Civile, Il giurista risponde

Assicurazione sulla vita ed eredi legittimi Il contratto di assicurazione sulla vita recante la designazione generica degli “eredi legittimi” comporta l’inclusione – quali beneficiari delle polizze assicurative – solo degli eredi per chiamata diretta o anche degli eredi per rappresentazione?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Alessia Bolognese e Caterina D’Alessandro

 

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari comporta l’inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius (fino alla data dell’avvenuta corresponsione). – Cass. III, 21 agosto 2023, n. 24951.

La Suprema Corte, nel rigettare i primi due motivi scrutinati in conformità con quanto affermato dalle Sezioni Unite con sent. 30 aprile 2021, n. 11421, chiarisce preliminarmente che, quale che sia la forma scelta tra quelle ex art. 1920, comma 2, c.c., per la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita (contratto, dichiarazione scritta, testamento) e quale che sia il “titolo” della chiamata all’eredità (“diretta” ovvero “per rappresentazione”), ciò che consente di fruire del beneficio previsto è la qualità di erede “legittimo”, senza ulteriori specificazioni.

Nello specifico è da considerarsi “legittima” l’ottava erede, subentrata per rappresentazione in forza dell’art. 1412, comma 2, c.c., al proprio dante causa, a sua volta erede della contraente ma a questa premorta.

Il subentro per rappresentazione, in luogo di un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, è reso possibile in virtù della assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte, alla categoria del contratto a favore di terzi.

Demistificando la tesi delle ricorrenti, tesa a qualificare il diritto del beneficiario alla corresponsione del dovuto quale un diritto “personale’’ acquisito ex contractu e non di natura ereditaria, la Corte ha invece ribadito il principio, già enunciato a Sezioni Unite, secondo cui la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita è qualificabile come un atto inter vivos con effetti post mortem.

Sicché, anche laddove il contratto di assicurazione non menzioni esplicitamente gli eredi beneficiari (legittimi e/o testamentari), qualora le leggi o le disposizioni testamentarie applicabili rendano chiari i soggetti che avranno diritto all’eredità, l’assicuratore dovrà effettuare il pagamento in conformità con queste disposizioni.

Infatti, il termine «eredi», enunciato nella designazione, ha lo scopo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, prescindendo dall’effettiva vocazione; pertanto, la generica individuazione degli “eredi” quali beneficiari, ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente.

In questi casi, inoltre, la prestazione assicurativa è qualificabile come obbligazione soggettivamente complessa che vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, rappresentata dal contratto; sicché, salvo che non sia diversamente previsto dal contratto stesso, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale, il cui pagamento potrà essere esatto da ciascuno pro quota nei confronti dell’assicuratore.

Per tale ragione la Cassazione ha rigettato i primi motivi di ricorso, negando l’esclusione dalla categoria di eredi-beneficiari l’ottava erede per rappresentazione e, quindi, ripristinando la divisione del quantum assicurato in otto quote in luogo di sette.

Al contrario, la Corte ha ritenuto di accogliere la terza censura – con conseguente assorbimento della quarta – tesa a denunciare il vizio ricostruttivo, reiterato dalle corti territoriali, della disciplina giuridica degli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) indebitamente contaminata da elementi strutturali (l’imputabilità colpevole nel ritardo) propri della diversa disciplina degli interessi moratori (art. 1224 c.c.).

A causa del predetto vizio di interpretazione della disciplina, la società assicurativa ha illegittimamente trattenuto le somme delle polizze assicurative sul rilievo che la (assente) individuazione dei beneficiari delle somme fosse impedita dalla mancata trasmissione di un atto notorio identificativo degli eredi.

Al contrario, ex art. 1282 c.c. i crediti di somme di denaro producono interessi ipso iure solo se liquidi ed esigibili ovvero se il credito è determinato o determinabile in base a parametri predefiniti ed oggettivi (così anche Cass. III, 12 settembre 2014, n. 19266).

I crediti spettanti agli “eredi legittimi” del de cuius – beneficiari della polizza dalla stessa stipulata – sono divenuti esigibili da parte di costoro, dal momento della verificazione dell’evento della morte, sicché gli interessi corrispettivi competevano loro senza che fosse rilevante stabilire come dovesse compiersi la ripartizione fra di essi.

Dare rilievo al momento in cui si è avuta puntuale cognizione degli eredi significherebbe valorizzare, quale presupposto giuridico di liquidità ed esigibilità del credito indennitario, una circostanza esterna al contratto, successiva al suo perfezionamento e riconducibile a un comportamento arbitrario del debitore (denegato rilievo alla prodotta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) in aperta violazione degli artt. 1252 e 1383, cc.; circostanza che, afferendo all’esecuzione di un pagamento esigibile, avrebbe rilevanza con riferimento ad eventuale debenza di interessi moratori.

Tuttavia, il rilievo attribuito alla suddetta circostanza ingenera un’indebita commistione di discipline, produttiva di conseguenze giuridiche fuorvianti: gli interessi moratori, seppure trovino il proprio fondamento nel contratto o nella legge in base all’art. 1282 cc. e nella esigibilità del credito così come gli interessi corrispettivi, si differenziano da questi presupponendo in aggiunta la mora ovvero un ritardo qualificato dalla costituzione in mora e assolvendo ad una funzione eminentemente risarcitoria, non di mera controprestazione.

Per le ragioni sopra esposte, la Corte ha ritenuto di accogliere il ricorso in relazione al terzo motivo e cassato la sentenza rinviando la causa alla Corte d’Appello, la quale dovrà attenersi al principio evidenziato in massima.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421; Cass. III, 12 settembre 2014, n. 19266
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