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Riscossione coattiva: in dubbio il meccanismo di Cassa Forense Alle Sezioni Unite della Cassazione il compito di risolvere importanti questioni giuridiche del meccanismo di riscossione dell'ente previdenziale degli avvocati

riscossione coattiva

Riscossione coattiva Cassa Forense alle Sezioni Unite

Il meccanismo di riscossione coattiva delle somme dovute a Cassa Forense è in dubbio. Ora spetta alle Sezioni Unite della Cassazione risolvere diverse e importanti questioni giuridiche in materia.

Non riscosso per riscosso e dichiarazione di inesigibilità

Cassa Forense in passato ricorreva al meccanismo del “non riscosso  per riscosso”. Grazie a questo sistema Cassa Forense poteva ricevere dall’agente di riscossione le somme a questa dovute anche se non riscosse realmente. Questo sistema però è stato abrogato e da allora Cassa Forense non ha più potuto riceve le somme dall’agente di riscossione in anticipo, anche se non riscosse.

Il nuovo sistema prevede infatti che in caso di omessa riscossione delle somme dovute alla Cassa, l’agente possa ottenere il “discarico per inesigibilità”. Il tutto in danno di Cassa Forense. Diverse leggi hanno poi prorogato i termini per la dichiarazione di inesigibilità,  confondendo un sistema di  che per natura dovrebbe essere ordinato. Questo in sintesi il contenuto dell’ordinanza n. 24043/2024 della prima sezione civile della Cassazione.

Cassa Forense: decreto ingiuntivo per somme indicate nei ruoli

Cassa Forense ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti di Equitalia Sud S.p.a a causa del pagamento parziale delle somme indicate nei ruoli relativi alla zona di Napoli emessi dal 1996 al 2008. Il Tribunale rigetta l’opposizione di Equitalia. La Corte d’Appello invece accoglie l’appello di Equitalia Sud (poi Agenzia delle Entrate riscossione) e revoca il decreto. Cassa Forense ricorre quindi alla Corte di Cassazione.

Riscossione coattiva: uso distorto della legge a causa delle proroghe

Il Collegio esamina nel dettaglio il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e rimette la causa alla prima sezione per valutare se assegnare la trattazione alle Sezioni Unite.

Il meccanismo di riscossione dei crediti di Cassa Forense in passato si basava sul  sistema del “non riscosso per riscosso”. Grazie a questo meccanismo Cassa Forense poteva incassare il quantum a lei dovuto dopo la consegna dei ruoli al concessionario, che ne diventava debitore per l’intero.

Il concessionario infatti anticipava le somme alla Cassa alle varie scadenze, anche se non le aveva riscosse.  Il decreto legislativo  112/1999 però abroga questo meccanismo.

In base alle nuove regole il concessionario non ha più l’obbligo di anticipare le somme alla Cassa Forense, ma prima le incassa e solo dopo ha l’obbligo di versarle. Per le somme non riscosse il concessionario può avere il “discarico per inesigibilità”.

Nel tempo si susseguono poi varie leggi, che dispongono diverse proroghe dei termini per la dichiarazione di inesigibilità. L’ordinato meccanismo di riscossione previgente va in confusione e si crea incertezza sull’esito dei procedimenti in corso e sulla possibilità per Cassa Forense di recuperare in modo diretto gli importi alla stessa dovuti.

Riscossione coattiva tramite ruoli: è compatibile con la CEDU?

La questione che la Cassazione chiede alle Su di dipanare è la seguente: Se, in tema di riscossione coattiva tramite ruoli dei crediti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, il quadro normativo complessivo, in particolare quello disciplinato dalle leggi n. 228/2012 e n.190/2014, sia compatibile o meno con lart. 6 par. 1 CEDU, quale norma interposta in relazione al parametro di cui allart. 117, primo comma, Cost., avuto riguardo ai seguenti profili: 

  1. la ricorrenza, nella specie, di elementi sintomatici di un uso distorto della funzione legislativa, come individuati nella pronuncia n. 210/2021 della Corte Costituzionale (ADER, ente pubblico, è parte del giudizio; il primo intervento legislativo che ha inciso significativamente sul meccanismo del discarico, pur prevedibile, è avvenuto nel 2012, mentre quello precedente, parimenti finalizzato a perseguire esigenze di razionalizzazione del sistema di riscossione mediante ruolo, risale al 1999);
  2. lincidenza, nella ponderazione dei motivi imperativi di carattere generale, sia della preponderanza di considerazioni di natura finanziaria (Cfr. Corte Cost. n.145/2022), sia della necessità di bilanciamento dellinteresse generale con quello legato alla finalità solidaristica della Cassa, in tesi pregiudicata nel suo equilibrio finanziario in considerazione dellelevato numero di debitori, dellaccumularsi negli anni delle poste in riscossione tramite ruoli e dellingentissimo importo complessivo dei crediti già dichiarati inesigibili o a rischio di inesigibilità;
  3. il continuo e prolungato susseguirsi negli anni delle proroghe dei termini per la dichiarazione di inesigibilità, in quanto i meccanismi comportanti una lunghissima dilazione temporale” sono difficilmente compatibili con la fisiologica dinamica di una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate (Corte Cost. n.51/2019 e Corte Cost. n.18/2019);
  4. la duratura incertezza, derivante dalle suddette proroghe, sullesito della riscossione e sulla definizione dei rapporti debitori, nonché, di riflesso, lallungamento considerevole della durata del processo;
  5. lincidenza delle suesposte considerazioni sullefficace esperibilità di rimedi alternativi (azione diretta della Cassa verso gli iscritti debitori), che deve concretarsi nella ragionevole possibilità di preservare le proprie ragioni, senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte” (Corte Cost. n. 210/2021)”.

 

 Leggi anche: “Cassa Forense

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