convocazione assemblea condominio

Convocazione assemblea condominiale: modi e tempi Come avviene la convocazione dell’assemblea condominiale: modalità e tempi da rispettare per non incorrere nell’annullabilità della delibera

Convocazione assemblea:  art. 66 disp. att. c.c.

La convocazione dell’assemblea condominiale è disciplinata dettagliatamente dall’art. 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.

La norma regolamenta le convocazioni ordinarie e straordinarie, i tempi e le modalità con cui deve essere effettuata la comunicazione e i limiti che la legge pone a questo istituto.

Assemblea condominiale: tipologie e poteri di iniziativa

L’assemblea condominiale può essere convocata con cadenza annuale in via ordinaria per deliberare sulle questioni indicate dall’art. 1135 c.c.:

  • conferma dell’amministratore e del suo compenso;
  • approvazione del preventivo di spesa annuale e ripartizione degli importi tra i condomini;
  • approvazione del rendiconto e impiego dell’eventuale residuo attivo dell’attività di gestione;
  • decisione sulla necessità di realizzare opere di manutenzione straordinaria o innovazioni da apportate all’edificio condominiale.

L’assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria può essere convocata dall’amministratore quando è necessario o quando ne facciano richiesta due condomini che rappresentino un sesto del valore del fabbricato condominiale.

Se trascorrono inutilmente 10 giorni dalla richiesta della convocazione i condomini richiedenti possono provvedere in autonomia alla convocazione.

Qualora manchi l’amministratore sia l’assemblea condominiale ordinaria che quella straordinaria, può essere convocata su iniziativa di ogni condomino.

Avviso di convocazione: contenuto e comunicazione

L’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale deve contenere l’indicazione specifica e dettagliata degli argomenti che verranno discussi nell’ordine del giorno oltre all’indicazione del luogo e dell’ora in cui si terrà la riunione.

Per quanto riguarda i tempi l’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 giorni prima rispetto alla data che è stata fissata per l’assemblea in prima convocazione.

Le modalità consentite per la comunicazione dell’avviso di convocazione sono diverse. La convocazione può essere effettuata infatti a mezzo posta raccomandata, con posta elettronica certificata, mezzo fax o tramite consegna a mano.

E’ facoltà dell’amministratore di condominio fissare più riunioni a distanza ravvicinata per fare in modo che l’assemblea si svolga in tempi brevi, comunicandolo con un unico avviso, nel quale dovrà indicare specificamente tutte le date e gli orari dell’assemblee.

Assemblee di seconda convocazione: i termini da rispettare

L’articolo 66 disp. att. c.c prevede un limite per quanto riguarda le assemblee di seconda convocazione, le quali non si possono tenere nello stesso giorno stabilito per l’assemblea di prima convocazione.

Ai sensi dell’articolo 1136 c.c, qualora l’assemblea in prima convocazione non possa deliberare per mancanza del numero legale richiesto dalla legge, quella in seconda convocazione delibera deve tenersi il giorno successivo a quello di prima convocazione e comunque entro e non oltre il decimo giorno successivo all’assemblea di prima convocazione.

Assemblea in modalità video-conferenza

Qualora lo svolgimento dell’assemblea dovesse avvenire in modalità video conferenza l’avviso di convocazione deve indicare la piattaforma elettronica su cui si svolgerà la riunione e l’orario di inizio della stessa. Questa modalità di svolgimento, così come la partecipazione all’assemblea, sono consentite anche quando il regolamento condominiale non le preveda espressamente. In questo caso il verbale, una volta che è stato redatto dal segretario e trascritto dal Presidente, viene trasmesso sia all’amministratore che a tutti i condomini, nelle stesse modalità viste per la convocazione, ovvero mediante raccomandata, a mezzo pec, via fax o consegna a mano.

Delibera annullabile per problemi legati alla convocazione

Le regole dettate dal codice civile sulla convocazione, qualora non rispettate, rendono annullabile la delibera. Il comma 3 dell’articolo 66 disp. att. c.c stabilisce infatti che, in caso di  mancata convocazione, convocazione tardiva rispetto ai termini previsti o incompleta, la delibera è annullabile su richiesta dei dissenzienti o degli assenti che non sono stati convocati nel rispetto delle regole previste.

tribunale famiglia cartabia

Tribunale per le famiglie: rinviato a ottobre 2025 Rinviata di un anno l'entrata in vigore del tribunale per le famiglie. La norma contenuta nel decreto carcere sicuro ne fa slittare l'operatività ad ottobre 2025

Slitta di un anno il tribunale per le famiglie

Il decreto “carcere sicuro” approvato il 3 luglio 2024 dal Consiglio dei ministri, su proposta del guardasigilli Carlo Nordio e del presidente del consiglio Giorgia Meloni, oltre alla serie di misure dedicate al personale penitenziario e ai detenuti, contiene anche una norma che rinvia di un anno l’entrata in vigore del Tribunale delle persone e della famiglia previsto dalla Riforma Cartabia.

La decisione è stata presa dopo aver ascoltato le doglianze della magistratura e dell’avvocatura che hanno rilevato, tra i vari problemi attuativi della riforma, l’assenza di fondi sufficienti.

Proroga per carenza di fondi e personale

Si ritiene che la proroga ad ottobre del 2025 consentirà di porre rimedio agli aspetti più critici della riforma messe in luce anche dai magistrati dei minori.

Alla carenza dei fondi necessari si accompagna infatti la carenza di personale necessaria per fronteggiare i cambiamenti introdotti, sia in relazione ai provvedimenti ordinari che a quelli urgenti.

Incremento magistrati specializzati

L’ex ministro Cartabia aveva infatti previsto la necessità di incrementare di 292 unità i magistrati, di 2130 le unità di personale amministrativo e di 47le  unità addette ai ruoli dirigenziali.

Un altro problema segnalato dagli addetti ai lavori è rappresentato dalla mancata specializzazione dei magistrati in materia e dalla abolizione di decisioni collettive sulla responsabilità genitoriale.

limitatori velocità auto

Limitatori di velocità obbligatori Dal 7 luglio 2024 scatta l’obbligo per le case automobilistiche di installare sulle autovetture di nuova immatricolazione i limitatori di velocità

Limitatori velocità: dal 7 luglio scatta l’obbligo di installazione

Dal 7 luglio 2024 tutte le case autonomistiche avranno l’obbligo di installare sulle automobili di nuova immatricolazione specifiche apparecchiature finalizzate al controllo della velocità come previsto dal Regolamento Europeo 2019/2144.

Adattatori intelligenti

L’Intelligent Speed Assistance (adattamento intelligente della velocità) è un sistema che aiuta il conducente a mantenere la velocità più adeguata all’ambiente stradale, fornendo un segnale apposito.Tali adattatori o limitatori di velocità, così come gli altri strumenti per la sicurezza stradale previsti dallo stesso regolamento, perseguono lo scopo di ridurre gli incidenti stradali mortali dovuti al superamento dei limiti di velocità.

Limitatori di velocità: come funzionano

I limitatori di velocità sono capaci di rilevare il superamento del limite di velocità previsto sullo specifico tratto stradale di percorrenza, incrociando i dati del GPS con quelli registrati dalle telecamere presenti sulla vettura e in grado di leggere la segnalazione stradale, compresa quella, ovviamente, che stabilisce i limiti di velocità.

I limitatore di velocità non sarà in grado di rallentare automaticamente il veicolo. Questo strumento è piuttosto un allarme, che può essere emanato attraverso segnali sonori, vibrazioni o altre forme di stimolazione sensoriale, per consentire al conducente di tenere sempre le mani sul volante, senza inutili distrazioni.

Possibilità di disattivazione e requisiti minimi

I limitatori di velocità potranno comunque essere disattivati anche se, installati di default sul veicolo e attivati dall’accensione dello stesso, in base a quanto sancito dal considerando numero 11 del regolamento, il quale prevede che Dovrebbe essere possibile disattivare ladattamento intelligente della velocità, per esempio, quando il conducente riceve falsi avvisi o risposte inadeguate a causa di condizioni metereologiche inclementi, segnaletica orizzontale temporanea contraddittoria in zone di lavori o segnali stradali fuorvianti, difettosi o mancanti. Tale possibilità di disattivazione dovrebbe essere sotto il controllo del conducente. Dovrebbe consentire che ladattamento intelligente della velocità sia disattivato per il tempo necessario e che sia riattivato con facilità dal conducente. Quando il sistema disattivato, possono essere forniti informazioni su limite di velocità. Il sistema dovrebbe essere sempre attiva al momento dellaccensione del veicolo del conducente dovrebbe sempre sapere se il sistema è attivato o disattivato.” 

A questa caratteristica si sommano i requisiti minimi degli adattatori di velocità richiesti dall’articolo 6 del Regolamento:

  • deve essere possibile informare il conducente tramite il comando dell’acceleratore o altro segnale che limite di velocità è stato superato;
  • il segnale dedicato si basa su informazioni relative a limiti di velocità tramite l’osservazione della segnaletica stradale, dei segnali provenienti dall’infrastruttura stradale o dai dati di cartografia digitale o entrambi, disponibili sul veicolo;
  • i sistemi non devono pregiudicare la possibilità per i conducenti di superare la velocità del veicolo suggerita al sistema;
  • gli obiettivi in termini di prestazione devono essere stabiliti al fine di evitare o minimizzare il tasso di errore, conformemente alle condizioni reali di guida.

Obblighi di omologazione

Il Regolamento impone ai costruttori di omologare i veicoli ma anche i sistemi di sicurezza in modo conforme a quanto previsto dallo stesso e dagli atti delegati di esecuzione.

I costruttori inoltre devono garantire che i veicoli e i sistemi di sicurezza siano conformi a quanto stabilito dall’allegato 2 del regolamento e alle procedure di prova stabilite dagli atti delegati così come alle procedure uniformi e alle specifiche tecniche sancite negli atti di esecuzione del Regolamento.

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responsabilità banca bonifico

Banca paga se fa bonifico a IBAN sbagliato Cassazione: la banca è responsabile per il pagamento effettuato su un IBAN sbagliato se non dimostra di aver adottato le necessarie cautele

Responsabilità della banca

La banca che accredita una somma su un IBAN che è stato indicato in maniera errata da chi ha effettuato il bonifico, diretta a un beneficiario non titolare di conto presso la stessa banca, è responsabile verso il beneficiario che non ha ricevuto il pagamento. La stessa va esente da responsabilità solo se dimostra di aver adottato tutte le cautele necessarie per scongiurare l’accredito errato della somma, o se dimostrare di essersi adoperata adeguatamente per dare modo al pagatore di individuare il destinatario del pagamento comunicandogli, se occorre, i dati anagrafici o della società. Questa necessità scavalca la tutela della privacy. L’interesse alla riservatezza dei dati passa in secondo piano di fronte alla necessità di tutelare l’interesse del beneficiario a ricevere effettivamente il pagamento che gli è dovuto. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 17415/2024.

Richiesta risarcitoria per errato pagamento

Con ricorso 702 c.p.c. un fallimento chiede la condanna al risarcimento del danno di 40.000 euro alla banca. L’attore espone di essere creditore di una somma di 40.000 euro a titolo di indennizzo di cui però non ha ricevuto il pagamento perché la compagnia assicuratrice lo ha corrisposto a mezzo bonifico bancario in modo erroneo a un altro soggetto.

Per l’attore la banca è responsabile perché avrebbe dovuto accorgersi che il titolare del conto corrente a cui ha accreditato la somma disposta a mezzo bonifico non era intestata al soggetto a cui avrebbe dovuto pagarla. L’istituto di credito convenuto rivendica la correttezza del proprio operato, ma il tribunale lo ritiene responsabile, a fronte di un ordine di bonifico di importo così elevato ha infatti tenuto una condotta negligente perché avrebbe dovuto verificare la corrispondenza tra il codice IBAN e il nome del beneficiario effettivo del bonifico.

Parte soccombente ricorre in appello la decisione, ma anche la corte la ritiene responsabile in quanto non avrebbe fornito alcuna indicazione sulle cautele adottate per consentire al terzo il recupero della somma corrisposta indebitamente ad altri. La decisione di secondo grado viene portata infine all’attenzione della Corte di Cassazione.

Responsabilità della banca  per danni al cliente o al terzo

La Suprema Corte, preso atto della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, rileva come in materia di servizi di pagamento elettronici siano intervenuti diversi interventi normativi da parte del legislatore italiano e di quello comunitario.

Tirando le fila, alla luce della normativa, della giurisprudenza e della dottrina in materia, per gli Ermellini occorre distinguere due ipotesi:

  • la responsabilità della banca nell’eseguire operazioni di pagamento dopo una disposizione errata qualora l’operazione provochi un danno al proprio cliente che utilizza il servizio di pagamento come pagatore o destinatario dei fondi dell’operazione;
  • la responsabilità della banca rispetto all’ipotesi in cui l’operazione cagioni un danno al beneficiario di una dispositiva di pagamento qualora questo soggetto non sia titolare di un conto da credito presso la banca stessa.

Nel primo caso per ritenere la banca responsabile è necessario dimostrare che la stessa sia consapevole dell’errore del cliente. Per andare esente da colpa la Banca deve dimostrare di aver eseguito l’operazione tramite un sistema completamente automatizzato perché in tal modo la stessa non è tenuta a eseguire un controllo sulla congruità dell’operazione. Se il pagamento è automatico infatti la banca non può avere la consapevolezza dell’eventuale errore dell’utente per cui spetterà quest’ultimo dimostrare che la banca è consapevole dell’ordine errato.

Nel secondo caso la banca ha invece un dovere di diligenza nei confronti del beneficiario effettivo e del pagamento rimasto insoddisfatto. Per andare esente da responsabilità deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per scongiurare l’erronea individuazione del beneficiario o, quantomeno, deve provare di essersi comportata in modo tale da rendere possibile la corretta individuazione del soggetto gratificato dal pagamento che è stato effettuato in maniera erronea.

I prestatori di servizi di pagamento che senza porre in essere verifiche specifiche risultano consapevoli dell’esattezza dell’IBAN che è stato fornito dal proprio cliente devono adoperarsi affinché l’operazione di pagamento venga effettuata correttamente. Il prestatore che esegue il pagamento nonostante la consapevolezza di un IBAN inesatto tiene una condotta pregiudizievole e di tale condotta deve essere  ritenuta responsabile.

Responsabilità della banca per il bonifico se l’IBAN è errato

Questo infine il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione: “In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando li beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 del d.lgs. n. 1 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull’intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del “contatto sociale qualificato”, nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell’indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l’onere di dimostrare di aver compiuto l’operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un’erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari”. 

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portale automobilista patente

Portale automobilista: scopri i punti sulla patente Vuoi sapere quanti punti hai sulla patente o verificare se il tuo veicolo è in regola con la copertura assicurativa? Visita il Portale dell’Automobilista

Portale dell’Automobilista: cos’è

Il Portale dell’Automobilista è un sito collegato a quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e offre tutta una serie di servizi molto utili a chi possiede un mezzo di trasporto.

Nel menu orizzontale in alto è possibile accedere ai servizi relativi alle patenti, ai veicoli, ai servizi online, al Codice della Strada, ai professionisti, all’autotrasporto e alla app mobile.

Nella home è presente un’area dedicata alle news per i conducenti. Nel footer invece il menù orizzontale presenta vari link per accedere alle news e alle circolari, alle Faq, agli eventi (iniziative di comunicazione a cui ha partecipato il Dipartimento dei trasporti) e all’assistenza, un’area in cui è possibile procedere al reset della password di accesso.

Chiunque infatti può accedere al portale, previa registrazione, cliccando sulla voce “registrati” presente in alto a destra della Home. Seguendo la procedura e inserendo i dati richiesti, l’iscrizione viene confermata tramite la ricezione di un’e-mail.

La registrazione al portale permette al soggetto iscritto come cittadino o come impresa di poter consultare i dati relativi al proprio mezzo di trasporto, alla propria copertura assicurativa e alla propria patente e di accedere ai servizi online del Dipartimento e del Ministero. I cittadini possono accedere al portale tramite SPID o CIE.

Verifica del saldo punti della patente

Uno dei servizi più utili e interessanti presenti sul portale dell’automobilista è quello dedicato al controllo dei punti della patente. Cliccando sulla voce del menu in alto “Servizi online” si apre la pagina dedicata. Nel menu laterale di sinistra, tra i vari servizi presenti c’è quello dedicato al “Saldo punti patente”; cliccando sulla voce dedicata è possibile verificare quanti punti sono presenti sulla propria patente di guida  in due modi diversi:

  • dopo aver effettuato il login sul portale;
  • contattando il servizio automatico al numero 06. 45775962, che fornisce il servizio 24 ore su 24 e sette giorni su sette al costo di una telefonata urbana.

Si ricorda che il sistema della patente a punti prevede l’assegnazione ai neopatentati di 20 punti. Questi punti possono essere decurtati quando il titolare della patente viola il Codice della Strada. La decurtazione è tanto maggiore quanto maggiore è la gravità dell’infrazione commessa. Se però il titolare della patente non commette infrazioni per due anni, alla patente vengono aggiunti 2 punti bonus.

Per comprendere al meglio il funzionamento dei punti della patente ed essere sempre aggiornati sulle eventuali modifiche normative, accedendo dalla voce di menu dedicata, al “Codice della strada” è possibile prendere visione della tabella dei punteggi aggiornata, contemplata dall’articolo 126 bis del CdS. La tabella, suddivisa in tre colonne contempla, nella prima colonna a sinistra l’articolo del Codice della Strada, nella seconda il comma di riferimento dell’infrazione, nella terza i punti decurtati, in caso di violazione.

Verifica della classe ambientale del veicolo

Un altro servizio utilissimo per chi possiede un mezzo di circolazione è quello dedicato alla verifica della classe ambientale del veicolo. Cliccando sulla voce del menu in alto “Servizi online”e poi sulla voce del menu di sinistra “Verifica classe ambientale e CO2”, è possibile verificare la categoria euro di appartenenza dei veicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori con il dato di emissione della CO2, dopo aver selezionato il tipo di veicolo e la targa.

Verifica della copertura assicurativa

Sempre dalla voce di menu “Servizi online” è possibile accedere al servizio “Verifica copertura assicurativa RCA”. Anche in questo caso è sufficiente effettuare una ricerca per veicolo inserendo il numero di targa nell’apposito spazio. Se il veicolo sia assicurato, ma nel portale tale informazione non risulta aggiornata, l’utente è tenuto a contattare la propria compagnia di assicurazione. È bene sapere infatti che circolare con un mezzo di trasporto non assicurato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa minima di 841 euro fino a 3.366 euro.

Gli altri servizi online

Il portale, sempre all’interno dell’area “Servizi online” mette a disposizione tutta una serie di servizi utili. È possibile infatti verificare se il proprio veicolo, dopo il 1 giugno del 2018, è in regola con le revisioni. Da questa sezione è possibile anche gestire le richieste a proprio carico cliccando sulla voce di menu “Gestione pratiche online”. Effettuando una ricerca per provincia è possibile anche trovare l’ufficio della motorizzazione civile di zona. In caso di rinnovo della patente  infine è molto utile l servizio dedicato alla ricerca dei medici certificatori per Comune o Cap.

App IPatente

Molti dei servizi presenti sul portale si possono usufruire anche dal proprio cellulare grazie all’app IPatente, con la quale si possono attivare diverse notifiche per segnalare la scadenza della patente, le variazioni di punteggio dopo le infrazioni commesse e la scadenza della revisione. L’app è completamente gratuita e si può scaricare dagli Store Apple, Google e Huawei.

Cybersicurezza e reati informatici: legge in vigore dal 17 luglio La nuova legge sulla Cybersicurezza inasprisce le pene per i reati informatici e obbliga le pubbliche amministrazioni a segnalare gli attacchi entro 24 ore

Legge cybersicurezza in vigore dal 17 luglio

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 luglio, la legge n. 90/2024 sulla cybersicurezza e reati informatici, approvata in via definitiva dal Senato il 19 giugno scorso, in vigore dal 17 luglio. Il testo di legge, composto da 24 articoli, introduce anche modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

Il capo I contiene disposizioni per il rafforzamento della Cybersicurezza nazionale della pubblica amministrazione e del settore finanziario, disciplina le funzioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale e regolamenta i contratti pubblici di beni e servizi informatici.

Il capo II invece contiene disposizioni specifiche per la prevenzione e la lotta ai reati informatici, prevede misure di contrasto in caso di attacchi a sistemi informatici o telematici, detta regole specifiche per la sicurezza delle banche dati degli edifici giudiziari.

Vediamo le novità più importanti della nuova legge.

Obbligo di notifica degli incidenti informatici

Le pubbliche amministrazioni, gli enti territoriali, le società di trasporto pubblico urbano ed extraurbano e le aziende sanitarie locali hanno l’obbligo di segnalare e notificare gli incidenti informatici in grado di impattare sulle reti sui sistemi informativi e sui servizi informatici.

Sono soggetti all’obbligo di segnalazione anche le società in house che forniscono servizi informatici, di trasporto, di raccolta, smaltimento e trattamento di acque reflue urbane domestiche industriali e che si occupano della gestione dei rifiuti.

Questi soggetti hanno l’obbligo di segnalare lincidente entro il termine massimo di 24 ore dal momento in cui ne hanno acquisito conoscenza. La segnalazione e la notifica devono essere effettuate con apposite procedure tramite il sito istituzionale dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. La reiterata inosservanza dell’obbligo di notifica da parte dei soggetti obbligati comporta l’avvio di ispezioni da parte dell’Agenzia nonché l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 125.000 euro.

L’Agenzi indica anche ai soggetti obbligati l’adozione di interventi risolutivi per contrastare la vulnerabilità informatica a cui sono esposti. La mancata adozione di detti interventi è punita con sanzione amministrativa.

Rafforzamento della resilienza delle PP.AA.

Le pubbliche amministrazioni, al fine di contrastare gli attacchi informatici, individuano una struttura che ha il compito di sviluppare politiche e procedure di sicurezza dell’informazione, di produrre e a aggiornare sistemi di analisi preventiva e i piani per gestire il rischio informatico, di redigere e aggiornare un documento che indichi i ruoli e l’organizzazione del sistema per la sicurezza delle informazioni, di predisporre e aggiornare un piano programmatico per la sicurezza dei dati, di pianificare e attuare attività di potenziamento per la gestione dei rischi informatici, di programmare  e attuare le misure previste dalle linee guida per la Cybersicurezza emanate dall’agenzia nazionale, di monitorare e valutare le minacce alla sicurezza per un pronto aggiornamento delle misure di sicurezza.

Presso la struttura individuata le pubbliche amministrazioni possono conferire l’incarico di referente per la Cybersicurezza a un dipendente, previa autorizzazione della pubblica amministrazione di appartenenza. Tale referente rappresenta un punto di contatto tra l’amministrazione e l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, a cui pertanto deve essere comunicato il nominativo.

Crittografia per rafforzare le misure di sicurezza

Le strutture delle pubbliche amministrazioni con il compito di contrastare il rischio informatico sono tenute a verificare che i programmi e le applicazioni informatiche in uso siano dotate di soluzioni crittografiche e rispettino le linee guida sulla crittografia e sulla conservazione delle password adottate dall’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale e dal Garante per la protezione dei dati personali. L’articolo 10 del testo prevede il riconoscimento all’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale di una serie di funzioni in materia di crittografia, finalizzata a promuoverne l’utilizzo a vantaggio della tecnologia blockchain.

Pene più severe per i reati informatici

La legge  introduce e definisce nuovi reati informatici, come l’accesso abusivo a sistemi informatici o telematici e l’installazione di software dannosi per danneggiare o interrompere sistemi informatici.

Vengono introdotte aggravanti per la truffa cyber, con previsione della confisca obbligatoria di beni e strumenti informatici utilizzati per il reato, oltre al profitto derivante dallo stesso.

Il reato di estorsione mediante reati informatici viene punito in modo specifico, mentre la pena per il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità è aumentata da 2 a 6 anni di reclusione. Introdotte anche attenuanti per chi collabora con la giustizia.

reverse charge iva

Reverse charge: cos’è e come funziona Con il reverse charge il debito Iva è a carico del cessionario committente, non del cedente prestatore, entrambi però devono essere soggetti Iva

Reverse charge: cos’è

Il reverse Charge è un meccanismo fiscale che riguarda l’Iva (imposta sul valore aggiunto) e che permette di effettuare l’inversione contabile di questa imposta sul destinatario a cui è ceduto il bene o a cui è reso il servizio, anziché sul soggetto che cede il bene o effettua la prestazione.

Di regola infatti, quando tra due soggetti viene effettuata un’operazione soggetta a Iva, chi fornisce il bene o presta il servizio applica l’aliquota Iva nella fattura. I debitori di imposta pertanto, di regola, in base a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 17 del D.P.R n. 633/1972, che contiene la disciplina Iva, sono i soggetti che cedono beni o prestano servizi imponibili. La regola prevede quindi che sia il cedente del bene o il prestatore del servizio a versare l’Iva all’Erario.

Questo meccanismo presenta però lo svantaggio di consentire l’evasione fiscale se i soggetti che dovrebbero versare l’imposta la trattengono. Con il meccanismo del reverse charge invece è chi riceve il bene o utilizza servizio a divenire debitore di imposta nei confronti dello Stato al posto del colui che ha ceduto il bene o ha prestato il servizio.

Reverse charge: soggetti coinvolti ed esclusi

L’applicazione del meccanismo del reverse charge richiede però che i soggetti coinvolti nella transazione siano entrambi soggetti passivi Iva. Chi riceve il bene o il servizio può essere anche un ente pubblico, un ente privato, un consorzio o un’associazione, anche nel caso in cui operino al di fuori di attività agricole o commerciali.

Ne consegue che non sono soggetti al regime del reverese charge le operazioni in cui uno dei due soggetti coinvolti non sia un soggetto passivo Iva. Per cui, tanto per fare un esempio, il reverse charge non riguarda le operazioni che un soggetto Iva compie in favore di un privato a cui cede un bene o presta un servizio.

Reverse charge: interno e comunitario

Il reverse charge si distingue nelle seguenti tipologie:

  • reverse charge interno: si applica a determinate operazioni identificate dall’articolo 17 del DPR n. 633/1972, che disciplina l’imposta sul valore aggiunto, come il subappalto edilizio, le cessioni di oro da investimento, le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici, i trasferimenti di quote di emissioni di gas con effetto serra, le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, le cessioni di cellulari, PC, laptop e Tablet e le console da gioco, le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre e le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati;
  • – reverse charge comunitario: si applica alle operazioni che vengono compiute all’interno dell’Unione Europea, che vedono come protagonisti della transazione due soggetti passivi Iva “stabiliti” in due diversi paesi dell’Unione Europea.

L’art. 17 del D.P.R n. 633/1972 prevede inoltre un’apertura all’applicazione del reverse charge riconoscendo il potere al MEF di individuare operazioni ulteriori da sottoporre a questa inversione contabile tra quelle indicate dagli articoli 199 e 199 bis della Direttiva n. 112 del 2006 e tra le operazioni soggette al meccanismo di reazione rapida contemplate dall’art. 199 ter della stessa Direttiva.

Fattura con reverse charge

Il meccanismo del reverse charge, dal punto di vista pratico, pone a carico del soggetto cedente o prestatore l’emissione della fattura senza l’indicazione dell’Iva, con l’annotazione “inversione contabile” e con l’eventuale indicazione dell’art. 17 del D.P.R n 633/1972. E’ questo il documento che rileva fiscalmente ai fini Iva, anche se l’imposta non viene addebitata all’altra parte.

Di contro il soggetto che riceve il bene o la prestazione ha il compito di integrare la fattura indicando l’aliquota Iva a cui è soggetta l’operazione e di registrare il documento sia sul registro Iva  vendita che su quello Iva acquisti entro il mese di ricevimento o successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento.

Sanzioni per omissioni o errori

L’articolo 6 del decreto legislativo n. 471/1997, che contiene la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte, al comma 9 bis punisce con la sanzione amministrativa da 500,00 a 20.000,00 euro l’omissione dell’inversione contabile che grava sul cessionario o committente.

Il successivo comma 9bis. 1 punisce invece con una sanzione variabile dai 250,00 ai 10.000,00 euro l’assolvimento erroneo dell’inversione contabile da parte del cedente o prestatore.

autonomia differenziata legge

Autonomia differenziata: cosa prevede la nuova legge In Gazzetta Ufficiale la nuova legge sull'autonomia differenziata delle Regioni ordinarie, in vigore dal 13 luglio 2024

Legge autonomia differenziata: in vigore dal 13 luglio

Nella mattinata di mercoledì 19 giugno 2024 la Camera ha dato l’ok definitivo al disegno di legge sull’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario A.C. 1665 che assorbe il testo del disegno di legge S.615. Il testo ha ricevuto 172 voti a favore, 99 contrari e 1 solo astenuto.

La nuova legge n. 86/2024, inerente le “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione”, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 13 luglio 2024.

Il testo attua l’articolo 116, comma 3 della Costituzione, definendo i principi generali per il riconoscimento alle regioni ordinarie di particolari forme di autonomia e le procedure necessarie per l’approvazione delle intese tra lo Stato e le Regioni ordinarie. 

Finalità autonomia differenziata

Il testo della nuova legge, all’articolo uno definisce le finalità dell’intervento legislativo:

  • rimozione delle discriminazioni e delle disuguaglianze nell’accesso ai servizi essenziali;
  • rispetto dell’unità giuridica, economica, sociale e territoriale;
  • attuazione del decentramento amministrativo;
  • semplificazione e accelerazione delle procedure;
  • distribuzione delle competenze per assicurare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, e adeguatezza previsti dall’articolo 118 della Costituzione;
  • attuazione del principio di solidarietà contemplato dagli articoli 2 e 5 della Costituzione.

Per quanto riguarda l’attribuzione di ulteriori forme di autonomia relative ai diritti civili e sociali, il disegno prevede che la stessa è consentita, ma solo dopo la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni (art. 117 comma 1 Costituzione).

Detti livelli rappresentano un limite inviolabile per attuare i diritti sociali e civili su tutto il territorio e per garantire le prestazioni fondamentali.

LEP (livelli essenziali delle prestazioni)

Come anticipato, l’attribuzione di funzioni ulteriori alle Regioni Ordinarie è subordinata all’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. La definizione di questi livelli è fondamentale per procedere alle intese Stato – Regioni al fine di attuare l’autonomia differenziata. La definizione dei LEP spetterà al governo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

La legge individua anche le materie o comunque gli ambiti delle materie che potranno essere attribuiti alle Regioni Ordinarie. In relazione a queste materie verranno emanati appositi decreti legislativi per la determinazione dei LEP. Sempre tramite lo strumento del decreto legislativo dovranno essere determinate le procedure e le modalità per il monitoraggio della effettiva erogazione dei LEP.

Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri è previsto inoltre l’aggiornamento periodico dei livelli essenziali delle prestazioni alla luce dei necessari adeguamenti tecnici richiesti dal cambiamento socioeconomico e tecnologico.

Trasferimento delle funzioni: principi

Il trasferimento delle funzioni nelle materie relative ai LEP potrà avvenire solo dopo la determinazioni dei livelli essenziali, dei costi e dei fabbisogni, il tutto nei limiti delle risorse disponibili previste dalla legge di bilancio.

Per il trasferimento invece di materie diverse da quelle che si riferiscono ai LEP si dovrà tenere conto delle risorse previste a legislazione vigente.

In base a quanto previsto dall’articolo 118 della Costituzione le funzioni trasferite alle Regioni potranno essere attribuite ai Comuni, alle Province, e alle Città metropolitane della Regione stessa.

Commissione paritetica

Il testo prevede anche l’istituzione di una Commissione Paritetica Stato-Regioni e autonomie locali per individuare beni e risorse per l’esercizio delle condizioni particolari di autonomia. Nell’ambito dell’intesa Stato-Regioni verranno sanciti i criteri per la determinazione dei beni e delle risorse necessarie e le modalità di finanziamento.

La Commissione svolgerà anche funzioni di monitoraggio. Ogni anno dovrà procedere alla valutazione degli oneri che derivano dall’esercizio delle nuove funzioni per ogni Regione interessata. La Corte dei Conti invece dovrà riferire ogni anno alle Camere l’esito dei controlli relativi alla congruità degli oneri finanziari rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e di equilibrio di bilancio.

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mercato maggior tutela bollette

Bollette: cosa cambia con la fine del mercato di maggior tutela Cosa cambia dal 1° luglio 2024 per chi ancora non ha scelto un fornitore del mercato libero dell’energia elettrica

Mercato libero: dal 1° luglio 2024 tutele graduali

Il 1° luglio 2024 entra in vigore il servizio a tutele graduali per l’energia elettrica. Si tratta di un meccanismo temporaneo che accompagna i clienti domestici non vulnerabili verso la fine del mercato tutelato, con l’obiettivo di favorire la completa liberalizzazione del mercato entro il 2027. Le tutele graduali rappresentano un passo verso la completa liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica. Per i consumatori è importante essere informati e fare scelte consapevoli, valutando le proprie esigenze e confrontando le diverse offerte disponibili.

Cosa cambia?

I soggetti interessati al passaggio alle tutele graduali sono i clienti domestici non vulnerabili che, al 30 giugno 2024, non hanno ancora scelto un fornitore del mercato libero. Si tratta, come anticipato, di un passaggio morbido verso il mercato libero, che rappresenterà l’unica scelta possibile.

Fino alla fine del mese di giugno 2024 i clienti non vulnerabili riceveranno, in almeno due bollette, una comunicazione con cui vengono informati della possibilità di scegliere un fornitore e quindi un’offerta del mercato libero. Chi non dovesse fare una scelta in tale senso entro la scadenza del 1° luglio beneficerà del servizio a tutele graduali. Le condizioni contrattuali verranno definite da ARERA.

La “nuova” bolletta

La bolletta prevista per il regime delle tutele graduali comprende:

  • la spesa per la materia energia (basata sul PUN ossia il prezzo unico nazionale);
  • i costi di approvvigionamento e commercializzazione.

Il prezzo finale che verrà applicato dal fornitore varierà tuttavia in base ai parametri dell’area in cui lo stesso opera. In base ai calcoli di Arera, il risparmio in bolletta rispetto al regime di maggior tutela, dovrebbe aggirarsi attorno ai 100 euro all’anno.

Per i clienti “vulnerabili”, ossia gli over 75enni e i beneficiari di bonus sociali o delle agevolazioni previste dalla legge 104, invece, non cambia nulla. La fornitura rimane nel mercato tutelato alle stesse condizioni.

Mercato tutelato e libero a confronto

Nel secondo semestre 2023 il prezzo medio nel mercato libero era superiore a quello del mercato tutelato (39,18 contro 28,11 centesimi/kWh). C’è da dire però che il mercato libero offre maggiore flessibilità perché prevede tariffe fisse o variabili, servizi aggiuntivi e la possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore.

Come scegliere il fornitore del mercato libero

I clienti che sceglieranno il mercato libero potranno confrontare le offerte sul portale https://ilportaleofferte.it/ e valutare la tariffa più adatta alle proprie esigenze, valutando se sia migliore quella fissa, quella variabile, i servizi aggiuntivi di interesse, ecc.

Qualche consiglio

Per una scelta ponderata confrontare le offerte è fondamentale. Prima di aderire alle tutele graduali o scegliere un fornitore del mercato libero, è importante infatti confrontare le diverse proposte per trovare la soluzione più conveniente. É necessario poi valutare le proprie esigenze. La scelta tra tutele graduali e mercato libero dipende da vari fattori, come il profilo di consumo, la necessità di servizi aggiuntivi e l’avversione al rischio, che farà propendere per una prezzo fisso anziché variabile. Da ultimo, ma non per importanza, si consiglia di approfondire le novità. A questo proposito è opportuno consultare il sito web di Arera (https://www.arera.it/) e il portale https://ilportaleofferte.it/.

Abolizione del mercato tutelato

Il mercato tutelato viene abolito perché il decreto legge “Bersani” n. 79/1999 aveva avviato il processo di liberalizzazione del mercato dell’energia, in quanto recepiva le prescrizioni contenute nella Direttiva UE del 1996 per la creazione di mercato europeo unico dell’energia. Nel 2007 in Italia il mercato dell’energia è stato liberalizzato, ma sarà solo con la chiusura del mercato regolamentato che si avrà il passaggio definitivo al libero mercato, caratterizzato da un prezzo che si formerà grazie all’incontro di domanda e offerta.

decreto sanzioni tributarie

Decreto sanzioni tributarie: cosa prevede  In vigore dal 29 giugno 2024, il decreto dedicato alle sanzioni tributarie, attuativo della riforma fiscale

Decreto sanzioni tributarie in vigore dal 29 giugno 2024

Il Consiglio dei Ministri nella giornata di venerdì 24 maggio 2024 ha approvato definitivamente, su proposta del Ministro dell’economia e delle Finanze (MEF) il decreto sulla riforma delle sanzioni tributarie (c.d. decreto sanzioni) che attua la legge fiscale prevista dalla legge delega n. 111 del 9 agosto 2023. Il D.Lgs. n. 87-2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 giugno, in vigore dal giorno successivo, modifica diverse leggi speciali e revisiona le sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione, sui consumi e su altri tributi indiretti, disponendo l’applicazione delle modificazioni a partire dal 1°settembre 2024.

Vediamo le principali novità.

Crediti inesistenti e crediti non spettanti

Il decreto riformula la distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti. I crediti inesistenti sono quelli privi dei requisiti soggettivi e oggettivi o quelli oggetto di una falsa rappresentazione  causati documenti falsi o frutto di simulazioni o artifici.

I crediti non spettanti invece sono quelli che vengono fruiti con modalità diverse da quelle previste dalla legge, quelli che vengono fruiti in una misura superiore rispetto a quanto sancito dalla legge e quelli privi si elementi aggiuntivi o requisiti specifici richiesti dalla legge.

Non punibili penalmente gli omessi versamenti

Il decreto conferma la non punibilità per gli omessi versamenti previsti dagli articoli 10 bis e 10 ter del decreto legislativo n. 74/2000 se il debito è rateizzato regolarmente, anche per chi è decade dalla rateazione, a condizione che l’importo del debito non superi i 50.000 euro (art. 10 bis) e i 75.000 euro  (art. 10 ter).

Il contribuente ha il diritto di procedere in autonomia, rateizzando il debito con un numero di rate non superiori a 20 nelle more del risultato del controllo automatizzato eseguiti dall’Agenzia delle Entrate.

Definizione agevolata delle sanzioni

In caso di rinuncia del contribuente al ricorso nei casi di autotutela parziale in corso di giudizio è possibile beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni alle condizioni previste nell’atto di contestazione in caso di acquiescenza. La procedura pensata dal legislatore però non tiene conto del fatto che la presentazione di deduzioni difensive, alternativa alla definizione agevolata dell’atto con cui vengono contestate le sanzioni, si scontra con il principio del contraddittorio generalizzato contemplato dall’articolo 16 dello Statuto del contribuente, che impone il confronto e la dialettica tra le parti prima che venga emanato l’atto pregiudizievole.

Modifiche alle sanzioni penali

Chiunque non versi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, le ritenute dovute in base a tale dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un importo superiore a 150.000 euro per ogni periodo d’imposta, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Prove nel processo penale

Sono utilizzabili come prova nel processo penale le sentenze definitive emesse nel processo tributario e gli atti di accertamento definitivo delle imposte in sede amministrativa, inclusi quelli derivanti da adesione relativi a violazioni per gli stessi fatti per i quali è stata esercitata l’azione penale.

Sentenze di assoluzione nel processo tributario

Le sentenze irrevocabili di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciate in seguito a dibattimento nei confronti dello stesso soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, hanno efficacia di giudicato in quest’ultimo, in ogni stato e grado, riguardo ai medesimi fatti. La sentenza penale irrevocabile può essere presentata anche nel giudizio di Cassazione con memoria illustrativa.

Sanzioni pecuniarie a società ed enti

La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario di società o enti, con o senza personalità giuridica, di cui agli articoli 5 e 73 del TUIR, è a carico esclusivo della società o dell’ente.

Rimane invariata invece, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica.

Se viene accertato che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica siano stati costituiti o interposti fittiziamente, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.

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