Falso in atto pubblico falsificare la firma
Reato di falso in atto pubblico, del pubblico ufficiale e del privato ex artt. 476 e 482 c.p., per la madre che falsifica la firma del padre per iscrivere la figlia minore presso un istituto scolastico. Così ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 3880/2025, rigettando il ricorso di una mamma e confermandone la condanna inflitta in appello per il delitto di cui agli artt. 476 e 482 c.p.
La vicenda
La donna aveva presentato domanda ad un istituto comprensivo apponendo la falsa sottoscrizione a nome dell’altro genitore, attestandone falsamente il consenso all’iscrizione presso il medesimo istituto della figlia minore.
Il ricorso
L’imputata proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’insussistenza del falso, atteso che il modulo con la firma apocrifa non aveva determinato la formazione di alcun atto, visto che la domanda a quell’istituto scolastico non si era mai concretizzata nella relativa iscrizione.
Lamentava inoltre la violazione dell’art. 51 c.p., non essendosi considerato che la domanda proposta costituiva l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica e in particolare dalla legge 52/2003, dovendo provvedere l’imputata all’istruzione della figlia minore.
Inammissibilità
Per gli Ermellini il ricorso, inammissibile laddove mira ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o solleva questioni non rilevabili d’ufficio per al prima volta in sede di legittimità, ed infondato sule questioni di diritto prospettate, va, nel complesso, rigettato.
Inammissibile è, infatti, il primo motivo, formulato per la prima volta in Cassazione. In effetti, proseguono dal Palazzaccio, “all’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui la minore era stata regolarmente iscritta all’istituto scolastico, nessuna censura risulta formulata con l’atto d’appello: sicché la richiesta in questa sede di valutare un fatto (l’assenza di iscrizione al predetto istituto) smentito, in modo incontestato, in sede di merito, è del tutto inammissibile”. Inoltre, aggiungono i giudici, è del tutto irrilevante “la frequenza, di fatto, di altro istituto scolastico, da parte della minore: ciò che non pone nel nulla la detta, ove pure iniziale e poi mutata, iscrizione all’istituto in rubrica”.
Falso documentale
Opportunamente, poi, i giudici del merito hanno richiamato quella giurisprudenza secondo cui: «In tema di falso documentale rientrano nella nozione di atto pubblico anche gli atti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale ponendosi quale necessario presupposto di momenti procedurali successivi» (Sez. 5, n. 36213 del 7/4/2015).
Nel caso di specie, la falsa sottoscrizione è stata accertata in primo grado, senza contestazione alcuna con l’atto d’appello, per quanto già detto, come funzionale all’iscrizione della figlia al detto istituto scolastico e, come tale, ha certamente acquisito valore determinante per la medesima iscrizione.
Adempimento dovere senza ricorrere al falso
Nulla di fatto neanche in ordine al quarto motivo, sulla assunta violazione dell’articolo 51 cod. pen., avendo l’imputata agito per l’adempimento di un dovere, provvedere all’istruzione della figlia minore, ritenuto infondato.
È evidente, concludono dalla S.C. rigettando il ricorso, “che il falso commesso non costituisse via obbligata, ovvero non fosse affatto l’unico modo per garantire l’istruzione alla minore: laddove solo in caso di condotta vincolata a tutela di un diritto è logico che si integri la scriminante de qua (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 34501 del 21/06/2024).
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