società cooperativa

Società cooperativa La società cooperativa è un modello di società a capitale variabile che non persegue un fine di lucro, ma di tipo mutualistico

Società cooperativa: definizione

Il codice civile definisce la società cooperativa come quella che si caratterizza per il capitale variabile e lo scopo mutualistico. Lo scopo mutualistico si configura quando ai soci della cooperativa che persegue questo obiettivo vengono forniti servizi, beni, occasioni di lavoro o condizioni di maggiore vantaggio rispetto a quelle presenti sul mercato. Per queste caratteristiche distintive rispetto alle società lucrative, le società cooperative hanno un albo dedicato, ossia “l’albo delle società cooperative”.

Società cooperativa nella Costituzione

L’articolo 45 della Costituzione riconosce il ruolo sociale della cooperazione e della mutualità senza fini speculativi. La legge promuove e favorisce l’incremento delle società cooperative perché rappresentano un modello virtuoso. Essa ne assicura anche il carattere mutualistico e gli obiettivi con i controlli più opportuni.

Disciplina delle società cooperative

La società cooperativa nasce, si modifica e si scioglie nel rispetto delle regole del Codice civile. Il capo I del titolo IV, del Libro V del Codice civile contiene infatti la disciplina delle società cooperative e delle mutue assicuratrici. Queste ultime sono soggette in parte alle stesse regole delle società cooperative.

A mutualità prevalente e cooperative diverse

Le cooperative si distinguono in due tipologie:

  • a mutualità prevalente;
  • cooperative diverse a mutualità non è prevalente.

Le società cooperative, in base all’articolo 2512 c.c, sono a mutualità prevalente quando:

  • svolgono la loro attività soprattutto in favore dei soci, dei consumatori e degli utenti di beni e servizi;
  • nello svolgimento della loro attività tipica si avvalgono del lavoro dei soci;
  • nello svolgimento della loro attività si avvalgono dei beni e dei servizi che vengono apportati dai soci.

I successivi articoli 2513 e 2514 del Codice civile stabiliscono i criteri per la definizione della prevalenza e i requisiti che devono possedere le cooperative a mutualità prevalente.

Società cooperative: regole

Il codice civile detta tutta una serie di regole che disciplinano tutta la vita della società cooperativa e tutte le vicende che la riguardano e che la contraddistinguono.

Denominazione

La denominazione di questa società deve contenere l’indicazione di “società cooperativa”. Le società che non hanno scopo mutualistico non possono utilizzare la denominazione di “società cooperativa.”

Rapporti con i soci

Nel costruire e nell’eseguire i rapporti mutualistici si deve rispettare il principio di parità di trattamento.

Responsabilità limitata dei soci

La società cooperativa che assume obbligazioni sociali risponde solo con il suo patrimonio. Essa si caratterizza quindi per una autonomia patrimoniale perfetta.

Costituzione della società cooperativa

La società cooperativa si deve costituire obbligatoriamente con atto pubblico, che deve contenere tutta una serie di requisiti ed elementi sulla società, i soci, i conferimenti l’oggetto sociale, il collegio sindacale, gli amministratori, gli utili e le quote (art. 2521 c.c).

Il notaio che riceve l’atto deve depositarlo presso l’ufficio del registro entro 20 giorni.

Per costituire una società è necessaria inoltre la presenza di almeno 9 soci. Si può costituire anche una cooperativa con tre soli soci, ma devono essere tutti persone fisiche e la società deve adottare le stesse regole previste per le società a responsabilità limitata.

Capitale variabile

Queste società non determinano il capitale nel suo preciso ammontare quindo nascono, inoltre se nuovi soci entrano nella società non è necessario procedere alla modifica dell’atto costituivo. Questa regola però non è rigida. La società infatti può deliberare aumenti di capitale con modifica dell’atto costitutivo.

Valore di quote o azioni

Ogni quota o azione non può avere un valore nominale inferiore ai 25 euro e nessun socio può avere quote superiori ai 100.000 euro, a meno che la legge non disponga diversamente. Se i soci sono più di 500 questi limiti possono essere superati.

Il socio che non paga le quote o le azioni può essere escluso.

Soci della cooperativa

I soci devono essere in possesso dei requisiti indicati nell’atto costitutivo. Chi vuole entrare a far parte della cooperativa come socio deve fare domanda. L’ammissione o il rigetto sono deliberati da chi amministra la società.

Il socio che vuole trasferire la sua quota deve comunicarlo agli amministratori con lettera a/r.

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costituivo ed essere escluso ai sensi dell’art. 2533 c.c.

Organi sociali delle società cooperative

Gli organi sociali delle società cooperative sono l’assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale. La nomina di quest’ultimo organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo 2477 e quando la società emette strumenti finanziari di natura non partecipativa.

Vicende della società cooperativa

Una società cooperativa può perdere la qualifica “a mutualità prevalente”. Le società che non sono a mutualità prevalente possono trasformarsi in altri tipi di società. La società cooperativa infine può sciogliersi per diverse cause, come la perdita del capitale sociale.

Cooperative: esempi

I tipi di società cooperative più diffusi sono le banche popolari, le cooperative di credito, di consumo, di produzione e lavoro, sociali, di abitanti, edilizie, agricole o della pesca.

pensione di reversibilità

Pensione reversibilità: l’assegno di divorzio non è un limite Pensione di reversibilità: nella ripartizione tra moglie superstite ed ex moglie l'assegno divorzile di questa non è un limite legale

Pensione di reversibilità e misura dell’assegno divorzile

La ripartizione della pensione di reversibilità tra l’ex coniuge e il coniuge superstite deve avvenire nel rispetto di alcuni parametri. Rilevano la durata dei matrimoni e altri criteri che tengono conto della finalità solidaristica della misura, come la durata delle convivenze prematrimoniali. Nella ripartizione l’entità dell’assegno divorzio non rappresenta un limite legale alla quota per l’ex coniuge. La legge nulla dispone in tale senso. Lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza n. 21997/2024.

Pensione di reversibilità: ripartizione tra ex moglie e moglie superstite

Una donna si rivolge al Tribunale per chiedere che la propria quota della pensione di reversibilità dell’ex marito, che concorre con la moglie superstite, venga determinata nella misura del 65%. La donna chiede che l’assegno decorra dal mese successivo a quello della morte dell’ex marito da cui la stessa aveva divorziato. Nella domanda la donna fa presente che il giudice  aveva stabilito per lei un assegno di divorzio, anche se di piccolo importo.

85% della pensione di reversibilità per la moglie superstite

Il giudizio di primo grado si conclude però a sfavore della ex moglie. Il Tribunale riconosce infatti alla ex moglie il 30% della pensione di reversibilità del marito, a quella superstite il restante 70%.

La moglie superstite impugna la decisione chiedendo il 95% della quota della pensione di reversibilità del marito defunto. La ex moglie però insiste e anche in sede di appello chiede il 65% del trattamento pensionistico dell’ex marito.

Il giudice dell’impugnazione accoglie in parte l’impugnazione della moglie superstite a cui riconosce l’85% della pensione del marito defunto in ragione della durata del matrimonio e dell’assenza di redditi propri.

Errato il calcolo della durata del matrimonio

La ex moglie decide quindi di ricorrere in Cassazione. Ella ritiene che la Corte d’Appello non abbia ricostruito correttamente la durata dei due matrimoni. La Corte non ha infatti tenuto conto che la durata del matrimonio deve essere calcolata dalla data della celebrazione fino al suo termine che si verifica a causa della intervenuta sentenza di divorzio o della morte di uno dei due coniugi.

Reversibilità: l’assegno divorzile non è un limite legale

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e precisa che la durata del matrimonio non rappresenta l’unico parametro di valutazione ai fini della reversibilità. Il giudice deve considerare altri dati, come la condizione economica delle parti.

In caso quindi di concorrenza tra coniuge superstite ed ex coniuge per la spettanza della pensione di reversibilità il giudice deve tenere conto della durata del matrimonio e della convivenza prematrimoniale “senza individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso.”

Nel caso di specie la Corte d’appello ha considerato la durata della convivenza matrimoniale e le condizioni economiche e patrimoniali al momento della morte del de cuius “il parametro dell’entità dell’assegno divorzile è stato chiaramente menzionato e valutato solo in funzione rafforzativa dello scopo solidaristico, non come limite legale. La ripartizione per quote che la Corte di merito ha stabilito costituisce una questione meritale non sindacabile in questa sede, che è stata effettuata mediante idonea ponderazione degli elementi fattuali di riferimento.”

 

Sull’argomento leggi anche questo articolo: “Pensione reversibilità ai nipoti: le nuove regole

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interesse legittimo

Interesse legittimo Interesse legittimo: definizione, differenze rispetto al diritto soggettivo e  riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo

Interesse legittimo: definizione

L’interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva di vantaggio. Esso consiste nella pretesa che un privato vanta nei confronti della  pubblica amministrazione affinché questa eserciti il suo potere nel rispetto della legge. Mediante questa pretesa il cittadino può incidere sul corretto esercizio del potere della PA e realizzare l’interesse al bene della vita oggetto di un determinato provvedimento amministrativo.

L’interesse legittimo vantato dal singolo si scontra però e inevitabilmente con l’interesse pubblico di cui è portatrice la PA. La pubblica amministrazione infatti, con i suoi provvedimenti, può sia ampliare la sfera giuridica del singolo che restringerla.

Interessi legittimi: tipologie

Questa la ragione per la quale l’ordinamento contempla due tipi di interessi legittimi. Gli interessi legittimi pretensivi sono quelli che il soggetto vanta nei confronti della PA affinché questa adotti un certo provvedimento. Gli interessi legittimi oppositivi invece riconoscono al singolo il diritto di opporsi agli atti amministrativi che possono pregiudicare la sua sfera giuridica.

Diritto soggettivo

Nei confronti della PA il cittadino non vanta però solo interessi legittimi, ma anche diritti soggettivi. Il diritto soggettivo è un’altra posizione giuridica di vantaggio che l’ordinamento riconosce a un soggetto in relazione a un determinato bene, compresa la sua tutela giuridica.

Interesse legittimo e diritto soggettivo: differenze

L’elemento distintivo del diritto soggettivo rispetto all’interesse legittimo è rappresentato dalla assolutezza del primo rispetto al secondo, che gode per questo motivo di una tutela piena e diretta.  L’interesse legittimo è invece collegato all’esercizio del potere amministrativo e si caratterizza per la differenziazione e la qualificazione. Per differenziazione si intende la posizione del soggetto rispetto alla generalità dei consociati. La qualificazione invece deriva dal fatto che la norma sull’esercizio del potere della PA per perseguire il pubblico interesse deve necessariamente considerare anche l’interesse del singolo che è collegato a quello pubblico.

Giudice ordinario e Giudice Amministrativo

La distinzione analizzata tra interesse legittimo e diritto soggettivo è necessaria ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giuridico amministrativo.

Sul riparto di giurisdizione leggi anche Riparto giurisdizione controversie finanziamenti pubblici

Interesse legittimo e giurisdizione nella Costituzione

Dalla lettura degli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione emerge infatti che il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo è conseguenza della distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.

L’articolo 24 riconosce a tutti i cittadini di agire in giudizio per tutelare i propri diritti soggettivi e interessi legittimi. L’articolo 103 precisa invece che la giurisdizione amministrativa per la tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi in determinate materie spetta per legge al Consiglio di Stato e agli altri organi della giustizia amministrativa.

L’articolo 113 infine riconosce la tutela contro gli atti della PA per la tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi.

Tipologie di giurisdizione del GA

Per quanto riguarda nello specifico la giurisdizione del Giudice amministrativo, essa si distingue in tre diverse tipologie.

  • Giurisdizione generale di legittimità: riguarda le controversie che hanno ad oggetto gli atti, i provvedimenti e le omissioni della PA.
  • Giurisdizione esclusiva: è quella che riguarda le materie previste specificamente dalla legge ed elencate nell’articolo 133 del Codice del processo amministrativo.
  • Giurisdizione di merito: in questi casi il giudice si sostituisce alla Pubblica Amministrazione, ma ha poteri più ampi.

Giudice amministrativo: competenza

Il Giudice amministrativo si occupa delle materie in cui ha la competenza esclusiva indicate dall’art. 133 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104/2010). Esso è competente anche nelle controversie che riguardano il risarcimento del danno derivante dalla commissione di un danno ingiusto causato dalla inosservanza colposa o dolosa del termine in cui dovrebbe concludersi il procedimento amministrativo.

Il Giudice amministrativo è competente inoltre nella tutela dei diritti soggettivi, ma solo in relazione a particolari materie indicate dalla legge che riguardano “l‘esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”. 

pignoramento pensioni

Pignoramento pensioni Pignoramento pensioni 2024: la procedura, i limiti di pignorabilità a tutela del minimo vitale e l’opposizione all’esecuzione per difendersi

Pignoramento pensioni 2024: come funziona

In relazione al pignoramento pensioni 2024 vediamo in che cosa consiste e come funziona il metodo forzoso che i creditori possono utilizzare per recuperare gli importi loro spettanti.

L’art. 543 c.p.c.

Poiché la pensione viene erogata dall’INPS o da altre casse previdenziali la procedura prende il nome di pignoramento presso terzi. Il terzo in questo caso è rappresentato dall’Istituto pensionistico o dalla Cassa che eroga il trattamento.

La norma a cui fare riferimento per il pignoramento presso terzi è l’articolo 543 c.p.c.

Questa norma riconosce infatti al creditore il diritto di pignorare i crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi soggetti o le cose del debitore che si trovano nel possesso di terzi.

Questi soggetti terzi sono definiti dalla legge terzi pignorati.  

Pignoramento pensioni 2024: limiti

Il pignoramento della pensione però è soggetto a dei limiti.

Limiti di importo

Il primo limite ha a che fare con l’importo pignorabile. Il creditore infatti non può pignorare l’intero importo della pensione del debitore, ma solo una parte. Il nostro ordinamento impone di salvaguardare il minimo vitale. C’è un importo in sostanza, necessario alla sopravvivenza del debitore, che non può essere aggredito dai creditori.  Con questo termine si intende infatti l’importo necessario a garantire al pensionato una vita dignitosa.

Limite della natura del trattamento

Il secondo limite che l’ordinamento pone al pignoramento della pensione riguarda la natura della prestazione. Non è possibile infatti pignorare gli importi che hanno natura di trattamento assistenziale. Ne sono un esempio la pensione di invalidità civile, l’indennità di accompagnamento e l’assegno sociale.

Pignoramento pensioni 2024: importo pignorabile

Il limite dell’importo pignorabile serve, come anticipato, a garantire al debitore un minimo vitale per garantirgli una vita dignitosa.

Detto questo, qual’è l’importo pignorabile a un pensionato?

Il decreto Aiuti bis n.115/2022, modificando la disciplina contenuta nell’articolo 545 c.p.c comma 7, ha stabilito che non sono pignorabili fino all’importo pari al doppio della misura massima dell’assegno sociale, con il tetto dei 1000 euro, le somme che vengono corrisposte a titolo di pensione, di indennità sostitutive della pensione o di assegni di quiescenza.

La parte che eccede detto importo può essere pignorabile nei limiti indicati dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 545 c.p.c e da speciali disposizioni di legge.

Calcolo dell’importo non pignorabile 2024

Quest’anno, come indicato nella Tabella allegata alla circolare INPS n. 1 del 02.01.2024, l’importo dell’assegno sociale è di Euro 534,41. L’importo che non può essere pignorato, come visto sopra, è pari al doppio del valore della pensione sociale, per cui non è possibile procedere al pignoramento dell’importo della pensione fino a 1.068,82.

Importo pensione pignorabile 2024

Precisato che fino all’importo di Euro 1.068,82 la pensione non può essere pignorata, la parte eccedente può essere oggetto di pignoramento nel limite di 1/5 se il creditore che agisce è solo uno. Qualora infatti i creditori siano due o più la parte della pensione che eccede l’importo non pignorabile potrà essere aggredita nella misura dei 2/5.

Limiti in caso di accredito della pensione su c/c

I limiti visti finora relativi al pignoramento della pensione cambiano quando l’emolumento viene accreditato sul conto corrente del debitore. In questo caso, in base alle regole previste per il 2024, la parte pignorabile della pensione, sempre nella misura di 1/5 è quella che eccede l’importo pari a 3 volte l’assegno sociale ossia Euro 1.603,23.

Pignoramento pensioni: Agenzia delle Entrate

Tra i soggetti pubblici che possono aggredire la pensione c’è anche l’Agenzia delle Entrate. In questo caso l’importo che può essere aggredito con il pignoramento varia in base all’importo della pensione.

L’Agenzia infatti può pignorare:

  • 1/10 dell’importo per pensioni fino a 2.500,00 euro;
  • 1/7 dell’importo per pensioni che vanno da un minimo di 2.500,00 euro fino a 5.000,00 euro;
  • 1/5 dell’importo per pensioni al di sopra dei 5.000,00 euro.

Pignoramento della pensione: come difendersi

Per difendersi dal pignoramento delle pensioni è consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in questioni previdenziali.

In genere, in presenza dei presupposti necessari, ovvero di pignoramenti ingiustificati, è possibile avviare un’opposizione all’esecuzione, per contestare

  • il diritto vantato dal creditore nel procedere all’esecuzione;
  • la modificazione o l’inesistenza del credito contenuto nel titolo esecutivo;
  • l’ammissibilità della pretesa sotto il profilo giuridico.

Vedi gli altri articoli in materia di pensioni

pedone distratto

Pedone distratto: va risarcito se cade in un tombino Il pedone distratto va comunque risarcito se la sua condotta non è abnorme, tanto più se il Comune non segnala che il tombino è scoperto

Risarcimento danni pedone

Il pedone distratto, se cade in un tombino posto su una via pubblica, deve essere risarcito. Solo se la disattenzione del pedone è abnorme e sia quindi la causa esclusiva della caduta e del danno che ne consegue il diritto al risarcimento è escluso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 19078-2024.

Pedone distratto cade in un tombino

La vicenda ha inizio con la caduta di una donna in un tombino presente ai margini di una strada comunale, sulla banchina, coperto di rami e foglie.

Il tribunale riconosce alla donna un risarcimento del danno di Euro 39.153,00.

Il Comune soccombente appella la decisione, ma il giudice dell’impugnazione la rigetta. La questione viene portata quindi all’attenzione della Corte di Cassazione.

Distrazione non rileva se non è causa esclusiva della caduta

La Cassazione rigetta ancora una volta il ricorso del Comune. Il pedone distratto infatti ha diritto al risarcimento se la sua condotta non è abnorme. Come affermato da precedente Cassazione sulla responsabilità dell’ente per le cose in custodia “può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c.” 

Natura pubblica della strada: obbligo di custodia del Comune

La Cassazione rileva inoltre che nei precedenti gradi di giudizio i giudici di merito hanno accertato che la strada aveva carattere comunale o comunque ad uso pubblico e che la strada interponderale era aperta all’uso pubblico. L’ente quindi doveva provvedere alla custodia del bene. Lo stesso sarebbe dovuto intervenire affinché il tombino presente sulla banchina non restasse scoperto o segnalare quantomeno l’assenza di copertura dello stesso. Corretta quindi la condanna dell’Ente a rispondere dei danni per cose in custodia in base all’articolo 2051 c.c.

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riforma penale nordio legge

Legge Nordio: in vigore dal 25 agosto In vigore dal 25 agosto la legge Nordio sulla giustizia che interviene sulle intercettazioni, elimina l’abuso d’ufficio e modifica l’informazione di garanzia

Legge Nordio in vigore dal 25 agosto 2024

La legge Nordio, il disegno di legge per la riforma della giustizia  presentato dal Ministro della giustizia Carlo Nordio é in vigore. La Camera ha approvato in via definitiva il testo nella mattinata di mercoledì 10 luglio 2024. Il testo (legge n. 114/2024) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto per entrare in vigore il 25 agosto.

Dall’abuso d’ufficio alle intercettazioni: le novità

Il testo, che interviene sul codice penale, sul codice di procedura penale, sull’ordinamento giudiziario e su quello militare, abolisce il reato di abuso d’ufficio, modifica la disciplina sulle intercettazioni, limitando i poteri di pubblicazione e introduce importanti novità per quanto riguarda il reato di traffico di influenze illecite. Analizziamo le novità più significative della riforma Nordio.

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Eliminato il reato di abuso d’ufficio

L’eliminazione del reato di abuso d’ufficio contenuto nell’articolo 323 del Codice penale e commesso dai pubblici ufficiali o dai soggetti incaricati dello svolgimento di un pubblico servizio  rappresenta una delle modifiche più significative del disegno di legge, approvata dalla Camera diversi giorni prima dell’approvazione definitiva.

Modificato il reato di traffico di influenze illecite

Il reato contemplato dall’art. 346 bis c.p subisce delle restrizioni applicative, lo stesso viene limitato infatti alle condotte particolarmente gravi. La pena minima viene innalzata a un anno e sei mesi e le relazioni tra mediatore e pubblico ufficiale devono essere “utilizzate, non vantate. L’utilità data o promessa al posto del denaro infine deve essere solo economica.

Intercettazioni: limiti alla pubblicazione

Il testo prevede una maggiore tutela per le comunicazioni che intercorrono tra il difensore e l’imputato. L’autorità giudiziaria non potrà acquisire le comunicazioni tra i soggetti suddetti, fatta eccezione per la corrispondenza, a meno che non ritenga che si tratti di corpo del reato.

Introdotto il divieto di pubblicazione, anche solo di una parte del contenuto delle intercettazioni, qualora non venga riprodotto dal giudice all’interno della motivazione di un provvedimento giudiziale o impiegato nel dibattimento.

Impossibile infine il rilascio di copie delle intercettazioni quando non possono essere pubblicate, se la domanda proviene da un soggetto terzo rispetto al difensore e alle parti a meno che i risultati delle intercettazioni debbano essere utilizzati in un altro procedimento.

Informazione di garanzia

Nell’informazione di garanzia si dovrà descrivere il fatto in modo sommario, indicando data e luogo del reato. La pubblicazione sarà vietata fino a quando non saranno concluse le indagini preliminari e la notifica dovrà essere effettuata in modo da tutelare l’indagato da conseguenze improprie.

Interrogatorio preventivo rispetto alla misura cautelare

La persona sottoposta alle indagini verrà sottoposta all’interrogatorio preventivo nei casi in cui on sia necessario  adottare un provvedimento cautelare a sorpresa, al fine di garantire il principio del contraddittorio preventivo. Qualora si renda necessaria l’applicazione della misura cautelare in carcere durante lo svolgimento delle indagini preliminari la decisione dovrà essere adottata collegialmente.

Limiti all’appello del PM

La riforma prevede che il pubblico Ministero non possa appellare le sentenze di proscioglimento emesse in relazione a reati di “contenuta gravità”, come quelli individuati dall’art. 550 c.p.p per i quali è prevista la citazione diretta.

Ordinamento giudiziario e magistrati

In virtù della novità rappresentata dalla composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari vengono modificate le tabelle infradistrettuali e i criteri per l’assegnazione degli affari penali.

Aumenta il numero dei magistrati destinati alle funzioni giudicanti di primo grado.

Per scongiurare il rischio di nullità per i processi i mafia e di terrorismo si recisa che il limite di età di 65 anni stabilito per i giudici popolari delle Corti di Assise si riferisce al momento in cui il giudice viene chiamato per prestare servizio all’interno del collegio.

Ordinamento militare

Con la riforma l’avanzamento di carriera dei militari non sarà ostacolato in caso di rinvio a giudizio ma solo se raggiunto da una sentenza di condanna di primo grado in quanto primo atto di condanna, purché non definitivo.

incontri padre figlia

Incontri padre-figlia sospesi se pesano alla minore Incontri padre-figlia: vanno sospesi se si rivelano contrari all’interesse del minore a causa dell’immaturità del padre

Incontri padre-figlia: sospesi se la minore li patisce

Gli incontri padre – figlia devono essere sospesi se creano sofferenza alla minore adolescente. I giudici di merito hanno accertato che il padre è immaturo, autocentrato, ossessivo e persecutore. La minore invece, grazie all’affido agli zii materni, al supporto dei servizi sociali e di quelli psicologici, è risultata matura ed equilibrata. Lo ha sancito la Cassazione nell’ordinanza n. 21969-2024.

Minore affidata agli zii paterni

Nell’ambito di un procedimento di separazione coniugale con problematiche legate all’affidamento della minore, la Corte d’Appello dispone l’interruzione degli incontri della minore con entrambi i genitori. La minore deve essere seguita dai servizi sociali e dal servizio di psicologia dell’età evolutiva e deve essere lasciata libera di riprendere gli incontri, previa valutazione degli operatori dei servizi.

Incontri padre-figlia: per il padre sono un diritto del minore

Il padre impugna la decisione di fronte alla Corte di Cassazione. L’uomo afferma che il suo rapporto con la figlia è stato compromesso a causa della malattia della madre e delle denunce che questa ha sporto nei suoi confronti. Questo situazione ha sicuramente impedito la creazione di un rapporto con la figlia.

Il ricorrente ritiene inoltre che la decisione sia del tutto nulla perché l’art. 8 della Cedu ha sancito il principio di non ingerenza dello Stato nella vita familiare. L’articolo 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE riconosce al minore il diritto di aver rapporti diretti e regolari con i genitori. L’uomo denuncia inoltre il mancato ascolto dei nonni paterni e l’affido della minore agli zii paterni.

Padre inidoneo ad avere rapporti sereni con la figlia

La Cassazione dichiara inammissibili i motivi sollevati dal padre. Gli Ermellini rilevano come la Corte d’appello sia giunta alla decisione oggetto di impugnazione per diverse ragioni. La stessa ha rilevato la non idoneità del padre ad avere rapporti sereni con la figlia minore. L’uomo risulta immaturo e affetto da ossessioni patologiche.

Da sospendere gli incontri padre-figlia se la minore mostra avversione

La Corte ricorda inoltre che in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo il giudice possa sospendere gli incontri padre-figlio se il minoredivenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa – a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante li supporto di strutture sociali e psicopedagogiche”. 

Non rilevano ai fini della sospensione degli incontri le responsabilità dei genitori o la fondatezza delle ragioni che il minore adduce per dare una giustificazione ai suoi sentimenti. Il Giudice deve solo valutare la profondità e l’intensità del sentire del minore per decidere se gli incontri possono portare al superamento della animosità o una sua dannosa radicalizzazione.

Sospensione degli incontri nell’interesse primario del minore

La Corte di Appello ha rispettato i principi indicati dalla Cassazione e ha attuato l’interesse primario della minore. La ragazzina è dotata intellettivamente ed è più matura della sua età. Ella è autonoma nel giudizio ed è risultata lucida nel fornire la lettura degli eventi e delle condotte dei genitori e degli altri adulti. Durante il giudizio si è dimostrata calma ed equilibrata.

Il padre, all’opposto, è immaturo, autocentrante, presenta dei disturbi ossessivi e persecutori, non ha un ruolo tutelante e negli anni non ha compiuto alcun progresso. La figlia soffre per questa situazione, ma ha anche mostrato sollievo per la sospensione degli incontri con il padre.

Da quando gli zii paterni l’hanno presa in affidamento la ragazzina ha compiuto miglioramenti progressivi. La Cassazione ritiene quindi di non poter accogliere le doglianze del padre perché finalizzate a contestare il riesame delle prove e del merito dei fatti.

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assegno divorzile

Assegno divorzile: 25 mesi di matrimonio non bastano Assegno divorzile: la breve durata del matrimonio non esclude l’assegno a meno che manchi la comunione morale e materiale

Assegno divorzile: l’assenza di comunione di vita può escluderlo

Sull’assegno divorzile torna a pronunciarsi la Cassazione nella sentenza n. 21955-2024. Gli Ermellini precisano che la breve durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell’assegno divorzile, ma non sulla sussistenza del diritto allo stesso. Questa regola vale a meno che tra i coniugi non si sia realizzata una comunione di vita materiale e spirituale.

Assegno divorzile per l’ex moglie malata

Due coniugi restano uniti in matrimonio per pochi mesi. La moglie chiede la separazione, ma poco dopo la coppia si riconcilia. A distanza di poco più di due anni i due si separano per una seconda volta. La coppia non ha figli. Nel giudizio di divorzio il Tribunale riconosce alla moglie un assegno divorzio di Euro 450,00 con funzione assistenziale. Il Tribunale precisa però che la malattia da cui è  affetta la donna non è invalidante e non rappresenta un ostacolo allo svolgimento di un’attività lavorativa.

Ridotto l’assegno divorzile: comunione spirituale e materiale quasi assente

Il marito impugna la decisione per contestare il riconoscimento dell’assegno di divorzio. La Corte d’Appello accoglie il ricorso del marito e riduce l’importo dell’assegno a 350 euro mensili. Per la il giudice dell’impugnazione non sussistono i presupposti necessari per riconoscere un assegno divorzile con funzione perequativa e compensativa.

Matrimonio breve e convivenza assente

Tra i coniugi non si è mai instaurata una comunione di vita affettiva a causa della brevissima durata del matrimonio. La coppia non ha mai convissuto stabilmente insieme, perché la donna ha conservato una sua abitazione. Da questi fatti si può anche desumere che la donna non abbia mai partecipato e contribuito alla formazione di un patrimonio comune, in effetti del tutto inesistente, o del patrimonio personale del marito. Il coniuge infatti al momento del matrimonio ha ereditato i beni di famiglia e risulta nudo proprietario dell’abitazione gravata dall’usufrutto in favore della madre. Il marito inoltre, di professione avvocato da vari decenni, ha un suo patrimonio. La moglie  in tutto questo non ha dato alcun contributo, neppure morale, al marito.

Assegno divorzile con funzione assistenziale

L’assegno di 350,00 euro è riconosciuto solo in funzione assistenziale, dopo aver valutato le condizioni di salute della donna. La certificazione medica prodotta attesta infatti la presenza di sclerosi multipla nella forma relapsing remittente, caratterizzata dall’alternanza di periodi acuti con periodi di rimessione. Per la Corte però la donna potrebbe lavorare, anche grazie a una laurea in lingue e a pregresse esperienze lavorative. La donna potrebbe conseguire un reddito discreto, ma non risulta che si sia attivata nella ricerca di un lavoro o di prestazioni assistenziali dopo la fine del matrimonio. L’assegno non può essere eliminato, ma sicuramene va ridotto considerata la ridotta capacità lavorativa della moglie nei periodi di recidiva della malattia.

Assenza di comunione di vita e matrimonio breve: niente assegno

Il marito impugna la sentenza davanti alla Cassazione per contestare il riconoscimento dell’assegno divorzile.

La Cassazione accoglie i primi due motivi del ricorso perché fondati. Corretta la deduzione della non spettanza dell’assegno divorzile alla luce della mancata instaurazione di una comunione di vita conseguente alla scarsissima durata del matrimonio e all’assenza di una convivenza effettiva. La Corte di Appello ha infatti rilevato la breve durata del matrimonio, l’assenza di una costante convivenza e la conseguente assenza di una comunione di vita, che è l’essenza del matrimonio. Il giudice dell’impugnazione tuttavia ha riconosciuto l’assegno, seppur in misura ridotta rispetto al giudice di primo grado.

Sulla questione però la Cassazione afferma da tempo che “in tema di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell’assegno … ma non anchesalvo nei casi eccezionali in cui non si sia realizzata alcuna comunione materiale spirituale tra i coniugi – sul riconoscimento dellassegno divorzile”.

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spese per i figli

Spese per i figli: quali vanno concordate La Cassazione chiarisce che le spese per i figli da concordare preventivamente con l'ex coniuge sono quelle che non rientrano nel regime di spesa ordinario

Spese per i figli: vanno concordate solo quelle eccezionali

I genitori non devono concordare tutte le spese per i figli. Il genitore collocatario non deve chiedere il consenso dell’ex prima di sostenerle, se hanno natura ordinaria. L’accordo preventivo è richiesto solo per quelle spese che “per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità” non rientrano nel regime di spesa ordinario per i figli. In ogni caso, se il genitore collocatario non informa sempre e preventivamente l’ex, anche in relazione a queste spese, non significa che non possa richiedere il rimborso della quota a carico dell’altra parte, dopo averle sostenute. Questa la decisione della Cassazione nella sentenza n. 21785-2024.

Non dovute le spese per i figli straordinarie se non concordate

Un padre si oppone a un decreto ingiuntivo con cui l’ex coniuge gli ingiunge di pagare la somma di 1687,25 euro, oltre accessori. La donna chiede la somma a titolo di rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute per figlie minori.

Le spese si riferiscono alle rette della scuola privata, alla quota della palestra, ai corsi in un centro sportivo e alle gite scolastiche. Il Giudice di pace revoca il decreto e condanna l’opponente a pagare la minore somma di Euro 1.626,25.

Il padre appella la decisione e in questa sede l’autorità giudiziaria precisa che le rette per la scuola sono spese straordinarie da concordare. Le spese relative all’attività sportiva invece hanno natura di spese straordinarie routinarie, che il padre non ha mai contestato. Per quanto riguarda infine le spese per le gite scolastiche il tribunale rileva come il giudice di Pace abbia già decurtato dall’importo del decreto ingiuntivo modificato il 50% delle stesse.

Solo alcune spese straordinarie vanno concordate

Il padre però, ancora insoddisfatto dell’esito del giudizio, impugna la decisione in Cassazione.

Con il secondo motivo contesta al Tribunale di aver inserito nel protocollo delle spese straordinarie assunto in sede di divorzio anche le rette per la scuola privata e le spese sportive.

Con il terzo invece critica la decisione del Tribunale relativa alle spese sportive che hanno comportato l’acquisto della necessaria attrezzatura e di averle fatte rientrare tra quelle che non richiedono un accordo preventivo tra i coniugi.

La Cassazione rigetta il ricorso e si esprime poi sulla natura straordinaria delle spese e sulla necessità del preventivo accordo tra genitori.

Gli Ermellini rilevano come il tribunale abbia ritenuto che l’utilizzo del termine “tasse” per la scuola privata, come indicato nel protocollo, fosse improprio. Tale termine non può non comprendere le rette, da intendersi come spese straordinarie. Per quanto riguarda invece le spese per l’attività sportiva il tribunale ha ritenuto che il mancato riferimento nel protocollo di queste voci di spesa non attribuiva alle stesse la natura di spese ordinarie. Era necessaria una valutazione più in linea con gli orientamenti della giurisprudenza.

Spese da concordare: giurisprudenza recente

La Cassazione ricorda comunque che la decisione del tribunale sul preventivo accordo sulle spese straordinarie è conforme alla recente giurisprudenza.

Quest’ultima afferma infatti che: riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole, fermo restando che, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.”

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accettazione beneficio inventario

Accettazione con beneficio di inventario L'accettazione con beneficio di inventario è l'accettazione dell’eredità che tutela il chiamato e che va esercitata con precise modalità

Accettazione con beneficio d’inventario: cos’è

L’accettazione con beneficio di inventario è uno dei modi che la legge mette a disposizione del chiamato per accettare l’eredità. L’articolo 470 del codice civile prevede infatti che l’eredità possa essere accettata puramente e semplicemente o con beneficio di inventario. Il chiamato può accettare l’eredità in questo modo anche se il testatore lo ha vietato nel suo testamento.

Leggi anche: Accettazione tacita eredità: il punto della Cassazione

“Con beneficio di inventario”: significato

L’accettazione dell’eredità con “beneficio di inventario” è una forma di accettazione che tutela il chiamato all’eredità. Il soggetto che sceglie questo tipo di accettazione deve infatti procedere alla redazione dell’inventario dei beni, dei debiti e dei crediti del de cuius prima o dopo aver accettato l’eredità. Il chiamato evita così di subire le conseguenze negative che potrebbero derivare dall’accettazione di un’eredità in cui i debiti superino i crediti.

Gli effetti

L’accettazione con beneficio di inventario infatti produce determinati effetti.

  • L’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva nei confronti del defunto fatta accezione per quelli che si sono estinti con la morte.
  • L’erede non deve pagare i debiti e i legati oltre il valore di quanto pervenuto.
  • I creditori dell’eredità e i legatari sono preferiti rispetto ai creditori dell’erede sul patrimonio del de cuius. 

Come si accetta l’eredità con beneficio di inventario

L’art. 484 del codice civile, che disciplina l’accettazione con beneficio di inventario, prevede che il chiamato all’eredità debba rendere una dichiarazione. Questa dichiarazione può essere resa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La dichiarazione è poi inserita nel registro delle successioni, che viene conservato presso il Tribunale.

Decorso un mese dall’inserzione della dichiarazione nel registro, il cancelliere del Tribunale deve trascriverla presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui è stata aperta la successione. Se la dichiarazione segue la redazione dell’inventario nel registro è necessario indicare la data in cui lo stesso è stato compiuto. In caso contrario, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto, entro un mese, deve far inserire nel registro la data di compimento dell’inventario.

Tempi di redazione dell’inventario

I tempi per accettare l’eredità con beneficio di inventario sono diversi a seconda che il chiamato all’eredità sia o non sia nel possesso di beni ereditari.

Possesso di beni ereditari

Il chiamato all’eredità in possesso dei beni ereditari deve procedere all’inventario dei beni entro 3 mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità. Il decorso di questo termine senza la redazione dell’inventario comporta che il chiamato sia considerato erede puro e semplice. L’erede può comunque chiedere una proroga dei termini che non può superare i 3 mesi, a meno che vi siano circostanze gravi che giustifichino un termine più lungo.

Se invece il chiamato ha provveduto alla redazione dell’inventario, ma non ha reso la dichiarazione, ha 40 giorni di tempo dal suo compimento per accettare. Decorso questo termine se il chiamato non dichiara di accettare con beneficio, è considerato erede puro e semplice.

Non possesso di beni ereditari

Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari può invece dichiarare di accettare con beneficio di inventario fino alla scadenza del termine decennale per esercitare il diritto di accettazione dell’eredità.

Il soggetto che procede alla dichiarazione deve redigere l’inventario entro 3 mesi. L’autorità giudiziaria però può disporre la  proroga dei termini. Il chiamato che non rende la dichiarazione in questi termini deve considerarsi erede puro e semplice.

Quando invece il soggetto procede all’inventario prima della dichiarazione di accettazione, questa deve essere fatta entro il termine di 40 giorni dal compimento dell’inventario. Il mancato rispetto degli stessi comporta la perdita del diritto di accettare l’eredità.

Regole particolari per minori, interdetti e inabilitati

L’articolo 489 c.c dispone un’eccezione in favore degli interdetti, degli inabilitati e dei minori. Questi soggetti hanno infatti un anno di tempo, da quando cessa la condizione di inabilitato o interdetto o da quando il minore compia 18 anni, per accettare l’eredità con benefico di inventario nel rispetto delle regole e dei termini visti sopra.