Il giurista risponde, Il giurista risponde - Primo piano, Penale

Delitto di estorsione e minaccia di adire vie legali Può integrare il delitto di estorsione di cui all’art. 629 c.p. la condotta di chi minaccia di adire le vie legali?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Alessandra Fantauzzi e Viviana Guancini

 

Integra gli estremi del delitto di estorsione la minaccia di prospettare azioni giudiziarie al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute, qualora l’agente ne sia consapevole, potendosi individuare il male ingiusto prospettato nella pretestuosità della richiesta. La minaccia di adire le vie legali, pur avendo un’esteriore apparenza di legalità, può, infatti, integrare l’elemento costitutivo del delitto di estorsione di cui all’art. 629 c.p. quando sia formulata non con l’intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia (Cass., sez. II, 13 settembre 2024, n. 34636)

Nel caso in esame la Suprema Corte è stata chiamata a valutare la rilevanza penale delle condotte funzionali ad ottenere un profitto ingiusto mosse attraverso la prospettazione – o la concreta promozione – di azioni giudiziarie.

La Corte d’Appello confermava la condanna per il reato di estorsione consumata richiamando, tuttavia, principi di diritto relativi alla minaccia di adire le vie legali e non alla strumentalizzazione di azioni giudiziarie già intentate per ottenere – in via stragiudiziale – un profitto ingiusto.

Veniva, pertanto, proposto ricorso per Cassazione contestando la mancanza sia dell’elemento oggettivo, ovvero la sussistenza di un’azione costrittiva e di un ingiusto profitto, che di quello soggettivo relativamente al reato contestato.

Il Supremo Collegio, nella decisione de qua, ha preliminarmente ricordato che l’estorsione può essere integrata se la promozione di azioni giudiziarie costituisce lo strumento utilizzato per costringere il convenuto ad accettare accordi stragiudiziali palesemente ingiusti, che non sarebbero mai stati considerati, se lo stesso non fosse stato costretto a resistere in un giudizio attivato in modo temerario.

Ha, altresì precisato che la promozione di azioni temerarie non configura di per sé un tentativo di estorsione. L’estorsione, sia in forma tentata, che consumata, può ritenersi integrata solo qualora l’azione promossa costituisca il mezzo per ottenere un profitto ingiusto “fuori dal giudizio”, essendo funzionale a costringere il convenuto, fiaccandone le resistenze economiche e morali, a consegnare somme a titolo formalmente “transattivo”, ma invero, prive di qualunque giustificazione, e, dunque, ingiuste.

Nel caso di specie, la Cassazione rileva come l’imputato, facendo leva sulla pendenza del giudizio civile, esercitava pressioni minatorie funzionali a costringere la vittima a firmare un accordo stragiudiziale, così ottenendo la somma – non dovuta – di ventimila euro.

Tale condotta ha indubbia capacità coercitiva ed integra l’azione minatoria necessaria per configurare il delitto contestato.

Quanto alle doglianze in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, le stesse non sono ammissibili in quanto genericamente dirette a negare la sussistenza dell’elemento psicologico ritenuto, invece, sussistente dai giudici di seconde cure, i quali hanno correttamente rilevato la consapevolezza da parte dell’autore del delitto.

Sottolinea, infatti, il Supremo Collegio che in ogni gravame è necessario che l’atto di parte individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del giudice chiamato alla decisione, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (ex multis, Cass., sez. VI, 6 febbraio 2023, n. 13261).

Su tali assunti la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

(*Contributo in tema di “Delitto di estorsione e minaccia di adire vie legali”, a cura di Alessandra Fantauzzi e Viviana Guancini, estratto da Obiettivo Magistrato n. 78 / Ottobre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)