Magistratura onoraria: sì definitivo del Senato
La riforma della magistratura onoraria, collegata alla manovra finanziaria pubblica, è legge. Il provvedimento ha ricevuto il via libera definitivo dal Senato, nel testo della Camera, che lo aveva approvato con 145 voti a favore, nessun voto contrario, e 86 astenuti.
Il testo del ddl n. 1322 approvato dal Senato va a modificare alcune disposizioni del Decreto legislativo n. 116/2017.
Vedi il Dossier del Senato sulla Riforma
Orario di lavoro e disciplina
Al Presidente del tribunale o al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale è riconosciuto il compito di definire il programma di lavoro dei magistrati onorari, in conformità alle indicazioni del CSM, fissando comunque un limite alla durata di lavoro settimanale. Detto programma deve essere elaborato nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio superiore della magistratura.
La durata dell’orario di lavoro:
- non deve superare le 36 ore per ogni settimanaper i magistrati che hanno optato per il regime di esclusività;
- non deve superare le 16 ore per ogni settimana per i magistrati che non hanno optato per il regime di esclusivitàper assicurare la compatibilità con lo svolgimento di altre attività lavorative o professionali.
Compenso
Il compenso annuo spettante ai magistrati onorari confermati che svolgono le loro funzioni in via esclusiva, è di 58.840 euro, a cui si aggiunge un trattamento di fine rapporto.
Ai magistrati onorari che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto invece il compenso annuo di 25.000 euro (più elevato quindi rispetto agli iniziali 20.000 euro) oltre un trattamento di fine rapporto.
A questi magistrati onorari spettano anche i buoni pasto nella misura spettante al personale dell’amministrazione giudiziaria, qualora venga superata la soglia delle sei ore di presenza all’interno dell’ufficio giudiziario.
Le giornate dedicate alla formazione sono considerate combattività giurisdizionali a tutti gli effetti, anche di tipo economico.
Contributi e previdenza
Il provvedimento prevede specifiche disposizioni relative al regime contributivo e previdenziale.
- I magistrati onorari confermati che svolgono l’attività in via esclusiva sono assicurati all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS e sono iscritti a specifiche forme di previdenza e assistenza sociale.
- I magistrati onorari confermati che non esercitano in via esclusiva, invece, sono iscritti alla Gestione separata INPS e assicurati all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Essi hanno anche titolo per l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e mantengono l’iscrizione alla Cassa medesima. Se svolgono invece attività lavorative aggiuntive, diverse da quella forense, conservano il corrispondente regime contributivo in relazione ai compensi o alle retribuzioni percepiti per quelle attività.
Incompatibilità
La causa di incompatibilità relativa all’esercizio della professione forense per conto di imprese assicurative, bancarie o di intermediazione finanziaria operanti nel circondario del giudice di pace viene modificata. Essa opera qualora, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda per diventare giudice di pace, l’interessato abbia esercitato in maniera abituale e prevalente l’attività di avvocato per tali enti.
I magistrati onorari che hanno optato per il regime di cui all’art. 29 del dlgs n.116/2017 non possono esercitare le loro funzioni in uffici giudiziari situati nel circondario del tribunale in cui il loro coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado esercitano la professione forense.
Inoltre, magistrati onorari legati da tali vincoli familiari o di convivenza non possono essere assegnati al medesimo ufficio giudiziario. Queste disposizioni si estendono anche alle parti di un’unione civile.
Rimessione nei termini e conferma
Prevista infine una procedura di rimessione nei termini per la richiesta di conferma nella magistratura onoraria, riservata ai magistrati onorari che non l’avevano ancora presentata.
Tale procedura è applicabile quando, all’esito delle procedure di conferma già concluse, residuano risorse disponibili e il CSM bandisce, con delibera, una nuova procedura di valutazione per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili.
I magistrati onorari non confermati per la mancata partecipazione alle prove valutative concluse o per aver rinunciato a sostenere il colloquio orale, anche in presenza di domanda di conferma, possono fare domanda per partecipare alle nuove procedure valutative sino al compimento del settantesimo anno di età.
Per quanto riguarda l’opzione per l’esclusività, si prevede che i magistrati confermati possano chiedere di esercitare l’opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo.