patente a crediti

Patente a crediti: cosa cambia dal 1° ottobre 2024 Patente a crediti: pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e in vigore dal 1° ottobre il decreto contenente il regolamento

Patente a crediti: regolamento in GU

La patente a crediti per la sicurezza sul lavoro compie un ulteriore passo in avanti. Sulla Gazzetta ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 è stato pubblicato infatti il Decreto n. 132 del 18 settembre 2024 contenente il regolamento che individua le modalità di presentazione della domanda per permettere a imprese e lavoratori autonomi operanti in cantieri mobili e temporanei di ottenere la patente. Il regolamento, che sarà in vigore dal 1° ottobre 2024, si compone di 10 articoli e ricalca in sostanza il contenuto della bozza.

Leggi a questo proposito: “Patente a crediti pronto il decreto attuativo

Contenuto della patente a crediti

Ogni patente contiene determinate informazioni:

  • dati identificativi del titolare della patente;
  • dati anagrafici del richiedente;
  • data del rilascio e numero della patente;
  • punteggio riconosciuto nel momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • esiti di eventuali sospensioni della patente.

Le modalità di ostensione delle informazioni suddette sono stabilite con provvedimento dell’INL previo parere del Garante Privacy. Dette informazioni sono conservate per tutto il tempo di vigenza della patente, per un periodo che non supera in ogni caso i 5 anni dall’iscrizione sul portale.

Patente: come fare domanda

I soggetti legittimati al chiedere la patente a crediti devono fare domanda tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, se in possesso di determinati requisiti:

  • iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento degli obblighi formativi;
  • DURC in regola;
  • possesso del documento di valutazione del rischio;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale;
  • designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La presentazione della domanda regolare è seguita dal rilascio della patente in formato digitale.

I lavoratori e le imprese stabiliti in uno stato membro UE devono presentare un’autocertificazione in grado di dimostrare il possesso dei requisiti sopra indicati.

Se i soggetti abilitati non hanno sede in un paese UE stopper ottenere la patente devono presentare l’autocertificazione che dimostri il riconoscimento, secondo la legge italiana, del documento equivalente rilasciato dalla autorità competente del paese di origine.

La domanda per ottenere la patente a punti può essere presentata anche dopo che sono decorsi 12 mesi dalla sua revoca.

Crediti: attribuzione, incremento e recupero

La patente possiede 30 punti al momento del rilascio.

Il punteggio può aumentare fino a raggiungere il punteggio massimo di 100 crediti. Regole particolari relative al punteggio sono previste dall’articolo 8 in caso di fusione, anche per incorporazione dell’impresa.

La patente può subire l’incremento di un credito per ogni biennio successivo al rilascio in assenza di provvedimenti di decurtazione, fino all’incremento massimo di 20 crediti.

Sono previsti però ulteriori aumenti di crediti fino a 40, di cui 30 se si effettuano investimenti in formazione o se si possiede una certificazione attestate la partecipazione a un addestramento o formazione pratica, 10 invece per attività investimenti o formazioni in casi particolari.

L’incremento può essere sospeso se al titolare della patente vengono contestate più violazioni di cui all’allegato del dlgs. n. 81/2008.

Il recupero fino a 15 punti è soggetto alla valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

Sospensione della patente

La patente può essere sospesa con un provvedimento cautelare dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

La sospensione è obbligatoria se in un cantiere si verifica un infortunio a cui segue il decesso di uno o più lavoratori per responsabilità imputabile al datore, a un suo delegato, a un dirigente almeno a titolo di colpa grave, a meno che l’ispettorato non valuti diversamente  e fornisca adeguata motivazione.

La durata della sospensione, che varia in base alla gravità della violazione, non può avere una durata superiore a 12 mesi.

La sospensione comporta la verifica del ripristino delle condizioni necessarie per la sicurezza dei lavoratori all’interno del cantiere.

Leggi anche “Patente a crediti: il parere del Consiglio di Stato

decreto sanzioni tributarie

Decreto sanzioni tributarie: cosa prevede  In vigore dal 29 giugno 2024, il decreto dedicato alle sanzioni tributarie, attuativo della riforma fiscale

Decreto sanzioni tributarie in vigore dal 29 giugno 2024

Il Consiglio dei Ministri nella giornata di venerdì 24 maggio 2024 ha approvato definitivamente, su proposta del Ministro dell’economia e delle Finanze (MEF) il decreto sulla riforma delle sanzioni tributarie (c.d. decreto sanzioni) che attua la legge fiscale prevista dalla legge delega n. 111 del 9 agosto 2023. Il D.Lgs. n. 87-2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 giugno, in vigore dal giorno successivo, modifica diverse leggi speciali e revisiona le sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione, sui consumi e su altri tributi indiretti, disponendo l’applicazione delle modificazioni a partire dal 1°settembre 2024.

Vediamo le principali novità.

Crediti inesistenti e crediti non spettanti

Il decreto riformula la distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti. I crediti inesistenti sono quelli privi dei requisiti soggettivi e oggettivi o quelli oggetto di una falsa rappresentazione  causati documenti falsi o frutto di simulazioni o artifici.

I crediti non spettanti invece sono quelli che vengono fruiti con modalità diverse da quelle previste dalla legge, quelli che vengono fruiti in una misura superiore rispetto a quanto sancito dalla legge e quelli privi si elementi aggiuntivi o requisiti specifici richiesti dalla legge.

Non punibili penalmente gli omessi versamenti

Il decreto conferma la non punibilità per gli omessi versamenti previsti dagli articoli 10 bis e 10 ter del decreto legislativo n. 74/2000 se il debito è rateizzato regolarmente, anche per chi è decade dalla rateazione, a condizione che l’importo del debito non superi i 50.000 euro (art. 10 bis) e i 75.000 euro  (art. 10 ter).

Il contribuente ha il diritto di procedere in autonomia, rateizzando il debito con un numero di rate non superiori a 20 nelle more del risultato del controllo automatizzato eseguiti dall’Agenzia delle Entrate.

Definizione agevolata delle sanzioni

In caso di rinuncia del contribuente al ricorso nei casi di autotutela parziale in corso di giudizio è possibile beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni alle condizioni previste nell’atto di contestazione in caso di acquiescenza. La procedura pensata dal legislatore però non tiene conto del fatto che la presentazione di deduzioni difensive, alternativa alla definizione agevolata dell’atto con cui vengono contestate le sanzioni, si scontra con il principio del contraddittorio generalizzato contemplato dall’articolo 16 dello Statuto del contribuente, che impone il confronto e la dialettica tra le parti prima che venga emanato l’atto pregiudizievole.

Modifiche alle sanzioni penali

Chiunque non versi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, le ritenute dovute in base a tale dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un importo superiore a 150.000 euro per ogni periodo d’imposta, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Prove nel processo penale

Sono utilizzabili come prova nel processo penale le sentenze definitive emesse nel processo tributario e gli atti di accertamento definitivo delle imposte in sede amministrativa, inclusi quelli derivanti da adesione relativi a violazioni per gli stessi fatti per i quali è stata esercitata l’azione penale.

Sentenze di assoluzione nel processo tributario

Le sentenze irrevocabili di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciate in seguito a dibattimento nei confronti dello stesso soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, hanno efficacia di giudicato in quest’ultimo, in ogni stato e grado, riguardo ai medesimi fatti. La sentenza penale irrevocabile può essere presentata anche nel giudizio di Cassazione con memoria illustrativa.

Sanzioni pecuniarie a società ed enti

La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario di società o enti, con o senza personalità giuridica, di cui agli articoli 5 e 73 del TUIR, è a carico esclusivo della società o dell’ente.

Rimane invariata invece, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica.

Se viene accertato che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica siano stati costituiti o interposti fittiziamente, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.

Allegati

equo compenso avvocati

Equo compenso avvocati: norma in vigore dal 2 luglio Entra in vigore domani 2 luglio, la modifica al codice deontologico forense in materia di equo compenso

Equo compenso: modifica codice deontologico forense

Entra in vigore il 2 luglio 2024, la modifica al Codice deontologico forense in materia di equo compenso, ossia 60 giorni dopo la pubblicazione del comunicato del CNF in Gazzetta Ufficiale (n. 102/2024).

Già con nota del 1° marzo 2024, il CNF aveva anticipato al mondo dell’avvocatura la formulazione definitiva del nuovo art. 25 bis del Codice deontologico forense.

Il via libera definitivo della disposizione in materia di equo compenso, ai sensi della L. n. 49/2023, è stato dato nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2024.

Il nuovo art. 25-bis Codice deontologico forense

Il testo del nuovo art. 25-bis rubricato “Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso” è il seguente:

“1. L’avvocato non puo’ concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento”.