Cos’è l’assegno divorzile in unica soluzione
L’assegno divorzile una tantum è una forma di liquidazione dell’obbligo di mantenimento derivante dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio in un’unica soluzione. A differenza dell’assegno mensile, l’una tantum esclude la possibilità di revisioni future e comporta la chiusura definitiva di ogni rapporto patrimoniale tra gli ex coniugi.
Questa modalità può essere disposta:
- di comune accordo tra le parti, in sede di divorzio consensuale;
- dal giudice, nel divorzio contenzioso, qualora ritenga che la soluzione una tantum risponda all’interesse del beneficiario.
Normativa di riferimento
La disciplina dell’assegno divorzile si rinviene principalmente:
- nell’art. 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, che prevede la possibilità di corrispondere l’assegno in un’unica soluzione, in luogo dell’erogazione periodica;
- nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha più volte delineato i presupposti, i limiti e le conseguenze dell’opzione per l’una tantum, precisando che deve essere valutata in base alla capacità patrimoniale e reddituale delle parti e che il beneficiario deve essere posto, per quanto possibile, in condizioni di autosufficienza economica.
Modalità di erogazione
L’assegno una tantum può assumere diverse forme:
- pagamento diretto di una somma determinata in sede di accordo o sentenza;
- attribuzione di beni mobili o immobili in proprietà (es. trasferimento della casa familiare o di quote societarie);
- costituzione di un vitalizio o di rendite assicurative, se pattuite contrattualmente tra le parti.
Effetti dell’assegno divorzile una tantum
La corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione produce effetti definitivi e irrevocabili:
- estinzione dell’obbligo: il coniuge obbligato non dovrà più versare alcuna somma dopo il pagamento dell’una tantum;
- irrevisibilità: l’assegno una tantum non può essere oggetto di modifiche future, neppure in caso di mutamenti delle condizioni economiche del beneficiario o dell’obbligato;
- preclusione di future pretese: il beneficiario non potrà rivendicare ulteriori somme, salvo patto contrario.
Vantaggi
Vantaggi per il coniuge obbligato:
- chiusura definitiva del vincolo economico, senza timore di richieste di aumento o modifiche future;
- prevedibilità finanziaria che consente di programmare il proprio patrimonio senza pendenze nel tempo;
- evitamento di conflittualità future, soprattutto nei rapporti tra nuove famiglie.
Vantaggi per il coniuge beneficiario:
- possibilità di disporre immediatamente della somma, reinvestendola o utilizzandola per finalità abitative o professionali;
- maggiore autonomia economica, soprattutto in assenza di figli minori a carico.
Criticità
- Se mal calibrata, l’una tantum può risultare insufficiente nel lungo periodo, specie per soggetti in età avanzata o senza autonomia reddituale;
- rischio di squilibrio patrimoniale se l’accordo non è equamente bilanciato o non assistito da consulenza adeguata.
Aspetti fiscali dell’assegno divorzile una tantum
Dal punto di vista fiscale, l’assegno divorzile una tantum gode di un trattamento differente rispetto all’assegno periodico.
- L’assegno periodico è deducibile dal reddito del coniuge obbligato e tassato in capo al beneficiari perché considerato fonte reddituale.
- L’assegno una tantum, invece, non è deducibile dal reddito del soggetto che lo eroga e non è considerato reddito per il beneficiario per cui non tassato
Tale qualificazione fiscale è confermata anche dall’Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza di legittimità, a condizione che l’importo sia effettivamente corrisposto in un’unica soluzione e non come simulazione di una periodicità occulta.
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