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La pensione non richiesta non spetta agli eredi La Cassazione afferma che in caso di liquidazione della pensione non richiesta, quest'ultima non può essere erogata agli eredi

Mancata liquidazione pensione non richiesta

La pensione non richiesta non può essere erogata agli eredi. La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2297/2025, ha affermato che in materia previdenziale: in assenza di una richiesta formale di liquidazione della pensione da parte del lavoratore, il diritto alla prestazione non può essere trasmesso agli eredi.

Il caso esaminato dalla Cassazione

L’ordinanza trae origine da una controversia in cui gli eredi di un lavoratore deceduto rivendicavano il diritto alla pensione di vecchiaia maturata dal loro congiunto, deceduto prima di presentare la domanda amministrativa.

Il ricorso si fondava sulla pretesa che il diritto a percepire la pensione fosse già sorto in capo al de cuius e che, quindi, dovesse essere riconosciuto agli eredi.

La Corte di appello di Brescia, riformando la decisione di prime cure, rigettava la domanda svolta dagli eredi per essere intrasmissibile il diritto al trattamento pensionistico del quale il de cuius non abbia richiesto la liquidazione.

La questione approdava in Cassazione.

Domanda di pensione: carattere costitutivo

La Suprema Corte ha chiarito preliminarmente che il legislatore ha disposto “che il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna al nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale” (Cass., sez. VI-L, 10 maggio 2017, n. 11438).
La fattispecie a formazione progressiva “si realizza attraverso la presentazione della domanda”, che determina l’insorgere dell’obbligo dell’ente previdenziale” (Cass., sez. lav., 15 gennaio 2007, n. 732).

Per cui, il diritto alla pensione si perfeziona esclusivamente con la presentazione della relativa domanda da parte del titolare.

La domanda amministrativa, infatti, “condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato” e la mancata presentazione della domanda “si riverbera sulla sussistenza stessa del diritto alla prestazione, così da precluderne in radice l’accertamento” (cfr. Cass. n. 17281/2024).

In assenza di tale richiesta, provvista dunque di carattere costitutivo, la prestazione previdenziale non entra a far parte del patrimonio del lavoratore e quindi non può essere trasmessa agli aventi causa.

Alla mancata presentazione della domanda da parte del de cuius, pertanto, ha concluso la S.C. rigettando il ricorso, “non può supplire una domanda dell’erede, quando questi, come avviene nel caso di specie, faccia valere un diritto iure hereditatis e vanti il diritto ai ratei del trattamento pensionistico di vecchiaia che, in quanto non richiesti dal dante causa (che pacificamente non ha presentato domanda all’INPS), non sono entrati nel patrimonio del de cuius e non possono pertanto essere trasmessi per successione”.

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