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Studenti plusdotati: piani formativi ad hoc Studenti plusdotati: al Senato un ddl che prevede piani didattici personalizzati e un referente dedicato

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Studenti plusdotati: ratio del ddl n. 180

Per gli studenti plusdotati sono in arrivo piani di formazione personalizzati. Lo prevede il disegno di legge n. 180, in corso di esame in Commissione al Senato da lunedì 11 novembre 2024.

Il disegno di legge nasce dall’iniziativa del parlamentare Pierantonio Zanettin ed è composto da 10 articoli.

Con questo disegno di legge ci si propone di uniformare la legislazione italiana a quella di diversi paesi europei, che da anni si preoccupano di valorizzare gli alunni plusdotati per fornire loro insegnamenti appropriati per valorizzare e potenziare le loro capacità.

Gli Stati Uniti hanno molto a cuore questo tema. Nelle scuole di questo paese i ragazzi plusdotati vengono inseriti fin dai primi anni scolastici in programmi speciali.

I ragazzi più dotati devono infatti poter disporre di programmi adeguati, che consentano loro di saltare alle classi superiori e terminare prima il percorso di studi.

Una disciplina specifica è necessaria sia per sviluppare pienamente il potenziale di questi ragazzi, sia per preparare un personale docente in grado di supportare le esigenze di apprendimento di questi studenti capaci e precoci.

Pari opportunità agli studenti plusdotati

Il disegno di legge all’articolo 1 individua la finalità primaria dell’intervento normativo, ossia garantire pari opportunità di formazione agli studenti più dotati, senza trascurare le loro necessità sociali ed emotive.

Questa finalità si può perseguire però con il necessario coinvolgimento anche di insegnanti, genitori e specialisti.

Riconoscimento del potenziale cognitivo

L’articolo 2  prevede che il riconoscimento del potenziale dello studente debba essere individuato da specialisti come neuropsichiatri infantili, psichiatri e psicologi specializzati.

Al riconoscimento possono procedere sia medici delle strutture sanitarie pubbliche, che private accreditate. Il riconoscimento, una volta effettuato, viene comunicato alla famiglia e, in accordo con la stessa, alla scuola frequentata dal figlio.

Referente scolastico per l’alto potenziale

L’articolo 3 del ddl prevede la figura del referente scolastico presso ogni scuola di ordine e grado.

Questa figura è tenuta a partecipare a corsi di aggiornamento specifici della durata di 20 ore il primo anno e 15 ore negli anni a seguire. Il tutto presso università, associazioni accreditate e strutture private.

Al termine del percorso il soggetto deve sostenere un esame per ottenere il certificazione di abilitazione alla funzione di referente. Il ddl assegna a questo soggetto il compito di predisporre piani didattici personalizzati e in accordo con le famiglie propone il passaggio dellalunno alle classi superiori, la cui iscrizione è consentita ai sensi dell’art. 5 del ddl.

Formazione personale scolastico

Gli insegnanti e lo psicologo delle scuole di ordine e grado sono tenuti a frequentare corsi di formazione presso università associazioni e strutture, sull’alto potenziale della durata minima di 10 ore il primo anno e a seguire di 5 ore. In questo modo potranno individuare più facilmente gli alunni con potenziale e adottare le iniziative e le misure più idonee.

Misure didattiche per studenti capaci e precoci

Il ddl prevede che all’inizio di ogni anno scolastico le scuole debbano adottare programmi didattici personalizzati che tengano conto anche delle necessità relazionali ed emotive di questi alunni.

Questi piani possono contemplare anche la frequentazione di classi superiori per apprendere nuove materie o approfondirne una o più.

Le misure didattiche devono essere periodicamente monitorate per valutarne l’efficacia.

Per tutte queste attività e scuole possono avvalersi dell’aiuto di figure professionali.

Attuazione ddl

Il ddl richiede per la sua attuazione l’adozione di un regolamento con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito di intesa con il Ministero della salute.

Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome possono procedere all’attuazione del ddl nel rispetto delle loro competenze e dei loro Statuti.

 

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