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Assegno divorzile: nessuna riduzione per il mancato pagamento delle spese straordinarie La Cassazione chiarisce che l’inadempimento dell’ex coniuge alle spese straordinarie per i figli non incide sul diritto all’assegno divorzile. La Corte precisa inoltre i limiti del principio di non contestazione tra le parti

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Assegno divorzile: la questione portata in Cassazione

Un ex marito aveva impugnato la decisione della Corte d’appello, chiedendo la riduzione dell’assegno divorzile da 1.500 a 250 euro mensili.
Secondo il ricorrente, la ex moglie – beneficiaria dell’assegno – non aveva rispettato l’obbligo di contribuire alle spese straordinarie del figlio nella misura del 30%. Inoltre, egli sosteneva di aver sostenuto di tasca propria ulteriori spese “voluttuarie” a favore del figlio, elemento che, a suo avviso, avrebbe dovuto incidere sul diritto della donna a percepire l’assegno.

La posizione della Suprema Corte

La Cassazione, con la sentenza n. 19670/2025, ha respinto questo motivo di ricorso, precisando che:

  • le spese straordinarie rappresentano obblighi autonomi, distinti dal diritto all’assegno divorzile;

  • l’eventuale inadempimento della madre può essere fatto valere come violazione del provvedimento di divorzio, ma non comporta automaticamente la riduzione o la perdita dell’assegno;

  • le spese ulteriori sostenute volontariamente dal padre per il figlio sono irrilevanti rispetto alla posizione giuridica della madre.

L’errore sul principio di non contestazione

La Corte ha però accolto gran parte delle doglianze dell’ex marito (sei motivi su otto), evidenziando che i giudici di merito avevano applicato in maniera errata il principio di non contestazione.
Il giudice di primo grado e quello di appello avevano ritenuto che il ricorrente non avesse specificamente contestato i presupposti perequativi e compensativi dell’assegno divorzile, considerandoli così non contestati.
La Cassazione ha invece rilevato che l’uomo aveva sempre messo in discussione la parte perequativa dell’assegno, sottolineando che entrambi i coniugi avevano lavorato a tempo pieno durante il matrimonio, senza scelte condivise che avessero penalizzato la moglie nella carriera.

Funzione dell’assegno divorzile

La Suprema Corte ha ribadito che l’assegno divorzile ha una duplice funzione:

  • assistenziale, a favore del coniuge economicamente più debole;

  • perequativo-compensativa, che richiede un’attenta verifica delle scelte di vita condivise durante il matrimonio e dei sacrifici eventualmente sostenuti da uno dei coniugi.

Se, come nel caso esaminato, entrambi hanno mantenuto un’attività lavorativa stabile e autonoma, non può essere riconosciuta una funzione perequativa automatica.

La contestazione sulla capacità reddituale della ex moglie

L’ex marito aveva anche contestato la presunta inattività della ex moglie nel migliorare la propria condizione economica.
La Cassazione ha respinto tale motivo, osservando che la donna aveva sempre esercitato la professione di infermiera a tempo pieno, circostanza che escludeva qualsiasi addebito di inerzia o scarsa diligenza.