Magistratura onoraria: primo sì della Camera
La riforma della magistratura onoraria (disegno di legge approvato il 4 giugno 2024 dal CDM) riceve 145 voti a favore della Camera dei deputati, nessuno ha espresso voto contrario, gli astenuti però sono stati 86.
Il provvedimento, emanato per scongiurare il deferimento alla Corte di Giustizia, passa ora al vaglio del Senato. Il testo introduce norme applicabili ai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 116/2017.
In Commissione il provvedimento di riforma ha subito diverse modifiche, vediamo quindi cosa prevede il testo attuale.
Vedi il dossier della Camera sulla riforma
Orario di lavoro e disciplina
Al Presidente del tribunale o al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale è riconosciuto il compito di definire il programma di lavoro dei magistrati onorari, fissando comunque un limite alla durata di lavoro settimanale. Detto programma deve essere elaborato nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio superiore della magistratura.
La durata dell’orario di lavoro:
- non deve superare le 36 ore per ogni settimana per i magistrati che hanno optato per il regime di esclusività;
- non deve superare le 16 ore per ogni settimana per i magistrati che non hanno optato per il regime di esclusività per assicurare la compatibilità con lo svolgimento di altre attività lavorative o professionali.
Compenso
Il compenso annuo spettante ai magistrati onorari confermati che svolgono le loro funzioni in via esclusiva, è di 58.840 euro, a cui si aggiunge un trattamento di fine rapporto.
Ai magistrati onorari che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto invece il compenso annuo di 25.000 euro (più elevato quindi rispetto agli iniziali 20.000 euro) oltre un trattamento di fine rapporto. A questi magistrati onorari spettano anche i buoni pasto nella misura spettante al personale dell’amministrazione giudiziaria, qualora venga superata la soglia delle sei ore di presenza all’interno dell’ufficio giudiziario.
Contributi e previdenza
Il provvedimento prevede specifiche disposizioni relative al regime contributivo e previdenziale.
- I magistrati onorari confermati che svolgono l’attività in via esclusiva sono assicurati all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS e sono iscritti a specifiche forme di previdenza e assistenza sociale.
- I magistrati onorari confermati che non esercitano in via esclusiva, invece, sono iscritti alla Gestione separata INPSe assicurati all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Essi hanno anche titolo per l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e mantengono l’iscrizione alla Cassa medesima. Se svolgono invece attività lavorative aggiuntive, diverse da quella forense, conservano il corrispondente regime contributivo in relazione ai compensi o alle retribuzioni percepiti per quelle attività.
Incompatibilità
Il magistrato onorario è incompatibile con il ruolo quando, nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, abbia svolto in modo prevalente e abituale l’attività di avvocato per conto di istituti e imprese di assicurazione, bancarie o di intermediazione finanziaria operanti nello stesso circondario in cui lo stesso opera.
Inalterata la causa di incompatibilità prevista in origine che impedisce ai magistrati onorari di svolgere la loro attività negli uffici giudiziari dello stesso circondario in cui il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini fino al primo grado, esercitano la professione di avvocato.
I magistrati onorari non possano inoltre essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario nel quale esercitano la funzione di magistrato onorario il coniuge, i conviventi, la persona unita civilmente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
Rimessione nei termini e conferma
Prevista infine una procedura di rimessione nei termini per la richiesta di conferma nella magistratura onoraria, riservata ai magistrati onorari che non l’avevano ancora presentata.
Tale procedura è applicabile quando, all’esito delle procedure di conferma già concluse, residuano risorse disponibili e il CSM bandisce, con delibera, una nuova procedura di valutazione per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili.
I magistrati onorari non confermati per la mancata partecipazione alle prove valutative concluse o per aver rinunciato a sostenere il colloquio orale, anche in presenza di domanda di conferma, possono fare domanda per partecipare alle nuove procedure valutative sino al compimento del settantesimo anno di età.
Per quanto riguarda l’opzione per l’esclusività, si prevede che i magistrati confermati possano chiedere di esercitare l’opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo.