Ape social

Ape Social: verifica requisiti entro il 30 novembre L'Inps pubblica avviso sulla scadenza del termine per la presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all'anticipo pensionistico

Ape Sociale termine domanda

Ape Sociale: scade il 30 novembre 2024 il termine per la presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’anticipo pensionistico. Lo rammenta l’Inps con un avviso pubblicato sul sito istituzionale, rammentando condizioni e presupposti dell’Ape social.

Ape Social: a chi spetta

L’indennità, rammenta l’istituto, “spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata che si ritrovano in determinate condizioni lavorative, personali e familiari”.

Per verificare condizioni e requisiti di accesso l’Inps rinvia all’apposita pagina “APE Sociale – Anticipo pensionistico – Verifica Requisiti”.

Requisiti

Per ottenere l’indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

  • almeno 63 anni e 5 mesi di età;
  • almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività gravose, l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni (o almeno 32 anni, per le categorie di gravosi illustrate nella pagina APE Sociale). Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni;
  • non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

Incompatibilità

L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione, nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

Ape social anche nel 2025

La misura, in vigore dal 1° maggio 2017 e già prorogata fino al 31 dicembre 2024, sarà oggetto di ulteriore proroga al 31 dicembre 2025, come previsto dall’articolo 24 del Disegno di legge di bilancio 2024, già approvato dalla Camera e in via di definizione al Senato.

Per approfondimenti leggi anche la nostra guida all’Ape Social

messa alla prova

Messa alla prova e domiciliari sono compatibili I due istituti, chiarisce la Cassazione, possono coesistere ed anzi ammesse tutte le volte in cui risulti possibile armonizzare le relative prescrizioni

Messa alla prova e domiciliari

La messa alla prova non è impedita dalla mera circostanza che la persona sia ai domiciliari, in quanto le due misure in linea di massima sono compatibili. Questo in sintesi quanto affermato dalla prima sezione penale della Cassazione con sentenza n. 41185/2024.

La vicenda

Nella vicenda giunta all’attenzione della S.C., un detenuto era autorizzato dal magistrato di sorveglianza di Catania ad assentarsi dal domicilio, due giorni a settimana, per svolgere, in relazione ad un processo penale pendente a suo carico, il programma di messa alla prova.
In costanza di esperimento sopraggiungeva il provvedimento adottato d’ufficio, con il quale il magistrato di sorveglianza dava atto della diversità ontologica esistente tra la detenzione domiciliare e la sospensione del procedimento con messa alla prova, riteneva l’impossibilità di applicazione congiunta dei due regimi (dovendo il secondo essere postergato alla conclusione del primo) e revocava le autorizzazioni già concesse.
L’uomo, perciò, ricorreva innanzi al Palazzaccio con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell’unico motivo deduceva l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, e processuale penale, sostenendo non esservi alcuna rigida preclusione alla concessione della messa alla prova in pendenza di una misura alternativa alla detenzione e rimarcando l’assenza di circostanze sopravvenute, ostative al mantenimento delle autorizzazioni già concesse.

Presupposti della messa alla prova

La Cassazione concorda. “L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova,
esteso dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, agli imputati maggiorenni – spiegano infatti i giudici di legittimità – si caratterizza quale modalità alternativa di definizione del procedimento penale,  attivabile nella fase delle indagini preliminari o nei prodromi dell’udienza preliminare o del giudizio, mediante la quale è possibile pervenire, in presenza di determinati presupposti normativi, ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato all’esito di un periodo di prova, destinato a saggiare l’avvenuto reinserimento sociale del condannato”.
Si tratta, aggiungono, “di un meccanismo che, su base consensuale e in funzione della riparazione sociale e individuale del torto connesso alla consumazione del reato, innesta nel procedimento una vera e propria fase incidentale ni cui si svolge l’esperimento trattamentale, il cui esito positivo determina l’effetto estintivo”.

Portata rieducativa e afflittiva

L’istituto riveste una portata rieducativa e afflittiva al tempo stesso, in quanto l’esperimento è accompagnato, tra l’altro, dall’obbligo di prestare lavoro di pubblica utilità, nonché dall’imposizione di prescrizioni, concordate all’atto dell’ammissione al beneficio e modulate sullo schema dell’affidamento in prova al servizio sociale, incidenti in maniera significativa, nel corso del procedimento penale, sulla libertà personale del soggetto che vi è sottoposto (cfr. Cass. Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022).
L’art. 298 cod. proc. pen. regola il concorso di titoli esecutivi e misure cautelari processuali.
Tale disposizione, nel suo comma 1, risolve l’interferenza tra ordine di carcerazione e cautela processuale, accordando rilievo poziore al primo, salvo che gli effetti della misura cautelare disposta siano compatibili con l’espiazione della pena.
“In base al suo comma 2, è da ritenere viceversa possibile, in linea di principio – proseguono i giudici – la contestuale esecuzione della misura alternativa alla detenzione e di una misura cautelare, dovendosi poi solo verificare, in concreto, avuto riguardo alle limitazioni connaturali alle due misure anzidette, l’effettiva compatibilità fra l’una e l’altra, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, della misura cautelare”.
Pertanto, “la natura di misura endoprocessuale, sostanzialmente limitatrice della libertà personale, che, come osservato, deve essere riconosciuta alla messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., rende analogicamente applicabile l’art. 298, comma 2, cod. proc. pen.”

La coesistenza di una misura alternativa alla detenzione, anche restrittivamente conformata, quale la detenzione domiciliare, con il regime della messa alla prova, anteriormente o successivamente disposta, “non solo, dunque, non è da escludere in linea di principio, ma deve essere ammessa tutte le volte in cui risulti possibile armonizzare le relative prescrizioni”.

Le autorizzazioni in costanza di detenzione domiciliare

In materia di detenzione domiciliare, spiegano infine dal Palazzaccio, “il condannato può essere autorizzato a lasciare il domicilio non solo per il soddisfacimento delle proprie indispensabili esigenze di vita, o per svolgere l’attività lavorativa necessaria per il sostentamento, a norma dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., ma per ogni diversa esigenza connessa agli interventi del servizio sociale, anche relativi ad una procedura giudiziaria diversa da quella esecutiva in atto, o, più in generale, per altre finalità di giustizia penale; le prescrizioni della detenzione domiciliare possono essere, a tal fine, sempre modificate dal magistrato di sorveglianza, come consentito dall’art. 47-ter, comma 4, Ord. pen.”.
Il criterio, dunque, che deve orientare la discrezionalità di quest’ultimo organo giudiziario, e che funge da limite esclusivo alla concessione di tali autorizzazioni, “è che quest’ultima non alimenti realmente il pericolo che il condannato commetta, suo tramite, altri reati, essendo la detenzione domiciliare costruita sul presupposto che la misura risulti idonea a scongiurare la recidiva delittuosa”.

La decisione

Pertanto, il provvedimento impugnato non è conforme agli esposti principi di diritto, poichè muove dal presupposto errato dell’ontologica inconciliabilità tra le misure giudiziarie di causa, e deve essere annullato senza rinvio.

Allegati

parcheggio non pagato

Parcheggio non pagato: non è valido il verbale dell’agente ATM Per la Cassazione, gli ispettori dell'azienda di trasporto pubblico non hanno il potere di accertare le violazioni del Cds nell'intero territorio comunale

Parcheggio non pagato

Parcheggio non pagato: non è valido il verbale dell’agente ATM. Ciò perchè l’ispettore dell’azienda di trasporto pubblico non ha il potere di accertare le violazioni del Cds nell’intero territorio comunale. E’ quanto ha ribadito la Cassazione nell’ordinanza n. 19244/2024.

La vicenda

Un uomo proponeva opposizione avverso tre verbali di accertamento del 2019, con i quali gli veniva contestata la violazione dell’art. 157, comma 8, c.d.s., per sosta del veicolo di sua proprietà in località prossima alla stazione della metropolitana, senza avere azionato il dispositivo di controllo del pagamento della tariffa.
Il Giudice di pace, nel contraddittorio del Comune di Milano ha accolto l’opposizione, in ragione dell’assenza di parchimetri e ha annullato le sanzioni.
Il comune proponeva impugnazione e il tribunale di Milano riformava la pronuncia di primo grado rilevando, da un lato, che, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, l’art. 157, comma 6, c.d.s., non implica che il parchimetro debba essere collocato nella stessa via in cui avviene il parcheggio del veicolo; dall’altro lato, che, posto che è possibile pagare la sosta in diversi modi, è persino ultronea la possibilità di provvedere al pagamento a mezzo dei parchimetri situati nelle vie adiacenti.
Il giudice d’appello, inoltre, ha richiamato l’orientamento dello stesso Tribunale per cui sussiste il potere sanzionatorio in capo agli agenti accertatori dell’ATM, come si desume dalle disposizioni di riferimento (art. 17, commi 132 e 133, legge n. 127 del 1997).
L’uomo proponeva ricorso per cassazione, denunciando, innanzitutto, la violazione dell’art. 17, commi 132 e 133, legge n. 127 del 1997, per avere il Tribunale erroneamente affermato che agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico siano conferite le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli nell’intero territorio comunale e non limitatamente alle aree in concessione alle aziende medesime.

La decisione

Per la Cassazione, iil primo motivo è fondato, il che comporta l’assorbimento degli altri motivi.
Gli Ermellini affermano infatti che va data continuità al precedente sezionale – Cass. n. 30288 del 2022 – relativo a controversia, tra le stesse parti, avente ad oggetto la medesima fattispecie, che interpreta l’art. 17, commi 132 e 133, legge n. 127 del 1997, nel senso che “il legislatore abbia inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell’attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in ipotesi tassative. In presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali quelle connesse alla gestione delle aree da riservare a parcheggio e l’esercizio del trasporto pubblico di persone, la disciplina ha previsto che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione ‘della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi’ (Cass. 551/2009)”.
La tesi secondo cui gli ispettori delle aziende di trasporto sarebbero però titolari di un potere di controllo limitato alle aree date in concessione alle aziende da cui dipendono, proseguono dal Palazzaccio, “appare confortata dal tenore letterale del comma 133, il quale, nel prevedere la possibilità di conferimento delle funzioni di cui al precedente comma 132 (accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di concessione), chiarisce che le funzioni di prevenzione e di accertamento attengono alla materia della circolazione e sosta sulle sole corsie riservate al trasporto pubblico”.
“La natura derogatoria delle norme in oggetto rispetto alla regola generale secondo cui la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale compete ai soggetti di cui all’articolo 12, comma 3, c.d.s., non consente di ampliare in via interpretativa il novero delle funzioni attribuite a soggetti privati (Cass. 551/2009; Cass. 2973/2016; Cass. 3494/2019)”.
Quindi, mentre i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi hanno poteri di accertamento e contestazione soltanto per le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, per i soggetti di cui al comma 133 le funzioni di prevenzione e accertamento devono intendersi limitate alla “sosta nelle aree oggetto di concessione” alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed “inoltre” alle ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico”, attribuite al personale ispettivo di dette aziende”.
Per cui, il Tribunale di Milano, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità, “ha erroneamente affermato che gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano hanno il potere di accertare le violazioni del c.d.s. ‘nell’intero territorio comunale'”.
Da qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

Allegati

avvocati monocommittenti

Avvocati monocommittenti: la posizione dell’Aiga I giovani avvocati chiedono l'intervento del legislatore sul fenomeno degli avvocati monocommittenti dopo la sentenza della Corte di Cassazione

Avvocati monocommittenti in legge professionale

“Alla luce della Sentenza n. 28274/2024 pronunciata dalla Cassazione Civile, Sez. Lavoro, con la quale viene confermata la natura autonoma del rapporto degli avvocati monocommittenti, AIGA torna a chiedere con forza un intervento legislativo”. E’ questa la richiesta dei giovani avvocati dopo la pronuncia della Suprema Corte in materia.

Leggi in merito Avvocati sempre autonomi

Avvocato “collaboratore”

“Il fenomeno dell’avvocato “collaboratore” in regime di monocommittenza, che investe soprattutto la giovane avvocatura, rende necessaria l’individuazione di criteri affinché, da un lato, non venga intaccata la natura libero professionale dell’avvocato, ben distinta da quella del lavoratore subordinato. Dall’altro si evitino storture tali da esporre ad un eccesso di incertezze l’avvocato monocommittente, al quale spesso vengono richiesti impegni stringenti verso lo studio presso cui opera, con un elevato carico di lavoro” afferma in una nota istituzionale, il presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, Carlo Foglieni.

Le proposte avanzate al Congresso Nazionale Forense

“Durante il Congresso Nazionale Forense dello scorso dicembre, AIGA ha avanzato una serie di proposte, tutte approvate dall’Assise, che permetterebbe di disciplinare al meglio questa emergenza” prosegue l’Aiga.

Tra queste si ricordano: l’obbligo della forma scritta del contratto di prestazione d’opera intellettuale, un “compenso minimo inderogabile”, oltre ad una serie di garanzie e diritti a favore dei colleghi monocommittenti. Ad esempio, rimborso spese per la formazione, conseguimento del titolo di specialista e per la polizza RC professionale; obbligo di preavviso per l’esercizio di recesso e previsione di un’indennità sostitutiva del preavviso; divieto di recesso in caso di gravidanza, adozione, malattia o infortunio.

Le richieste dell’AIGA

Da qui la richiesta dei giovani avvocati affinchè “queste proposte tornino sul tavolo del Consiglio Nazionale Forense per essere inserite nella Legge professionale di prossima attuazione”. Solo così, conclude l’Aiga, “si potranno finalmente dare le adeguate garanzie e lo sperato riconoscimento ad una categoria di professionisti collaboratori, sinora di fatto priva di tutela alcuna”. 

giurista risponde

Delitto di estorsione e minaccia di adire vie legali Può integrare il delitto di estorsione di cui all’art. 629 c.p. la condotta di chi minaccia di adire le vie legali?

Quesito con risposta a cura di Alessandra Fantauzzi e Viviana Guancini

 

Integra gli estremi del delitto di estorsione la minaccia di prospettare azioni giudiziarie al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute, qualora l’agente ne sia consapevole, potendosi individuare il male ingiusto prospettato nella pretestuosità della richiesta. La minaccia di adire le vie legali, pur avendo un’esteriore apparenza di legalità, può, infatti, integrare l’elemento costitutivo del delitto di estorsione di cui all’art. 629 c.p. quando sia formulata non con l’intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia (Cass., sez. II, 13 settembre 2024, n. 34636)

Nel caso in esame la Suprema Corte è stata chiamata a valutare la rilevanza penale delle condotte funzionali ad ottenere un profitto ingiusto mosse attraverso la prospettazione – o la concreta promozione – di azioni giudiziarie.

La Corte d’Appello confermava la condanna per il reato di estorsione consumata richiamando, tuttavia, principi di diritto relativi alla minaccia di adire le vie legali e non alla strumentalizzazione di azioni giudiziarie già intentate per ottenere – in via stragiudiziale – un profitto ingiusto.

Veniva, pertanto, proposto ricorso per Cassazione contestando la mancanza sia dell’elemento oggettivo, ovvero la sussistenza di un’azione costrittiva e di un ingiusto profitto, che di quello soggettivo relativamente al reato contestato.

Il Supremo Collegio, nella decisione de qua, ha preliminarmente ricordato che l’estorsione può essere integrata se la promozione di azioni giudiziarie costituisce lo strumento utilizzato per costringere il convenuto ad accettare accordi stragiudiziali palesemente ingiusti, che non sarebbero mai stati considerati, se lo stesso non fosse stato costretto a resistere in un giudizio attivato in modo temerario.

Ha, altresì precisato che la promozione di azioni temerarie non configura di per sé un tentativo di estorsione. L’estorsione, sia in forma tentata, che consumata, può ritenersi integrata solo qualora l’azione promossa costituisca il mezzo per ottenere un profitto ingiusto “fuori dal giudizio”, essendo funzionale a costringere il convenuto, fiaccandone le resistenze economiche e morali, a consegnare somme a titolo formalmente “transattivo”, ma invero, prive di qualunque giustificazione, e, dunque, ingiuste.

Nel caso di specie, la Cassazione rileva come l’imputato, facendo leva sulla pendenza del giudizio civile, esercitava pressioni minatorie funzionali a costringere la vittima a firmare un accordo stragiudiziale, così ottenendo la somma – non dovuta – di ventimila euro.

Tale condotta ha indubbia capacità coercitiva ed integra l’azione minatoria necessaria per configurare il delitto contestato.

Quanto alle doglianze in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, le stesse non sono ammissibili in quanto genericamente dirette a negare la sussistenza dell’elemento psicologico ritenuto, invece, sussistente dai giudici di seconde cure, i quali hanno correttamente rilevato la consapevolezza da parte dell’autore del delitto.

Sottolinea, infatti, il Supremo Collegio che in ogni gravame è necessario che l’atto di parte individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del giudice chiamato alla decisione, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (ex multis, Cass., sez. VI, 6 febbraio 2023, n. 13261).

Su tali assunti la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

(*Contributo in tema di “Delitto di estorsione e minaccia di adire vie legali”, a cura di Alessandra Fantauzzi e Viviana Guancini, estratto da Obiettivo Magistrato n. 78 / Ottobre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

contratto di vendita

Vendita: il giudice non può sostituirsi alla volontà delle parti La Cassazione chiarisce che il giudice deve procedere ad una valutazione sinergica dell'agire delle parti attraverso un'indagine globale e unitaria

Contratto di vendita

Nel contratto di vendita il giudice non può sostituirsi alla volontà delle parti. Il giudice deve, piuttosto, procedere alla valutazione sinergica del comportamento delle parti, attraverso un’indagine globale e unitaria dell’intero loro agire. Così la seconda sezione civile della Cassazione nell’ordinanza n. 26313/2024 esprimendosi su una vicenda relativa all’inadempimento di un contratto preliminare di vendita immobiliare e all’accertamento della legittimità del conseguente recesso dal contratto di una delle parti.

Il ricorso

Tra i vari motivi contestati innanzi al Palazzaccio c’è la violazione dei consolidati principi di ermeneutica giuridica da parte del giudice che, in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive e di recesso, al fine di stabilire se e quale condotta abbia influito sulla finalità economica complessiva del contratto, statuisca limitando l’indagine all’interesse di una sola parte al solo inadempimento dell’altra e alla sola anteriorità di questo rispetto all’altro inadempimento.

La decisione

Per la Cassazione, i motivi sono fondati. La Corte d’appello ha sì affermato di dover valutare la non
scarsa importanza dell’inadempimento della ricorrente, ma si è limitata a considerare il profilo del mancato pagamento della rata prevista, focalizzando su quest’unico elemento la sua indagine. In tal modo il giudice d’appello non ha considerato che “il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere ala valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un’indagine globale e unitaria dell’intero loro
agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell’inadempimento, perché l’unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente, ma esige un apprezzamento complessivo” (così Cass. n. 7649/2023).
La Corte d’appello avrebbe dunque dovuto considerare che la ricorrente aveva unicamente chiesto un rinvio del pagamento di una parte del prezzo, profilo che attiene all’esecuzione del contratto (cfr. Cass. n. 525/2020) e si era detta disponibile a versare tale somma entro la data fissata per la conclusione del contratto definitivo.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Potenza, che dovrà procedere alla valutazione globale del comportamento delle parti sopra indicata.

Allegati

residenza fiscale

Residenza fiscale: i chiarimenti delle Entrate L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle nuove regole introdotte dal decreto Fiscalità Internazionale in materia di residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti

Residenza fiscale, le nuove regole

Con la circolare n. 20/E l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Fiscalità Internazionale (D.Lgs. n. 209/2023), in materia di residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti.

Sono residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno hanno il domicilio nel territorio dello Stato: sviluppano cioè le relazioni personali e familiari in via principale nel nostro Paese.

Cambia quindi il concetto di “domicilio”: a differenza della disciplina previgente, non è più mutuato dal codice civile, ma, in linea con la prassi internazionale, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche. Ciò fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Una nuova “residenza” per le persone fisiche

A seguito delle modifiche normative, spiegano le Entrate, “la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta – 183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno – è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia”.

La circolare illustra, inoltre, che per effetto dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia.

Infine, per effetto delle modifiche introdotte, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente.

Società ed enti, nuovi criteri per la residenza

Novità anche per società ed enti. Secondo le nuove regole, evidenzia la circolare, “sono considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale”.

Si tratta di tre criteri alternativi, ossia basta che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza in Italia, l’importante è che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d’imposta.

manovra via la tassa

Manovra: via la tassa blocca processi, c’è l’emendamento L'Organismo Congressuale Forense plaude alla volontà dei parlamentari di cancellare con emendamento soppressivo la norma contenuta nella manovra di bilancio

Manovra 2025, emendamento al “blocca processi”

L’Organismo Congressuale Forense ribadendo la forte preoccupazione e indignazione per l’introduzione della disposizione, contenuta nell’articolo 105 del Disegno di legge di bilancio per il 2025, plaude dunque alla volontà espressa dai parlamentari di cancellare questa tassa “blocca processi”, con un emendamento soppressivo.
Fin da subito l’OCF si è adoperato “per sostenere e caldeggiare gli emendamenti che vanno nella direzione di sopprimere l’articolo 105, che si contrappone all’articolo 24 della Costituzione che garantisce il diritto di agire in giudizio senza subordinare tale diritto a condizioni di natura fiscale”.

giurista risponde

Piano educativo individualizzato (P.E.I.) e discrezionalità dell’Ente locale È legittimo il provvedimento del comune che assegni un numero di ore di assistenza scolastica per l’alunno minore con disabilità in misura inferiore a quanto indicato nel piano educativo individualizzato (P.E.I.)?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Si, è legittimo, non essendo il Piano educativo individualizzato (P.E.I.) vincolante per l’ente locale, in capo al quale residua un margine di apprezzamento discrezionale in relazione al complesso delle risorse disponibili (Cons. Stato, sez. III, 12 agosto 2024, n. 7089).

Il Collegio osserva che è legittimo il provvedimento del comune che assegni un numero di ore di assistenza scolastica per la promozione dell’autonomia e della comunicazione dell’alunno minore con disabilità in misura inferiore a quanto indicato nel Piano educativo individualizzato (P.E.I.) e richiesto dal dirigente scolastico, non essendo il P.E.I. vincolante per l’ente locale, in capo al quale residua un margine di apprezzamento discrezionale, da esercitarsi con prudente equilibrio a mente del rango fondamentale dei diritti sottesi alle misure di inclusione scolastica, in relazione al complesso delle risorse disponibili.

È necessario ricordare che vi è una distinzione tra ore di sostegno didattico, quali funzioni scolastiche stricto sensu, di competenza dell’ufficio scolastico regionale (USR), e le misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, tra le quali le misure di assistenza scolastica di competenza dei comuni, oggetto della decisione, per le quali i comuni attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’apposito accordo concluso in sede di conferenza unificata.

Emerge, in ogni caso, il carattere prevalente del diritto alla salute ed all’integrazione del disabile rispetto a vincoli di bilancio genericamente allegati; da qui l’obbligo per l’ente locale di misurarsi con le condizioni del caso concreto e tendere sempre al raggiungimento di un punto di equilibrio che assicuri la massima tutela possibile al disabile.

(*Contributo in tema di “Piano educativo individualizzato (P.E.I.) e discrezionalità dell’Ente locale”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 78 / Ottobre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

addio pensione di reversibilità

Addio pensione di reversibilità per il figlio non a carico La Cassazione rammenta che la reversibilità della pensione sussiste solo se c'è l'elemento della "vivenza a carico"

Pensione di reversibilità e vivenza a carico

Addio pensione di reversibilità per il figlio non a carico. Ai fini del diritto, infatti, deve sussistere cioè l’elemento della vivenza a carico. Lo ricorda la Cassazione con l’ordinanza n. 19485/2024.

Pensione di reversibilità negata

Nella vicenda, la Corte d’Appello di Torino accoglieva il gravame proposto da un uomo, avverso la sentenza del Tribunale di Asti che aveva respinto la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti dell’Inps, volta a chiedere il pagamento in suo favore della pensione di reversibilità, quale figlio maggiorenne inabile e convivente a carico della madre a far tempo dalla data del decesso, oltre agli arretrati di legge, interessi e rivalutazione monetaria.

Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non sufficientemente provato il requisito della vivenza a carico, alla luce del trattamento pensionistico di assistenza che già percepiva (pensione di invalidità e reddito di cittadinanza) che aveva indotto il primo giudice ad escludere che l’uomo dipendesse economicamente dalla madre.

La Corte d’Appello, per quanto d’interesse, ha ritenuto sussistente sia il requisito della “vivenza a carico” della madre da parte del ricorrente, anche per l’assenza di reddito imponibile, che il requisito sanitario.

Il ricorso dell’Inps

Avverso la sentenza della Corte d’Appello, l’Inps ricorre per cassazione, lamentando violazione di legge per avere il giudice del gravame riconosciuto il diritto alla prestazione di reversibilità, ritenendo sussistente il requisito sanitario, nonostante l’espressa eccezione sollevata sul punto dall’Istituto, non sussistendo alcuna presunzione di inabilità lavorativa in capo a chi è stato accertato invalido civile al 100%. Inoltre, l’Inps deduceva l’errore in cui era incorsa la corte territoriale nell’aver riconosciuto il diritto del richiedente alla prestazione di reversibilità, ritenendo sussistente il requisito della vivenza a carico della madre, benché fosse decaduto dall’onere della prova, senza che il giudice potesse procedere d’ufficio alla acquisizione dei documenti offerti dalla difesa.

La vivenza a carico

Per la Cassazione, il primo motivo è infondato; infatti, la Corte d’Appello motiva sulla sussistenza dell’inabilità lavorativa, quand’anche prendendo spunto dal certificato attestante l’invalidità civile al 100% e l’Istituto previdenziale non censura efficacemente tale accertamento di fatto.

Il secondo e il terzo motivo, invece, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati.

Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, “va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile e tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito (cfr. Cass. n. 9237/2018)”.

La decisione

Nel caso di specie, il dato valorizzato dalla Corte territoriale del reddito imponibile del ricorrente pari a zero è inconferente a fronte della percezione, da parte dello stesso, dell’importo di euro 800,00 mensili a titolo di pensione di invalidità e di reddito di cittadinanza; in buona sostanza, la Corte d’Appello doveva chiarire perché non erano da considerare sufficienti tali redditi a fronte delle reali esigenze di vita del ricorrente e perché l’intervento di sostegno economico della madre del ricorrente doveva considerarsi effettuato in misura prevalente, a fronte dei sussidi economici che lo stesso già percepiva.

Per cui, in accoglimento del secondo e terzo motivo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Torino, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.

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