Civile, Famiglia

Gli eredi hanno diritto di accedere agli atti dell’amministrazione di sostegno La Cassazione riconosce ai chiamati all’eredità il diritto di accedere agli atti dell’amministrazione di sostegno del de cuius per tutelare il patrimonio e verificare eventuali responsabilità

diritto di accedere agli atti

Diritto di accedere agli atti: il caso e il ricorso

Diritto di accedere agli atti: La Suprema Corte, con la sentenza n. 18563 dell’8 luglio 2025, ha stabilito che i chiamati all’eredità possono accedere agli atti dell’amministrazione di sostegno del defunto.
Nel caso esaminato, due sorelle avevano chiesto di visionare l’intero fascicolo relativo alla gestione patrimoniale e personale del padre, sottoposto ad amministrazione di sostegno dal 2021 e deceduto durante il ricovero in una clinica.

Le istanti miravano a valutare se accettare l’eredità, considerati i debiti segnalati dalla struttura sanitaria, e a comprendere le circostanze del decesso.

Le decisioni di merito

Il Giudice tutelare aveva respinto la richiesta, ritenendo sufficiente l’accesso ai soli rendiconti e ai decreti di approvazione. La decisione è stata confermata dal Tribunale in sede di reclamo.
Le due figlie hanno quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il diniego le privava di un diritto fondamentale riconosciuto dalla normativa sulla privacy e dal Codice civile.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di cassazione ha ribaltato le decisioni precedenti, chiarendo che:

  • il provvedimento che nega l’accesso ha natura decisoria ed è quindi impugnabile;

  • il diritto di accesso spetta agli eredi sia per ragioni familiari meritevoli di protezione (art. 2-terdecies Codice privacy) sia per esigenze di vigilanza e conservazione del patrimonio (art. 460 c.c.);

  • i chiamati all’eredità possono proporre azioni di responsabilità contro l’amministratore di sostegno e impugnare i rendiconti entro cinque anni (artt. 382 e 387 c.c.).

Secondo i giudici di legittimità, l’accesso serve a garantire non solo i rapporti di credito e debito, ma anche il diritto all’identità familiare e alla conoscenza delle vicende che hanno interessato il genitore.

Privacy e interesse familiare

La Cassazione ha sottolineato che il diritto alla protezione dei dati personali non si estingue con la morte, ma può essere esercitato dai familiari per motivi meritevoli di tutela.
Nel caso di specie, negare l’accesso ha significato escludere le figlie dal controllo sulle decisioni assunte durante l’amministrazione di sostegno, con potenziale pregiudizio per la gestione del patrimonio e per la comprensione delle cause del decesso.