Amministrativo

Cittadinanza italiana: residenza ridotta a 5 anni Depositato in Cassazione il referendum per ridurre da 10 a 5 anni il termine di residenza per diventare cittadino italiano

cittadinanza italiana

Referendum cittadinanza depositato in Cassazione

Cittadinanza: depositato il 4 settembre in Cassazione il quesito referendario per ridurre da dieci a 5 anni il termine di residenza legale ininterrotta in Italia per diventare cittadino italiano. Il quesito ha lo scopo di abrogare una delle norme della legge n. 91/1992 senza entrare nel merito di ius soli o ius scholae e consentire ai residenti immigrati adulti e bambini figli di stranieri di fare richiesta e ottenere la cittadinanza dopo 5 anni di permesso.

A depositare il referendum sulla cittadinanza le associazioni “Italiani senza cittadinanza”, Conngi, Idem Network, organizzazioni come Libera, Gruppo Abele, A Buon Diritto, Società della Ragione. Partiti: +Europa, Possibile, Partito Socialista, Radicali Italiani. E personalità come Mauro Palma, Luigi Manconi, Pippo Civati, Ivan Novelli di GreenPeace, Simohamed Kaabour di Idem Network.

Presenti tra i promotori Riccardo Magi di +Europa, che ha promosso il tavolo per il referendum, Simohamed Kaabour di Idem Network, Daniela Ionita di Italiani Senza Cittadinanza, Francesca Druetti di Possibile, Enzo Maraio del Psi, Matteo Hallissey di Radicali Italiani.

Obiettivo del referendum

Il quesito mira alla “riduzione a 5 anni di residenza legale del termine per la concessione della cittadinanza italiana ai cittadini extra Ue” maggiorenni.

Tale termine, si legge nelle motivazioni al quesito depositate in Cassazione, “è previsto in molti altri Stati della Ue e la legislazione italiana in materia di cittadinanza lo prevedeva dal 1865 al 1992, quando la legge n. 91/1992 ha introdotto un’irrazionale penalizzazione per i cittadini di qualsiasi Stato extra Ue (per i quali si passò dall’esigere almeno 5 anni all’esigere almeno 10 anni) inserendo una facilitazione a 4 anni per i cittadini degli Stati Ue, che ovviamente presentano un numero inferiori di domande, visto che la cittadinanza europea si aggiunge alle cittadinanze degli Stati Ue”.

Le cifre Istat sono molto chiare – prosegue ancora il documento – circa i 2/3 dei cittadini di Stati extraUe legalmente residenti in Italia (pari a circa 2.300.000 persone) sono titolari del p.s. Ue per soggiornanti di lungo periodo che è rilasciato proprio a chi è soggiornante da almeno 5 anni ininterrotti, non ha condanne o carichi pendenti, né costituisce un pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato, ha dimostrato la conoscenza della lingua italiana, dispone di un reddito minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e di un alloggio: si può trattare sia del titolare, sia del coniuge, sia dei figli minori conviventi, i quali acquisirebbero la cittadinanza automaticamente quando l’avessero acquistata i genitori con cui convivono”.

Tali requisiti sono molto vicini ai requisiti richiesti dalla prassi e dalla giurisprudenza amministrativa ai fini della concessione della cittadinanza italiana. “L’esperienza dimostra – conclude il testo – che comunque non tutti ne fanno richiesta, essendo volontaria la scelta e prevedendo alcuni Stati la perdita della cittadinanza per chi acquista altra cittadinanza. La manipolazione referendaria non modifica la natura concessoria di questo tipo di acquisto della cittadinanza, che perciò potrà mutare soltanto con una nuova legge”.

Il testo del quesito

“Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole ‘adottato da cittadino italiano’ e ‘successivamente alla adozione’ e lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza?” questo il testo del quesito.

Il requisito previsto dalla legge 91/1992

Il comma 1 dell’art.9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 oggi infatti prevede quanto segue: “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”.