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Codice Rosso: psicologo forense e accertamento sanitario obbligatorio Codice Rosso: in corso di esame il ddl che mira a introdurre lo psicologo forense e l'accertamento sanitario temporaneo obbligatorio

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Codice Rosso: novità in arrivo

Il disegno di legge n. 1517 mira a rafforzare la lotta alla violenza contro le donne integrando il “Codice Rosso” con nuove misure preventive, con l’obiettivo di tutelare le vittime sin dalle prime fasi del procedimento penale (art 1). Le due innovazioni principali sono l’introduzione dello psicologo forense e l’accertamento sanitario temporaneo obbligatorio.

Psicologo forense

La figura dello psicologo forense (art. 3 e art. 4) viene introdotta nelle prime fasi del procedimento penale. La polizia giudiziaria dovrà avvalersene per raccogliere informazioni dalla vittima, e il pubblico ministero dovrà fare lo stesso entro tre giorni dalla denuncia. L’esperto forense, il cui ruolo sarà specificatamente incluso nell’albo dei periti presso il tribunale, avrà il compito di valutare le qualità psichiche dell’indagato per determinarne la personalità, il carattere e la tendenza a delinquere. Questa figura sarà fondamentale per l’interrogatorio del soggetto denunciato in caso di rischio di recidiva, garantendo un’audizione protetta.

Accertamento sanitario temporaneo obbligatorio

L’accertamento sanitario temporaneo obbligatorio (art. 2) può essere disposto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, anche in assenza di flagranza, se sussiste un grave e attuale rischio per la vita o l’integrità fisica e psichica della vittima. Successivamente, il giudice per le indagini preliminari può imporre all’indagato percorsi psicoterapici finalizzati a contenere la sua violenza. Tali percorsi possono svolgersi in strutture sanitarie pubbliche, associazioni, studi privati convenzionati o, se necessario, in ospedali. La misura è concepita per un intervento preventivo sull’aggressore, al fine di proteggere la vittima.

Codice Rosso: registro pubblico dei condannati

  • L’articolo 4 modifica il codice di procedura penale per permettere perizie psicologiche volte a valutare la personalità dell’indagato.
  • L’articolo 5 impone al pubblico ministero l’obbligo di avvalersi di un esperto forense per l’audizione della vittima entro tre giorni.
  • L’articolo 6 modifica le norme di attuazione del codice di procedura penale, inserendo esplicitamente la figura dello psicologo forense nell’albo dei periti del tribunale.
  • L’articolo 7 istituisce un registro pubblico dei condannati per i reati del “Codice Rosso” e prevede la comunicazione della notizia di reato alle banche dati delle forze dell’ordine.
  • L’articolo 8 stabilisce l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

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