Malversazione a danno dello Stato: in cosa consiste
Il reato di malversazione a danno dello Stato è previsto e punito dall’art. 316-bis del codice penale italiano. Questo reato si configura quando un soggetto, avendo ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici, utilizza tali risorse per scopi diversi da quelli per cui erano stati concessi. Si tratta di un illecito che mira a tutelare l’integrità e la corretta destinazione delle risorse pubbliche.
Quando viene integrato il reato di malversazione?
Il reato si integra quando:
- Erogazione di fondi pubblici: il soggetto riceve contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- Destinazione illecita: le risorse ricevute vengono utilizzate per finalità diverse da quelle previste dai bandi o dai contratti di concessione;
- Assenza di restituzione: il mancato utilizzo conforme delle somme non è accompagnato dalla restituzione dei fondi.
Non è necessario che il comportamento abbia causato un danno economico all’amministrazione pubblica; è sufficiente l’uso difforme rispetto alle finalità stabilite.
Come viene punita la malversazione
L’art. 316-bis c.p. prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque commetta il reato. La pena può variare in base alla gravità del fatto e alla quantità di risorse indebitamente utilizzate. In alcuni casi, possono essere applicate pene accessorie, come l’interdizione dai pubblici uffici.
Aspetti procedurali del reato di malversazione
- Competenza: la competenza per il giudizio è generalmente del tribunale ordinario.
- Indagini preliminari: le indagini sono condotte dalla Procura della Repubblica, con il supporto della Guardia di Finanza per le verifiche contabili.
- Prescrizione: il reato di malversazione si prescrive in sei anni, salvo interruzioni dovute a atti processuali.
- Restituzione e attenuanti: la restituzione spontanea delle somme può costituire una circostanza attenuante, riducendo la pena.
Giurisprudenza malversazione
La giurisprudenza italiana ha fornito chiarimenti importanti sull’applicazione dell’art. 316-bis c.p.:
Cassazione n. 3770/2025: “con il decreto-legge 25 febbraio n. 2022, n. 13, (c.d. decreto frodi) convertito nella L. n.25/22 sono state introdotte alcune modifiche alla formulazione letterale dell’art. 316-bis cod. pen.:
- le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»;
- al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste».
La nuova previsione normativa ricomprende anche il tipo di finanziamento ottenuto dall’imputato che, pur provenendo da un istituto bancario privato, era stato erogato in forza non di una valutazione del merito del credito, ma della verifica dei presupposti della convenzione intercorsa con lo Stato, di cui il soggetto privato opera come longa manus.”
Cassazione n. 11732/2024: Il delitto di malversazione ex art. 316-bis c.p. si perfeziona al momento della scadenza del termine essenziale previsto dal contratto per la realizzazione dell’opera o del servizio per cui i fondi sono stati erogati. Tuttavia, può consumarsi anche prima, qualora risulti impossibile destinare le risorse alla finalità pubblica prevista, ad esempio a causa della violazione di vincoli o condizioni ulteriori, la cui inosservanza comprometta irrimediabilmente la tutela garantita dalla norma.
Cassazione n. 23927/2023: il reato di malversazione di erogazioni pubbliche consiste nell’omessa destinazione delle somme ricevute agli scopi previsti, distinguendosi così dalla truffa aggravata, che si configura quando l’ottenimento dei fondi avviene inducendo in errore l’ente erogatore mediante artifici o raggiri.
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