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Affidamento condiviso: il ddl di riforma Affidamento condiviso: il ddl che riforma l'istituto prevede importanti novità su responsabilità, obblighi genitoriali e mediazione

affido condiviso

Affidamento condiviso: la riforma 

Il disegno di legge n. 832 che contiene “Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e al codice penale in materia di affidamento condiviso” e che è composto da 18 articoli, mira a rafforzare la disciplina dell’affido condiviso e della responsabilità genitoriale, ponendo sempre al centro l’interesse superiore del minore.

Il ddl pone l’accento sull’affido condiviso come modello prioritario, sulla pariteticità della responsabilità genitoriale e sulla tutela del diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Introduce strumenti come la mediazione familiare obbligatoria in una fase preliminare e la figura del coordinatore genitoriale per gestire la conflittualità e favorire l’attuazione del piano genitoriale. Rafforza inoltre gli strumenti a disposizione del giudice per intervenire in caso di inadempienze e comportamenti pregiudizievoli per il minore. Analizziamo nel dettaglio cosa prevede la riforma.

Domicilio, obblighi paritetici e responsabilità

Il disegno di legge stabilisce che, in caso di affido condiviso, il minore abbia il domicilio di entrambi i genitori, sottolineando così la pariteticità del ruolo genitoriale anche a livello formale. La cura, l’educazione, l’istruzione e l’assistenza morale dei figli diventano obblighi paritetici di entrambi i genitori, indipendentemente dal loro stato civile. Si definisce la responsabilità genitoriale come l’insieme di diritti e doveri dei genitori finalizzati all’interesse dei figli. Eliminato il riferimento alla “residenza abituale” del minore, in coerenza con l’introduzione del domicilio presso entrambi i genitori in caso di affido condiviso.

Affidamento condiviso: genitori non coniugati

Per quanto riguarda i genitori non coniugati il nuovo art. 316-ter prevede che il padre contribuisca alle spese del parto non coperte dal sistema sanitario e al mantenimento della madre per tre mesi se priva di risorse. L’articolo 316-quater invece stabilisce un obbligo di mantenimento temporaneo a carico del genitore economicamente più forte verso l’altro genitore in difficoltà, per un massimo di due anni o fino al terzo anno di età del figlio. Viene infine ampliato il diritto a conservare i rapporti tra minori e ascendenti

Bigenitorialità e poteri del giudice

L’articolo 337-ter c.c, cuore della disciplina sull’affidamento condiviso, viene sostituito. La nuova norma afferma il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ricevendo cura, educazione e istruzione da entrambi con pari responsabilità e opportunità di frequentazione. L’affido condiviso diventa la modalità ordinaria, salvo eccezioni motivate dall’interesse del minore. Il giudice deve:

  • determinare le modalità specifiche della presenza dei figli presso ciascun genitore;
  • stabilire la residenza anagrafica e fissare il domicilio presso entrambi i genitori;
  • definire le modalità di contribuzione al mantenimento, tenendo conto della capacità di ciascun genitore e della valorizzazione economica dei compiti domestici e di cura.

In caso di disaccordo, il giudice decide. Viene ribadito il diritto dei minori a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di entrambi i rami genitoriali.

ISEE e cambio residenza

Si provvede ad adeguare il regolamento sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per tenere conto delle modalità dell’affido condiviso e vengono abrogati i commi 6 e 7 dell’art. 6 della legge sul divorzio (n. 898/1970), che riguardano le disposizioni patrimoniali in caso di affidamento esclusivo.

Il ddl prevede che, qualora il cambio di residenza o domicilio del genitore interferisca con le modalità dell’affido, si possa procedere alla ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti, inclusi quelli economici.

Figli maggiorenni e mantenimento

L’assegno perequativo per il mantenimento del figlio  maggiorenne spetta direttamente a quest’ultimo al raggiungimento della maggiore età, se non autosufficiente. In caso di inadempimento del genitore obbligato e inerzia del figlio, l’altro genitore è legittimato ad agire. Si prevede anche la possibilità di stabilire una quota mensile a carico di ciascun genitore in caso di mantenimento diretto precedente alla maggiore età.

Ascolto minore, mediazione e coordinatore

Rafforzato il diritto del minore a essere ascoltato. Il giudice deve valutare la fondatezza di un eventuale rifiuto del minore a essere ascoltato e procede all’ascolto dello stesso se ne fa domanda, anche in caso di omologazione di accordi tra i genitori. Si provvede a introdurre l’obbligo di un primo incontro informativo sulla mediazione familiare in caso di disaccordo sull’affido condiviso, prima di adire il giudice (salvo urgenze). Il primo incontro è gratuito e il giudice può anche segnalare l’opportunità della mediazione in fasi successive del giudizio. In caso di fallimento della mediazione o del suo rifiuto, il giudice invita le parti a redigere un piano genitoriale e si prevede la figura del coordinatore genitoriale, che può essere nominato dal giudice o dalle parti per facilitare l’attuazione del piano e risolvere eventuali disaccordi, anche con il potere di assumere decisioni di secondario rilievo.

Reato art. 570 bis esteso alle unioni civili

I poteri del giudice vengono rafforzati in caso di gravi inadempienze, inclusi i trasferimenti del minore senza consenso. In questi casi il giudice potrà disporre il rientro immediato e il risarcimento dei danni, valutando tale comportamento ai fini dell’affido.

Il reato di violazione degli obblighi economici in materia di separazione e affido condiviso – previsto dall’art. 570-bis del codice penale, viene esteso alle unioni civili.

 

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