incolpazione si è verificata in effetti la prescrizione. Per la Cassazione però il motivo è infondato e va respinto.

La Cassazione ritiene infine che anche il secondo motivo sollevato sia del tutto infondato. Questo alla luce di diverse disposizioni nazionali e internazionali richiamate da alcune pronunce della Corte Costituzionale e della stessa Cassazione. L’illecito disciplinare oggetto di giudizio è estraneo al perimetro di applicazione del diritto al silenzio, che vale nei procedimenti amministrativi idonei a sfociare in sanzioni amministrative punitive. La garanzia però opera solo nell’ambito del rapporto tra il potenziale incolpato e l’autorità titolare dei procedimenti amministrativi finalizzati alla scopetta di illeciti, individuazione di responsabili e irrogazione di sanzioni punitive. Nel caso si specie però la contestata mancata consegna dell’atto si è manifestata nei confronti dell’avvocato di controparte, nell’ambito del rapporto di colleganza, non verso un autorità munita di poteri di vigilanza.

 

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