Il delitto di femminicidio
Il femminicidio è prossimo a diventare reato autonomo. Il Senato in data 23 luglio 2025 ha approvato all’unanimità, il testo già approvato il 7 marzo 2025 dal Consiglio dei Ministri, che introduce nel codice penale il delitto di femminicidio e dispone altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.
La Commissione giustizia del Senato in data 9 luglio 2025 aveva già approvato il testo all’unanimità. Il disegno di legge, modificato rispetto alla versione originaria del CdM, è pronto a diventare legge, dopo l’approvazione da parte della Camera.
Cosa prevede il testo
Il testo appronta un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne.
Nuova fattispecie penale di femminicidio
Cambia la formulazione della fattispecie penale di “femminicidio”, rispetto a quella prevista inizialmente e che, per l’estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato, viene sanzionata con la pena dell’ergastolo.
In particolare, si prevede che sia punito con tale pena “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.”
Negli altri casi il reato resta quello di omicidio.
In linea con tale intervento, le stesse circostanze di commissione del reato sono introdotte quali aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso, con la previsione di un aumento variabile delle pene previste, a seconda del delitto.
Le altre novità
Il testo inoltre, tenendo conto anche delle modifiche apportate:
- prevede l’audizione della persona offesa da parte del pubblico ministero che conduce le indagini, salva la possibilità di delega alla polizia giudiziaria con decreto motivato. L’audizione della persona offesa però non può essere delegata se si procede per il delitto aggravato di cui all’articolo 612 bi, m che punisce gli atti persecutori;
- introduce specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio, nei casi in cui al condannato sia applicate misure alternative alla detenzione o benefici similari che gli consentono di uscire dal carcere, qualora i destinatari di queste comunicazioni lo abbiano richiesto;
- dispone che il Tribunale di Sorveglianza debba valutare con molta più attenzione la possibilità di concedere permessi all’indagato o al condannato nelle vicinanze in cui si trovano i congiunti della vittima;
- non assoggetta al limite temporale di 45 giorni previsto per le intercettazioni i reati previsti dal codice rosso ( revenge porn, stalking, violenza sessuale, maltrattamenti, ecc.);
- non contempla più il parere non vincolante della vittima sulla congruità della pena in caso di patteggiamento per i reati da codice rosso e connessi e l’onere motivazionale del giudice in caso di disaccordo con le indicazione della persona offesa;
- rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall’ 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023 in materia di violenza contro le donne, e violenza domestica;
- prevede semplificazioni per accertare violenze sessuali facilitate da sostanze psicotrope. Sarà infatti più facile identificare e provare l’assunzione di tali sostanze da parte della vittima. Questo sarà possibile grazie a un Tavolo tecnico al Ministero della Salute che definirà protocolli uniformi a livello nazionale per il prelievo, l’analisi e la conservazione dei campioni. Le Regioni promuoveranno inoltre campagne di sensibilizzazione sui pericoli delle droghe che favoriscono le violenze sessuali;
- potenzia il braccialetto elettronico prevedendone l’attivazione a 1 km di distanza in sostituzione dei 500 metri previsti fino ad oggi.
- si rafforza la tutela delle vittime, garantendo l’accesso ai figli delle donne vittime di violenza che abbiano compiuto 14 anni nei centri antiviolenza senza la preventiva autorizzazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità genitoriali al fine di ricevere informazioni e orientamento.
Convenzione di Istanbul
L’intervento si inserisce anche nel quadro degli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato.