Domanda modificabile anche se sorge da un’opposizione
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre domande aggiuntive/alternative a quella principale anche se controparte non ha proposto una domanda riconvenzionale, ma si è limitata a sollevare delle eccezioni. Lo hanno chiarito le SU nella sentenza n. 26727/2024.
Opposizione decreto ingiuntivo: domande alternative dell’opposta
Una S.r.l chiede e ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti di una Asl e della Regione Lazio per la somma di 800.000,00 euro. Le ingiunte si oppongono e dalle due opposizione scaturiscono due cause di cognizione. Nella comparsa di costituzione e risposta la S.r.l chiede il rigetto dell’opposizione in via principale. In via subordinata invece chiede che le opponenti la tengano indenne con conseguente condanna al pagamento di 909.000,00 euro. In via ulteriormente subordinata chiede invece di accertare l’ingiustificato arricchimento, con condanna al pagamento dello stesso importo.
Inammissibili le domande art. 1137 c.c. e art. 2041 c.c.
Il Tribunale accoglie le opposizioni, ma rigetta le domande ulteriori avanzate dalla società. Questa ricorre in appello, ma anche in questa sede l’autorità giudiziaria, dopo aver riunito le cause, rigetta le istanze avanzate dall’opposta.
Per la Corte di appello le richieste di pagamento avanzate con le domande subordinate in base agli articoli 1337 c.c. e 2041 c.c sono inammissibili perché non scaturiscono da una domanda riconvenzionale presentata dalle convenute Asl e Regione.
Cassazione: ammissibili domande alternative nell’opposizione a decreto ingiuntivo
La società soccombente a questo punto ricorre in Cassazione. La prima sezione però si rivolge alle SU per chiarire se nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa vantare una domanda nuova, ossia diversa da quella del pagamento avanzata con il decreto ingiuntivo, anche qualora l’opponente non abbia formulato una domanda riconvenzionale, ma abbia solo sollevato eccezioni e chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Le Sezioni Unite rispondono a questa richiesta di chiarimenti affermando il seguente principio di diritto: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione.”
Domande ammissibili se rapportate allo stesso interesse
La Cassazione in un passaggio della motivazione precisa infatti che il soggetto opposto non è legittimato a proporre solo domande reattive, ossia riconvenzionali in senso stretto. Lo stesso può anche proporre domande aggiuntive/alternative, spesso in via subordinata, ma ammissibili “perché rapportate al medesimo interesse”.
Nel caso di specie pertanto, sono ammissibili le domande proposte dall’opposto ai sensi degli articoli 1337 c.c e 2041 c.c. A livello generale/astratto le stesse trovano fondamento nell’interesse originario corrispondente all’azione di adempimento contrattuale. Il petitum di queste domande risulta corrispondente almeno in parte alla domanda avanzata in origine.
Come chiarito dalla SU n. 12310/2015 “l’interesse è il presupposto legittimante l’introduzione di una domanda alternativa, introduzione che non può essere inibita (…) dalla diversità/novità in sé di causa petendi e petitum rispetto alla prospettazione originaria.”
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