Quesito con risposta a cura di Mariarosaria Cristofaro e Serena Ramirez
La sussistenza dell’elemento soggettivo nell’omicidio deve essere ricavata da quegli elementi della condotta che, per la loro inequivoca potenzialità offensiva, siano più idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente (Cass., sez. I, 25 ottobre 2024, n. 39250).
Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte ha ribadito i principi dettati in materia di dolo omicidiario.
Nel caso di specie il ricorrente, condannato con rito abbreviato per tentato omicidio e porto ingiustificato di un coltello fuori dall’abitazione, ha contestato la qualificazione giuridica del fatto deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo nel tentato omicidio. Invero, ad avviso della difesa l’autore del reato, qualora avesse voluto, avrebbe potuto provocare danni di maggiore entità rispetto alle lesioni che poi la vittima ha riportato e, soprattutto, l’agente ha desistito dal realizzare l’evento morte pur potendo, date le circostanze di luogo e di tempo, agire indisturbato.
I giudici della Prima Sezione, richiamando un consolidato orientamento di legittimità, hanno ricordato che la sussistenza del dolo nel tentato omicidio può desumersi dalle peculiarità intrinseche dell’azione criminosa, come la natura del mezzo usato, il comportamento antecedente o susseguente dell’azione, ossia quegli elementi che per la loro potenzialità offensiva palesino il fine perseguito dall’agente (in tal senso anche Cass. 29 ottobre 2024, n. 39705 e Cass. 7 luglio 2011, n.30466).
Il dolo omicidiario deve essere ricavato dalle circostanze esistenti ex ante e, pertanto, il giudice di merito deve formulare “un giudizio sull’esistenza di una cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità, la morte della persona” (Cass. 11 aprile 2016, n. 23618). Ciò premesso, la Corte territoriale ha correttamente rilevato l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato all’esito di una valutazione complessiva dell’azione che, come ribadito, tiene conto dell’arma utilizzata, della direzione e reiterazione dei colpi, nonché della violenza degli stessi.
Parimenti infondata è l’ipotesi di desistenza prospettata dal ricorrente. È ormai acclarato dalla giurisprudenza di legittimità che la desistenza non è configurabile nel caso in cui gli atti posti in essere integrino gli estremi del tentativo (Cass. 15 maggio 2017, n. 50079).