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Codice Rosso: l’allontanamento richiede il contraddittorio La Cassazione chiarisce che la misura dell'allontanamento dalla casa familiare del nuovo Codice Rosso è un provvedimento di natura giudiziaria che il giudice deve compiere dopo il contraddittorio tra le parti

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Nuovo Codice Rosso

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3892/2025, ha affrontato un tema centrale nell’applicazione del Codice Rosso: la natura del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare adottato dal Pubblico Ministero ex 384-bis comma 2-bis c.p.p. introdotto dall’art. 11 comma 1 l. n. 168/2023 (nuovo Codice Rosso) e la necessità del contraddittorio nel procedimento di convalida.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La pronuncia trae origine da un caso in cui il Pubblico Ministero aveva disposto l’allontanamento urgente di un soggetto dalla casa familiare, a seguito di gravi indizi di maltrattamenti in ambito domestico. Il provvedimento era stato adottato in via d’urgenza ai sensi del Nuovo Codice Rosso, al fine di tutelare la vittima da un pericolo imminente.

I principi affermati dalla Suprema Corte

La Cassazione ha chiarito che il provvedimento adottato dal Pubblico Ministero si configura come un atto di natura giudiziaria che incide significativamente sulla libertà personale dell’indagato. Di conseguenza, “la misura precauzionale adottata dal Pm dell’allontanamento dalla casa familiare è un provvedimento di natura giudiziaria che il giudice della convalida deve compiere dopo il contraddittorio tra le parti sulla base dei gravi indizi di colpevolezza e di reiterazione che mettono in grave pericolo la vita o l’integrità della persona offesa”, ha affermato la Suprema Corte nella sentenza.

Il ricorso del PM è rigettato.

 

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