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Spese straordinarie figli: rimborso possibile anche senza accordo Il genitore può ottenere il rimborso delle spese straordinarie per i figli anche senza accordo, se utili e compatibili con il tenore di vita familiare

spese straordinarie figli

Spese straordinarie figli

Anche in assenza di un’intesa preventiva, il genitore che anticipa integralmente le spese straordinarie sostenute per i figli ha diritto al rimborso da parte dell’altro, purché l’esborso risponda concretamente alle esigenze della prole e risulti proporzionato al tenore di vita familiare. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9392 del 10 aprile 2025, intervenendo nuovamente sulla questione della ripetizione delle spese straordinarie nel contesto dei rapporti familiari post-separazione.

Rimborso spese straordinarie: quando è dovuto

Il principio affermato dalla Cassazione è chiaro: non è sempre necessario l’accordo preventivo tra i genitori affinché uno di essi possa agire per ottenere il rimborso delle spese straordinarie sostenute. In particolare, quando le uscite economiche sono:

  • necessarie per l’interesse del minore,

  • coerenti con le condizioni economiche dei genitori e il tenore di vita mantenuto in famiglia, e

  • riferite a bisogni ricorrenti e prevedibili, come le spese mediche ordinarie o quelle scolastiche,

non è richiesta una preventiva concertazione.

Al contrario, il consenso preventivo è generalmente necessario per spese eccezionali, imprevedibili o economicamente gravose, cioè quelle che eccedono la normalità del regime di vita del figlio. Tuttavia, anche in tali casi, la mancanza di comunicazione anticipata non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso. Spetta infatti al giudice valutare la congruità della spesa rispetto:

  • all’interesse superiore del minore,

  • alla sua utilità concreta, e

  • alla sostenibilità economica in relazione alle disponibilità dei genitori.

Il caso dell’equitazione e dell’acquisto del cavallo

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il padre contestava il proprio obbligo di contribuire alle spese per il mantenimento di un cavallo utilizzato dai figli per l’attività sportiva dell’equitazione. I giudici, tuttavia, hanno rigettato la sua opposizione, osservando che tale pratica sportiva era stata intrapresa dai minori già in costanza di convivenza tra i genitori, e che l’acquisto dell’animale e l’iscrizione a un centro sportivo erano stati frutto di decisioni condivise dalla coppia. Tali elementi confermano la sussistenza di un accordo implicito e continuato nel tempo, idoneo a legittimare la ripartizione della spesa.