Notifica valida alla moglie convivente
È ritenuta valida la notifica effettuata alla moglie convivente della persona offesa, anche se non eseguita presso il domicilio eletto del difensore, giacché idonea a garantire la conoscenza dell’atto. Lo ha affermato la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 12445/2025.
Il caso
Nella vicenda, il Tribunale di Nola, all’udienza dibattimentale del processo a carico di un imputato per i reati di cui agli artt. 570 e 570-bis cod. pen., dichiarava la nullità, ex art. 178, lett. c) c.p.p., del decreto di citazione emesso dal giudice dell’udienza predibattimentale. In particolare, dal verbale dell’udienza risultava che la difesa della persona offesa aveva eccepito l’omessa notifica del decreto che disponeva il giudizio (la persona l’aveva ricevuta a mani proprie, ma in sede di querela aveva nominato il difensore di fiducia), chiedendo la remissione in termini per la costituzione di parte civile.
lI Tribunale, nel dichiarare la nullità del decreto, riteneva di qualificarsi quale giudice predibattimentale e disponeva la rinnovazione delle notificazioni rinviando l’udienza.
Il ricorso
Avverso la suddetta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando l’abnormità del provvedimento e lamentando che erroneamente il tribunale aveva ritenuto la notifica alla persona offesa non
valida, nonostante la consegna a mani proprie e contrariamente alla giurisprudenza di legittimità sul punto. Pertanto, correttamente il giudice dell’udienza predibattimentale aveva ritenuto regolare la costituzione delle parti fissando la prosecuzione del giudizio alla fase dibattimentale. Mentre, il Tribunale dichiarando nullo il provvedimento di prosecuzione del giudizio e autodesignandosi giudice dell’udienza predibattimentale, aveva determinato una indebita regressione del procedimento.
Per la S.C., il ricorso è fondato.
Notifica alla moglie convivente
Va premesso, affermano i giudici, che non dava luogo ad alcuna nullità la notificazione “a mani” della persona offesa, anziché al domicilio legale. Si è infatti affermato “che è nullo, per violazione del diritto al contraddittorio, il decreto di archiviazione nel caso in cui l’avviso della richiesta avanzata dal pm sia stato notificato alla persona offesa, che ha chiesto di essere informata, presso la sua residenza per compiuta giacenza, nonostante abbia nominato un difensore di fiducia, perché, in tal caso, il domicilio si intende eletto presso il difensore stesso a meno che la notifica sia eseguita a mani di persona convivente (cfr. Cass. n. 15521/2019)”. Inoltre, “la notifica effettuata a mani della moglie convivente della persona offesa, anziché presso il difensore, è valida in quanto idonea a garantire la conoscenza dell’atto”. L’art. 33 disp. att. c.p.p. infatti “ha lo scopo di soddisfare esigenze di speditezza e di economia processuale e non di creare un assetto di garanzie a tutela della persona offesa di più ampio spessore rispetto a quello previsto per l’imputato, in conformità al principio generale per il quale alla certezza legale è equiparata la certezza storica (cfr. Cass. n. 10718/2016)”.
La decisione
Nella specie, osservano dalla S.C., il Tribunale poteva rilevare l’eventuale nullità della notificazione del decreto di citazione alla persona offesa, trattandosi di nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p. e disporre la restituzione degli atti al giudice dell’udienza predibattimentale”.
L’art. 554-bis c.p.p. prevede infatti che spetti al Giudice dell’udienza predibattimentale disporre la rinnovazione delle notificazioni dichiarate nulle.
L’abnormità, ragionano da piazza Cavour, “piuttosto risiede nel fatto che il giudice del dibattimento si sia arbitrariamente investito della trattazione della fase predibattimentale (che in base all’art. 554-ter c.p.p. va trattata da un giudice diverso rispetto a quello dell’udienza dibattimentale)”.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per il giudizio in sede di udienza predibattimentale.