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Magistratura onoraria: le nuove regole Approvato dal Cdm il disegno di legge che modifica la disciplina della magistratura onoraria: nuove disposizioni su orari di lavoro, compensi e regime contributivo

Ddl riforma magistratura onoraria

Nella seduta del 4 giugno 2024 il CdM ha approvato in esame definitivo il disegno di legge contenente le modifiche alla disciplina della magistratura onoraria. Il provvedimento, che passa ora al vaglio del Parlamento e che è stato emanato per scongiurare il deferimento alla Corte di Giustizia, introduce norme applicabili con riguardo ai giudici onorari che sono in servizio alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 116/2017.

Orario di lavoro e disciplina

Il disegno di legge disciplina in primo luogo l’impegno complessivo dei magistrati onorari confermati. La durata dell’orario di lavoro non deve superare le 36 ore per ogni settimana per i magistrati che hanno optato per il regime di esclusività e non deve superare le 16 ore per ogni settimana per i magistrati che non hanno optato per il regime di esclusività. Le ore devono essere svolte nel rispetto del programma lavorativo definito dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, in base alle indicazioni fornite dal Consiglio superiore della magistratura (CSM).

Compenso

Il disegno di legge disciplina anche il compenso spettante ai magistrati onorari confermati. Ai magistrati che svolgono le loro funzioni in via esclusiva, è corrisposto un compenso annuo di 58.840 euro, che viene corrisposto in tredici mensilità.

Ai magistrati che esercitano in via non esclusiva, è corrisposto il compenso annuo di 20.000 euro, erogato in dodici mensilità. Il compenso viene adeguato al costo della vita.

Inoltre, ai magistrati onorari è riconosciuta la spettanza dei buoni pasto nella misura spettante al personale dell’amministrazione giudiziaria, qualora venga superata la soglia delle sei ore di presenza all’interno dell’ufficio giudiziario.

Contributi e previdenza

Il disegno di legge prevede altresì specifiche disposizioni relative al regime contributivo e previdenziale. I magistrati onorari confermati che svolgono l’attività in via esclusiva sono assicurati all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS e sono iscritti a specifiche forme di previdenza e assistenza sociale.

I magistrati onorari confermati che non esercitano in via esclusiva, invece, sono iscritti alla Gestione separata INPS e assicurati all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Inoltre, i magistrati onorari in regime di non esclusiva che hanno titolo per l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l’iscrizione alla Cassa medesima.

Incompatibilità

Il provvedimento prevede ex novo alcune cause di incompatibilità. I magistrati onorari che vengono confermati non possono svolgere la loro attività negli uffici giudiziari dello stesso circondario in cui il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini fino al primo grado esercitano la professione di avvocato.

Rimessione nei termini e conferma

Prevista infine una procedura di rimessione nei termini per la richiesta di conferma nella magistratura onoraria, riservata ai magistrati onorari che non l’avevano ancora presentata. Tale procedura è applicabile quando, all’esito delle procedure di conferma già concluse, residuano risorse disponibili. Il CSM bandisce con delibera una nuova procedura di valutazione per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili.

I magistrati onorari non confermati potranno presentare domanda entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera, sino al compimento del settantesimo anno di età. Riguardo l’opzione per l’esclusività, si prevede che i magistrati confermati possano chiedere di esercitare l’opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo. Questa domanda transitoriamente può essere esercitata nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.

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