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Pagamento ferie: per la Cassazione ha natura retributiva La Cassazione chiarisce che il pagamento delle ferie ha natura retributiva, non risarcitoria. La quantificazione è demandata alla contrattazione collettiva, nel rispetto dell’art. 36 Cost. e della Direttiva 2003/88/CE

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Natura retributiva del pagamento ferie

Con l’ordinanza n. 13042/2025, la sezione lavoro della Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla qualificazione giuridica del compenso spettante per le ferie maturate e non godute, ribadendo un principio di rilievo sistematico: il pagamento delle ferie ha natura retributiva e non risarcitoria.

Pagamento ferie affidato alla contrattazione collettiva

In assenza di una disciplina legislativa specifica, spiega la Corte, la quantificazione della retribuzione da corrispondere durante il periodo di ferie rientra nell’ambito della contrattazione collettiva, la quale può legittimamente escludere o includere specifiche voci retributive, purché tale regolamentazione non violi l’art. 36 della Costituzione.

Questa impostazione rispetta i parametri imposti dal diritto dell’Unione europea, in particolare dall’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, secondo cui il trattamento economico durante le ferie deve riflettere la retribuzione ordinaria del lavoratore, onde evitare che egli sia disincentivato dal fruire del periodo di riposo annuale.

Le caratteristiche della retribuzione feriale

Secondo la Suprema Corte, affinché un emolumento possa essere incluso nel trattamento economico per ferie, deve rispettare due criteri fondamentali:

  • Deve avere natura retributiva, escludendosi quindi importi a titolo di risarcimento del danno o rimborso spese;

  • Deve essere collegato all’esecuzione della prestazione lavorativa o essere correlato allo status professionale e personale del lavoratore.

In sostanza, devono essere ricompresi quegli elementi della retribuzione che, per caratteristiche e modalità di erogazione, sono costanti e ricorrenti, rappresentando una componente stabile del trattamento economico del lavoratore.

Rilevanza del trattamento mensile

Ai fini della valutazione dell’importo spettante durante le ferie, rileva il parametro della retribuzione mensile, trattandosi del periodo normalmente interessato dalla fruizione del diritto al riposo. Il riferimento alla retribuzione annua, chiarisce la Corte, sarebbe fuorviante e non coerente con le finalità della normativa europea.