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Compensazione crediti nel rapporto di lavoro legittima Il Tribunale di Napoli riconosce la legittimità della trattenuta operata dal datore sul TFR per compensare l’indennità di preavviso non corrisposta dal dipendente

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Compensazione crediti tra datore e lavoratore

Compensazione crediti: con la sentenza n. 5476/2025, il Tribunale di Napoli – sezione lavoro – ha affrontato il tema della possibilità per il datore di lavoro di trattenere unilateralmente somme dovute dal lavoratore, a fronte di poste creditorie sorte nel corso del medesimo rapporto di lavoro. In particolare, il giudice ha confermato la legittimità della compensazione tra il trattamento di fine rapporto (TFR) e l’indennità sostitutiva del preavviso dovuta dal dipendente in caso di recesso senza preavviso.

Il principio del “dare e avere” nei rapporti di lavoro

Richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (v. Cass. n. 26365/2024), il Tribunale ha ribadito che, quando i crediti reciproci di datore e lavoratore traggono origine dallo stesso rapporto contrattuale, non si configura una compensazione propria ai sensi dell’art. 1241 c.c., bensì un semplice accertamento del saldo finale tra le rispettive obbligazioni.

Tale elisione automatica tra debito e credito non richiede né domanda riconvenzionale né specifica eccezione di parte, potendo essere operata d’ufficio dal giudice nell’ambito del giudizio.

TFR trattenuto per compensare il preavviso mancante

Nel caso di specie, il lavoratore aveva diritto al TFR maturato, ma aveva risolto il rapporto in maniera unilaterale e immediata, senza rispettare il termine di preavviso. Il datore, nel liquidare le spettanze di fine rapporto, ha trattenuto l’importo corrispondente all’indennità sostitutiva del preavviso, versando al dipendente solo la somma residua.

Il Tribunale ha ritenuto pienamente legittima tale trattenuta, poiché fondata su obbligazioni reciproche derivanti dallo stesso contratto di lavoro. Il giudice ha quindi riconosciuto al datore la possibilità di operare una compensazione di fatto, subordinando il proprio intervento alla sola verifica della corretta quantificazione e dell’effettiva erogazione del saldo.

Compensazione implicita e ruolo del giudice del lavoro

La decisione ribadisce che, in presenza di contrapposte pretese patrimoniali tra datore e dipendente riconducibili al medesimo rapporto, il giudice può autonomamente accertare e liquidare le somme dovute a ciascuna parte, anche in assenza di eccezioni formali.

Tale dinamica non configura una compensazione tecnica, ma un accertamento contabile tra obbligazioni interdipendenti, volto a determinare l’importo effettivamente dovuto al termine del rapporto di lavoro.

Crediti e rimborsi nel rapporto di lavoro

Il principio affermato dal Tribunale di Napoli può trovare applicazione anche in altri contesti lavorativi. Ad esempio:

  • quando il datore ha diritto al rimborso di somme versate per danni arrecati dal dipendente a strumenti o beni aziendali;

  • nei casi di indebiti percetti da parte del lavoratore, come retribuzioni o indennità erogate in eccesso;

  • quando sussistono giustificati crediti documentati in capo al datore di lavoro, supportati da prove contabili (fatture, ricevute, perizie).

Tali situazioni rientrano nel più ampio concetto di conguaglio interno, che può essere valutato in sede giudiziale attraverso un’analisi del bilancio del rapporto, anche senza domanda specifica.